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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 7567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7567 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr.ssa Ornella MINUCCI Giudice dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1866/2020 R.G.
PROMOSSA DA
(N.13/2017 Tribunale di Nola), in persona dei Parte_1 curatori p.t., autorizzati in forza del decreto reso da G.D. in data 27.02.2019 (c.f.
), rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco Fimmanò (C.F. P.IVA_1
), con studio in Napoli al Centro Direzionale Is. E1 C.F._1
-attore - contro
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Di Nosse (C.F. C.F._2
) e Salvatore Di Nosse (C.F. ), con studio in C.F._3 CodiceFiscale_4
Napoli al Corso Europa n. 8.
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato Parte_2 CodiceFiscale_5
e difeso dall'avv. Vittorio Aconi ( ), con studio in Napoli alla CodiceFiscale_6
Traversa A. Pio n. 64
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_3 C.F._7
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Parte_4 C.F._8 rappresentati e difeso dall'avv. Francesco Cristiani ( ), con studio CodiceFiscale_9 in Pomigliano d'Arco (NA) alla via G. Carducci, 5
-convenuti-
Conclusioni 2
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 gennaio 2024 le parti concludevano nei seguenti termini: per parte attrice: “…oltre a riportarsi integralmente a tutti i propri scritti difensivi ed ai precedenti verbali di udienza, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, constatata la mancata accettazione della proposta conciliativa ad opera dei convenuti, insiste nella richiesta di rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e per
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti” per il convenuto : “si riportano integralmente alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, alle memorie istruttorie, ai verbali di causa ed alla documentazione prodotta e concludono come da atti.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.01.2020 (nei confronti di
[...]
), ed in data 29.01.2020 (nei confronti di , e di Pt_2 CP_1 Parte_3
la curatela del evocava in giudizio innanzi il Parte_4 Parte_1
Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, i predetti convenuti per sentire accertare e dichiarare la responsabilità degli stessi nelle rispettive qualità di amministratori di diritto e di fatto della per i danni arrecati al patrimonio sociale Parte_1 della medesima compagine societaria nonché per i danni cagionati ai creditori sociali.
Parte attrice esponeva in fatto che:
- con sentenza n. 13/2017 del 23.02.2017 il Tribunale di Nola aveva dichiarato il fallimento della costituita in data 08.06.2012, con capitale sociale pari ad euro 20.000,00 e Parte_1 versato per euro 15.000,00 avente ad oggetto sociale l'attività di ideazione, vendita, realizzazione, rappresentanza e manutenzione di impianti di energie rinnovabili, impianti fotovoltaici;
costruzione di edifici;
compimento di attività strumentali ed accessorie, quali lavori edili in genere;
esecuzione di ristrutturazioni;
- dall'11.06.2015 fino alla data del fallimento, la gestione era stata affidata al sig.
[...]
; CP_1
- che la fallita aveva acquistato immobili in costruzione, già di proprietà della Controparte_2
e successivamente, della entrambe dichiarate
[...] Controparte_3 fallite;
in particolare, quest'ultima aveva venduto alla due fabbricati denominati Parte_1
A e B ed un rudere in corso di costruzione;
3
- che la aveva poi alienato con contratto del 23.04.2015 il fabbricato B del Parte_1 complesso edilizio costituito da n. 23 immobili alla costituita due giorni prima CP_4 della stipula dell'atto ed avente come amministratore unico e socio per una quota del 48%, il sig. . L'importo complessivo di tale alienazione stabilito in euro Parte_3
2.750.000,00 non era stato mai corrisposto;
- che la fallita aveva venduto inoltre alla costituita nello stesso giorno della Parte_5 stipula e avente come soci il cognato e il cugino del sig. , il fabbricato A del CP_1 complesso edilizio costituito da n. 31 immobili. L'importo pattuito in euro 1.980.000,00 non era stato mai corrisposto;
- che a seguito della dichiarazione di fallimento della e, per Controparte_3 effetto della proposizione, ad opera della curatela, della domanda di simulazione ed inefficacia dell'atto di vendita degli immobili in costruzione, la si era obbligata a Parte_1 corrispondere la somma di euro 180.000,00 “entro il termine ultimo del 21.07.2017”, a tacitazione di ogni pretesa vantata dal fallimento della Controparte_3
- che la il curatore fallimentare della la Parte_1 Controparte_3 Parte_5
e la avevano stipulato una transazione con contestuale iscrizione di ipoteca, tra CP_4
l'altro mai onorata;
- che in data 23.11.2015 veniva depositato ricorso per l'omologa di accordi di ristrutturazione da parte dell'organo gestorio della fallita accolto dal Tribunale di Nola ed a cui la società si rendeva inadempiente per effetto dell'omessa soddisfazione dei crediti vantati da un creditore per la somma di € 81.701,00;
- che in sede di interrogatorio al curatore il sig. riferiva che le operazioni di CP_1 dismissione in favore della e della erano state eseguite con la CP_4 Parte_5 complicità del sig. e del dott. ; Parte_3 Parte_4
- che il legale rappresentante dell'Agenzia Immobiliare Traiano s.r.l., sig. , aveva Parte_6 rilasciato le seguenti dichiarazioni a riprova del ruolo svolto da : “ritengo Parte_3 che e siano riconducibili a Il loro consulente era tale CP_4 Parte_5 Pt_1
che poi è diventato amministratore della Prima s.r.l. OJ partecipava agli Pt_3 incontri per la e poi è passato dall'altra parte del tavolo. era anche Pt_1 Pt_3 consulente di , consigliere della NC di credito Popolare, per quanto a Parte_2 mia conoscenza. Il fratello di quest'ultimo, ha venduto, come procuratore, i primi Parte_4 immobili della (all'epoca ) a (zio) ad un prezzo inferiore a Pt_1 CP_2 Persona_1 4 quello di mercato. In definitiva, è riuscito ad acquistare oltre 20 immobili Pt_3 sostanzialmente senza neanche pagarli, per quanto a nostra conoscenza”;
- che in data 13.04.2017 veniva ascoltato anche il sig. , in qualità di Testimone_1 responsabile della Divina Costruzioni s.r.l. società che aveva eseguito i lavori presso il cantiere di Benevento per la costruzione degli immobili nel periodo maggio-settembre 2014, il quale aveva dichiarato che la proposta di eseguire i lavori era stata formulata dal sig.
e l'accordo prevedeva il completamento degli immobili appartenenti al Parte_2 fabbricato B;
inoltre aggiungeva di aver negoziato le condizioni dell'appalto soltanto con il predetto ed il sig. e che nel corso dell'esecuzione delle opere aveva Pt_2 Parte_3 intrattenuto rapporti solo con “nell'interesse di;
riferiva altresì che era Pt_3 Pt_2
a rassicurarlo sull'effettività dei pagamenti da parte della infine Pt_3 Parte_1 precisava che era stato a prospettargli le nuove condizioni offerte da altra ditta per il Pt_3 completamento dei lavori e ciò aveva condotto pertanto alla risoluzione del contratto;
- che era stato ascoltato anche il sig. , delegato dell'impresa edile Testimone_2 CP_5
(società che ha partecipato ai lavori presso il cantiere di Benevento da febbraio 2015
[...]
a aprile 2016) il quale aveva dichiarato che il contratto di appalto con la era stato Parte_1 sottoscritto in data 27.04.2015, ma i pagamenti venivano effettuati dalle società e CP_4
“in forza di una presunta delega di pagamento esistente tra le dette società e la Parte_5 fallita”; il predetto specificava che a seguito di ritardi nei pagamenti i Tes_2 [...]
e e avevano proposto come corrispettivo un Pt_2 Parte_4 Parte_3 appartamento sito in Benevento di proprietà di altra società (Alba s.r.l.) e comunque l'intera operazione era stata gestita dai dottori e , unitamente al sig. Pt_2 Parte_4
; in particolare, sollecitato sul punto, il teste così dichiarava: “Quando Parte_3 sollecitavo per i pagamenti lui mi riferiva che non dipendeva da lui in quanto gli CP_1 aspetti finanziari venivano gestiti da e dai che l'emissione Pt_3 Parte_7 materiale di queste fatture intestate alla è stata fatta presso gli uffici dei , sui Pt_1 Pt_2 miei format, e mi coadiuvò la segretaria dei , sig. ”; Pt_2 Persona_2
- che la fallita non godeva della capacità patrimoniale per l'acquisto degli immobili siti in
Benevento come dimostrato dall'omesso pagamento del prezzo di acquisto in favore della società venditrice nonché dal mancato rispetto degli accordi di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale di Nola e da ultimo dal mancato versamento della somma di cui alla transazione intervenuta con la curatela del fallimento della Controparte_3 5
- che dalla documentazione in possesso della curatela emergeva che nel corso dell'amministrazione del non si era provveduto alla redazione delle scritture contabili CP_1 ed alla regolare tenuta degli appositi registri, così come non erano stati approvati gli ultimi tre bilanci di esercizio (ultimo bilancio approvato era quello al 31.12.2014);
- che l'attivo realizzato dalla curatela era pari a zero e pertanto il deficit fallimentare ammontava ad euro 1.746.328,35;
- che all'amministratore, in ultimo dovrebbe essere ascritta la responsabilità CP_1 per la ritardata dichiarazione di fallimento di una società in conclamato ed irreversibile stato di dissesto sin dal 2015 da quantificare in misura pari allo sbilancio fallimentare per complessivi euro 1.746.328,35;
- che dai fatti sopra esposti derivava altresì anche una responsabilità in capo ai fratelli Pt_2
e al sig. , che avevano agito nella veste di amministratori di fatto della fallita;
Pt_3 all'accertamento di una ingerenza di fatto nella gestione sociale era subordinata la domanda di accertamento dell'esistenza di un'attività di direzione e coordinamento di tali soggetti nei confronti della fallita.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale
1.accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell'amministratore di diritto e degli amministratori di fatto convenuti e per l'effetto condannarli al pagamento dell'importo di almeno euro 1.746.328,35 pari all'intero deficit fallimentare, stante l'impossibilità di riscontro delle effettive operazioni compiute dalla società, in ragione dei crediti ammessi al passivo e della mancata realizzazione dell'attivo;
In via subordinata
2.accertare e dichiarare, la responsabilità solidale dell'amministratore di diritto e degli amministratori di fatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 l. fall. e 2486 c.c. per aver gestito la società a seguito dell'integrazione di una causa di scioglimento e/o per aver proseguito
l'attività in stato di insolvenza e /o per la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento dei danni in favore del fallimento attore da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
In via ulteriormente subordinata 6
3. accertare e dichiarare, la responsabilità di tutte le parti convenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c. e per l'effetto condannare le stesse al risarcimento del danno in favore del fallimento attore in misura pari all'intero deficit fallimentare, stante
l'impossibilità di riscontro delle effettive operazioni compiute dalla società, e/o in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
In ogni caso
4.condannare il convenuto al pagamento delle spese, anche quelle generali per tariffa ex art.
