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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1733 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 07.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 10/01/1958), rappresentato e difeso dall'avv. MINNITI
GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in LAZZARO
(RC), VIA M. GUCCI N. 16, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
DI CALABRIA (RC) l'01/01/1961), rappresentata e difesa dall'avv. SCARFO'
CLEMENTINA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA,
VIA PAOLO PELLICANO N.15/E, ha eletto domicilio;
-resistente- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -letto il ricorso depositato il 02.07.2024, con il quale si chiede la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 907/2022, pubblicata in data
22.07.2022, dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n.55/2020
R.G.A.C.;
-letta la comparsa di costituzione depositata dalla resistente;
-esaminata la documentazione prodotta;
-considerato, in particolare, che: a) con la sentenza n. 907/2022, pubblicata in data
22.07.2022, resa nel procedimento n.55/2020 R.G.A.C, il Tribunale di Reggio
Calabria aveva così disposto: “- CONDANNA il ricorrente Parte_2
a versare, consegnando detta somma alla la somma mensile di 460,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della nella misura di €200,00) e CP_1 del figlio (nella misura di €260,00) oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
secondo il Protocollo di questo Tribunale in favore del figlio;
- DICHIARA inammissibili le ulteriori domande restitutorie; - spese compensate.”; b) il figlio della coppia è prematuramente deceduto in data 05.04.2024; Per_1
-rilevato che all'udienza del 30.01.2025 è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa: “a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 907/2022 del 22.07.2022 il deve versare in favore della moglie Pt_1 la sola somma di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile”;
- considerato che all'udienza del 07.05.2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice e, pertanto, è stata disposta la conversione del rito da giudiziale a consensuale e rimessa la causa in decisione al Collegio;
- ritenuto che l'accordo raggiunto dai coniugi debba essere ratificato dal Collegio, non sussistendo ragioni a ciò ostative;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso di modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con la sentenza n. 907/2022 pubblicata in data 22.07.2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, depositato il 02.07.2024 da Pt_1
(nato a [...] il [...]) contro
[...]
(nata a [...] l'[...]), Controparte_1
dispone quanto segue secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti all'udienza del 07.05.2025:
- a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 907/2022 del
22.07.2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, il deve versare in Pt_1 favore della moglie la sola somma di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di assegno divorzile;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1733 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 07.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 10/01/1958), rappresentato e difeso dall'avv. MINNITI
GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in LAZZARO
(RC), VIA M. GUCCI N. 16, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
DI CALABRIA (RC) l'01/01/1961), rappresentata e difesa dall'avv. SCARFO'
CLEMENTINA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA,
VIA PAOLO PELLICANO N.15/E, ha eletto domicilio;
-resistente- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -letto il ricorso depositato il 02.07.2024, con il quale si chiede la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 907/2022, pubblicata in data
22.07.2022, dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n.55/2020
R.G.A.C.;
-letta la comparsa di costituzione depositata dalla resistente;
-esaminata la documentazione prodotta;
-considerato, in particolare, che: a) con la sentenza n. 907/2022, pubblicata in data
22.07.2022, resa nel procedimento n.55/2020 R.G.A.C, il Tribunale di Reggio
Calabria aveva così disposto: “- CONDANNA il ricorrente Parte_2
a versare, consegnando detta somma alla la somma mensile di 460,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della nella misura di €200,00) e CP_1 del figlio (nella misura di €260,00) oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
secondo il Protocollo di questo Tribunale in favore del figlio;
- DICHIARA inammissibili le ulteriori domande restitutorie; - spese compensate.”; b) il figlio della coppia è prematuramente deceduto in data 05.04.2024; Per_1
-rilevato che all'udienza del 30.01.2025 è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa: “a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 907/2022 del 22.07.2022 il deve versare in favore della moglie Pt_1 la sola somma di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile”;
- considerato che all'udienza del 07.05.2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice e, pertanto, è stata disposta la conversione del rito da giudiziale a consensuale e rimessa la causa in decisione al Collegio;
- ritenuto che l'accordo raggiunto dai coniugi debba essere ratificato dal Collegio, non sussistendo ragioni a ciò ostative;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso di modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con la sentenza n. 907/2022 pubblicata in data 22.07.2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, depositato il 02.07.2024 da Pt_1
(nato a [...] il [...]) contro
[...]
(nata a [...] l'[...]), Controparte_1
dispone quanto segue secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti all'udienza del 07.05.2025:
- a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 907/2022 del
22.07.2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, il deve versare in Pt_1 favore della moglie la sola somma di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di assegno divorzile;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna