Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4190/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4190 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 6.06.2024
TRA
e in liquidazione Parte_1 Controparte_1
( , in persona del liquidatore rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_1
dall'Avv. Ferdinando Iazzetta presso il cui studio in Casoria (NA), Via F. Turati n.11
è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
E in persona del Sindaco pro tempore, ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Giovanni presso il cui studio in alla CP_2
Via Giuseppe Garibaldi n. 43 è elettivamente domiciliato.
APPELLATO
NONCHE'
1
APPELLATA - CONTUMACE avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 262/2020 pubblicata in data 18.06.2020, notificata in data 26 giugno 2020.
CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza impugnata emessa dal Giudice di prime cure:
IN VIA PRELIMINARE, sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c.,
l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata n.262/2020, anche con decreto da emettersi inaudita altera parte;
1. accertare il comportamento mobbizzante e ravvisante stalking amministrativo gravemente persecutorio e lesivo posto in essere dal nella persona dei Controparte_2
suoi organi accertatori e dalla Polizia Municipale di nella persona dei suoi CP_2
agenti, in danno del sig. e della Parte_1 Controparte_1
attraverso la sistematica notifica di verbali di accertamento di violazioni amministrative, cartelle ed atti amministrativi, rivelatisi tutti infondati ed annullati dall'Autorità Giudiziaria, e per l'effetto;
2. dichiarare sussistere l'esistenza di danno patrimoniale, danno extracontrattuale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione nei confronti del sig. Parte_1
posto in essere dai soggetti convenuti a seguito del comportamento mobbizzante e ravvisante stalking amministrativo posto in essere dai soggetti convenuti e per
l'effetto;
3. condannare il nella persona del Sindaco pro tempore, nonché il Controparte_2
Comandante della Polizia Municipale di (quale responsabile dell'operato degli CP_2
uffici preposti della Polizia Municipale di nel settore pubblicitario), in solido tra CP_2
loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte del sig. Parte_1
e della ravvisabili nel caso di specie, da quantificarsi a Controparte_1
2 mezzo idonea c.t.u. che fin da ora si chiede ammettersi od, in subordine in via equitatita, e comunque non inferiore a complessivi € 250.000,00=;
4. accertare e dichiarare la perdita di contratti pubblicitari subiti dalla
[...]
a seguito del comportamento gravemente penalizzante posto in essere Controparte_1
dai soggetti convenuti nonché i danni subiti dalla a seguito del Controparte_1
mancato utilizzo di impianti pubblicitari, o per il loro ritardato utilizzo, danni tutti da quantificarsi a seguito di idonea c.t.u. contabile che fin da ora si chiede ammettersi, anche a seguito della allegata documentazione che testimonia come detta richiesta non sia esplorativa, ma documentata;
5. accertare e determinare in ogni caso tutti i danni subiti e subendi dalla società attrice, in persona del legale rapp.tep.t., e condannare il ed il Controparte_2
Comandante della Polizia Municipale di al risarcimento dei danni patiti e patendi CP_2
subiti dal sig. e dalla , anche per tutte le spese Parte_1 Controparte_1
processuali e legali dovute per tutti i procedimenti promossi avverso i verbali e le sanzioni notificate dai convenuti, atti amministrativi tutti rigettati, e di tutte le somme che sarà tenuto ad erogare all'esito della richiesta CTU, indirizzata a documentare i denunciati danni patrimoniali e morali subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole somme al soddisfo, a seguito del comportamento mobbizzante, oppressivo e persecutorio posto in essere dal CP_2
e dalla Polizia Municipale di
[...] CP_2
6. accertare e dichiarare che la condanna alle spese legali come statuita dal Giudice di prime cure non rispetta i parametri previsti dal generale principio della proporzionalità ed adeguatezza all'opera professionale prestata effettivamente, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della
Tariffa per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria e pertanto riformulare tale importo, non giustificato;
7. condannare in ogni caso la parte convenuta in persona del legale rapp.te p.t.al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, iva
3 e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
In via istruttoria si insiste per la ammissione della ctu tecnico contabile ai fini della quantificazione dei danni subiti per il comportamento gravemente lesivo posto in essere dagli organi appellati, sul supporto e sul presupposto della documentazione in atti (ricorsi, sentenze, documentazione contabile e tecnica che nuovamente si offre in visione ed esame) nonché ammissione di ctu medica, perizie che non rivestono carattere esplorativo, stante la perizia di parte depositata in atti a nome della dott.ssa
ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni subiti e Persona_1
subendi da parte appellante, sulla scorta anche della documentazione in atti e delle risultanze della escussione dei testi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione per anticipo al procuratore antistatario.” per il Controparte_2
“1) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto, per quanto di ragione, per difetto di interesse ad agire e, per quanto di residua ragione, per difetto di specificità;
2) in subordine, respingere l'appello stesso in quanto radicalmente infondato;
3) In ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese e compensi di lite del grado.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, la Parte_2
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
[...]
“- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del Controparte_2
presente giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
4 - condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta Comandante della Polizia
Municipale di le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 per CP_2
compensi, oltre spese generali e oneri di legge.”
Nel giudizio di primo grado, , agendo sia in proprio che nella Parte_1
qualità di amministratore e legale rappresentante della , Controparte_1
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Rieti il e il Comandante della Polizia CP_2
Municipale di al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali CP_2
e non, subiti a causa di presunte condotte vessatorie poste in essere dai convenuti a suo carico.
In dettaglio, premesso di gestire impianti pubblicitari, aveva dedotto che da molti anni gli venivano notificati verbali di accertamento di contravvenzioni - per asserita mancanza di autorizzazione all'installazione dei suddetti impianti - che nella maggior parte dei casi, a seguito di presentazione di apposita opposizione a sanzione amministrativa, venivano revocati dal Giudice di Pace di CP_2
Per tale condotta illecita dei convenuti egli aveva subito danni patrimoniali – consistiti nelle spese processuali sostenute nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate, nelle giornate di lavoro perse negli uffici giudiziari (essendosi l'attore difeso personalmente davanti al giudice di pace) e nella perdita di contratti – e non patrimoniali in termini di danno biologico, morale ed esistenziale. Nel corso del giudizio di primo grado l'attore aveva rinunciato alla domanda nei confronti della
Polizia Municipale.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto il criterio della “ragione più liquida”, rilevando, nella specie, il difetto di prova dei danni patrimoniali lamentati dall'attore con conseguente superfluità di ogni accertamento in ordine agli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c..
Quanto al danno costituito dalle spese processuali sostenute nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative, il Tribunale oltre a rilevare la mancata allegazione del loro importo, evidenziava come la rifusione delle spese processuali sostenute dalla
5 parte vittoriosa doveva essere disposta dal giudice della causa, sicchè la mancata impugnazione della sentenza sul punto rendeva irretrattabile la relativa statuizione;
quanto al danno patrimoniale identificato dall'attore con “le giornate di lavoro perse in Tribunale od a rincorrere i richiesti adempimenti”, l'attore aveva anche qui omesso di articolare alcuna prova, né fornito alcuna specifica allegazione sulla quantità di tempo concretamente impiegato per gli adempimenti processuali;
quanto al lamentato danno per la mancata condanna ex art. 96 c.p.c. del per i giudizi nei Controparte_2
quali l'amministrazione avrebbe resistito con mala fede o colpa grave, anche qui la condanna avrebbe potuto essere inflitta unicamente dal giudice del relativo giudizio;
quanto al danno patrimoniale costituito dalla “perdita di contratti” l'attore non aveva provato né dedotto l'entità dei corrispettivi previsti in base ai contratti intercorrenti con i clienti nel periodo di interesse, al fine di fornire un parametro che consentisse di valutare – anche in via equitativa – l'ammontare delle perdite subite o dei mancati guadagni;
con riguardo al richiesto accertamento dell'ammontare del danno patrimoniale a mezzo di CTU contabile, il tribunale rilevava che alla mancanza di elementi di prova a sostegno della domanda risarcitoria non poteva supplirsi mediante l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio; infine, privo di prova era rimasto il danno non patrimoniale, avendo l'attore prodotto solo una consulenza tecnica di parte.
Con il gravame, la in persona del liquidatore Parte_2
chiede la riforma della sentenza con un atto di appello che, a giudizio Parte_1
di questo Collegio, è del tutto difforme dal paradigma normativo proprio dell'atto di impugnazione come delineato dall'art. 342 cpc., stante la omessa motivazione e la mancata indicazione delle “parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste”
Dopo una lunga quanto irrilevante digressione riepilogativa delle vicende relative al primo giudizio e ai fatti storici che avrebbero ispirato la proposizione della odierna azione giudiziaria, non si rinviene, nel contesto della impugnazione, alcun significativo
6 passaggio di critica al fulcro della decisione di primo grado incentrata, lo si ricorda, sul difetto di allegazione e prova in ordine al tipo di danno subito.
Di contro, il Tribunale, correttamente valorizzando il difetto di ogni allegazione e prova significativa in ordine al quantum reclamato in giudizio, ha espressamente ritenuto superfluo ogni accertamento in ordine all' an del lamentato illecito e la conseguente inammissibilità della consulenza contabile richiesta.