15, diritti e onorari di giudizio.”
Si costitutiva in giudizio , depositando comparsa di costituzione e risposta, CP_1 nella quale impugnava e contestava tutto quanto esposto dalla curatela attrice.
Parte convenuta depositava l'elenco della documentazione consegnata alla curatela per smentire la tesi avversa secondo cui l'omessa o irregolare tenuta della contabilità impediva al curatore di ricostruire analiticamente le vicende societarie. Il mancato deposito di una parte della documentazione contabile era ascrivibile alla condotta del precedente amministratore che non la poneva nella disponibilità del . Si contestava che la curatela non avesse CP_1 provato i profili di responsabilità ascritti al così ricorrendo ingiustamente al criterio CP_1 dello sbilancio fallimentare per la determinazione del danno.
L'ex amministratore di diritto deduceva che al tempo in cui aveva assunto la carica amministrativa, la fallita possedeva un patrimonio immobiliare con un valore di circa euro
5.848.000,00 sulla base di una perizia di stima redatta nell'ambito di un'azione revocatoria pendente innanzi al Tribunale di Benevento alla quale faceva da contraltare un'esposizione debitoria di circa euro 4.506.880,00 nascente dal contratto di vendita tra la e la Parte_1
Controparte_3
Specificava che le vendite degli immobili alle società e avevano CP_4 Parte_5 garantito importi superiori alla stessa esposizione debitoria della società.
Parte convenuta contestava l'asserita anomalia dei pagamenti realizzati con delegazioni di pagamento ed accollo di debiti, specificando che la e la avevano Parte_5 CP_4 provveduto a pagare i creditori della fallita.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio e depositando comparsa di Parte_3 Parte_4 costituzione, nella quale contestavano che la curatela avesse allegato e provato fatti costitutivi della qualifica di amministratori di fatto rivestita dai convenuti. Contestavano altresì 7
l'insussistenza di elementi di prova circa il danno effettivamente cagionato al patrimonio sociale. Chiedevano pertanto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche depositando comparsa di costituzione e Parte_2 risposta, nella quale contestava di aver svolto alcuna attività continuativa e significativa tale da poterlo definire amministratore di fatto della fallita. Riconosceva al più di aver offerto qualche consiglio e parere all'amministratore di diritto, senza mai ingerirsi nella gestione della società. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed ammessa la prova testimoniale, dopo numerosi rinvii per tentare la composizione bonaria della lite, all'esito dell'udienza del
10.01.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. (applicabile ratione temporis) proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I, 23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Controparte_6
Giur. Civ. Patavina, 2006).
Più precisamente si afferma che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche
l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 8
15955, Castellani C. Fall. Co.Me.R. s.r.l. e altri, CED Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Non si tratta, come è noto, di un'azione nuova, che sorge a titolo originario in capo al curatore: la norma si limita ad attribuire al curatore la legittimazione (esclusiva) ad esercitare, in forma cumulativa, le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano, separatamente, alla società ed ai creditori sociali. In particolare, la differenza normativa principale tra le due fattispecie è che mentre la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale, pur se fatta valere nell'ambito del fallimento.
Non va ignorato che il curatore, pur nella diversità degli interessi sottostanti alle singole pretese, deve tendere al perseguimento di un obiettivo comune: la reintegrazione della massa attiva dell'impresa al fine della prioritaria soddisfazione dei creditori concorsuali.
La tesi sostenuta invero tralaticiamente dalla giurisprudenza di legittimità della legittimazione unitaria ed inscindibile del curatore ad esperire l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali invero non sembra rispettare la peculiarità della legittimazione della curatela fallimentare che una parte della dottrina ha definito più correttamente “cumulativa” per evidenziare piuttosto l'autonomia delle singole azioni che potrebbero diversificarsi per causa petendi e petita, con la possibilità per la curatela di invocare il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello costituito dalla lesione all'integrità patrimoniale della fallita.
E' stato opinato che il curatore può in certa misura cumulare i vantaggi offerti dalle distinte discipline delle azioni di responsabilità, ma deve sottostare anche ai relativi svantaggi, sicché non potrà pretendere il risarcimento del lucro cessante ove l'azione sociale di responsabilità risulti prescritta, dovendosi limitare a chiedere il solo danno emergente in presenza dei presupposti richiesti dall'art.2394 c.c. per l'azione dei creditori sociali.
Di qui l'esigenza, sempre più avvertita, che il curatore individui correttamente nella domanda giudiziale l'area di incidenza dell'illecito dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia attraverso l'indicazione del danno che ne è derivato, sia attraverso l'individuazione del soggetto (società o creditori nel loro complesso) che lo abbia subito.
Si può concludere pertanto che l'art. 146 l. fall., in difetto di uno specifico rinvio alle corrispondenti norme di diritto societario, debba essere interpretato come norma rivolta a disciplinare una sorta di fenomeno di unificazione soggettiva (secondo un'efficace intuizione 9 dottrinaria) in capo all'organo fallimentare della mera legittimazione ad esercitare le stesse azioni previste nel diritto societario, senza che ciò comporti - salvo che per i profili espressamente disciplinati - disapplicazione o alterazione della corrispondente disciplina societaria in sede fallimentare.
Sul tema invece della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, Fall. Coder Scarl C. Bruno e altri,
CED Cassazione, 2011).
La questione è stata definita da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”. 10
Prima di addentrarsi nei profili di responsabilità addotti dalla curatela fallimentare, il
Collegio reputa opportuno ripercorrere le vicende che hanno interessato la società di cui poi è stato dichiarato il dissesto.
Invero, come emerge chiaramente dalla relazione ex art. 33 l. fall. redatta dai curatori fallimentari, la nasce per portare a compimento un'operazione speculativa Parte_1 immobiliare senza essere dotata delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'acquisto del complesso immobiliare sito in Benevento alla via Carlo Pisacane nonchè per ultimarne i lavori ricorrendo a contratti di appalto.
Un prima spia di tale conclusione è desumibile dal fatto che la fallita presentava un capitale sociale di appena € 20.000 (di cui sottoscritti soltanto 15.000 come da visura camerale in atti)
a fronte dell'acquisto di un parco di immobili composto da n. 40 appartamenti, oltre ad annessi box auto e sottotetti ed inoltre si era assunta anche l'impegno di ultimare la costruzione di alcuni edifici pur non avendo la struttura aziendale per eseguire tali opere e quindi dovendo ricorrere a ditte appaltatrici con ulteriori ingenti spese.
Invero, come pacificamente ammesso dallo stesso , amministratore subentrato dopo CP_1
l'acquisto degli immobili sottoscritto con atto notarile del 14.07.2014 dalla società
[...]
(società il cui capitale sociale era detenuto interamente dalla Controparte_3 CP_7
compagine sociale facente capo alla sig.ra , madre del ),
[...] Testimone_3 CP_1
l'acquisto della fallita del predetto complesso immobiliare si fondava sull'accollo dei debiti della società venditrice, senza che la avesse la forza economica per onorare i relativi Pt_1 pagamenti.
E come riferito dallo stesso in sede di relazione riepilogativa integrativa del verbale CP_1 di audizione del 08.03.2017 in atti, la decisione del convenuto di divenire amministratore e socio unico della con atto di cessione quote del 27.03.2015 era in qualche modo stata Pt_1 determinata dalla volontà di liberare la società della madre dai debiti accumulati e che comunque non impediva la dichiarazione di fallimento della Controparte_3
Invero, come si evince dall'atto notarile di vendita degli immobili, la Controparte_3
(che aveva a sua volta acquistato i cespiti dalla anch'essa poi dichiarata
[...] CP_2 fallita) alienava alla società fallita n.2 due fabbricati denominati A e B ed un rudere in corso di ristrutturazione al prezzo complessivo di 4.506.880, oltre IVA, di cui: euro 2.410.000,00 mediante accollo da parte della società acquirente “dell'apertura di credito concessa alla dante causa dalla NC;
euro 756.880,00 CP_2 Controparte_8 11 mediante accollo da parte della società acquirente di debiti verso fornitori della società venditrice;
euro 150.000,00 “verranno soddisfatti mediante l'ultimazione…degli immobili siti nel fabbricato B…di proprietà della …; la società acquirente diviene, quindi, sub- Pt_8 appaltatrice dei lavori”; euro 1.190.000,00 mediante ritenzione da parte della società venditrice di somme già incamerate;
euro 450.688,00 da corrispondersi entro il 31.12.2015.
