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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7560/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. FABIO ROSELLI (CF: ), e C.F._1 con questo domiciliato in Aversa, alla via Corcione, n. 28
RICORRENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROBERTO RUSSO (CF:
) e con questa domiciliata in Caivano al Viale Gramsci n. 35 C.F._2
nonché
, in persona del l.r.p.t., Parte_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO PIGNETTI (CF: e dall'avv. GIUSEPPE NERONE (CF: C.F._3
, con questi domiciliato in Aversa, Piazza Municipio;
C.F._4
RESISTENTI
AVENTE AD OGGETTO
Procedimento ex artt. 281-decies e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 21.8.2023, il
(d'ora innanzi, anche: il ) assumeva di aver Parte_1 Parte_1 ricevuto, in data 3.3.2023, la notifica di un sollecito di pagamento, recante n. 2022/2058, del 15.11.2022, relativamente alla somma di euro 10.759,00, risultante, in thesi, dalle causali dettagliatamente indicate al punto II) dell'esposizione in fatto;
dato che la notifica di tale atto non era stata preceduta da quella delle fatture e/o di altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con PEC del 13.4.2023, il ricorrente formulava al ed al Concessionario per la riscossione istanza di Parte_2 accesso agli atti all'esito del quale prendeva visione: a) di copia dei contratti di fornitura idrica di cui ai nn. 3397 e 3627; b) copia “uso cortesia” delle fatture di cui sopra, senza alcuna prova dell'avvenuta loro notifica al;
c) copia delle Parte_1 presunte “letture”; d) copia della situazione economica riferita alla due utenze;
e) convenzione con la ON AN, siglata nel 2013, nulla attestante circa
“l'esistenza del servizio di depurazione fatturato e sull'installazione nonché sul corretto funzionamento dell'impianto”. In riscontro alla richiesta di cui sopra, l'TE CA evidenziava anche che “le fatture vengono spedite mediante posta ordinaria”; inoltre, dalle schede delle “letture” non risulterebbe l'annotazione sul libretto metrologico attestanti il corretto funzionamento dell'impianto.
2. A dire del ricorrente il credito in questione sarebbe insussistente per i seguenti motivi: A) mancata notificazione delle fatture e/o di atti interruttivi, e quindi prescrizione dei crediti tenuto conto di quanto dettagliatamente illustrato nel motivo;
B) anomalo conteggio ed errata fatturazione dei consumi idrici;
inattendibilità delle letture e/o malfunzionamento dei contatore;
C) inesistenza del servizio di depurazione delle acque, anche qui con più specifica indicazione delle relative motivazioni.
3. Si è costituito l'TE creditore che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto concludendo in conformità.
4. Il ha, in via preliminare, eccepito la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza delle avverse eccezioni.
5. A seguito di discussione, all'udienza del 30.12.2024, celebrata in modalità
“cartolare”, la causa viene decisa con la presente sentenza, da ritenersi emessa all'esito dell'udienza medesima.
6. La domanda va accolta nei limiti e per i motivi appresso indicati.
7. Relativamente ai crediti portati dalle fatture di cui ai nn. 1) e 2) come indicate al punto II della ricostruzione in fatto del ricorso (p. 2), ha rilievo assorbente l'eccezione di prescrizione.
8. Difatti, l'art. 1, comma 4, della l. n. 205/2017 prevede che “nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”, mentre il comma 10 stabilisce che tale disposizione si applica alle fatture la cui scadenza è successiva all'1.1.2020.
9. Va ancora premesso che secondo un filone giurisprudenziale cui si intende prestare adesione “la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è a tutti gli effetti un contratto di somministrazione. Di conseguenza i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una 'causa petendi' a carattere continuativo, la cui decorrenza coincide col momento in cui il consumo si è verificato, potendosi anche incorporare in un'unica richiesta di pagamento il consumo di un'intera annualità. Per evitare la prescrizione del credito la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua è stato riscontrato, non essendo sufficiente che la richiesta venga solo inviata entro cinque anni, ma essendo necessario che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data” (da ultimo v. Trib. Catanzaro, 5.10.2023, n. 1596) [con l'ovvia precisazione che, laddove trovi applicazione una prescrizione più breve, la medesima regola troverà applicazione con riferimento a tale minore lasso temporale].
