Articolo 9 della Legge 27 ottobre 1950, n. 1109
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 gennaio 1951
Art. 9.
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, sono aggiunte le bobine di legno, usate o nuove, che si esportano piene per essere vuotate oppure vuote per essere riempite. Il termine massimo per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1951