Ora che la società fallita, priva di liquidità tale da sostenere un siffatto investimento, fosse sorta esclusivamente per dismettere il patrimonio immobiliare così acquisito senza di fatto corrisponderne il prezzo è dimostrato dalle successive alienazioni degli immobili alle società
(che ha acquistato ben 31 immobili) ed alla (che ha acquistato 23 Parte_5 CP_4 immobili), le quali (peraltro costituite a ridosso dei predetti atti di vendita) al pari della fallita hanno corrisposto una somma esigua con accollo dei debiti della e per il resto si sono Pt_1 arricchite con la vendita degli immobili senza pagare il corrispettivo alla fallita, che non si è attivata in alcun modo per riscuotere quanto le spettava.
Tale quadro probatorio delineato sulla base delle risultanze processuali è indicativo del ruolo della fallita come mera società “veicolo” (priva di una reale struttura imprenditoriale e senza risorse finanziarie) nata per dismettere e far confluire la maggior parte del complesso immobiliare alle predette società beneficiarie.
Se tale è il contesto in cui occorre vagliare i profili di responsabilità dei convenuti, ritiene il
Collegio che debba essere rigettata la domanda nei confronti dei convenuti chiamati in giudizio in qualità di amministratori di fatto.
Mette conto evidenziare che i rimedi fatti valere con la presente azione giudiziale devono trovare applicazione anche con riguardo all'amministratore di fatto, ad avviso della Corte di legittimità soggetto alle stesse regole ed agli obblighi propri di quelli di diritto
(“L'amministratore di fatto di una società di capitali, pur essendo quanto agli obblighi nascenti per la gestione della società, equiparato all'amministratore di diritto e, per conseguenza, soggetto alla applicazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e seguenti del c.c….” Cass. civ., Sez. I, 23/04/2003, n.
6478 Focante C. Fall. Soc. Manifatture Filottrano, Impresa, 2003, 2021).
La figura menzionata d'altra parte ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società (Cass. civ., Sez. I,
11/09/2008, n. 23415, M.S. C. Curatela del Fallimento, Società, 2008, 11, 1356). 12
Essa appare integrata quindi nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina.
Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale
(si vedano Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. 6 marzo
1999, n. 1925); sempre che detto esercizio non sia giustificabile in base ad un rapporto lavorativo subordinato e/o autonomo con la società, per cui l'interessato verta in una posizione di subordinazione o soggiaccia a poteri di direttiva dell'amministratore di diritto.
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione nel delimitare i confini della figura dell'amministratore di fatto ha specificato che: “non è affatto richiesta la riferibilità degli atti compiuti all'intero spettro delle attività amministrative, risultando sufficiente un intervento incisivo e non occasionale, che, in quanto idoneo ad influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave, sia tale da improntare di sé l'operato complessivo della società. In quest'ottica, pur dovendosi riconoscere che un siffatto condizionamento non può non trasparire nei rapporti con i terzi, deve altresì escludersi la necessità che esso si traduca nel diretto compimento di atti a rilevanza esterna, risultando invece sufficiente che le determinazioni riguardanti la gestione sociale siano riconducibili alla volontà dell'amministratore di fatto, eventualmente anche in concorso con l'amministratore di diritto, il quale non deve necessariamente rivestire il ruolo di mero prestanome” (cfr. Cass.
n. 21567 del 18.09.2017).
L'estensione della qualifica soggettiva di amministratore presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e la
“significatività e continuità” non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, ma richiedono in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.
L'accertamento deve tenere conto di una serie di indici sintomatici tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, 13 quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale (ex multis da ultimo
Tribunale di Bologna, sentenza n. 65/2022 reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Ciò premesso, non sembra che il materiale indiziario raccolto dalla curatela attrice per dimostrare la qualità dei tre amministratori di fatto della fallita assurga ai caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per addivenire alla prova univoca della responsabilità degli stessi.
Un primo rilievo alla tesi propugnata dalla curatela riguarda lo stesso numero degli amministratori di fatto.
Come testè analizzato, una società “veicolo” che è stata sul mercato per la durata breve di 5 anni (dal 2012 data di costituzione al 2017 data della dichiarazione di fallimento) senza una struttura organizzativa articolata ed al solo fine di acquistare e rivendere degli immobili non si spiega perchè dovrebbe essere gestita da ben tre amministratori di fatto.
Procedendo all'analisi delle singole responsabilità degli amministratori di fatto e del compendio indiziario a loro carico, occorre in prima battuta soffermarsi sulla circostanza che gli elementi probatori allegati dalla curatela fallimentare sono costituiti unicamente dalle dichiarazioni del alla curatela fallimentare e da altre dichiarazioni rese da terzi agli CP_1 organi fallimentari.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, nell'ordinamento processualcivilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. 25 marzo 2004, n. 5965).
In base al principio del libero convincimento, pertanto, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria (quindi anche le dichiarazioni rese da terzi al curatore fallimentare) e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. In tale contesto, deve ritenersi che il giudice civile possa trarre elementi di convincimento - sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico - anche dalle dichiarazioni c.d. autoindizianti rese da un 14 soggetto in un procedimento penale, non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella sede, spiegare effetti al di fuori del processo penale (v. Cass. civ., sez. III, 12-06-2019, n. 15859).
Ciò posto, sembra che il quadro indiziario risultante dalle predette dichiarazioni non sia stato riscontrato dalla documentazione in atti né da altri elementi di prova che in maniera univoca e convergente comprovano la qualifica di amministratori di fatto dei tre convenuti.
Partendo dalla posizione di , il Collegio rileva che carenti sono le fonti di Parte_2 prova addotte per dimostrare lo svolgimento dello stesso di un'attività gestoria continua e sistematica della fallita.
Va rimarcato in via preliminare che non vi sono dichiarazioni del rese al curatore CP_1 fallimentare in cui si faccia riferimento al ruolo di , mai citato Parte_2 dall'amministratore di diritto né nel verbale di audizione del 08.03.2017 (sub doc. n.14 allegato all'atto di citazione) né nella relazione riepilogativa integrativa del verbale di audizione in atti.
Di contro, le dichiarazioni rese da e , rispettivamente in qualità Parte_6 Testimone_2 di “intermediario immobiliare” e di “delegato della sig. ” come riportato Controparte_5 nei relativi verbali di audizione in atti, forniscono fugaci accenni alla presenza di
[...]
al momento della vendita degli immobili o quando occorreva intavolare le trattative Pt_2 con le ditte appaltatrici che dovevano ultimare i lavori di costruzione e rifinitura degli immobili.
Peraltro, lo stesso ha pacificamente ammesso di essere intervenuto nelle vicende Pt_2 relative alla fallita nella qualità di consulente per la società sin dall'acquisto del complesso immobiliare anche prima della gestione amministrativa del ed al solo scopo di CP_1 dispensare consigli ed indicazioni utili ai fini dell'investimento.
Le uniche dichiarazioni più “indizianti” sono quelle rese da , sentito dai Testimone_1 curatori fallimentari in data 13.04.2017 in qualità di responsabile della Divina Costruzioni
s.r.l.
Il teste narra del ruolo di come colui che gli prospettò la possibilità di Parte_2 ultimare i lavori presso il cantiere della fallita e di essersi recato presso il suo studio e di aver negoziato le condizioni dell'appalto anche con la mediazione di , indicato Parte_3 come “il factotum di e ”. Pt_2 CP_9 15
Non va ignorato che l'esecuzione dei lavori della Divina Costruzione s.r.l. durò pochi mesi a partire da maggio del 2014 poiché già nel 2015 il contratto fu risolto e subentrò come ditta appaltatrice quella dei . Tes_2
In disparte di questo rilievo, le dichiarazioni di costituiscono l'unica Testimone_1
“prova atipica” a carico di che non è stata corroborata da nessun altra Parte_2 evidenza probatoria a riprova del suo ruolo di amministratore di fatto della fallita e pertanto in difetto di altri riscontri la valutazione critica di tale compendio indiziario conduce ad escludere che possa essere sufficiente per fondare l'invocato accertamento di responsabilità.
Ed invero non sembra che nessuna delle predette dichiarazioni, la cui efficacia probatoria deve essere rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale, possa essere posta a fondamento di una sentenza di accertamento della responsabilità nemmeno degli altri due convenuti, e . Parte_4 Parte_3
Sebbene nei confronti di questi ultimi due, oltre alle dichiarazioni dell'amministratore di diritto si aggiungono altre dichiarazioni dei testi sentiti dagli organi fallimentari, comunque la piattaforma indiziaria raccolta a loro carico non è assolutamente univoca e convergente nel chiarire i ruoli rispettivamente assunti dagli stessi.
Invero, molte delle contraddizioni che riguardano proprio il ruolo gestorio svolto dai medesimi (basti considerare che l'amministratore di diritto non cita mai nelle sue propalazioni la figura di ), con le peculiarità già evidenziate circa lo stesso Parte_2 progetto imprenditoriale “a termine” della fallita, avrebbero imposto il riscontro con altri elementi di prova di natura documentale o orale, che non sono stati allegati dalla parte attrice, che si è accontentata di quanto dichiarato agli organi fallimentari e non ha ritenuto, ad esempio, di chiedere l'ammissione della testimonianza in giudizio degli stessi nel contraddittorio delle parti ed a chiarimento di alcune situazioni che sono rimaste equivoche e nebulose (ad esempio è certamente emerso dalle dichiarazioni rese da che CP_1 aveva un interesse diretto a proteggere i propri investimenti, dal momento Parte_4 che aveva acquistato degli immobili dalla cfr. pag. 4 verbale di Controparte_3 audizione di del 08.03.2017). CP_1
A fronte di questo quadro indiziario che non si connota affatto per precisione, gravità e concordanza, si impone il rigetto della domanda volta ad accertare i profili di responsabilità gestoria di fatto dei suddetti tre convenuti. 16
In subordine, la curatela fallimentare, piuttosto che configurare un profilo di responsabilità concorrente negli atti dismissivi contestati all'amministratore di diritto, ha chiesto che fosse appurata la responsabilità degli stessi per abusiva eterodirezione della fallita ex art. 2497 c.c. che sconta all'evidenza le stesse carenti fonti di prova già allegate per dimostrare lo svolgimento della carica amministrativa di fatto e che avrebbero meritato quantomeno un approfondimento istruttorio, laddove l'unica istanza istruttoria avanzata da parte attrice ha riguardato la richiesta di CTU.