10. Alla luce delle suddette coordinate, appare evidente che, per le fatture sopra indicate (ed invero anche per le altre, per le quali però va fatto un discorso diverso), il sollecito di pagamento notificato al sia stato – per quanto Controparte_3 CP_1 risultato in questa sede – il primo atto attraverso cui l'TE CA (per il tramite del Concessionario) ha chiesto il pagamento delle somme in questione (non potendosi ritenere, come vorrebbe il che la notifica del sollecito “attestasse” l'avvenuta Pt_2 notifica degli atti presupposti ivi richiamati).
In ragione di tanto, siccome le fatture in questione fanno riferimento a consumi realizzati anteriormente al 2020 (ma fatturati successivamente a tale anno), deve ritenersi che per i relativi crediti la prescrizione fosse già maturata all'atto della notifica del sollecito di pagamento.
Va aggiunto che non ha pregio la deduzione dell'TE CA circa l'applicabilità, in questa materia, della disciplina recata dall'art. 68, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.
La disposizione riferisce testualmente la proroga dei termini di cui alle lett. a) e b)
“(…) ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”; è evidente che l'iscrizione a ruolo è qui avvenuta al di fuori del periodo considerato dalla disposizione, visto che dall'estratto di ruolo la stessa risulta essere avvenuta nel 2019 e quindi prima dell'emergenza epidemiologica;
oltre alla lettera della medesima, conduce nel senso suesposto anche l'analisi della relativa ratio che va colta nell'esigenza di evitare che, nel corso dell'emergenza epidemiologica, venissero a scadenza i termini per il completamento delle procedure (come detto amministrative) di discarico, il che nulla ha a che vedere (in mancanza di una disposizione ad hoc) con l'esigenza che, anche nel corso della pandemia, il creditore si premurasse di evitare l'estinzione dei crediti vantati per prescrizione, compiendo gli opportuni atti interruttivi;
né in senso contrario (fermo restando il dirimente dato letterale dell'incipit della disposizione) può richiamarsi quanto previsto dalla lett. b) del comma 4-bis, qui in esame, posto che tale disposizione, che si riferisce esclusivamente alle entrate tributarie, pone una eccezione ad un principio generale (contenuto nel c.d. Statuto del contribuente) e, quindi, appare insuscettibile di essere applicata per entrate di natura extra-tributaria (come quelle qui in questione).
11. Per le fatture di cui ai nn. da 3 a 8) va fatto – come anticipato - un discorso differente.
12. In dettaglio, per quelle di cui ai nn. 3) e 4) non trova applicazione ratione temporis la prescrizione breve di cui alla l. n. 205/2017, sopra richiamata;
mentre per le altre, trattandosi di consumi realizzati, non più di due anni prima rispetto alla richiesta di pagamento, la prescrizione (che sarebbe quella breve sopra indicata) non
è maturata.
13. In sintesi, quanto ai crediti qui in questione, tenuto conto del fatto che, sia pure per ragioni differenti, per gli stessi non è maturata la prescrizione invocata, vanno scrutinati gli ulteriori motivi di ricorso.
14. I quali sono infondati.
15. Con riferimento al motivo relativo al malfunzionamento del contatore, va evidenziato quanto segue.
Nell'ambito della disciplina regolante i contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale - della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c., a fronte di un contratto di somministrazione di un dato servizio (nella fattispecie idrico).
Al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che intenda contestare la rilevazione dei consumi effettuata per mezzo del contatore, sia tenuto a dedurre e dimostrare, da un lato, l'eccessività e/o la sproporzione dei consumi, dall'altro, che la stessa sia dovuta a fattori estranei al suo controllo e che non abbia potuto evitare nonostante l'attenta custodia del contatore, di cui gli incombe l'onere.
Inoltre, il fruitore deve dare prova di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, sulla scorta del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 - 01).
A ben vedere, dunque, può ben dirsi che la rilevazione dei consumi mediante contatore sia assistita da una mera presunzione semplice di veridicità di guisa che, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il fruitore è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).
Ed invero, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Nel caso oggetto di odierno scrutinio, il procede ad una contestazione Parte_1 dei consumi che appare alquanto generica, limitandosi a chiedere all'adita giustizia di accertare la non corrispondenza degli importi delle fatture ai consumi effettivi senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Sulla questione, la Suprema Corte è di recente ritornata con ordinanza n. 297 del 09- 01-2020, in cui ha affermato che "Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” chiarendo su punto che, "applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)".
