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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LANZI QU AT, LA
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200453 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso/inammissibilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 si è opposto all'avviso di accertamento n. TC301R200453/2024, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza, notificato a soggetto non idoneo, con cui l'Ufficio provvede a recuperare l'imposta IRPEF, IRAP IVA e ADDIZIONALI relative all'anno d'imposta 2018.
L'atto impositivo espone maggiori imposte pretese a titolo di IRPEF € 2.350,00 Add. Regionale € 170,00
IRAP € 354,00 I.V.A. € 3.805,00 Add. Comunali € 69,00 per complessive € 6.748,00 nonché la irrogazione di sanzioni per 6.073,20 oltre ad interessi per € 1.307,22 ( alla data della notifica ) ed € 8,75 per spese di notifica, ed € 437,00 di contributi INPS per complessive € 14.574,17 pretese complessivamente dall'erario a seguito delle rettifiche apportate.
Il ricorrente fa presente che riteneva di aver adempiuto all'obbligo con invio telematico non perfezionato ma di cui si rende conto solo al momento della ricezione dello schema d'atto nr
TC3T210000105/2024 a cui risponde esibendo la documentazione richiesta con aggiunta di altra ritenuta utile per facilitare l'attività dell'ufficio. ( i file dei documenti richiesti e inviati sono gli stessi creati per il precedente invio non perfezionato, infatti riportano la data di creazione del 18 e 23/04/2024 all. 3 ). Pertanto con PEC del 12/08/2024 ha trasmesso la documentazione richieste con note per il contraddittorio (all.4).
Il ricorrente si oppone per :
1-.Falsa applicazione dell'art. 32 e 32 comma 4 del D.PR 600/1973
2-.Violazione art. 42 DPR 300/73. Nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
3-. Falsa applicazione dell'art. 39 comma 2 lett. d-bis DPR 600/73
4-. Nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/200 omessa allegazione.
5- Carenza di motivazione
6-Errori evidenti e di logica nei conteggi effettuati.
7-Evasione dell'imposta I.V.A.
8-Nullità dell'applicazione delle sanzioni per carenza di adeguata motivazione in ordine all'irrogazione delle medesime. Motivo subordinato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che con l'invito I00051/2024, notificato in data 08/04/2024 ed emesso ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 nonché ai sensi dell'art. 51 DPR 633/72, ha chiesto alla parte di produrre la documentazione contabile (e non) al fine di espletare il controllo della correttezza dei dati dichiarati.
La richiesta non sortiva però esito alcuno in quanto entro il termine dei 15 giorni nulla veniva fatto pervenire all'Ufficio. Il comportamento passivo della parte legittimava, pertanto, l'esercizio dell'azione accertatrice ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera d-bis) del DPR 600/73, secondo cui l'Ufficio determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni semplici.
Al fine di determinare il reddito d'impresa, l'Ufficio ha proceduto a quantificare i componenti negativi di reddito che, sulla base di quanto rappresentato, sono pari ad € 35.758,00. Ne consegue che, applicando la redditività al totale dei componenti negativi dichiarati, l'Ufficio determinava i componenti positivi di reddito nella misura di € 53.291,00 ovvero:
€ 35.758,00: (100 – 32,90) = X: 100
X = (€ 35.758,00*100) / 67,10 = € 53.291,00
In pratica, l'Ufficio applicava ai componenti negativi di reddito la redditività media (32,9%) dichiarata dai soggetti che nel 2018 hanno svolto la stessa attività del contribuente nella provincia di Potenza escludendo i valori negativi o i valori estremamente alti prossimi al 100%. La ricostruzione trova conforto anche nelle determinazioni dell'ISA presentato dallo stesso contribuente per l'anno d'imposta 2018 laddove vengono stimati ricavi per € 48.553,00 al fine di massimizzare l'indice dei ricavi per addetto.
L'Ufficio inoltre, in via del tutto preliminare ed assorbente, fa rilevare l'inammissibilità del ricorso per evidente tardività e violazione del termine di impugnazione previsto dall'art. 21, comma 1 del D.LGS N. 546/1992 (60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato). L'avviso di accertamento oggetto della presente controversia è stato notificato in data 21/11/2024 in mani proprie del contribuente (che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento del plico spedito con raccomandata A/R) il quale, tuttavia, lo ha impugnato con ricorso notificato all'Ufficio a mezzo PEC solo in data 27/01/2025, in evidente spregio del termine ex art. 21, comma 1 cit. che era già spirato in data 20/01/2025.
Per tali ragioni il ricorso è chiaramente inammissibile per insanabile tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate rileva che, come sostenuto dall'Ufficio, il ricorso è tardivo. Infatti la cartella di pagamento è stata notificata mediante posta raccomandata A/R consegnata in data 21/11/2024.
Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Quindi il ricorso doveva essere notificato entro il
20/01/2025, mentre è stato notificato a mezzo PEC solo in data 27/01/2025, quando era decorso il termine di 60 gg dalla notifica dell'atto impugnato.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 500,00 ( euro cinquecento/00 ) a favore dell' Agenzia Entrate Direzione Provinciale di
Potenza
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LANZI QU AT, LA
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200453 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso/inammissibilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 si è opposto all'avviso di accertamento n. TC301R200453/2024, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza, notificato a soggetto non idoneo, con cui l'Ufficio provvede a recuperare l'imposta IRPEF, IRAP IVA e ADDIZIONALI relative all'anno d'imposta 2018.