Passando al merito della domanda proposta nei confronti dell'amministratore di diritto, parte attrice gli ha contestato una condotta di mala gestio rappresentata dalla dismissione del patrimonio immobiliare della società, unico vero asset della stessa, distratto in favore delle due società acquirenti ( e che si sono sottratte alla corresponsione del Parte_5 CP_4 prezzo degli immobili acquistati.
Orbene, l'operazione realizzata con la costituzione della società fallita è un'operazione speculativa portata avanti da una società priva di risorse finanziarie e senza un programma imprenditoriale se non quello di acquistare immobili per rivenderli senza riscuoterne il prezzo onde beneficiare altre compagini societarie, tra le quali una di queste ( , Parte_5 amministrata dal cognato di . CP_1
La difesa del ha insistito che non vi sarebbe stato alcun intento dismissivo, dal CP_1 momento che sebbene non fosse stato pagato per intero il prezzo degli immobili alla
[...]
comunque il valore degli immobili acquistati secondo una perizia di stima Controparte_3 redatta in altro contenzioso pendente presso il Tribunale di Benevento era di gran lunga superiore al prezzo di acquisto e quindi consentiva di coprire non solo tale prezzo ma anche il costo dell'appalto necessario per l'esecuzione ed ultimazione dei lavori degli immobili compravenduti.
Sostiene altresì la difesa di che non corrisponderebbe al vero la circostanza che la CP_1 non si sarebbe fatta pagare una parte del corrispettivo del complesso immobiliare sito Pt_1 in Benevento dalle società acquirenti, ma come comprovato nella stessa comparsa di costituzione ed alla luce della documentazione allegata le delegazioni di pagamento con le quali le società e avrebbero estinto i debiti della fallita hanno Parte_5 CP_4 consentito di coprire una parte davvero marginale del prezzo, che in gran parte è rimasto impagato, conducendo alla dichiarazione di dissesto della fallita. 17
Non vi è dubbio che la mancata riscossione del prezzo di vendita degli immobili corroborata dalla mancata proposizione di iniziative giudiziali e stragiudiziali per recuperare i crediti maturati nei confronti delle predette società acquirenti disvelano la finalità dismissiva che anima la stessa costituzione della ente sociale creato ad arte per subentrare Parte_1 ad altre società (già in crisi e puntualmente fallite) accollandosi debiti che non poteva sostenere e che materialmente svolge un mero ruolo di acquisto e rivendita degli immobili che vengono alienati ad altre compagini societarie, con il solito meccanismo dell'accollo dei debiti e delle delegazioni di pagamento, non potendo contare su flussi finanziari idonei a sostenere l'ingente investimento affrontato.
Ma se tale contestazione ha trovato conferma nell'evidenze documentali in atti non coglie nel segno la curatela fallimentare che pretende di addebitare come danno risarcibile della predetta condotta dismissiva, lo sbilancio fallimentare in ragione dell'omessa tenuta della contabilità o comunque del disordine contabile (invero da quando ha assunto la CP_1 governance societaria, la fallita non ha mai approvato un bilancio) in cui versava la società gestita dal . CP_1
Non è chi non veda che l'operazione distrattiva produce conseguenze pregiudizievoli dirette e conseguenti alla condotta di mancata corresponsione del prezzo fissato per la vendita degli immobili e quindi al più il danno poteva essere quantificato nella differenza tra quanto effettivamente versato dalle società acquirenti mediante le operazioni di delegazione di pagamento e di accollo dei debiti della fallita effettivamente estinti e quanto invece era rimasto sostanzialmente impagato.
Al contrario, coglie nel segno la curatela fallimentare con specifico riferimento all'addebito ascritto all'amministratore di diritto, che invero già nel 2015 avrebbe dovuto porre la società in scioglimento per l'erosione del capitale sociale ed invece ha proseguito l'attività d'impresa senza ricondurla ad una gestione conservativa.
Ed invero, come ampiamente dimostrato ed in parte pacificamente ammesso dallo stesso
, questi era ben consapevole che quando subentra in qualità di socio unico ed CP_1 amministratore della la predetta società non ha le risorse finanziarie ed Parte_1 economiche per sostenere l'operazione immobiliare di acquisto del parco immobiliare sito in
Benevento.
Invero, lo stesso nel periodo inferiore ai due anni in cui ha rivestito la carica CP_1 amministrativa prima della dichiarazione di fallimento, senza pretendere la consegna della 18 documentazione contabile da parte del precedente amministratore e senza tenere una regolare contabilità societaria (non viene approvato nessun bilancio dall'esercizio 2014), piuttosto che prendere atto che la società non poteva sostenere l'esborso per l'acquisto degli immobili decide di alienare gli stessi senza rivendicarne il pagamento del prezzo dalle società acquirenti.
Tale condotta è sintomatica della volontà di proseguire l'attività d'impresa nonostante il sostanziale stato di insolvenza della società. In buona sostanza, già dal 2015 l'amministratore di diritto avrebbe dovuto rilevare la perdita del capitale sociale (peraltro non versato per intero) e quindi l'impossibilità di proseguire l'attività aziendale se non in un'ottica prettamente conservativa.
La decisione di non approvare i bilanci nonostante il fosse diventato socio unico CP_1 della fallita si inscrive nel disegno dismissivo del patrimonio immobiliare fittiziamente acquisito in modo da occultare il reale stato di insolvenza della società che avrebbe dovuto imporre l'autodichiarazione di fallimento.
Invece, il , per completare la condotta distrattiva in favore delle società e CP_1 CP_4 della aliena alle medesime la maggior parte del compendio immobiliare, senza Parte_5 attivarsi in alcun modo per riscuotere il prezzo di vendita e rimpinguare le casse sociali ormai esangui.
Piuttosto che mettere in liquidazione la società o meglio portare i libri in Tribunale per la dichiarazione di fallimento, il aggrava il dissesto impegnando la società in contratti CP_1 di appalto per l'esecuzione degli immobili che non verranno onorati e che costituiscono le nuove operazioni che affossano definitivamente un patrimonio sociale già svuotato e privo di risorse finanziarie (non va ignorato che non risulta versato nemmeno l'intero capitale sociale sottoscritto).
Che la fallita non avesse in cassa le somme nemmeno per sostenere una parte dell'esborso è stato definitivamente dimostrato dalla transazione sottoscritta con il fallimento della
[...] che aveva agito presso il Tribunale di Benevento nei confronti della fallita Controparte_3 con l'azione di simulazione ed inefficacia ex art. 1414 e 1415 c.c. dell'atto di vendita degli immobili, accordo transattivo che aveva consentito di definire giudizialmente il predetto giudizio con il pagamento di una somma pari a circa 180.000 euro a tacitazione delle pretese della curatela fallimentare che è rimasta scientemente impagata. 19
Invero il ha cercato con pervicacia di allontanare il momento della dichiarazione di CP_1 dissesto dapprima depositando un ricorso per l'omologa di accordi di ristrutturazione accolto dal tribunale di Nola a cui si è dimostrato inadempiente per l'omessa soddisfazione dei crediti vantati dalla società che ha poi chiesto il fallimento della e poi depositando un Parte_1 ricorso ex art. 161 l.fall. per l'avvio di una procedura concordataria di tipo liquidatorio che è stata dichiarata inammissibile così sfociando nella inevitabile dichiarazione di dissesto.
Per la curatela il danno conseguenza di tale condotta di mala gestio potrebbe essere quantificato nello sbilancio fallimentare, in difetto di una regolare tenuta della contabilità e nell'impossibilità di pervenire all'esatta quantificazione dei danni, non essendo stati nemmeno approvati i bilanci societari dal 2014.
In una situazione di siffatto disordine contabile (al quale il ha cercato di rimediare in CP_1 sede di interrogatorio al curatore fallimentare, producendo una documentazione contabile parziale e di discutibile attendibilità) sembra condivisibile il ricorso al criterio equitativo dello sbilancio fallimentare, nell'impossibilità oggettiva di determinare le conseguenze pregiudizievoli della composita condotta di mala gestio dell'amministratore di diritto.
Invero la liquidazione equitativa del danno corrispondente allo sbilancio fallimentare non assume connotati sanzionatori laddove come nel caso di specie non vi è alternativa alla dimostrazione del nesso causale e del danno cagionato il cui onere probatorio è divenuto impossibile per la curatela a fronte di scelte gestionali funzionali ad impedire di risalire alle vicende economiche e finanziarie che hanno anticipato la dichiarazione di fallimento.
Pertanto, deve essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti della CP_1 curatela fallimentare per l'ammontare complessivo di € 1.746.328,35.
L'importo oggetto di condanna costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, cfr. Cass. n. 37798/2022) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi 20 non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fallimento a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e quindi vanno poste a carico del convenuto nei limiti del decisum favorevole alla curatela, mentre incombono sulla parte attrice nei confronti di tutti gli altri convenuti, in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), liquidando valori prossimi tra i minimi ed i medi tabellari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulla domande proposte da nei Parte_1 confronti di e CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: Parte_4
a) condanna al pagamento in favore della curatela fallimentare della CP_1 somma di € 1.746.328,35, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fallimento, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) rigetta la domanda nei confronti degli altri convenuti;
c) condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti della curatela CP_1 fallimentare, che si liquidano in € 1036,00 per esborsi ed € 5000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come dovuti;
d) condanna la curatela fallimentare alla refusione delle spese di lite nei confronti degli altri convenuti, che si liquidano in favore di in € 5000,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali, IVA e CPA come dovuti ed in favore di e Parte_3 [...]
in € 6500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come dovuti, pro Parte_4 quota in parti uguali. 21
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr.ssa Ornella MINUCCI Giudice dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1866/2020 R.G.