Ad ogni modo, l'odierno appello è stato proposto solo dalla società, in persona del liquidatore, e non anche da in proprio, con la conseguenza che deve Parte_1
ritenersi passata in giudicato la pronuncia nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal Parte_1
Passando al merito, va evidenziato, in primo luogo, un deficit documentale, non essendo stati rinvenuti, all'interno del fascicolo d'ufficio di primo grado – pure acquisito a cura della Cancelleria dal Tribunale di Roma in formato cartaceo (v. annotazione telematica del 2.10.2020) - i rispettivi fascicoli di parte in formato cartaceo;
inoltre, il fascicolo di primo grado relativo al giudizio RG 1005/15, pur visibile in telematico, non contiene la copia telematica degli atti introduttivi, evidentemente redatti solo in cartaceo. Tantomeno, la parte appellante ha, con l'atto di citazione in appello o negli atti successivi, provveduto a produrre i documenti già inseriti in primo grado nel proprio fascicolo di parte o, comunque, allegato l'involontarietà di tale mancanza in atti.
E' il caso di ricordare che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello (cfr., ad es., Cass. Civ. 16786/19).
Infatti, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte dei documenti ritualmente prodotti, si presume espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa;
ne
7 consegue che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove la parte deduca che la mancanza in atti sia involontaria, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. Sez. 6 - 3, 26/04/2017, n.
10224).
Il rilievo è funzionale ai rilievi che seguono.
Come sopra evidenziato, gran parte dell'atto introduttivo si risolva in un inutile quanto inammissibile riepilogo dei fatti posti a fondamento della odierna controversia senza però evidenziare gli argomenti che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, il che stride patentemente con il paradigma normativo della impugnazione ex art. 342 nn. 1) e 2) cpc..
In particolare, l'appellante, limitatosi a lamentare l'erroneità della statuizione in ordine alla carenza probatoria posta a fondamento della decisione, non indica specificatamente quali documenti, anche laddove correttamente depositati nel presente giudizio, o risultanze istruttorie avrebbero consentito di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Né la suddetta carenza probatoria poteva essere supplita con l'espletamento della CTU contabile ai fini della determinazione dei danni patrimoniali asseritamente subiti;
il mezzo richiesto non può infatti colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto, non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Di qui la infondatezza in radice del X motivo.
E' anche infondato l'ultimo motivo con cui si censura il carattere eccessivo delle spese liquidate dal Tribunale.
8 L'appellante così motiva la censura: “Venendo a quello che qui ci interessa, la liquidazione di € 6.902,03= operata dal Giudicante è svincolata da qualsiasi criterio di determinazione.
Lo stesso importo risulta essere quasi il 50% della sorte capitale, assolutamente sproporzionato rispetto ai criteri di cui ai punti a) b e c) dell'art. 2233 c.c., e non supportato in alcun modo dal criterio di importanza della causa, che in sé non ha avuto particolari difficoltà nel suo svolgimento (escussione testi e deposito memorie conclusive). Né tantomeno ha richiesto accertamenti tecnici specifici, ma fondata esclusivamente sulla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti.”
A parte la genericità del rilievo - che non contiene pertinenti obiezioni in ordine ad una liquidazione alternativa che si attagli, in tesi, al valore della causa - rileva il
Collegio la correttezza della liquidazione, pienamente conforme ai criteri tariffari applicati ( e richiamati nella motivazione della sentenza) di cui al DM 55/2014, ratione temporis vigente in relazione al valore della causa stabilito - senza alcuna obiezione in appello in “un importo non inferiore ad € 250.000,00” - e alle fasi del giudizio svolte.
Al rigetto dell'appello per i motivi svolti segue di onerare la parte appellante delle spese del grado, da liquidare in base ai criteri del DM 13.08.2022 n. 147 sulla base del predetto valore della domanda
Nulla per le spese nei confronti della Polizia Municipale di appellata contumace CP_2
giudizio.
Va anche dichiarata, a carico della parte soccombente, la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1quater DM 30.05.2002 N. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del liquidatore avverso la Parte_3
sentenza del Tribunale di Rieti n. 262/2020, pubblicata il 18.06.2020, così provvede:
9 - respinge l'appello;
- condanna la alla Parte_3
rifusione in favore del di delle spese del grado che liquida in complessivi CP_2 CP_2
€ 10.000 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%;
- nulla sulle spese nei confronti della Polizia Municipale di CP_2
- dichiara a carico della stessa appellante la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
27.02.2025.
Il Consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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