L'atto impositivo espone maggiori imposte pretese a titolo di IRPEF € 2.350,00 Add. Regionale € 170,00
IRAP € 354,00 I.V.A. € 3.805,00 Add. Comunali € 69,00 per complessive € 6.748,00 nonché la irrogazione di sanzioni per 6.073,20 oltre ad interessi per € 1.307,22 ( alla data della notifica ) ed € 8,75 per spese di notifica, ed € 437,00 di contributi INPS per complessive € 14.574,17 pretese complessivamente dall'erario a seguito delle rettifiche apportate.
Il ricorrente fa presente che riteneva di aver adempiuto all'obbligo con invio telematico non perfezionato ma di cui si rende conto solo al momento della ricezione dello schema d'atto nr
TC3T210000105/2024 a cui risponde esibendo la documentazione richiesta con aggiunta di altra ritenuta utile per facilitare l'attività dell'ufficio. ( i file dei documenti richiesti e inviati sono gli stessi creati per il precedente invio non perfezionato, infatti riportano la data di creazione del 18 e 23/04/2024 all. 3 ). Pertanto con PEC del 12/08/2024 ha trasmesso la documentazione richieste con note per il contraddittorio (all.4).
Il ricorrente si oppone per :
1-.Falsa applicazione dell'art. 32 e 32 comma 4 del D.PR 600/1973
2-.Violazione art. 42 DPR 300/73. Nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
3-. Falsa applicazione dell'art. 39 comma 2 lett. d-bis DPR 600/73
4-. Nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/200 omessa allegazione.
5- Carenza di motivazione
6-Errori evidenti e di logica nei conteggi effettuati.
7-Evasione dell'imposta I.V.A.
8-Nullità dell'applicazione delle sanzioni per carenza di adeguata motivazione in ordine all'irrogazione delle medesime. Motivo subordinato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che con l'invito I00051/2024, notificato in data 08/04/2024 ed emesso ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 nonché ai sensi dell'art. 51 DPR 633/72, ha chiesto alla parte di produrre la documentazione contabile (e non) al fine di espletare il controllo della correttezza dei dati dichiarati.
La richiesta non sortiva però esito alcuno in quanto entro il termine dei 15 giorni nulla veniva fatto pervenire all'Ufficio. Il comportamento passivo della parte legittimava, pertanto, l'esercizio dell'azione accertatrice ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera d-bis) del DPR 600/73, secondo cui l'Ufficio determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni semplici.
Al fine di determinare il reddito d'impresa, l'Ufficio ha proceduto a quantificare i componenti negativi di reddito che, sulla base di quanto rappresentato, sono pari ad € 35.758,00. Ne consegue che, applicando la redditività al totale dei componenti negativi dichiarati, l'Ufficio determinava i componenti positivi di reddito nella misura di € 53.291,00 ovvero:
€ 35.758,00: (100 – 32,90) = X: 100
X = (€ 35.758,00*100) / 67,10 = € 53.291,00
In pratica, l'Ufficio applicava ai componenti negativi di reddito la redditività media (32,9%) dichiarata dai soggetti che nel 2018 hanno svolto la stessa attività del contribuente nella provincia di Potenza escludendo i valori negativi o i valori estremamente alti prossimi al 100%. La ricostruzione trova conforto anche nelle determinazioni dell'ISA presentato dallo stesso contribuente per l'anno d'imposta 2018 laddove vengono stimati ricavi per € 48.553,00 al fine di massimizzare l'indice dei ricavi per addetto.
L'Ufficio inoltre, in via del tutto preliminare ed assorbente, fa rilevare l'inammissibilità del ricorso per evidente tardività e violazione del termine di impugnazione previsto dall'art. 21, comma 1 del D.LGS N. 546/1992 (60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato). L'avviso di accertamento oggetto della presente controversia è stato notificato in data 21/11/2024 in mani proprie del contribuente (che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento del plico spedito con raccomandata A/R) il quale, tuttavia, lo ha impugnato con ricorso notificato all'Ufficio a mezzo PEC solo in data 27/01/2025, in evidente spregio del termine ex art. 21, comma 1 cit. che era già spirato in data 20/01/2025.
Per tali ragioni il ricorso è chiaramente inammissibile per insanabile tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate rileva che, come sostenuto dall'Ufficio, il ricorso è tardivo. Infatti la cartella di pagamento è stata notificata mediante posta raccomandata A/R consegnata in data 21/11/2024.
Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Quindi il ricorso doveva essere notificato entro il
20/01/2025, mentre è stato notificato a mezzo PEC solo in data 27/01/2025, quando era decorso il termine di 60 gg dalla notifica dell'atto impugnato.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 500,00 ( euro cinquecento/00 ) a favore dell' Agenzia Entrate Direzione Provinciale di
Potenza