PROMOSSA DA
(N.13/2017 Tribunale di Nola), in persona dei Parte_1 curatori p.t., autorizzati in forza del decreto reso da G.D. in data 27.02.2019 (c.f.
), rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco Fimmanò (C.F. P.IVA_1
), con studio in Napoli al Centro Direzionale Is. E1 C.F._1
-attore - contro
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Di Nosse (C.F. C.F._2
) e Salvatore Di Nosse (C.F. ), con studio in C.F._3 CodiceFiscale_4
Napoli al Corso Europa n. 8.
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato Parte_2 CodiceFiscale_5
e difeso dall'avv. Vittorio Aconi ( ), con studio in Napoli alla CodiceFiscale_6
Traversa A. Pio n. 64
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_3 C.F._7
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Parte_4 C.F._8 rappresentati e difeso dall'avv. Francesco Cristiani ( ), con studio CodiceFiscale_9 in Pomigliano d'Arco (NA) alla via G. Carducci, 5
-convenuti-
Conclusioni 2
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 gennaio 2024 le parti concludevano nei seguenti termini: per parte attrice: “…oltre a riportarsi integralmente a tutti i propri scritti difensivi ed ai precedenti verbali di udienza, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, constatata la mancata accettazione della proposta conciliativa ad opera dei convenuti, insiste nella richiesta di rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e per
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti” per il convenuto : “si riportano integralmente alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, alle memorie istruttorie, ai verbali di causa ed alla documentazione prodotta e concludono come da atti.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.01.2020 (nei confronti di
[...]
), ed in data 29.01.2020 (nei confronti di , e di Pt_2 CP_1 Parte_3
la curatela del evocava in giudizio innanzi il Parte_4 Parte_1
Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, i predetti convenuti per sentire accertare e dichiarare la responsabilità degli stessi nelle rispettive qualità di amministratori di diritto e di fatto della per i danni arrecati al patrimonio sociale Parte_1 della medesima compagine societaria nonché per i danni cagionati ai creditori sociali.
Parte attrice esponeva in fatto che:
- con sentenza n. 13/2017 del 23.02.2017 il Tribunale di Nola aveva dichiarato il fallimento della costituita in data 08.06.2012, con capitale sociale pari ad euro 20.000,00 e Parte_1 versato per euro 15.000,00 avente ad oggetto sociale l'attività di ideazione, vendita, realizzazione, rappresentanza e manutenzione di impianti di energie rinnovabili, impianti fotovoltaici;
costruzione di edifici;
compimento di attività strumentali ed accessorie, quali lavori edili in genere;
esecuzione di ristrutturazioni;
- dall'11.06.2015 fino alla data del fallimento, la gestione era stata affidata al sig.
[...]
; CP_1
- che la fallita aveva acquistato immobili in costruzione, già di proprietà della Controparte_2
e successivamente, della entrambe dichiarate
[...] Controparte_3 fallite;
in particolare, quest'ultima aveva venduto alla due fabbricati denominati Parte_1
A e B ed un rudere in corso di costruzione;
3
- che la aveva poi alienato con contratto del 23.04.2015 il fabbricato B del Parte_1 complesso edilizio costituito da n. 23 immobili alla costituita due giorni prima CP_4 della stipula dell'atto ed avente come amministratore unico e socio per una quota del 48%, il sig. . L'importo complessivo di tale alienazione stabilito in euro Parte_3
2.750.000,00 non era stato mai corrisposto;
- che la fallita aveva venduto inoltre alla costituita nello stesso giorno della Parte_5 stipula e avente come soci il cognato e il cugino del sig. , il fabbricato A del CP_1 complesso edilizio costituito da n. 31 immobili. L'importo pattuito in euro 1.980.000,00 non era stato mai corrisposto;
- che a seguito della dichiarazione di fallimento della e, per Controparte_3 effetto della proposizione, ad opera della curatela, della domanda di simulazione ed inefficacia dell'atto di vendita degli immobili in costruzione, la si era obbligata a Parte_1 corrispondere la somma di euro 180.000,00 “entro il termine ultimo del 21.07.2017”, a tacitazione di ogni pretesa vantata dal fallimento della Controparte_3
- che la il curatore fallimentare della la Parte_1 Controparte_3 Parte_5
e la avevano stipulato una transazione con contestuale iscrizione di ipoteca, tra CP_4
l'altro mai onorata;
- che in data 23.11.2015 veniva depositato ricorso per l'omologa di accordi di ristrutturazione da parte dell'organo gestorio della fallita accolto dal Tribunale di Nola ed a cui la società si rendeva inadempiente per effetto dell'omessa soddisfazione dei crediti vantati da un creditore per la somma di € 81.701,00;
- che in sede di interrogatorio al curatore il sig. riferiva che le operazioni di CP_1 dismissione in favore della e della erano state eseguite con la CP_4 Parte_5 complicità del sig. e del dott. ; Parte_3 Parte_4
- che il legale rappresentante dell'Agenzia Immobiliare Traiano s.r.l., sig. , aveva Parte_6 rilasciato le seguenti dichiarazioni a riprova del ruolo svolto da : “ritengo Parte_3 che e siano riconducibili a Il loro consulente era tale CP_4 Parte_5 Pt_1
che poi è diventato amministratore della Prima s.r.l. OJ partecipava agli Pt_3 incontri per la e poi è passato dall'altra parte del tavolo. era anche Pt_1 Pt_3 consulente di , consigliere della NC di credito Popolare, per quanto a Parte_2 mia conoscenza. Il fratello di quest'ultimo, ha venduto, come procuratore, i primi Parte_4 immobili della (all'epoca ) a (zio) ad un prezzo inferiore a Pt_1 CP_2 Persona_1 4 quello di mercato. In definitiva, è riuscito ad acquistare oltre 20 immobili Pt_3 sostanzialmente senza neanche pagarli, per quanto a nostra conoscenza”;
- che in data 13.04.2017 veniva ascoltato anche il sig. , in qualità di Testimone_1 responsabile della Divina Costruzioni s.r.l. società che aveva eseguito i lavori presso il cantiere di Benevento per la costruzione degli immobili nel periodo maggio-settembre 2014, il quale aveva dichiarato che la proposta di eseguire i lavori era stata formulata dal sig.
e l'accordo prevedeva il completamento degli immobili appartenenti al Parte_2 fabbricato B;
inoltre aggiungeva di aver negoziato le condizioni dell'appalto soltanto con il predetto ed il sig. e che nel corso dell'esecuzione delle opere aveva Pt_2 Parte_3 intrattenuto rapporti solo con “nell'interesse di;
riferiva altresì che era Pt_3 Pt_2
a rassicurarlo sull'effettività dei pagamenti da parte della infine Pt_3 Parte_1 precisava che era stato a prospettargli le nuove condizioni offerte da altra ditta per il Pt_3 completamento dei lavori e ciò aveva condotto pertanto alla risoluzione del contratto;
- che era stato ascoltato anche il sig. , delegato dell'impresa edile Testimone_2 CP_5
(società che ha partecipato ai lavori presso il cantiere di Benevento da febbraio 2015
[...]
a aprile 2016) il quale aveva dichiarato che il contratto di appalto con la era stato Parte_1 sottoscritto in data 27.04.2015, ma i pagamenti venivano effettuati dalle società e CP_4
“in forza di una presunta delega di pagamento esistente tra le dette società e la Parte_5 fallita”; il predetto specificava che a seguito di ritardi nei pagamenti i Tes_2 [...]
e e avevano proposto come corrispettivo un Pt_2 Parte_4 Parte_3 appartamento sito in Benevento di proprietà di altra società (Alba s.r.l.) e comunque l'intera operazione era stata gestita dai dottori e , unitamente al sig. Pt_2 Parte_4
; in particolare, sollecitato sul punto, il teste così dichiarava: “Quando Parte_3 sollecitavo per i pagamenti lui mi riferiva che non dipendeva da lui in quanto gli CP_1 aspetti finanziari venivano gestiti da e dai che l'emissione Pt_3 Parte_7 materiale di queste fatture intestate alla è stata fatta presso gli uffici dei , sui Pt_1 Pt_2 miei format, e mi coadiuvò la segretaria dei , sig. ”; Pt_2 Persona_2
- che la fallita non godeva della capacità patrimoniale per l'acquisto degli immobili siti in
Benevento come dimostrato dall'omesso pagamento del prezzo di acquisto in favore della società venditrice nonché dal mancato rispetto degli accordi di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale di Nola e da ultimo dal mancato versamento della somma di cui alla transazione intervenuta con la curatela del fallimento della Controparte_3 5
- che dalla documentazione in possesso della curatela emergeva che nel corso dell'amministrazione del non si era provveduto alla redazione delle scritture contabili CP_1 ed alla regolare tenuta degli appositi registri, così come non erano stati approvati gli ultimi tre bilanci di esercizio (ultimo bilancio approvato era quello al 31.12.2014);
- che l'attivo realizzato dalla curatela era pari a zero e pertanto il deficit fallimentare ammontava ad euro 1.746.328,35;
- che all'amministratore, in ultimo dovrebbe essere ascritta la responsabilità CP_1 per la ritardata dichiarazione di fallimento di una società in conclamato ed irreversibile stato di dissesto sin dal 2015 da quantificare in misura pari allo sbilancio fallimentare per complessivi euro 1.746.328,35;
- che dai fatti sopra esposti derivava altresì anche una responsabilità in capo ai fratelli Pt_2
e al sig. , che avevano agito nella veste di amministratori di fatto della fallita;
Pt_3 all'accertamento di una ingerenza di fatto nella gestione sociale era subordinata la domanda di accertamento dell'esistenza di un'attività di direzione e coordinamento di tali soggetti nei confronti della fallita.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale
1.accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell'amministratore di diritto e degli amministratori di fatto convenuti e per l'effetto condannarli al pagamento dell'importo di almeno euro 1.746.328,35 pari all'intero deficit fallimentare, stante l'impossibilità di riscontro delle effettive operazioni compiute dalla società, in ragione dei crediti ammessi al passivo e della mancata realizzazione dell'attivo;
In via subordinata
2.accertare e dichiarare, la responsabilità solidale dell'amministratore di diritto e degli amministratori di fatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 l. fall. e 2486 c.c. per aver gestito la società a seguito dell'integrazione di una causa di scioglimento e/o per aver proseguito
l'attività in stato di insolvenza e /o per la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento dei danni in favore del fallimento attore da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
In via ulteriormente subordinata 6
3. accertare e dichiarare, la responsabilità di tutte le parti convenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c. e per l'effetto condannare le stesse al risarcimento del danno in favore del fallimento attore in misura pari all'intero deficit fallimentare, stante
l'impossibilità di riscontro delle effettive operazioni compiute dalla società, e/o in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
In ogni caso
4.condannare il convenuto al pagamento delle spese, anche quelle generali per tariffa ex art.
