CASS
Sentenza 27 aprile 2021
Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2021, n. 15879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15879 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avvocato ERCOLINO CARLO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato SGAMBATO NELLO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15879 Anno 2021 Presidente: SARACENO ROSA ANNA Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 02/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AP IN e NE LL (non ricorrente) avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale di applicazione nei loro confronti della misura della custodia cautelare in carcere. Nei confronti di AP IN la misura è stata emessa con riferimento al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2, 4 e 7 legge 895 del 1967 e 416 bis.1 cod. pen. Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di inefficacia dell'ordinanza cautelare sollevata dalla difesa di AP per omessa trasmissione di un verbale di interrogatorio del collaboratore di giustizia E3uonocore NA;
il Tribunale rilevava che l'atto non era stato specificamente indicato dalla difesa, né era stato posto a fondamento della decisione del Giudice per le indagini preliminari né, ancora, faceva parte del fascicolo del Pubblico Ministero. Nell'ambito delle indagini avviate dopo l'agguato del 12/1/2018 a NE LL e LI AB da parte di esponenti del clan camorristico AR, in risposta alla richiesta estorsiva avanzata dalla donna al titolare di una piazza di spaccio per conto del cartello camorristico MI - IN - De LU Bossa, era emerso lo scontro in corso tra i gruppi criminali in conseguenza dell'arresto di tutti gli affiliati al clan De Micco. All'agguato nei confronti della NE era seguita un'incursione armata nel mercato di Porta Nuova, con esplosione di colpi di pistola. La ricostruzione dell'agguato all'NE e a LI era stata resa possibile da alcune intercettazioni e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenuti credibili. In particolare, AN MI, esecutore materiale dell'agguato, aveva riferito di essere stato incaricato da BE e CI AR e aveva indicato come correi NA SP e IN FA, anch'essi appartenenti al clan AR. Secondo il collaboratore, era stato IN AP a consegnare le armi per l'agguato (un mitra, una pistola 7 165 e una bomba). In particolare, AN si era recato alle Case Nuove di Casoria a bordo della Fiat 500 per ritirare le armi e le aveva trasportate all'abitazione di OC. Era stato NA SP a riferire a AN che le armi erano state fornite da IN AP. Secondo il collaboratore, la pistola e il mitra erano rimaste custodite dopo l'agguato in un deposito dei OC e da lì lo stesso le aveva riprese e consegnate a IN AP. Il collaboratore NA OC faceva riferimento al clan AP - AR e aveva riferito di avere ricevuto ordini da IN AP;
aveva confermato che AP aveva fornito le armi e i soldi per l'agguato agli esponenti del clan avversario e aveva organizzato l'attentato. Secondo il collaboratore, i AP forniscono armi, droga e soldi alla famiglia AR. IN AP sarebbe stato consapevole e partecipe del progetto di un'azione dimostrativa nei confronti degli esponenti del clan avversario, anche se l'ordine era venuto da BE AR. Il Tribunale prendeva atto delle contestazioni sulla credibilità dei due collaboratori di giustizia da parte della difesa di AP, ma riteneva che gli stessi fossero credibili e che i loro racconti si riscontrassero tra loro. In particolare, entrambi i collaboratori avevano indicato IN AP come colui che aveva fornito le armi per l'agguato: AN aveva affermato che i AP custodiscono le armi per conto dei AR, riferendo che„ in una diversa occasione, aveva personalmente consegnato a IN AP un mitra e una pistola;
OC aveva riferito che, in una p'recedente occasione, IN AP gli aveva fornito una pistola Glock. I collaboratori che avevano fatto parte del clan avversario avevano confermato che NE LL e LI AB, le vittime dell'agguato, si recavano a riscuotere i proventi estorsivi nelle piazze di spaccio e dalle prostitute ed erano stati feriti mentre erano intenti a tale attività per conto di MI IC. Le intercettazioni ambientali, in cui veniva ascoltata anche la NE, confermavano la dinamica dell'agguato e il legame tra la NE e MI IC, per conto del quale ella stava riscuotendo il denaro proveniente dalle estorsioni;
