Decreto cautelare 21 novembre 2024
Sentenza breve 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 01/07/2025, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05830/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2024, proposto da
-OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
della nota, prot. n.-OMISSIS- del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2024/2025, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS-, su n. 34 ore di frequenza settimanali;
in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno;
e per l’accertamento
del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2024/2025,
e la conseguente condanna
dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 34 ore settimanali, in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente lamenta che le ore di sostegno assegnate al proprio figlio minore, per il corrente anno scolastico, sono insufficienti rispetto alla patologia dalla quale il minore è affetta e tenuto conto del suo orario di frequenza scolastica.
Con ordinanza del 27 dicembre 2024, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e ordinato all’Istituto scolastico resistente di assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore.
Con nota depositate il 23 maggio 2025 la ricorrente ha precisato che l’ordinanza cautelare è stata ottemperata dall’amministrazione e l’Istituto scolastico ha provveduto successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza ad assegnare al minore un insegnante di sostegno per tutto il tempo scuola. Ha chiesto, quindi, dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, con condanna del Ministero della Istruzione al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
A fronte della espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interessa, il principio della domanda impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Tanto, in aderenza a pacifica giurisprudenza, secondo la quale: “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra l'altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 5/10/2023, n. 5416).
Le spese di lite sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, testimoniata dalle ragioni a fondamento dell’ordinanza cautelare, che s’abbiano qui per integralmente richiamate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.