15, diritti e onorari di giudizio.”
Si costitutiva in giudizio , depositando comparsa di costituzione e risposta, CP_1 nella quale impugnava e contestava tutto quanto esposto dalla curatela attrice.
Parte convenuta depositava l'elenco della documentazione consegnata alla curatela per smentire la tesi avversa secondo cui l'omessa o irregolare tenuta della contabilità impediva al curatore di ricostruire analiticamente le vicende societarie. Il mancato deposito di una parte della documentazione contabile era ascrivibile alla condotta del precedente amministratore che non la poneva nella disponibilità del . Si contestava che la curatela non avesse CP_1 provato i profili di responsabilità ascritti al così ricorrendo ingiustamente al criterio CP_1 dello sbilancio fallimentare per la determinazione del danno.
L'ex amministratore di diritto deduceva che al tempo in cui aveva assunto la carica amministrativa, la fallita possedeva un patrimonio immobiliare con un valore di circa euro
5.848.000,00 sulla base di una perizia di stima redatta nell'ambito di un'azione revocatoria pendente innanzi al Tribunale di Benevento alla quale faceva da contraltare un'esposizione debitoria di circa euro 4.506.880,00 nascente dal contratto di vendita tra la e la Parte_1
Controparte_3
Specificava che le vendite degli immobili alle società e avevano CP_4 Parte_5 garantito importi superiori alla stessa esposizione debitoria della società.
Parte convenuta contestava l'asserita anomalia dei pagamenti realizzati con delegazioni di pagamento ed accollo di debiti, specificando che la e la avevano Parte_5 CP_4 provveduto a pagare i creditori della fallita.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio e depositando comparsa di Parte_3 Parte_4 costituzione, nella quale contestavano che la curatela avesse allegato e provato fatti costitutivi della qualifica di amministratori di fatto rivestita dai convenuti. Contestavano altresì 7
l'insussistenza di elementi di prova circa il danno effettivamente cagionato al patrimonio sociale. Chiedevano pertanto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche depositando comparsa di costituzione e Parte_2 risposta, nella quale contestava di aver svolto alcuna attività continuativa e significativa tale da poterlo definire amministratore di fatto della fallita. Riconosceva al più di aver offerto qualche consiglio e parere all'amministratore di diritto, senza mai ingerirsi nella gestione della società. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed ammessa la prova testimoniale, dopo numerosi rinvii per tentare la composizione bonaria della lite, all'esito dell'udienza del
10.01.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. (applicabile ratione temporis) proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I, 23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Controparte_6
Giur. Civ. Patavina, 2006).
Più precisamente si afferma che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche
l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 8
15955, Castellani C. Fall. Co.Me.R. s.r.l. e altri, CED Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Non si tratta, come è noto, di un'azione nuova, che sorge a titolo originario in capo al curatore: la norma si limita ad attribuire al curatore la legittimazione (esclusiva) ad esercitare, in forma cumulativa, le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano, separatamente, alla società ed ai creditori sociali. In particolare, la differenza normativa principale tra le due fattispecie è che mentre la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale, pur se fatta valere nell'ambito del fallimento.
Non va ignorato che il curatore, pur nella diversità degli interessi sottostanti alle singole pretese, deve tendere al perseguimento di un obiettivo comune: la reintegrazione della massa attiva dell'impresa al fine della prioritaria soddisfazione dei creditori concorsuali.
La tesi sostenuta invero tralaticiamente dalla giurisprudenza di legittimità della legittimazione unitaria ed inscindibile del curatore ad esperire l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali invero non sembra rispettare la peculiarità della legittimazione della curatela fallimentare che una parte della dottrina ha definito più correttamente “cumulativa” per evidenziare piuttosto l'autonomia delle singole azioni che potrebbero diversificarsi per causa petendi e petita, con la possibilità per la curatela di invocare il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello costituito dalla lesione all'integrità patrimoniale della fallita.
E' stato opinato che il curatore può in certa misura cumulare i vantaggi offerti dalle distinte discipline delle azioni di responsabilità, ma deve sottostare anche ai relativi svantaggi, sicché non potrà pretendere il risarcimento del lucro cessante ove l'azione sociale di responsabilità risulti prescritta, dovendosi limitare a chiedere il solo danno emergente in presenza dei presupposti richiesti dall'art.2394 c.c. per l'azione dei creditori sociali.
Di qui l'esigenza, sempre più avvertita, che il curatore individui correttamente nella domanda giudiziale l'area di incidenza dell'illecito dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia attraverso l'indicazione del danno che ne è derivato, sia attraverso l'individuazione del soggetto (società o creditori nel loro complesso) che lo abbia subito.
Si può concludere pertanto che l'art. 146 l. fall., in difetto di uno specifico rinvio alle corrispondenti norme di diritto societario, debba essere interpretato come norma rivolta a disciplinare una sorta di fenomeno di unificazione soggettiva (secondo un'efficace intuizione 9 dottrinaria) in capo all'organo fallimentare della mera legittimazione ad esercitare le stesse azioni previste nel diritto societario, senza che ciò comporti - salvo che per i profili espressamente disciplinati - disapplicazione o alterazione della corrispondente disciplina societaria in sede fallimentare.
Sul tema invece della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, Fall. Coder Scarl C. Bruno e altri,
CED Cassazione, 2011).
La questione è stata definita da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”. 10
Prima di addentrarsi nei profili di responsabilità addotti dalla curatela fallimentare, il
Collegio reputa opportuno ripercorrere le vicende che hanno interessato la società di cui poi è stato dichiarato il dissesto.
Invero, come emerge chiaramente dalla relazione ex art. 33 l. fall. redatta dai curatori fallimentari, la nasce per portare a compimento un'operazione speculativa Parte_1 immobiliare senza essere dotata delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'acquisto del complesso immobiliare sito in Benevento alla via Carlo Pisacane nonchè per ultimarne i lavori ricorrendo a contratti di appalto.
Un prima spia di tale conclusione è desumibile dal fatto che la fallita presentava un capitale sociale di appena € 20.000 (di cui sottoscritti soltanto 15.000 come da visura camerale in atti)
a fronte dell'acquisto di un parco di immobili composto da n. 40 appartamenti, oltre ad annessi box auto e sottotetti ed inoltre si era assunta anche l'impegno di ultimare la costruzione di alcuni edifici pur non avendo la struttura aziendale per eseguire tali opere e quindi dovendo ricorrere a ditte appaltatrici con ulteriori ingenti spese.
Invero, come pacificamente ammesso dallo stesso , amministratore subentrato dopo CP_1
l'acquisto degli immobili sottoscritto con atto notarile del 14.07.2014 dalla società
[...]
(società il cui capitale sociale era detenuto interamente dalla Controparte_3 CP_7
compagine sociale facente capo alla sig.ra , madre del ),
[...] Testimone_3 CP_1
l'acquisto della fallita del predetto complesso immobiliare si fondava sull'accollo dei debiti della società venditrice, senza che la avesse la forza economica per onorare i relativi Pt_1 pagamenti.
E come riferito dallo stesso in sede di relazione riepilogativa integrativa del verbale CP_1 di audizione del 08.03.2017 in atti, la decisione del convenuto di divenire amministratore e socio unico della con atto di cessione quote del 27.03.2015 era in qualche modo stata Pt_1 determinata dalla volontà di liberare la società della madre dai debiti accumulati e che comunque non impediva la dichiarazione di fallimento della Controparte_3
Invero, come si evince dall'atto notarile di vendita degli immobili, la Controparte_3
(che aveva a sua volta acquistato i cespiti dalla anch'essa poi dichiarata
[...] CP_2 fallita) alienava alla società fallita n.2 due fabbricati denominati A e B ed un rudere in corso di ristrutturazione al prezzo complessivo di 4.506.880, oltre IVA, di cui: euro 2.410.000,00 mediante accollo da parte della società acquirente “dell'apertura di credito concessa alla dante causa dalla NC;
euro 756.880,00 CP_2 Controparte_8 11 mediante accollo da parte della società acquirente di debiti verso fornitori della società venditrice;
euro 150.000,00 “verranno soddisfatti mediante l'ultimazione…degli immobili siti nel fabbricato B…di proprietà della …; la società acquirente diviene, quindi, sub- Pt_8 appaltatrice dei lavori”; euro 1.190.000,00 mediante ritenzione da parte della società venditrice di somme già incamerate;
euro 450.688,00 da corrispondersi entro il 31.12.2015.