confermavano anche la circostanza che, il giorno successivo, uomini del clan MI - IN si erano resi protagonisti di una "stesa" nel mercato. Inoltre, le intercettazioni confermavano le armi usate e i colpi sparati in occasione dell'agguato (15 - 20 colpi). Secondo il Tribunale, in definitiva, sussistevano i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di AP, con la precisazione che il mitra fornito doveva ritenersi arma da guerra;
sussisteva, altresì, l'aggravante contestata apparendo evidente che l'azione intimidatoria fosse finalizzata al rafforzamento del clan' AR rispetto al gruppo avversario. Il Tribunale applicava la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. e rilevava la mancata emersione di elementi dimostrativi della mancanza di esigenze cautelari o dell'idoneità di misure differenti da quella applicata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AP IN, deducendo violazione di legge processuale con riferimento alla denunciata parziale trasmissione degli atti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata. Benché nel verbale di interrogatorio del 7/12/2018 il collaboratore OC NA affermasse di avere già riferito sull'episodio dell'agguato alla NE e 2 LI, negli atti trasmessi era presente solo un precedente verbale del 12/11/2018 nel quale non si faceva riferimento a tale episodio. La difesa aveva interesse ad accedere a tale verbale, atteso che in un successivo interrogatorio OC faceva riferimento ad un manoscritto contenente l'attività illecita svolta dallo stesso e da altri soggetti di cui egli aveva riferito in precedenti interrogatori. Tali elementi erano stati menzionati dal G.I.P. nell'ordinanza cautelare, ma non erano stati trasmessi al Tribunale del riesame. L'ordinanza errava nel ritenere la censura della difesa generica, atteso che era stato specificamente indicato il verbale del 7/12/2018, posto a base dell'ordinanza cautelare. Il ricorrente richiama, in particolare, l'obbligo di trasmissione di elementi a favore dell'indagato, nozione da intendersi in senso ampio ed astratto, spettando poi al Tribunale di valutare la concreta incidenza dell'atto sul quadro valutativo. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul punto della gravità indiziaria alla luce della contraddittorietà del narrato dei collaboratori di giustizia. Il ricorrente censura la valutazione di attendibilità espressq dal Tribunale del riesame in relazione al narrato dei collaboratori, costituente mera riproposizione degli stralci di interrogatorio resi dai propalanti, senza alcun vaglio critico del contenuto e tacendo sulle discrasie insanabili dei racconti. Nell'analisi svolta si sarebbe dovuto tenere conto della mancanza di precedenti condanne a carico di OC NA e AN MI per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. quali partecipi del clan AR. Inoltre, le dichiarazioni di AN MI rese nei vari interrogatori erano contrastanti tra di loro: inizialmente egli aveva affermato di avere sparato con il mitra e con la pistola mentre in un secondo momento lo aveva escluso;
aveva indicato PP SC, e non AB LI, quale destinatario dell'azione unitamente alla NE;
aveva, inoltre, riferito di avere ricevuto le armi da BE e CI AR. Tali dichiarazioni, rese il 2/10/2018, erano state confermate nel verbale del 4/10/2018 e non smentite nei successivi verbali del 20/11/2018 e del 14/12/2018. Il 27/2/2019 AN, nel corso di un nuovo interrogatorio, aveva riconosciuto in fotografia IN AP, senza attribuirgli alcun ruolo. Il 28/2/2019 aveva fatto menzione della partecipazione all'agguato di IN FA, SP NA e OC NA senza menzionare il ruolo di AP. Analogamente aveva fatto nell'interrogatorio dell'8/3/2019 mentre soltanto in quello del 22/3/2019, a specifica domanda del Pubblico Ministero, aveva riferito che le armi erano state consegnate da IN AP, tuttavia precisando che la notizia gli era stata fornita da NA SP a casa di OC NA;
