TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1700 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice . riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1700 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
SANDOMENICO, come da procura in atti
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo CP_1 C.F._2
SANDOMENICO come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : “altri istituti di diritto di famiglia”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto e chiedevano al Tribunale Parte_1 CP_1
“di omologare l'accordo raggiunto dai ricorrenti ordinando al sig. di CP_1 versare direttamente al di lui figlio il contributo per il suo mantenimento, Parte_1 nella misura di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di luglio 2025”
I ricorrenti hanno dedotto in ricorso che figlio maggiorenne non Parte_1 economicamente autosufficiente di , è nato dalla relazione sentimentale tra CP_1
e i quali decidevano di non proseguire la loro relazione CP_1 Controparte_2 sentimentale.
Hanno dedotto che finita la relazione tra i genitori, continuava ad abitare Parte_1 con la madre e che all'epoca i genitori decidevano di non ricorrere al Controparte_2
Tribunale competente per una regolamentazione dei diritti e doveri nei confronti del figlio allora minorenne.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che tale domanda congiunta, proposta nelle forme e ai sensi dell'art. 473 bis 51 c. p.c., è inammissibile in quanto ha ad oggetto la sola domanda di mantenimento di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Trattasi di un giudizio che esula dall'ambito applicativo del c.d. rito famiglia disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. il quale si applica ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario
Come è noto, i procedimenti relativi alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario sono i giudizi di separazione dei coniugi, di divorzio, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché quelli di modifica delle relative condizioni.
La domanda del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente tesa al riconoscimento del diritto al mantenimento e alla liquidazione dell'assegno, ove avanzata
(come nel caso di specie) in via autonoma, al di fuori di un procedimento di separazione, di divorzio, o di modifica di pregresse condizioni inerenti la responsabilità genitoriale di figli naturali, segue il rito ordinario contenzioso.
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile la domanda;
compensa le spese processuali.
Benevento 04/12/2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice . riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1700 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
SANDOMENICO, come da procura in atti
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo CP_1 C.F._2
SANDOMENICO come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : “altri istituti di diritto di famiglia”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto e chiedevano al Tribunale Parte_1 CP_1
“di omologare l'accordo raggiunto dai ricorrenti ordinando al sig. di CP_1 versare direttamente al di lui figlio il contributo per il suo mantenimento, Parte_1 nella misura di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di luglio 2025”
I ricorrenti hanno dedotto in ricorso che figlio maggiorenne non Parte_1 economicamente autosufficiente di , è nato dalla relazione sentimentale tra CP_1
e i quali decidevano di non proseguire la loro relazione CP_1 Controparte_2 sentimentale.
Hanno dedotto che finita la relazione tra i genitori, continuava ad abitare Parte_1 con la madre e che all'epoca i genitori decidevano di non ricorrere al Controparte_2
Tribunale competente per una regolamentazione dei diritti e doveri nei confronti del figlio allora minorenne.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che tale domanda congiunta, proposta nelle forme e ai sensi dell'art. 473 bis 51 c. p.c., è inammissibile in quanto ha ad oggetto la sola domanda di mantenimento di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Trattasi di un giudizio che esula dall'ambito applicativo del c.d. rito famiglia disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. il quale si applica ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario
Come è noto, i procedimenti relativi alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario sono i giudizi di separazione dei coniugi, di divorzio, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché quelli di modifica delle relative condizioni.
La domanda del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente tesa al riconoscimento del diritto al mantenimento e alla liquidazione dell'assegno, ove avanzata
(come nel caso di specie) in via autonoma, al di fuori di un procedimento di separazione, di divorzio, o di modifica di pregresse condizioni inerenti la responsabilità genitoriale di figli naturali, segue il rito ordinario contenzioso.
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile la domanda;
compensa le spese processuali.
Benevento 04/12/2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
3