Ora che la società fallita, priva di liquidità tale da sostenere un siffatto investimento, fosse sorta esclusivamente per dismettere il patrimonio immobiliare così acquisito senza di fatto corrisponderne il prezzo è dimostrato dalle successive alienazioni degli immobili alle società
(che ha acquistato ben 31 immobili) ed alla (che ha acquistato 23 Parte_5 CP_4 immobili), le quali (peraltro costituite a ridosso dei predetti atti di vendita) al pari della fallita hanno corrisposto una somma esigua con accollo dei debiti della e per il resto si sono Pt_1 arricchite con la vendita degli immobili senza pagare il corrispettivo alla fallita, che non si è attivata in alcun modo per riscuotere quanto le spettava.
Tale quadro probatorio delineato sulla base delle risultanze processuali è indicativo del ruolo della fallita come mera società “veicolo” (priva di una reale struttura imprenditoriale e senza risorse finanziarie) nata per dismettere e far confluire la maggior parte del complesso immobiliare alle predette società beneficiarie.
Se tale è il contesto in cui occorre vagliare i profili di responsabilità dei convenuti, ritiene il
Collegio che debba essere rigettata la domanda nei confronti dei convenuti chiamati in giudizio in qualità di amministratori di fatto.
Mette conto evidenziare che i rimedi fatti valere con la presente azione giudiziale devono trovare applicazione anche con riguardo all'amministratore di fatto, ad avviso della Corte di legittimità soggetto alle stesse regole ed agli obblighi propri di quelli di diritto
(“L'amministratore di fatto di una società di capitali, pur essendo quanto agli obblighi nascenti per la gestione della società, equiparato all'amministratore di diritto e, per conseguenza, soggetto alla applicazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e seguenti del c.c….” Cass. civ., Sez. I, 23/04/2003, n.
6478 Focante C. Fall. Soc. Manifatture Filottrano, Impresa, 2003, 2021).
La figura menzionata d'altra parte ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società (Cass. civ., Sez. I,
11/09/2008, n. 23415, M.S. C. Curatela del Fallimento, Società, 2008, 11, 1356). 12
Essa appare integrata quindi nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina.
Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale
(si vedano Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. 6 marzo
1999, n. 1925); sempre che detto esercizio non sia giustificabile in base ad un rapporto lavorativo subordinato e/o autonomo con la società, per cui l'interessato verta in una posizione di subordinazione o soggiaccia a poteri di direttiva dell'amministratore di diritto.
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione nel delimitare i confini della figura dell'amministratore di fatto ha specificato che: “non è affatto richiesta la riferibilità degli atti compiuti all'intero spettro delle attività amministrative, risultando sufficiente un intervento incisivo e non occasionale, che, in quanto idoneo ad influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave, sia tale da improntare di sé l'operato complessivo della società. In quest'ottica, pur dovendosi riconoscere che un siffatto condizionamento non può non trasparire nei rapporti con i terzi, deve altresì escludersi la necessità che esso si traduca nel diretto compimento di atti a rilevanza esterna, risultando invece sufficiente che le determinazioni riguardanti la gestione sociale siano riconducibili alla volontà dell'amministratore di fatto, eventualmente anche in concorso con l'amministratore di diritto, il quale non deve necessariamente rivestire il ruolo di mero prestanome” (cfr. Cass.
n. 21567 del 18.09.2017).
L'estensione della qualifica soggettiva di amministratore presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e la
“significatività e continuità” non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, ma richiedono in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.
L'accertamento deve tenere conto di una serie di indici sintomatici tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, 13 quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale (ex multis da ultimo
Tribunale di Bologna, sentenza n. 65/2022 reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Ciò premesso, non sembra che il materiale indiziario raccolto dalla curatela attrice per dimostrare la qualità dei tre amministratori di fatto della fallita assurga ai caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per addivenire alla prova univoca della responsabilità degli stessi.
Un primo rilievo alla tesi propugnata dalla curatela riguarda lo stesso numero degli amministratori di fatto.
Come testè analizzato, una società “veicolo” che è stata sul mercato per la durata breve di 5 anni (dal 2012 data di costituzione al 2017 data della dichiarazione di fallimento) senza una struttura organizzativa articolata ed al solo fine di acquistare e rivendere degli immobili non si spiega perchè dovrebbe essere gestita da ben tre amministratori di fatto.
Procedendo all'analisi delle singole responsabilità degli amministratori di fatto e del compendio indiziario a loro carico, occorre in prima battuta soffermarsi sulla circostanza che gli elementi probatori allegati dalla curatela fallimentare sono costituiti unicamente dalle dichiarazioni del alla curatela fallimentare e da altre dichiarazioni rese da terzi agli CP_1 organi fallimentari.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, nell'ordinamento processualcivilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. 25 marzo 2004, n. 5965).
In base al principio del libero convincimento, pertanto, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria (quindi anche le dichiarazioni rese da terzi al curatore fallimentare) e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. In tale contesto, deve ritenersi che il giudice civile possa trarre elementi di convincimento - sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico - anche dalle dichiarazioni c.d. autoindizianti rese da un 14 soggetto in un procedimento penale, non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella sede, spiegare effetti al di fuori del processo penale (v. Cass. civ., sez. III, 12-06-2019, n. 15859).
Ciò posto, sembra che il quadro indiziario risultante dalle predette dichiarazioni non sia stato riscontrato dalla documentazione in atti né da altri elementi di prova che in maniera univoca e convergente comprovano la qualifica di amministratori di fatto dei tre convenuti.
Partendo dalla posizione di , il Collegio rileva che carenti sono le fonti di Parte_2 prova addotte per dimostrare lo svolgimento dello stesso di un'attività gestoria continua e sistematica della fallita.
Va rimarcato in via preliminare che non vi sono dichiarazioni del rese al curatore CP_1 fallimentare in cui si faccia riferimento al ruolo di , mai citato Parte_2 dall'amministratore di diritto né nel verbale di audizione del 08.03.2017 (sub doc. n.14 allegato all'atto di citazione) né nella relazione riepilogativa integrativa del verbale di audizione in atti.
Di contro, le dichiarazioni rese da e , rispettivamente in qualità Parte_6 Testimone_2 di “intermediario immobiliare” e di “delegato della sig. ” come riportato Controparte_5 nei relativi verbali di audizione in atti, forniscono fugaci accenni alla presenza di
[...]
al momento della vendita degli immobili o quando occorreva intavolare le trattative Pt_2 con le ditte appaltatrici che dovevano ultimare i lavori di costruzione e rifinitura degli immobili.
Peraltro, lo stesso ha pacificamente ammesso di essere intervenuto nelle vicende Pt_2 relative alla fallita nella qualità di consulente per la società sin dall'acquisto del complesso immobiliare anche prima della gestione amministrativa del ed al solo scopo di CP_1 dispensare consigli ed indicazioni utili ai fini dell'investimento.
Le uniche dichiarazioni più “indizianti” sono quelle rese da , sentito dai Testimone_1 curatori fallimentari in data 13.04.2017 in qualità di responsabile della Divina Costruzioni
s.r.l.
Il teste narra del ruolo di come colui che gli prospettò la possibilità di Parte_2 ultimare i lavori presso il cantiere della fallita e di essersi recato presso il suo studio e di aver negoziato le condizioni dell'appalto anche con la mediazione di , indicato Parte_3 come “il factotum di e ”. Pt_2 CP_9 15
Non va ignorato che l'esecuzione dei lavori della Divina Costruzione s.r.l. durò pochi mesi a partire da maggio del 2014 poiché già nel 2015 il contratto fu risolto e subentrò come ditta appaltatrice quella dei . Tes_2
In disparte di questo rilievo, le dichiarazioni di costituiscono l'unica Testimone_1
“prova atipica” a carico di che non è stata corroborata da nessun altra Parte_2 evidenza probatoria a riprova del suo ruolo di amministratore di fatto della fallita e pertanto in difetto di altri riscontri la valutazione critica di tale compendio indiziario conduce ad escludere che possa essere sufficiente per fondare l'invocato accertamento di responsabilità.
Ed invero non sembra che nessuna delle predette dichiarazioni, la cui efficacia probatoria deve essere rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale, possa essere posta a fondamento di una sentenza di accertamento della responsabilità nemmeno degli altri due convenuti, e . Parte_4 Parte_3
Sebbene nei confronti di questi ultimi due, oltre alle dichiarazioni dell'amministratore di diritto si aggiungono altre dichiarazioni dei testi sentiti dagli organi fallimentari, comunque la piattaforma indiziaria raccolta a loro carico non è assolutamente univoca e convergente nel chiarire i ruoli rispettivamente assunti dagli stessi.
Invero, molte delle contraddizioni che riguardano proprio il ruolo gestorio svolto dai medesimi (basti considerare che l'amministratore di diritto non cita mai nelle sue propalazioni la figura di ), con le peculiarità già evidenziate circa lo stesso Parte_2 progetto imprenditoriale “a termine” della fallita, avrebbero imposto il riscontro con altri elementi di prova di natura documentale o orale, che non sono stati allegati dalla parte attrice, che si è accontentata di quanto dichiarato agli organi fallimentari e non ha ritenuto, ad esempio, di chiedere l'ammissione della testimonianza in giudizio degli stessi nel contraddittorio delle parti ed a chiarimento di alcune situazioni che sono rimaste equivoche e nebulose (ad esempio è certamente emerso dalle dichiarazioni rese da che CP_1 aveva un interesse diretto a proteggere i propri investimenti, dal momento Parte_4 che aveva acquistato degli immobili dalla cfr. pag. 4 verbale di Controparte_3 audizione di del 08.03.2017). CP_1
A fronte di questo quadro indiziario che non si connota affatto per precisione, gravità e concordanza, si impone il rigetto della domanda volta ad accertare i profili di responsabilità gestoria di fatto dei suddetti tre convenuti. 16
In subordine, la curatela fallimentare, piuttosto che configurare un profilo di responsabilità concorrente negli atti dismissivi contestati all'amministratore di diritto, ha chiesto che fosse appurata la responsabilità degli stessi per abusiva eterodirezione della fallita ex art. 2497 c.c. che sconta all'evidenza le stesse carenti fonti di prova già allegate per dimostrare lo svolgimento della carica amministrativa di fatto e che avrebbero meritato quantomeno un approfondimento istruttorio, laddove l'unica istanza istruttoria avanzata da parte attrice ha riguardato la richiesta di CTU.