3 inoltre, aveva riferito di avere consegnato le armi a AP al termine dell'azione, circostanza da nessuno riscontrata. In definitiva, si trattava di dichiarazioni incostanti e contraddittorie: in particolare, la figura di AP IN era emersa solo dopo sei mesi dall'inizio della collaborazione e il collaboratore riferiva di avere appreso la provenienza delle armi da NA SP a casa di NA OC che, peraltro, non confermava tale circostanza. Il Tribunale non aveva valutato queste discrasie nel suo giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore. Da parte sua OC NA aveva riferito nel verbale del 7/12/2018 di avere ricevuto le armi da IN AP, fornendo, tuttavia, una versione dei fatti del tutto differente da quella di AN. L'indicazione della fornitura da parte di IN AP delle armi era del tutto generica e, per di più, OC aveva riferito che AN si era recato personalmente a casa di IN AP, circostanza non riferita da AN. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In base all'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. l'A.G. procedente deve trasmettere. al Tribunale del riesame "gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1 nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini". La mancata tempestiva trasmissione determina l'inefficacia della misura cautelare. Il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale del riesame per non avere dichiarato la perdita di efficacia della misura in conseguenza della mancata trasmissione di un verbale di interrogatorio del collaboratore OC NA cui lo stesso fa riferimento in quello del 7/12/2018. Ebbene: il vizio di trasmissione degli atti può essere provato esclusivamente dimostrando che uno specifico atto (nel caso di specie: un verbale di interrogatorio), che il Pubblico Ministero aveva trasmesso al Giudice per le indagini preliminari unitamente alla richiesta di adozione della misura cautelare (art. 291, comma 1 cod. proc. pen.), non era stato, a sua volta, trasmesso al Tribunale del riesame. Tale prova - innanzitutto - viene fornita dal confronto tra gli indici degli atti trasmessi dalla Segreteria del Pubblico Ministero o dalla Cancelleria del Giudice: ciò manca del tutto da parte del ricorrente che, del resto, non è in grado nemmeno di indicare quale verbale fosse stato trasmesso al G.I.P. e non inviato al Tribunale del riesame. 4 Che, poi, il verbale non identificato contenesse "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini" costituisce mera congettura del ricorrente. Si deve ricordare, del resto, che qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti per sé favorevoli, ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti negli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 25058 del 10/05/2016 Cc. (dep. 16/06/2016) Rv. 266972 - 01); in effetti, l'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all'imputato ha riguardo soltanto a quelli che hanno un'oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (Sez. 1, Sentenza n. 57839 del 04/10/2017 Cc. (dep. 28/12/2017) Rv. 271919 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Non vi è dubbio che la lettura combinata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dell'una e dell'altra fazione e del contenuto delle intercettazioni ambientali da parte del Tribunale del riesame abbiano permesso una ricostruzione ampiamente supportata della dinamica dell'agguato e delle circostanze dello stesso: la data in cui era avvenuto, il luogo da cui erano partiti Eli colpi (l'abitazione di Pacifico), le persone offese, l'autovettura su cui viaggiavano, la presenza di un altro mezzo in cui erano presenti le vedette, il motivo per cui la NE e l'LI si erano recati in quel luogo (riscossione delle estorsioni), il numero di colpi sparati, la conferma dell'utilizzo di un mitra e di una pistola, la reazione adottata dal gruppo MI il giorno successivo;
