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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 marzo
2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 306 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. SALVATORE CLAUDIO DI FRANCO
( ) C.F._2
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PISANU RITA CP_1 P.IVA_1
ASSUNTA MARIA ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 125/2024 pubblicata in data 09/05/2024 il Tribunale di
Imperia ha rigettato il ricorso proposto in data 24.11.2022 da
[...]
al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità dell'indebito per Parte_1
complessivi euro 42.578,69 comunicatole con provvedimento del 23 CP_1
giugno 2020 in relazione al periodo aprile 2010/marzo 2020, con condanna dell'ente previdenziale a rimborsarle quanto eventualmente trattenutole a tale titolo, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle trattenute al saldo.
Il Tribunale ha dato atto che la ricorrente, titolare di assegno sociale n.04011415 con decorrenza dal 01/11/2003, aveva presentato all' in CP_1
data 6 settembre 2016, quale vedova di domanda di Persona_1
pensione di reversibilità. Solo in data 5 marzo 2020, a distanza di tre anni e mezzo, l' aveva comunicato l'avvenuto accoglimento della domanda, CP_1
attribuendole la pensione di reversibilità in regime internazionale SOS
47001647 con decorrenza 1° settembre 2016; con lo stesso provvedimento di accoglimento, le aveva comunicato che la pensione di reversibilità del defunto marito sarebbe stata calcolata “con il cumulo dei periodi assicurativi italiani ed esteri” mentre il pagamento della pensione stessa doveva intendersi “cumulato con le seguenti altre pensioni: categoria AS numero 4011415”; l le aveva inoltre comunicato che gli arretrati di CP_1
pensione, pari ad euro 14.929,07 al netto delle trattenute, sarebbero stati accantonati in attesa di accertare se ed in quale misura le dovevano essere corrisposti. Con successiva nota del 26 marzo 2020, l' aveva infine CP_1
comunicato l'avvenuta riliquidazione d'ufficio dell'assegno sociale n.
04011415 categoria AS, con contestuale revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001,
pag. 2/6 finanziaria 2002. Secondo le stime , dal ricalcolo della citata pensione CP_1
era derivato a suo carico un indebito - relativamente al periodo 01/04/2010
- 30/04/2020 - di complessivi euro 42.578,69, che con nota in data
23/06/2020 era richiesto in restituzione. Nelle more del giudizio, l' CP_1
aveva provveduto allo sgravio in autotutela dell'indebito relativo al periodo
1.4.2010 – 31.12.2015, determinando per tale parte la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso in punto di fatto, il Tribunale ha qualificato l'indebito come assistenziale e, dato conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha ritenuto che, avendo la omesso di inviare Parte_1
all' i modelli RED e di presentare all'Agenzia delle Entrate le CP_1
dichiarazioni fiscali da cui desumere l'ammontare dei suoi redditi
(pensione di reversibilità erogata da Stato estero dopo la morte del marito), era ravvisabile un comportamento doloso di tipo omissivo in capo alla ricorrente, rispetto al quale appariva irrilevante la segnalazione all' CP_1
dell'esistenza della pensione estera in occasione della domanda di pensione di reversibilità italiana in data 6.9.2016.
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 Parte_1
propone appello lamentando l'erroneità della decisione per aver escluso la sussistenza del legittimo affidamento, attribuendole un comportamento doloso di tipo omissivo che giustificava la ripetibilità dell'indebito. La pensione di reversibilità del defunto marito che la avrebbe dovuto Parte_1
comunicare all' mediante l'invio dei c.d. RED ed all'Agenzia delle CP_1
Entrate con le dichiarazioni fiscali non era mai stata percepita nel periodo gennaio 2016 all'aprile 2020 e doveva quindi ritenersi evidente che non potesse sussistere alcun dovere di inoltrare dichiarazioni reddituali.
pag. 3/6 Ribadisce che sia lei il marito quando era in vita, Persona_1
avevano sempre comunicato all' attraverso le dichiarazioni della CP_1
situazione reddituale (RED), tanto l'erogazione che l'ammontare della pensione estera francese.