Orbene, applicando tali canoni ermeneutici al caso di specie è agevole inferire che, vertendosi in controversia in cui si contesta l'effettività dei consumi (senza che sia stata fatta questione di alcuna possibile manomissione del contatore) il , Parte_1
a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto:
a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento (circostanza non soddisfatta nel caso di specie); b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche o normali attività svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo fosse imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui era ubicata la utenza) e che si fosse verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non fosse stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
Nel caso di specie, tale onere di specifica contestazione non può dirsi essere stato soddisfatto dal fruitore del servizio idrico, che non ha fornito elementi ulteriori che consentano di dare concretezza alla contestazione sollevata: invero, il ricorrente non ha allegato fatture relative a periodi precedenti a quelli in contestazione, limitandosi ad una generica contestazione degli importi calcolati.
16. Con riferimento al motivo relativo alla inesistenza del servizio di depurazione delle acque ed errata applicazione della tariffa, occorre notare, come rilevato dall'TE creditore, che: a) il ha stipulato, con la ON Parte_2
AN, atto di “convenzione per la determinazione e regolazione di pagamento del corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento”, allegata in atti, nel mentre i mandati di pagamento emessi in favore della ON AN (e pure allegati) attestano l'effettivo espletamento del servizio in questione la cui componente tariffaria è gestita direttamente dalla ON medesima;
b) le fatture allegate in riscontro alla richiesta di accesso fanno riferimento alle tariffe applicate ed all'atto amministrativo che le determinò, ragion per cui la deduzione di parte ricorrente, ancorché diffusamente argomentata, non coglie nel segno.
17. In definitiva, la domanda circa l'insussistenza del credito (per intervenuta prescrizione dello stesso) può trovare accoglimento limitatamente alle somme di cui alle fatture n. 20192102304 e n. 20192102493.
18. L'accoglimento soltanto parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 7560/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui in parte motiva (v. par. 17);
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 14.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7560/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. FABIO ROSELLI (CF: ), e C.F._1 con questo domiciliato in Aversa, alla via Corcione, n. 28
RICORRENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROBERTO RUSSO (CF:
) e con questa domiciliata in Caivano al Viale Gramsci n. 35 C.F._2
nonché
, in persona del l.r.p.t., Parte_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO PIGNETTI (CF: e dall'avv. GIUSEPPE NERONE (CF: C.F._3
, con questi domiciliato in Aversa, Piazza Municipio;
C.F._4
RESISTENTI
AVENTE AD OGGETTO
Procedimento ex artt. 281-decies e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 21.8.2023, il
(d'ora innanzi, anche: il ) assumeva di aver Parte_1 Parte_1 ricevuto, in data 3.3.2023, la notifica di un sollecito di pagamento, recante n. 2022/2058, del 15.11.2022, relativamente alla somma di euro 10.759,00, risultante, in thesi, dalle causali dettagliatamente indicate al punto II) dell'esposizione in fatto;
dato che la notifica di tale atto non era stata preceduta da quella delle fatture e/o di altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con PEC del 13.4.2023, il ricorrente formulava al ed al Concessionario per la riscossione istanza di Parte_2 accesso agli atti all'esito del quale prendeva visione: a) di copia dei contratti di fornitura idrica di cui ai nn. 3397 e 3627; b) copia “uso cortesia” delle fatture di cui sopra, senza alcuna prova dell'avvenuta loro notifica al;
c) copia delle Parte_1 presunte “letture”; d) copia della situazione economica riferita alla due utenze;
e) convenzione con la ON AN, siglata nel 2013, nulla attestante circa
“l'esistenza del servizio di depurazione fatturato e sull'installazione nonché sul corretto funzionamento dell'impianto”. In riscontro alla richiesta di cui sopra, l'TE CA evidenziava anche che “le fatture vengono spedite mediante posta ordinaria”; inoltre, dalle schede delle “letture” non risulterebbe l'annotazione sul libretto metrologico attestanti il corretto funzionamento dell'impianto.