il quadro del conflitto tra le due fazioni camorristiche, in lotta per i?predominio delle estorsioni in quell'ambito territoriale emerge con chiarezza. Tuttavia, per quanto concerne la posizione del ricorrente, la valutazione demandata al Tribunale del riesame concerneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di IN AP con riferimento alla fase dell'organizzazione dell'agguato e dei suoi autori materiali. Il ricorrente contesta la credibilità del collaboratore di giustizia AN MI nonché la sussistenza della convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia sul ruolo di ZO AP. In verità, il primo elemento evidenziato è la mancanza di condanne per il delitto di associazione di stampo mafioso riportate da AN e OC: si tratta davvero di un dato irrilevante, essendo sostanzialmente pacifico che i due 5 collaboratori fossero inseriti nel clan AR all'epoca dei fatti. E' sufficiente sottolineare che AN ricorda di essere stato controllato pochi giorni dopo il fatto da personale della Squadra Mobile durante un summit di camorra e, del resto, era stato visto durante l'agguato dagli uomini del clan avversario (pag. 31 ord.), mentre nessun dubbio sussiste in ordine alla partecipazione al clan da parte di OC. Il secondo elemento che il ricorrente evidenzia - che, tuttavia, riguarda soltanto le dichiarazioni di AN MI - concerne l'individuazione- degli autori materiali dell'agguato (IN e SP), indicati soltanto in interrogatori successivi da parte del dichiarante;
peraltro, non si vede come tale "progressione" accusatoria, il cui risultato finale è pienamente riscontrato dalle dichiarazioni dell'altro collaboratore, possa incidere in radice sulla credibilità del soggetto: né il ricorrente chiarisce questo punto. 3. Il ricorrente non deduce nemmeno che le dichiarazioni successive di AN - quelle nelle quali disegna il ruolo di IN AP nella fornitura delle armi usate per l'agguato - siano state in qualche modo frutto di "reciproche influenze" rispetto a quelle rese qualche mese prima da NA OC. Si sottolinea che l'indicazione di AP come fornitore delle armi era avvenuta su specifica domanda del Pubblico Ministero nell'interrogatorio del 22/3/2019: ma, appunto, questo dimostra che, in precedenza, il Pubblico Ministero non aveva formulato la relativa domanda, "accontentandosi", in una prima fase, dell'indicazione dei AR come di coloro che avevano ordinato l'agguato e fornito le armi. Si deve, tuttavia, rimarcare che, come emerge dall'esposizione dell'ordinanza e dai verbali di interrogatorio prodotti dal ricorrente, IN AP non era affatto "sbucato fuori" a sorpresa nelle parole di AN: già in uno dei primi interrogatori, quello del 4/10/2018, AN aveva effettuato un collegamento significativo tra i AR e AP proprio con riferimento alle armi, riferendo (pag. 14 ord.) che "per quanto concerne le armi dei AR so che le mantiene ZO AP", riferendo di avere consegnato a AP un mitra e una pistola di proprietà dei AR poco prima del suo arresto: si noti che quanto riferito allora risulta pienamente conforme a quanto narrato con riferimento all'agguato in esame, dopo il quale, secondo AN, le armi erano state riconsegnate a IN AP. D'altra parte, in nessun modo viene messa in dubbio la credibilità di NA OC, le cui dichiarazioni il ricorrente si limita a considerare "generiche" con riferimento alla fornitura delle armi necessarie per l'agguato da parte di AP. 4. Se questo è il quadro, pare evidente che, contrariamente a quanto 6 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 "Roma, n _2. 1 MI 2021 sostenuto dal ricorrente, esiste convergenza del narrato dei clue —C-611à63731131Tril nucleo essenziale dei fatti, concernente la fornitura delle armi per l'agguato ,da parte di IN AP. In primo luogo, anche NA OC ha confermato il ruolo di IN AP di fornire le armi ai componenti del clan AR per le esigenze più varie: anche quella di sparare sotto l'abitazione di CI AR la notte di Capodanno per far sapere a tutti che il clan AR aveva una "potenza di fuoco" (pag. 15 ord. ). In secondo luogo, i collaboratori convergono sulla circostanza che IN AP aveva fornito le armi per l'agguato in esame, nonché sulla circostanza che l'abitazione di OC era stata la base logistica da cui il gruppo armato era partito per recarsi all'abitazione di Pacifico da dove erano stati esplosi i colpi contro gli emissari del clan avversario. Entrambi i collaboratori, inoltre, confermano che la decisione dell'agguato risaliva ad BE AR che, secondo OC, veicolava i suoi ordini tramite AP. L'ordinanza impugnata, in definitiva, risponde pienamente alla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (Sez. 1, Sentenza n. 7643 del 28/11/2014 Ud. (dep. 19/02/2015 Rv. 262309 - 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 aprile 2021
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avvocato ERCOLINO CARLO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato SGAMBATO NELLO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15879 Anno 2021 Presidente: SARACENO ROSA ANNA Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 02/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AP IN e NE LL (non ricorrente) avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale di applicazione nei loro confronti della misura della custodia cautelare in carcere. Nei confronti di AP IN la misura è stata emessa con riferimento al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2, 4 e 7 legge 895 del 1967 e 416 bis.1 cod. pen. Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di inefficacia dell'ordinanza cautelare sollevata dalla difesa di AP per omessa trasmissione di un verbale di interrogatorio del collaboratore di giustizia E3uonocore NA;
il Tribunale rilevava che l'atto non era stato specificamente indicato dalla difesa, né era stato posto a fondamento della decisione del Giudice per le indagini preliminari né, ancora, faceva parte del fascicolo del Pubblico Ministero. Nell'ambito delle indagini avviate dopo l'agguato del 12/1/2018 a NE LL e LI AB da parte di esponenti del clan camorristico AR, in risposta alla richiesta estorsiva avanzata dalla donna al titolare di una piazza di spaccio per conto del cartello camorristico MI - IN - De LU Bossa, era emerso lo scontro in corso tra i gruppi criminali in conseguenza dell'arresto di tutti gli affiliati al clan De Micco. All'agguato nei confronti della NE era seguita un'incursione armata nel mercato di Porta Nuova, con esplosione di colpi di pistola. La ricostruzione dell'agguato all'NE e a LI era stata resa possibile da alcune intercettazioni e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenuti credibili. In particolare, AN MI, esecutore materiale dell'agguato, aveva riferito di essere stato incaricato da BE e CI AR e aveva indicato come correi NA SP e IN FA, anch'essi appartenenti al clan AR. Secondo il collaboratore, era stato IN AP a consegnare le armi per l'agguato (un mitra, una pistola 7 165 e una bomba). In particolare, AN si era recato alle Case Nuove di Casoria a bordo della Fiat 500 per ritirare le armi e le aveva trasportate all'abitazione di OC. Era stato NA SP a riferire a AN che le armi erano state fornite da IN AP. Secondo il collaboratore, la pistola e il mitra erano rimaste custodite dopo l'agguato in un deposito dei OC e da lì lo stesso le aveva riprese e consegnate a IN AP. Il collaboratore NA OC faceva riferimento al clan AP - AR e aveva riferito di avere ricevuto ordini da IN AP;
aveva confermato che AP aveva fornito le armi e i soldi per l'agguato agli esponenti del clan avversario e aveva organizzato l'attentato. Secondo il collaboratore, i AP forniscono armi, droga e soldi alla famiglia AR. IN AP sarebbe stato consapevole e partecipe del progetto di un'azione dimostrativa nei confronti degli esponenti del clan avversario, anche se l'ordine era venuto da BE AR. Il Tribunale prendeva atto delle contestazioni sulla credibilità dei due collaboratori di giustizia da parte della difesa di AP, ma riteneva che gli stessi fossero credibili e che i loro racconti si riscontrassero tra loro. In particolare, entrambi i collaboratori avevano indicato IN AP come colui che aveva fornito le armi per l'agguato: AN aveva affermato che i AP custodiscono le armi per conto dei AR, riferendo che„ in una diversa occasione, aveva personalmente consegnato a IN AP un mitra e una pistola;
OC aveva riferito che, in una p'recedente occasione, IN AP gli aveva fornito una pistola Glock. I collaboratori che avevano fatto parte del clan avversario avevano confermato che NE LL e LI AB, le vittime dell'agguato, si recavano a riscuotere i proventi estorsivi nelle piazze di spaccio e dalle prostitute ed erano stati feriti mentre erano intenti a tale attività per conto di MI IC. Le intercettazioni ambientali, in cui veniva ascoltata anche la NE, confermavano la dinamica dell'agguato e il legame tra la NE e MI IC, per conto del quale ella stava riscuotendo il denaro proveniente dalle estorsioni;