Passando al merito della domanda proposta nei confronti dell'amministratore di diritto, parte attrice gli ha contestato una condotta di mala gestio rappresentata dalla dismissione del patrimonio immobiliare della società, unico vero asset della stessa, distratto in favore delle due società acquirenti ( e che si sono sottratte alla corresponsione del Parte_5 CP_4 prezzo degli immobili acquistati.
Orbene, l'operazione realizzata con la costituzione della società fallita è un'operazione speculativa portata avanti da una società priva di risorse finanziarie e senza un programma imprenditoriale se non quello di acquistare immobili per rivenderli senza riscuoterne il prezzo onde beneficiare altre compagini societarie, tra le quali una di queste ( , Parte_5 amministrata dal cognato di . CP_1
La difesa del ha insistito che non vi sarebbe stato alcun intento dismissivo, dal CP_1 momento che sebbene non fosse stato pagato per intero il prezzo degli immobili alla
[...]
comunque il valore degli immobili acquistati secondo una perizia di stima Controparte_3 redatta in altro contenzioso pendente presso il Tribunale di Benevento era di gran lunga superiore al prezzo di acquisto e quindi consentiva di coprire non solo tale prezzo ma anche il costo dell'appalto necessario per l'esecuzione ed ultimazione dei lavori degli immobili compravenduti.
Sostiene altresì la difesa di che non corrisponderebbe al vero la circostanza che la CP_1 non si sarebbe fatta pagare una parte del corrispettivo del complesso immobiliare sito Pt_1 in Benevento dalle società acquirenti, ma come comprovato nella stessa comparsa di costituzione ed alla luce della documentazione allegata le delegazioni di pagamento con le quali le società e avrebbero estinto i debiti della fallita hanno Parte_5 CP_4 consentito di coprire una parte davvero marginale del prezzo, che in gran parte è rimasto impagato, conducendo alla dichiarazione di dissesto della fallita. 17
Non vi è dubbio che la mancata riscossione del prezzo di vendita degli immobili corroborata dalla mancata proposizione di iniziative giudiziali e stragiudiziali per recuperare i crediti maturati nei confronti delle predette società acquirenti disvelano la finalità dismissiva che anima la stessa costituzione della ente sociale creato ad arte per subentrare Parte_1 ad altre società (già in crisi e puntualmente fallite) accollandosi debiti che non poteva sostenere e che materialmente svolge un mero ruolo di acquisto e rivendita degli immobili che vengono alienati ad altre compagini societarie, con il solito meccanismo dell'accollo dei debiti e delle delegazioni di pagamento, non potendo contare su flussi finanziari idonei a sostenere l'ingente investimento affrontato.
Ma se tale contestazione ha trovato conferma nell'evidenze documentali in atti non coglie nel segno la curatela fallimentare che pretende di addebitare come danno risarcibile della predetta condotta dismissiva, lo sbilancio fallimentare in ragione dell'omessa tenuta della contabilità o comunque del disordine contabile (invero da quando ha assunto la CP_1 governance societaria, la fallita non ha mai approvato un bilancio) in cui versava la società gestita dal . CP_1
Non è chi non veda che l'operazione distrattiva produce conseguenze pregiudizievoli dirette e conseguenti alla condotta di mancata corresponsione del prezzo fissato per la vendita degli immobili e quindi al più il danno poteva essere quantificato nella differenza tra quanto effettivamente versato dalle società acquirenti mediante le operazioni di delegazione di pagamento e di accollo dei debiti della fallita effettivamente estinti e quanto invece era rimasto sostanzialmente impagato.
Al contrario, coglie nel segno la curatela fallimentare con specifico riferimento all'addebito ascritto all'amministratore di diritto, che invero già nel 2015 avrebbe dovuto porre la società in scioglimento per l'erosione del capitale sociale ed invece ha proseguito l'attività d'impresa senza ricondurla ad una gestione conservativa.
Ed invero, come ampiamente dimostrato ed in parte pacificamente ammesso dallo stesso
, questi era ben consapevole che quando subentra in qualità di socio unico ed CP_1 amministratore della la predetta società non ha le risorse finanziarie ed Parte_1 economiche per sostenere l'operazione immobiliare di acquisto del parco immobiliare sito in
Benevento.
Invero, lo stesso nel periodo inferiore ai due anni in cui ha rivestito la carica CP_1 amministrativa prima della dichiarazione di fallimento, senza pretendere la consegna della 18 documentazione contabile da parte del precedente amministratore e senza tenere una regolare contabilità societaria (non viene approvato nessun bilancio dall'esercizio 2014), piuttosto che prendere atto che la società non poteva sostenere l'esborso per l'acquisto degli immobili decide di alienare gli stessi senza rivendicarne il pagamento del prezzo dalle società acquirenti.
Tale condotta è sintomatica della volontà di proseguire l'attività d'impresa nonostante il sostanziale stato di insolvenza della società. In buona sostanza, già dal 2015 l'amministratore di diritto avrebbe dovuto rilevare la perdita del capitale sociale (peraltro non versato per intero) e quindi l'impossibilità di proseguire l'attività aziendale se non in un'ottica prettamente conservativa.
La decisione di non approvare i bilanci nonostante il fosse diventato socio unico CP_1 della fallita si inscrive nel disegno dismissivo del patrimonio immobiliare fittiziamente acquisito in modo da occultare il reale stato di insolvenza della società che avrebbe dovuto imporre l'autodichiarazione di fallimento.
Invece, il , per completare la condotta distrattiva in favore delle società e CP_1 CP_4 della aliena alle medesime la maggior parte del compendio immobiliare, senza Parte_5 attivarsi in alcun modo per riscuotere il prezzo di vendita e rimpinguare le casse sociali ormai esangui.
Piuttosto che mettere in liquidazione la società o meglio portare i libri in Tribunale per la dichiarazione di fallimento, il aggrava il dissesto impegnando la società in contratti CP_1 di appalto per l'esecuzione degli immobili che non verranno onorati e che costituiscono le nuove operazioni che affossano definitivamente un patrimonio sociale già svuotato e privo di risorse finanziarie (non va ignorato che non risulta versato nemmeno l'intero capitale sociale sottoscritto).
Che la fallita non avesse in cassa le somme nemmeno per sostenere una parte dell'esborso è stato definitivamente dimostrato dalla transazione sottoscritta con il fallimento della
[...] che aveva agito presso il Tribunale di Benevento nei confronti della fallita Controparte_3 con l'azione di simulazione ed inefficacia ex art. 1414 e 1415 c.c. dell'atto di vendita degli immobili, accordo transattivo che aveva consentito di definire giudizialmente il predetto giudizio con il pagamento di una somma pari a circa 180.000 euro a tacitazione delle pretese della curatela fallimentare che è rimasta scientemente impagata. 19
Invero il ha cercato con pervicacia di allontanare il momento della dichiarazione di CP_1 dissesto dapprima depositando un ricorso per l'omologa di accordi di ristrutturazione accolto dal tribunale di Nola a cui si è dimostrato inadempiente per l'omessa soddisfazione dei crediti vantati dalla società che ha poi chiesto il fallimento della e poi depositando un Parte_1 ricorso ex art. 161 l.fall. per l'avvio di una procedura concordataria di tipo liquidatorio che è stata dichiarata inammissibile così sfociando nella inevitabile dichiarazione di dissesto.
Per la curatela il danno conseguenza di tale condotta di mala gestio potrebbe essere quantificato nello sbilancio fallimentare, in difetto di una regolare tenuta della contabilità e nell'impossibilità di pervenire all'esatta quantificazione dei danni, non essendo stati nemmeno approvati i bilanci societari dal 2014.
In una situazione di siffatto disordine contabile (al quale il ha cercato di rimediare in CP_1 sede di interrogatorio al curatore fallimentare, producendo una documentazione contabile parziale e di discutibile attendibilità) sembra condivisibile il ricorso al criterio equitativo dello sbilancio fallimentare, nell'impossibilità oggettiva di determinare le conseguenze pregiudizievoli della composita condotta di mala gestio dell'amministratore di diritto.
Invero la liquidazione equitativa del danno corrispondente allo sbilancio fallimentare non assume connotati sanzionatori laddove come nel caso di specie non vi è alternativa alla dimostrazione del nesso causale e del danno cagionato il cui onere probatorio è divenuto impossibile per la curatela a fronte di scelte gestionali funzionali ad impedire di risalire alle vicende economiche e finanziarie che hanno anticipato la dichiarazione di fallimento.
Pertanto, deve essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti della CP_1 curatela fallimentare per l'ammontare complessivo di € 1.746.328,35.
L'importo oggetto di condanna costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, cfr. Cass. n. 37798/2022) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi 20 non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fallimento a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e quindi vanno poste a carico del convenuto nei limiti del decisum favorevole alla curatela, mentre incombono sulla parte attrice nei confronti di tutti gli altri convenuti, in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), liquidando valori prossimi tra i minimi ed i medi tabellari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulla domande proposte da nei Parte_1 confronti di e CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: Parte_4
a) condanna al pagamento in favore della curatela fallimentare della CP_1 somma di € 1.746.328,35, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fallimento, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) rigetta la domanda nei confronti degli altri convenuti;
c) condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti della curatela CP_1 fallimentare, che si liquidano in € 1036,00 per esborsi ed € 5000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come dovuti;
d) condanna la curatela fallimentare alla refusione delle spese di lite nei confronti degli altri convenuti, che si liquidano in favore di in € 5000,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali, IVA e CPA come dovuti ed in favore di e Parte_3 [...]
in € 6500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come dovuti, pro Parte_4 quota in parti uguali. 21
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA