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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati
dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. ed est.. dott.ssa Irene Lupo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1543/2023 R.G. promossa
DA
(P.I. C.F. ), in persona del suo amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante Ing. con sede in Catania (CT) alla Via Asiago n. 1, con l'Avv. Parte_2
EN SI (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._1 procura in calce in atti.
- appellante
CONTRO
(P.I. e CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Sig. con sede in Cernobbio (CO), Viale Controparte_2
Matteotti n. 39, rappresentata e difesa per delega in calce all'atto di citazione in primo grado dall'Avv. Sergio Baccaglini (C.F. ) e, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dal Prof. Avv. Ugo Carnevali (C.F. ) con domicilio C.F._3 pagina 1 di 20 eletto ai fini della presente procedura presso lo studio del Prof. Avv. Ugo Carnevali, in via Freguglia n. 2, Milano.
- appellata e appellante incidentale
All'udienza del 29.05.2025, a seguito di rinvio ex art. 350 bis c.p.c., le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
Le parti hanno così precisato le conclusioni: Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma all'appellata sentenza statuire quanto segue:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 299/2023 del 17.03.2023 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Civile, Giudice Dott. Paolo Bertollini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 560/2020, depositata in cancelleria in data 17.03.2023, notificata il 26.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Condannare la al pagamento del Controparte_1 corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù degli intercorsi contratti, uiti in variante e in aggiunta a quelli contrattualizzati nonché il risarcimento dei danni patiti a causa degli inadempimenti in cui è incorsa la medesima e, per l'effetto, tenuto conto degli acconti già versati Controparte_1 condannare la società attrice al pagamento in favore della società convenuta della residua somma di € 344.899,57 (per come precisata) o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre accessori di legge nonché oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura n.FVL339 del 30/12/2019 e sino al soddisfo" e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Prova orale coi testi indicati;
Interrogatorio formale del rappresentante legale p.t. della Interrogatorio libero delle parti;
CP_3
CTU tecnico-contabile”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello, e all'ill.mo Sig. per quanto di sua competenza, in riforma Parte_3 dell'appellata sentenza, così giudicare 1) Rigettare le domande formulate da con l'atto di appello;
Parte_1
2) In via di appello incidentale
- Accertare e dichiarare che è incorsa in ritardi, rispetto ai termini contrattuali ancorché Parte_1 prorogati, nell'esecuzione di p e subappaltate e conseguentemente ha Controparte_1 legittimamente affidato a terzi l'esecuzione delle opere medesime ai sensi de di pagina 2 di 20 subappalto (pag. 3) ritrascritta in atto di citazione;
- Condannare a risarcire a il danno consistente nei maggiori costi Parte_1 Controparte_1 sopportati per l terzi delle o ura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 342.388,14 vantato da e oggetto della Parte_1 fattura elettronica nr. FVL339 del 30 dicembre 2019 con la causale Saldo pr o vs. Cantiere Ospedale Humanitas di Catania;
3) Con vittoria di spese e onorari di lite. In via istruttoria Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: (1) Vero che in data 2/4/2019, si è svolto presso una baracca del cantiere Humanitas di Catania, un incontro alla presenza dei signori e , e che in esito a tale incontro è stata inviata la Pt_4 Pt_5 Per_1 comunicazione che si rammostra ( (2) Vero che in tale occasione da parte dei presenti venivano concordati i termini di esecuzione delle opere meglio descritti nel documento che si rammostra (cfr. doc. 15) ? (3) Vero che la per il cantiere di Catania Ospedale Humanitas, provvedeva Controparte_1 all'approvvigionam e da documenti che si rammostrano (cfr. doc. 28 e 29)? (4) Vero che l'approvvigionamento di materiale presso il cantiere di Catania Ospedale Humanitas era organizzato dalla in modo che tutte le imprese sub-appaltatrici potessero accedere Controparte_1 direttamente alle giacenze presenti in cantiere? (5) Vero che la ha provveduto al pagamento delle fatture che le si rammostrano Controparte_1
(cfr. doc. 26.d)? Circa i capitoli da 1 a 4, si chiede l'ammissione dei seguenti testi: • sig. Via Piave Testimone_1
6/A, Brebbia (VA).