confermavano anche la circostanza che, il giorno successivo, uomini del clan MI - IN si erano resi protagonisti di una "stesa" nel mercato. Inoltre, le intercettazioni confermavano le armi usate e i colpi sparati in occasione dell'agguato (15 - 20 colpi). Secondo il Tribunale, in definitiva, sussistevano i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di AP, con la precisazione che il mitra fornito doveva ritenersi arma da guerra;
sussisteva, altresì, l'aggravante contestata apparendo evidente che l'azione intimidatoria fosse finalizzata al rafforzamento del clan' AR rispetto al gruppo avversario. Il Tribunale applicava la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. e rilevava la mancata emersione di elementi dimostrativi della mancanza di esigenze cautelari o dell'idoneità di misure differenti da quella applicata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AP IN, deducendo violazione di legge processuale con riferimento alla denunciata parziale trasmissione degli atti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata. Benché nel verbale di interrogatorio del 7/12/2018 il collaboratore OC NA affermasse di avere già riferito sull'episodio dell'agguato alla NE e 2 LI, negli atti trasmessi era presente solo un precedente verbale del 12/11/2018 nel quale non si faceva riferimento a tale episodio. La difesa aveva interesse ad accedere a tale verbale, atteso che in un successivo interrogatorio OC faceva riferimento ad un manoscritto contenente l'attività illecita svolta dallo stesso e da altri soggetti di cui egli aveva riferito in precedenti interrogatori. Tali elementi erano stati menzionati dal G.I.P. nell'ordinanza cautelare, ma non erano stati trasmessi al Tribunale del riesame. L'ordinanza errava nel ritenere la censura della difesa generica, atteso che era stato specificamente indicato il verbale del 7/12/2018, posto a base dell'ordinanza cautelare. Il ricorrente richiama, in particolare, l'obbligo di trasmissione di elementi a favore dell'indagato, nozione da intendersi in senso ampio ed astratto, spettando poi al Tribunale di valutare la concreta incidenza dell'atto sul quadro valutativo. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul punto della gravità indiziaria alla luce della contraddittorietà del narrato dei collaboratori di giustizia. Il ricorrente censura la valutazione di attendibilità espressq dal Tribunale del riesame in relazione al narrato dei collaboratori, costituente mera riproposizione degli stralci di interrogatorio resi dai propalanti, senza alcun vaglio critico del contenuto e tacendo sulle discrasie insanabili dei racconti. Nell'analisi svolta si sarebbe dovuto tenere conto della mancanza di precedenti condanne a carico di OC NA e AN MI per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. quali partecipi del clan AR. Inoltre, le dichiarazioni di AN MI rese nei vari interrogatori erano contrastanti tra di loro: inizialmente egli aveva affermato di avere sparato con il mitra e con la pistola mentre in un secondo momento lo aveva escluso;
aveva indicato PP SC, e non AB LI, quale destinatario dell'azione unitamente alla NE;
aveva, inoltre, riferito di avere ricevuto le armi da BE e CI AR. Tali dichiarazioni, rese il 2/10/2018, erano state confermate nel verbale del 4/10/2018 e non smentite nei successivi verbali del 20/11/2018 e del 14/12/2018. Il 27/2/2019 AN, nel corso di un nuovo interrogatorio, aveva riconosciuto in fotografia IN AP, senza attribuirgli alcun ruolo. Il 28/2/2019 aveva fatto menzione della partecipazione all'agguato di IN FA, SP NA e OC NA senza menzionare il ruolo di AP. Analogamente aveva fatto nell'interrogatorio dell'8/3/2019 mentre soltanto in quello del 22/3/2019, a specifica domanda del Pubblico Ministero, aveva riferito che le armi erano state consegnate da IN AP, tuttavia precisando che la notizia gli era stata fornita da NA SP a casa di OC NA;