2. A dire del ricorrente il credito in questione sarebbe insussistente per i seguenti motivi: A) mancata notificazione delle fatture e/o di atti interruttivi, e quindi prescrizione dei crediti tenuto conto di quanto dettagliatamente illustrato nel motivo;
B) anomalo conteggio ed errata fatturazione dei consumi idrici;
inattendibilità delle letture e/o malfunzionamento dei contatore;
C) inesistenza del servizio di depurazione delle acque, anche qui con più specifica indicazione delle relative motivazioni.
3. Si è costituito l'TE creditore che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto concludendo in conformità.
4. Il ha, in via preliminare, eccepito la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza delle avverse eccezioni.
5. A seguito di discussione, all'udienza del 30.12.2024, celebrata in modalità
“cartolare”, la causa viene decisa con la presente sentenza, da ritenersi emessa all'esito dell'udienza medesima.
6. La domanda va accolta nei limiti e per i motivi appresso indicati.
7. Relativamente ai crediti portati dalle fatture di cui ai nn. 1) e 2) come indicate al punto II della ricostruzione in fatto del ricorso (p. 2), ha rilievo assorbente l'eccezione di prescrizione.
8. Difatti, l'art. 1, comma 4, della l. n. 205/2017 prevede che “nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”, mentre il comma 10 stabilisce che tale disposizione si applica alle fatture la cui scadenza è successiva all'1.1.2020.
9. Va ancora premesso che secondo un filone giurisprudenziale cui si intende prestare adesione “la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è a tutti gli effetti un contratto di somministrazione. Di conseguenza i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una 'causa petendi' a carattere continuativo, la cui decorrenza coincide col momento in cui il consumo si è verificato, potendosi anche incorporare in un'unica richiesta di pagamento il consumo di un'intera annualità. Per evitare la prescrizione del credito la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua è stato riscontrato, non essendo sufficiente che la richiesta venga solo inviata entro cinque anni, ma essendo necessario che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data” (da ultimo v. Trib. Catanzaro, 5.10.2023, n. 1596) [con l'ovvia precisazione che, laddove trovi applicazione una prescrizione più breve, la medesima regola troverà applicazione con riferimento a tale minore lasso temporale].
10. Alla luce delle suddette coordinate, appare evidente che, per le fatture sopra indicate (ed invero anche per le altre, per le quali però va fatto un discorso diverso), il sollecito di pagamento notificato al sia stato – per quanto Controparte_3 CP_1 risultato in questa sede – il primo atto attraverso cui l'TE CA (per il tramite del Concessionario) ha chiesto il pagamento delle somme in questione (non potendosi ritenere, come vorrebbe il che la notifica del sollecito “attestasse” l'avvenuta Pt_2 notifica degli atti presupposti ivi richiamati).
In ragione di tanto, siccome le fatture in questione fanno riferimento a consumi realizzati anteriormente al 2020 (ma fatturati successivamente a tale anno), deve ritenersi che per i relativi crediti la prescrizione fosse già maturata all'atto della notifica del sollecito di pagamento.
Va aggiunto che non ha pregio la deduzione dell'TE CA circa l'applicabilità, in questa materia, della disciplina recata dall'art. 68, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.
La disposizione riferisce testualmente la proroga dei termini di cui alle lett. a) e b)
“(…) ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”; è evidente che l'iscrizione a ruolo è qui avvenuta al di fuori del periodo considerato dalla disposizione, visto che dall'estratto di ruolo la stessa risulta essere avvenuta nel 2019 e quindi prima dell'emergenza epidemiologica;
oltre alla lettera della medesima, conduce nel senso suesposto anche l'analisi della relativa ratio che va colta nell'esigenza di evitare che, nel corso dell'emergenza epidemiologica, venissero a scadenza i termini per il completamento delle procedure (come detto amministrative) di discarico, il che nulla ha a che vedere (in mancanza di una disposizione ad hoc) con l'esigenza che, anche nel corso della pandemia, il creditore si premurasse di evitare l'estinzione dei crediti vantati per prescrizione, compiendo gli opportuni atti interruttivi;
né in senso contrario (fermo restando il dirimente dato letterale dell'incipit della disposizione) può richiamarsi quanto previsto dalla lett. b) del comma 4-bis, qui in esame, posto che tale disposizione, che si riferisce esclusivamente alle entrate tributarie, pone una eccezione ad un principio generale (contenuto nel c.d. Statuto del contribuente) e, quindi, appare insuscettibile di essere applicata per entrate di natura extra-tributaria (come quelle qui in questione).
11. Per le fatture di cui ai nn. da 3 a 8) va fatto – come anticipato - un discorso differente.
12. In dettaglio, per quelle di cui ai nn. 3) e 4) non trova applicazione ratione temporis la prescrizione breve di cui alla l. n. 205/2017, sopra richiamata;
mentre per le altre, trattandosi di consumi realizzati, non più di due anni prima rispetto alla richiesta di pagamento, la prescrizione (che sarebbe quella breve sopra indicata) non
è maturata.
13. In sintesi, quanto ai crediti qui in questione, tenuto conto del fatto che, sia pure per ragioni differenti, per gli stessi non è maturata la prescrizione invocata, vanno scrutinati gli ulteriori motivi di ricorso.
14. I quali sono infondati.
15. Con riferimento al motivo relativo al malfunzionamento del contatore, va evidenziato quanto segue.
Nell'ambito della disciplina regolante i contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale - della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c., a fronte di un contratto di somministrazione di un dato servizio (nella fattispecie idrico).
Al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che intenda contestare la rilevazione dei consumi effettuata per mezzo del contatore, sia tenuto a dedurre e dimostrare, da un lato, l'eccessività e/o la sproporzione dei consumi, dall'altro, che la stessa sia dovuta a fattori estranei al suo controllo e che non abbia potuto evitare nonostante l'attenta custodia del contatore, di cui gli incombe l'onere.
Inoltre, il fruitore deve dare prova di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, sulla scorta del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 - 01).
A ben vedere, dunque, può ben dirsi che la rilevazione dei consumi mediante contatore sia assistita da una mera presunzione semplice di veridicità di guisa che, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il fruitore è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).
Ed invero, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Nel caso oggetto di odierno scrutinio, il procede ad una contestazione Parte_1 dei consumi che appare alquanto generica, limitandosi a chiedere all'adita giustizia di accertare la non corrispondenza degli importi delle fatture ai consumi effettivi senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Sulla questione, la Suprema Corte è di recente ritornata con ordinanza n. 297 del 09- 01-2020, in cui ha affermato che "Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” chiarendo su punto che, "applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)".
Orbene, applicando tali canoni ermeneutici al caso di specie è agevole inferire che, vertendosi in controversia in cui si contesta l'effettività dei consumi (senza che sia stata fatta questione di alcuna possibile manomissione del contatore) il , Parte_1
a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto:
a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento (circostanza non soddisfatta nel caso di specie); b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche o normali attività svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo fosse imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui era ubicata la utenza) e che si fosse verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non fosse stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
Nel caso di specie, tale onere di specifica contestazione non può dirsi essere stato soddisfatto dal fruitore del servizio idrico, che non ha fornito elementi ulteriori che consentano di dare concretezza alla contestazione sollevata: invero, il ricorrente non ha allegato fatture relative a periodi precedenti a quelli in contestazione, limitandosi ad una generica contestazione degli importi calcolati.
16. Con riferimento al motivo relativo alla inesistenza del servizio di depurazione delle acque ed errata applicazione della tariffa, occorre notare, come rilevato dall'TE creditore, che: a) il ha stipulato, con la ON Parte_2
AN, atto di “convenzione per la determinazione e regolazione di pagamento del corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento”, allegata in atti, nel mentre i mandati di pagamento emessi in favore della ON AN (e pure allegati) attestano l'effettivo espletamento del servizio in questione la cui componente tariffaria è gestita direttamente dalla ON medesima;
b) le fatture allegate in riscontro alla richiesta di accesso fanno riferimento alle tariffe applicate ed all'atto amministrativo che le determinò, ragion per cui la deduzione di parte ricorrente, ancorché diffusamente argomentata, non coglie nel segno.
17. In definitiva, la domanda circa l'insussistenza del credito (per intervenuta prescrizione dello stesso) può trovare accoglimento limitatamente alle somme di cui alle fatture n. 20192102304 e n. 20192102493.
18. L'accoglimento soltanto parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 7560/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui in parte motiva (v. par. 17);
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 14.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta