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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. GI AT Presidente
Dott. AR NA Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.5688 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
, nata in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Carbonia, presso lo studio dell'Avv. OLIVERI GABRIELE che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
PIAZZA RINASCITA 24 CARBONIA, presso lo studio dell'Avv. PIRAS IRINA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
il 14 aprile 2018 a San Giovanni Suergiu (SU), iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto comune dell'anno 2018, al n° 4, parte I;
2. Ordinare, conseguentemente,
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Suergiu di eseguire l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dare atto che nessun assegno divorzile è dovuto da una parte a favore dell'altra;
4. Con compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato da in data 10/08/2023, con note di trattazione
[...] Pt_1
scritta depositate in data 17.06.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 10.08.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e .
[...] Controparte_1 Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite con concorde rinuncia a qualunque reciproco contributo economico.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a SAN GI SUERGIU il
14/04/2018 tra , nata a [...], il Parte_1
16/12/1972 e , nata a [...], il [...], mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, parte I, anno 2018 - Comune di SAN GI SUERGIU).
2. dà atto che nessun assegno divorzile è dovuto da una parte a favore dell'altra;
3. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR NA GI AT
.