3 inoltre, aveva riferito di avere consegnato le armi a AP al termine dell'azione, circostanza da nessuno riscontrata. In definitiva, si trattava di dichiarazioni incostanti e contraddittorie: in particolare, la figura di AP IN era emersa solo dopo sei mesi dall'inizio della collaborazione e il collaboratore riferiva di avere appreso la provenienza delle armi da NA SP a casa di NA OC che, peraltro, non confermava tale circostanza. Il Tribunale non aveva valutato queste discrasie nel suo giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore. Da parte sua OC NA aveva riferito nel verbale del 7/12/2018 di avere ricevuto le armi da IN AP, fornendo, tuttavia, una versione dei fatti del tutto differente da quella di AN. L'indicazione della fornitura da parte di IN AP delle armi era del tutto generica e, per di più, OC aveva riferito che AN si era recato personalmente a casa di IN AP, circostanza non riferita da AN. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In base all'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. l'A.G. procedente deve trasmettere. al Tribunale del riesame "gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1 nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini". La mancata tempestiva trasmissione determina l'inefficacia della misura cautelare. Il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale del riesame per non avere dichiarato la perdita di efficacia della misura in conseguenza della mancata trasmissione di un verbale di interrogatorio del collaboratore OC NA cui lo stesso fa riferimento in quello del 7/12/2018. Ebbene: il vizio di trasmissione degli atti può essere provato esclusivamente dimostrando che uno specifico atto (nel caso di specie: un verbale di interrogatorio), che il Pubblico Ministero aveva trasmesso al Giudice per le indagini preliminari unitamente alla richiesta di adozione della misura cautelare (art. 291, comma 1 cod. proc. pen.), non era stato, a sua volta, trasmesso al Tribunale del riesame. Tale prova - innanzitutto - viene fornita dal confronto tra gli indici degli atti trasmessi dalla Segreteria del Pubblico Ministero o dalla Cancelleria del Giudice: ciò manca del tutto da parte del ricorrente che, del resto, non è in grado nemmeno di indicare quale verbale fosse stato trasmesso al G.I.P. e non inviato al Tribunale del riesame. 4 Che, poi, il verbale non identificato contenesse "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini" costituisce mera congettura del ricorrente. Si deve ricordare, del resto, che qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti per sé favorevoli, ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti negli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 25058 del 10/05/2016 Cc. (dep. 16/06/2016) Rv. 266972 - 01); in effetti, l'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all'imputato ha riguardo soltanto a quelli che hanno un'oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (Sez. 1, Sentenza n. 57839 del 04/10/2017 Cc. (dep. 28/12/2017) Rv. 271919 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Non vi è dubbio che la lettura combinata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dell'una e dell'altra fazione e del contenuto delle intercettazioni ambientali da parte del Tribunale del riesame abbiano permesso una ricostruzione ampiamente supportata della dinamica dell'agguato e delle circostanze dello stesso: la data in cui era avvenuto, il luogo da cui erano partiti Eli colpi (l'abitazione di Pacifico), le persone offese, l'autovettura su cui viaggiavano, la presenza di un altro mezzo in cui erano presenti le vedette, il motivo per cui la NE e l'LI si erano recati in quel luogo (riscossione delle estorsioni), il numero di colpi sparati, la conferma dell'utilizzo di un mitra e di una pistola, la reazione adottata dal gruppo MI il giorno successivo;