resiste chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. CP_1
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata discussa mediante trattazione scritta e decisa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025 sulla base dei seguenti motivi
L'appello è fondato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'indebito ha natura assistenziale. Ciò emerge chiaramente dalle note di provenienza CP_1
prodotte in giudizio, in cui emerge il riferimento alla “pensione cat. AS
n.04011415” di cui sarebbero “state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” ed altresì “corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
E' parifico in causa, come riconosciuto anche dall' , che l'indebito è CP_1
sorto in quanto la liquidazione della nuova pensione con decorrenza 1 settembre 2016, assommata ai redditi da pensione estera, ha comportato il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per il mantenimento della prestazione assistenziale e delle relative maggiorazioni, per effetto dell'imputazione dei relativi arretrati secondo il principio di competenza agli esercizi fiscali precedenti.
pag. 4/6 Il Tribunale ha quindi omesso di considerare che solo per effetto di tale operazione contabile si è verificato il superamento “postumo” del tetto reddituale previsto negli anni 2016/2020.
Lo stesso nella memoria di costituzione in primo grado precisa che CP_1
“Per quanto riguarda il periodo di indebito dal 2016 in poi, esso non deriva da trasmissioni reddituali della pensionata”, confermando che il punto non è la mancata comunicazione dei redditi da parte della Parte_1
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale non sono pertanto corrette.
Secondo i principi consolidati della giurisprudenza in materia, in linea con l'art. 38 Cost., i materia di indebito assistenziale trova applicazione, in luogo della regola civilistica generale della ripetibilità, quella che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne discende che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo,
(così tra le ultime Cass. 5606/2023, e conf. Cass. 13223/2020, Cass.
28771/2018).
Situazione non configurabile allorquando, come nella fattispecie, il dato reddituale che determina il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per il mantenimento della prestazione assistenziale interviene successivamente, e quindi non può chiaramente essere oggetto delle dichiarazioni reddituali da inviare periodicamente all' . CP_1
In applicazione di detti principi, diretti a tutelare l'affidamento del pensionato in assenza di dolo, deve essere affermata l'irripetibilità
pag. 5/6 dell'indebito di cui alla nota del 26 marzo 2020 oggetto di causa, e CP_1
dunque nella parte non oggetto di provvedimento di sgravio in autotutela.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 26 marzo 2020 oggetto di causa e condanna CP_1
l' a pagare all'appellante le somme trattenute a tale titolo, oltre al CP_1
maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle trattenute al saldo.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 4.500,00 per il primo grado ed in € 4.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 marzo
2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 306 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. SALVATORE CLAUDIO DI FRANCO
( ) C.F._2
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PISANU RITA CP_1 P.IVA_1
ASSUNTA MARIA ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 125/2024 pubblicata in data 09/05/2024 il Tribunale di
Imperia ha rigettato il ricorso proposto in data 24.11.2022 da
[...]
al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità dell'indebito per Parte_1
complessivi euro 42.578,69 comunicatole con provvedimento del 23 CP_1
giugno 2020 in relazione al periodo aprile 2010/marzo 2020, con condanna dell'ente previdenziale a rimborsarle quanto eventualmente trattenutole a tale titolo, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle trattenute al saldo.
Il Tribunale ha dato atto che la ricorrente, titolare di assegno sociale n.04011415 con decorrenza dal 01/11/2003, aveva presentato all' in CP_1
data 6 settembre 2016, quale vedova di domanda di Persona_1
pensione di reversibilità. Solo in data 5 marzo 2020, a distanza di tre anni e mezzo, l' aveva comunicato l'avvenuto accoglimento della domanda, CP_1
attribuendole la pensione di reversibilità in regime internazionale SOS
47001647 con decorrenza 1° settembre 2016; con lo stesso provvedimento di accoglimento, le aveva comunicato che la pensione di reversibilità del defunto marito sarebbe stata calcolata “con il cumulo dei periodi assicurativi italiani ed esteri” mentre il pagamento della pensione stessa doveva intendersi “cumulato con le seguenti altre pensioni: categoria AS numero 4011415”; l le aveva inoltre comunicato che gli arretrati di CP_1
pensione, pari ad euro 14.929,07 al netto delle trattenute, sarebbero stati accantonati in attesa di accertare se ed in quale misura le dovevano essere corrisposti. Con successiva nota del 26 marzo 2020, l' aveva infine CP_1
comunicato l'avvenuta riliquidazione d'ufficio dell'assegno sociale n.