• sig. presso la Viale Matteotti 39, Cernobbio (CO). Testimone_2 Controparte_1
• Sig. sso Tecno i 1, FA OL (VA). Testimone_3
Circa prova numero 5, si chiede l'ammissione del referente contabile della
[...]
Controparte_1
presso la s.p.a. Viale Matteotti 39, Cernobbio (CO). Testimone_4 Controparte_1
Istanza d i CTU Si reitera l'istanza di nomina di un CTU che 1) sulla base della corrispondenza e della documentazione, anche fotografica, prodotta in atti, accerti i denunciati ritardi di nell'esecuzione di parte delle opere;
Pt_1
2) accerti la congru aggiori costi subiti da per l'affidamento a terze Controparte_1 imprese delle lavorazioni stralciate dal contratto di su ente esposti e documentati nel foglio di calcolo prodotto come doc. 26 (a), (b), (c) e (d)”.
***
pagina 3 di 20
Svolgimento Del Processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Controparte_1
Como esponendo di avere stipulato con in data 29.10.2018, un contratto di Parte_1
subappalto avente ad oggetto fornitura, montaggio e collaudo dell'impianto di condizionamento, riscaldamento e idrico-sanitario, avuto riguardo alle lavorazioni oggetto di un altro contratto d'appalto, dalla stessa concluso con l' Catania. Controparte_4
Inoltre, l'attrice affermava che il costo complessivo del subappalto, anche in ragione delle due estensioni contrattuali, concordate rispettivamente in data 28.12.2018 e il 31.03.2019, era pari ad € 482.000,00.
Parte attrice evidenziava, altresì, che a pagina n. 3 del contratto di subappalto, le parti avevano previsto che “qualora la dovesse ritenere la Controparte_1 Pt_1
non in grado di ottemperare alle consegne nei tempi ad essa indicati (anche successivamente a questo
[...]
contratto), la rovvederà a terminare l'opera in proprio o tramite altri Controparte_1
fornitori addebitando a tutti i costi e le spese – dirette ed indirette – sostenute (anche se Parte_1
superiori all'importo contrattuale stabilito tra ed ” Controparte_1 CP_5
(cfr. contratto del 29.10.2018).
Poiché la controparte si era resa responsabile di considerevoli ritardi, essa attrice, per l'ultimazione dei lavori, era stata costretta ad avvalersi di imprese terze (PI NG
s.r.l., CIT s.r.l., Colver e Isolterm), con conseguenti maggiori costi, maturando un credito di
€ 274.715,68; chiedeva quindi, operate le compensazioni, la condanna di al CP_5
pagamento di € 150.327,71.
Altresì, parte attrice chiedeva di accertare l'inesistenza del credito pari ad € 342.388,14 vantato da e oggetto della fattura elettronica n. FVL339 del 30.12.2019 con la Parte_1
causale “Saldo prestazioni presso vs. Cantiere Ospedale Humanitas di Catania”, evidenziando che al prezzo originariamente pattuito di € 482.000,00 dovevano aggiungersi solo € 14.283,00 per lavori in economia, per un totale di € 496.283,00.
pagina 4 di 20 Costituitasi tempestivamente, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per Parte_1
territorio in relazione sia al foro generale del convenuto di cui all'art. 19 c.p.c., sia in riferimento ai fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c., essendo stato il contratto concluso a
Catania, che costituiva anche il luogo di adempimento dell'obbligazione.
Nel merito, contestava le domande della e formulava altresì Controparte_1
domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna di controparte al pagamento di €
342.388,14, oltre accessori.
Con sentenza n. 299/2023, pubblicata il 17/03/2023, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciandosi, così decideva: “1) Rigetta la domanda di condanna, proposta da Controparte_1
nei confronti di 2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta
[...] Parte_1
dalla convenuta condanna al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 163.484,22, oltre interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, dalla data di deposito della comparsa di risposta al pagamento effettivo;
3) Rigetta, nella misura corrispondente, la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice;
4) Condanna alla Controparte_1
refusione delle spese processuali, in favore della convenuta, che liquida in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con decreto di correzione del 12.05.2023 della suddetta sentenza, il Tribunale di Como, accogliendo l'istanza della così statuiva: “Visti gli artt. 287 e 288 Controparte_1
c.p.c. dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 299 del 17 marzo, emanata da questo medesimo Tribunale a definizione del procedimento R.G. n. 560/2020; per l'effetto dispone che, laddove leggesi al capo 2) della sentenza “€ 163.484,22” deve intendersi “€ 39.744,70” e che laddove leggesi al capo n. 4) “€ 11.268,00” deve intendersi “€ 6.713,00”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i motivi Parte_1
in seguito esposti.