il quadro del conflitto tra le due fazioni camorristiche, in lotta per i?predominio delle estorsioni in quell'ambito territoriale emerge con chiarezza. Tuttavia, per quanto concerne la posizione del ricorrente, la valutazione demandata al Tribunale del riesame concerneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di IN AP con riferimento alla fase dell'organizzazione dell'agguato e dei suoi autori materiali. Il ricorrente contesta la credibilità del collaboratore di giustizia AN MI nonché la sussistenza della convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia sul ruolo di ZO AP. In verità, il primo elemento evidenziato è la mancanza di condanne per il delitto di associazione di stampo mafioso riportate da AN e OC: si tratta davvero di un dato irrilevante, essendo sostanzialmente pacifico che i due 5 collaboratori fossero inseriti nel clan AR all'epoca dei fatti. E' sufficiente sottolineare che AN ricorda di essere stato controllato pochi giorni dopo il fatto da personale della Squadra Mobile durante un summit di camorra e, del resto, era stato visto durante l'agguato dagli uomini del clan avversario (pag. 31 ord.), mentre nessun dubbio sussiste in ordine alla partecipazione al clan da parte di OC. Il secondo elemento che il ricorrente evidenzia - che, tuttavia, riguarda soltanto le dichiarazioni di AN MI - concerne l'individuazione- degli autori materiali dell'agguato (IN e SP), indicati soltanto in interrogatori successivi da parte del dichiarante;
peraltro, non si vede come tale "progressione" accusatoria, il cui risultato finale è pienamente riscontrato dalle dichiarazioni dell'altro collaboratore, possa incidere in radice sulla credibilità del soggetto: né il ricorrente chiarisce questo punto. 3. Il ricorrente non deduce nemmeno che le dichiarazioni successive di AN - quelle nelle quali disegna il ruolo di IN AP nella fornitura delle armi usate per l'agguato - siano state in qualche modo frutto di "reciproche influenze" rispetto a quelle rese qualche mese prima da NA OC. Si sottolinea che l'indicazione di AP come fornitore delle armi era avvenuta su specifica domanda del Pubblico Ministero nell'interrogatorio del 22/3/2019: ma, appunto, questo dimostra che, in precedenza, il Pubblico Ministero non aveva formulato la relativa domanda, "accontentandosi", in una prima fase, dell'indicazione dei AR come di coloro che avevano ordinato l'agguato e fornito le armi. Si deve, tuttavia, rimarcare che, come emerge dall'esposizione dell'ordinanza e dai verbali di interrogatorio prodotti dal ricorrente, IN AP non era affatto "sbucato fuori" a sorpresa nelle parole di AN: già in uno dei primi interrogatori, quello del 4/10/2018, AN aveva effettuato un collegamento significativo tra i AR e AP proprio con riferimento alle armi, riferendo (pag. 14 ord.) che "per quanto concerne le armi dei AR so che le mantiene ZO AP", riferendo di avere consegnato a AP un mitra e una pistola di proprietà dei AR poco prima del suo arresto: si noti che quanto riferito allora risulta pienamente conforme a quanto narrato con riferimento all'agguato in esame, dopo il quale, secondo AN, le armi erano state riconsegnate a IN AP. D'altra parte, in nessun modo viene messa in dubbio la credibilità di NA OC, le cui dichiarazioni il ricorrente si limita a considerare "generiche" con riferimento alla fornitura delle armi necessarie per l'agguato da parte di AP. 4. Se questo è il quadro, pare evidente che, contrariamente a quanto 6 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 "Roma, n _2. 1 MI 2021 sostenuto dal ricorrente, esiste convergenza del narrato dei clue —C-611à63731131Tril nucleo essenziale dei fatti, concernente la fornitura delle armi per l'agguato ,da parte di IN AP. In primo luogo, anche NA OC ha confermato il ruolo di IN AP di fornire le armi ai componenti del clan AR per le esigenze più varie: anche quella di sparare sotto l'abitazione di CI AR la notte di Capodanno per far sapere a tutti che il clan AR aveva una "potenza di fuoco" (pag. 15 ord. ). In secondo luogo, i collaboratori convergono sulla circostanza che IN AP aveva fornito le armi per l'agguato in esame, nonché sulla circostanza che l'abitazione di OC era stata la base logistica da cui il gruppo armato era partito per recarsi all'abitazione di Pacifico da dove erano stati esplosi i colpi contro gli emissari del clan avversario. Entrambi i collaboratori, inoltre, confermano che la decisione dell'agguato risaliva ad BE AR che, secondo OC, veicolava i suoi ordini tramite AP. L'ordinanza impugnata, in definitiva, risponde pienamente alla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (Sez. 1, Sentenza n. 7643 del 28/11/2014 Ud. (dep. 19/02/2015 Rv. 262309 - 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 aprile 2021