04011415 categoria AS, con contestuale revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001,
pag. 2/6 finanziaria 2002. Secondo le stime , dal ricalcolo della citata pensione CP_1
era derivato a suo carico un indebito - relativamente al periodo 01/04/2010
- 30/04/2020 - di complessivi euro 42.578,69, che con nota in data
23/06/2020 era richiesto in restituzione. Nelle more del giudizio, l' CP_1
aveva provveduto allo sgravio in autotutela dell'indebito relativo al periodo
1.4.2010 – 31.12.2015, determinando per tale parte la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso in punto di fatto, il Tribunale ha qualificato l'indebito come assistenziale e, dato conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha ritenuto che, avendo la omesso di inviare Parte_1
all' i modelli RED e di presentare all'Agenzia delle Entrate le CP_1
dichiarazioni fiscali da cui desumere l'ammontare dei suoi redditi
(pensione di reversibilità erogata da Stato estero dopo la morte del marito), era ravvisabile un comportamento doloso di tipo omissivo in capo alla ricorrente, rispetto al quale appariva irrilevante la segnalazione all' CP_1
dell'esistenza della pensione estera in occasione della domanda di pensione di reversibilità italiana in data 6.9.2016.
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 Parte_1
propone appello lamentando l'erroneità della decisione per aver escluso la sussistenza del legittimo affidamento, attribuendole un comportamento doloso di tipo omissivo che giustificava la ripetibilità dell'indebito. La pensione di reversibilità del defunto marito che la avrebbe dovuto Parte_1
comunicare all' mediante l'invio dei c.d. RED ed all'Agenzia delle CP_1
Entrate con le dichiarazioni fiscali non era mai stata percepita nel periodo gennaio 2016 all'aprile 2020 e doveva quindi ritenersi evidente che non potesse sussistere alcun dovere di inoltrare dichiarazioni reddituali.
pag. 3/6 Ribadisce che sia lei il marito quando era in vita, Persona_1
avevano sempre comunicato all' attraverso le dichiarazioni della CP_1
situazione reddituale (RED), tanto l'erogazione che l'ammontare della pensione estera francese.
resiste chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. CP_1
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata discussa mediante trattazione scritta e decisa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025 sulla base dei seguenti motivi
L'appello è fondato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'indebito ha natura assistenziale. Ciò emerge chiaramente dalle note di provenienza CP_1
prodotte in giudizio, in cui emerge il riferimento alla “pensione cat. AS
n.04011415” di cui sarebbero “state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” ed altresì “corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
E' parifico in causa, come riconosciuto anche dall' , che l'indebito è CP_1
sorto in quanto la liquidazione della nuova pensione con decorrenza 1 settembre 2016, assommata ai redditi da pensione estera, ha comportato il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per il mantenimento della prestazione assistenziale e delle relative maggiorazioni, per effetto dell'imputazione dei relativi arretrati secondo il principio di competenza agli esercizi fiscali precedenti.
pag. 4/6 Il Tribunale ha quindi omesso di considerare che solo per effetto di tale operazione contabile si è verificato il superamento “postumo” del tetto reddituale previsto negli anni 2016/2020.
Lo stesso nella memoria di costituzione in primo grado precisa che CP_1
“Per quanto riguarda il periodo di indebito dal 2016 in poi, esso non deriva da trasmissioni reddituali della pensionata”, confermando che il punto non è la mancata comunicazione dei redditi da parte della Parte_1
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale non sono pertanto corrette.
Secondo i principi consolidati della giurisprudenza in materia, in linea con l'art. 38 Cost., i materia di indebito assistenziale trova applicazione, in luogo della regola civilistica generale della ripetibilità, quella che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne discende che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo,
(così tra le ultime Cass. 5606/2023, e conf. Cass. 13223/2020, Cass.
28771/2018).
Situazione non configurabile allorquando, come nella fattispecie, il dato reddituale che determina il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per il mantenimento della prestazione assistenziale interviene successivamente, e quindi non può chiaramente essere oggetto delle dichiarazioni reddituali da inviare periodicamente all' . CP_1
In applicazione di detti principi, diretti a tutelare l'affidamento del pensionato in assenza di dolo, deve essere affermata l'irripetibilità
pag. 5/6 dell'indebito di cui alla nota del 26 marzo 2020 oggetto di causa, e CP_1
dunque nella parte non oggetto di provvedimento di sgravio in autotutela.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 26 marzo 2020 oggetto di causa e condanna CP_1
l' a pagare all'appellante le somme trattenute a tale titolo, oltre al CP_1
maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle trattenute al saldo.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 4.500,00 per il primo grado ed in € 4.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
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