Si è costituita, insistendo per il rigetto del gravame, la che ha, a sua Controparte_1
volta, proposto appello incidentale.
pagina 5 di 20 Quindi la causa, disposta ed espletata c.t.u., sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 29.05.2025 è stata trattenuta in decisione.
Motivi Della Decisione
Il Tribunale, nel rigettare le pretese di parte attrice, ha affermato che la domanda di condanna avanzata dalla stessa al risarcimento del danno subito, da parametrarsi ai costi sostenuti per le opere commissionate ad imprese terze, non trovava alcun fondamento nella clausola contenuta a pagina 3) del contratto di subappalto del 29.10.2018, ai sensi della quale “qualora la ovesse ritenere la non in grado di Controparte_1 Parte_1
ottemperare alle consegne nei tempi ad essa indicati (anche successivamente a questo contratto), la
[...]
rovvederà a terminare l'opera in proprio o tramite altri fornitori addebitando a Controparte_1
tutti i costi e le spese – dirette ed indirette – sostenute (anche se superiori all'importo Parte_1
contrattuale stabilito tra ed ” (cfr. all. 3 all'atto di Controparte_1 Parte_1
citazione)”; ciò in quanto “l'anzidetta clausola si limita a confermare la possibilità per la committente di recedere dal contratto di subappalto, già sancita in via generale dall'art. 1671 c.c.”.
Dunque, ha ritenuto che “conseguenza dell'esercizio di un simile diritto potestativo non è, dunque, la responsabilità della subappaltatrice per i maggiori costi sostenuti a causa del proprio inadempimento, bensì lo scorporo, dal valore complessivo del subappalto, di tutti i costi necessari per l'ultimazione delle opere;
tali oneri avrebbero, tuttavia, dovuto essere quantificati (per espressa previsione contrattuale) avuto riguardo alle spese sostenute dalla subcommittente con imprese terze” ed altresì che “la domanda proposta dall'attrice va interpretata non già come una domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento, ma come una richiesta di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., per avere la convenuta percepito un compenso maggiore rispetto a quello che le sarebbe spettato, in ragione dell'anticipata interruzione del rapporto”. Così,
“nel caso di specie, l'attrice avrebbe quindi dovuto provare che una serie di prestazioni erano state eseguite da terzi e dimostrare, altresì, che il valore delle stesse superava l'entità di quanto corrisposto alla convenuta in esecuzione del contratto. Nulla di tutto ciò emerge, tuttavia, dagli atti del processo”.
Ancora, il Tribunale ha evidenziato che “costituiva … onere dell'attrice dedurre, in modo specifico, la mancata ultimazione delle opere entro un termine da considerarsi ragionevole, tenuto conto della natura delle
pagina 6 di 20 lavorazioni, degli usi o delle altre circostanze del caso concreto. Nulla di ciò appare, tuttavia, ricavabile dagli atti di causa”; che “il danno da ritardo non potrebbe consistere – come allegato dall'attrice – nell'intero prezzo delle lavorazioni appaltate a terzi, traducendosi altrimenti in una forma di indebito arricchimento della subcommittente ai danni della convenuta, e dovrebbe, piuttosto, essere integrato dal maggior esborso, sostenuto dalla stessa, per l'ultimazione dell'appalto. Anche da questo punto di vista, va dunque ravvisato un difetto di allegazione e di prova da parte dell'istante”.
Ha invece riconosciuto alla convenuta “il compenso per le opere svolte fino alla data del recesso, per come risultanti dai SAL versati in atti (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta), le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione. In esecuzione di quanto previsto dal contratto di subappalto,
[...]
aveva, infatti, trattenuto a titolo di garanzia il 10% del compenso indicato in ciascun Controparte_1
SAL mensile, con l'impegno di versarlo entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, previa esecuzione del collaudo (cfr. all. 1 di parte attrice, pag. 4). Posto che alcuna contestazione è stata avanzata dall'attrice circa la regolare esecuzione delle opere, tale è dunque la misura dell'indennizzo spettante alla convenuta per le opere ultimate alla data del recesso, ai sensi dell'art. 1671 c.c.”.
^^^^
L'appellante critica tale decisione sostenendo quanto segue. Parte_1
- Con il primo motivo, sostiene che il primo Giudice abbia erroneamente ritenuto che la avesse richiesto le spese sostenute per opere non ultimate, ovvero a titolo di Parte_1
mancato guadagno;
di contro, la stessa avrebbe domandato il corrispettivo per le opere eseguite e rimaste non pagate dalla nonché i danni patiti a causa Controparte_1
delle condotte, inadempienti, tenute da quest'ultima nell'esecuzione del subappalto, pari ai maggiori costi sostenuti.
Segnatamente, dai SAL prodotti in giudizio risulterebbe che eseguiva lavori Parte_1
per complessivi € 465.500,00 e in particolare: i) quanto all'originario contratto, aveva totalmente eseguito i lavori ivi subappaltati, effettuando opere per complessivi €
100.000,00; ii) quanto alla Estensione n. 1, aveva del pari eseguito integralmente le opere subappaltate, per un valore pari a € 41.000,00; iii) quanto, invece, all'Estensione n. 2,
pagina 7 di 20 proseguiti i lavori in precedenza iniziati di cui al SAL n. 7, ne eseguiva ulteriori per €
38.650,00, per complessivi € 64.900,00 a cui dovevano, tuttavia, sottrarsi € 26.250,00 per la Sottocentrale UTA Piastra nord piano -1, poiché realizzati da terzi nel mese di giugno.
Conseguentemente, avrebbe eseguito opere subappaltate di cui al contratto Parte_1
originario e successive due Estensioni, pari a complessivi € 439.250,00 [€100.000,00
(contratto) + € 365.500,00 (Estensioni n. 1 e n. 2) - € 26.250,00 di lavori Sottocentrale
Piastra UTA Copertura].
Su tale ammontare, avrebbe dovuto trattenere una garanzia da Controparte_1
restituire alla pari al 10%, ossia a € 43.925,00, sicché, essendo stati Parte_1
corrisposti degli € 439.250,00 soli € 357.611,85, l'appellante principale avanzerebbe un credito nei confronti della per € 81.638,15; di cui € 43.925,00, a Controparte_1
titolo di garanzia da restituire alla oltre ad € 37.713,00; il tutto a titolo di Parte_1
compenso per le opere subappaltate da quest'ultima eseguite e non pagate, come da SAL
n. 8.
Con il medesimo motivo di gravame, parte appellante si duole altresì dell'omissione di pronuncia sulla domanda, dalla stessa formulata nel corso del giudizio di prime cure, di risarcimento dei danni cagionati dalle asserite inadempienze della Controparte_1
quantificati da in complessivi € 184.471,42.
[...] Parte_1
Da ultimo, il primo Giudice avrebbe altresì errato nel ritenere generico il riferimento, operato dalla convenuta odierna appellante principale, all'esecuzione di lavorazioni in variante, atteso che, sin dalla prima memoria istruttoria, avrebbe precisato di Parte_1
aver eseguito lavori in economia per € 84.790,00, vantando nei confronti della
[...]
un credito di pari importo, di cui, quanto a € 31.670,00, per varianti Controparte_1
non contrattualizzate e quindi non retribuite (scaturenti dal raffronto tra i disegni esecutivi e gli ultimi costruttivi, senza tenere conto di quelli succedutisi in corso d'opera)
e, quanto a € 53.120,00, per costo mano d'opera e noleggi, sostenuti dalla Parte_1
per l'esecuzione delle suddette varianti.
pagina 8 di 20 - Con il secondo motivo, lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori e il rigetto della CTU tecnica, “che sarebbe stata invece necessaria a chiarire i punti della vicenda”, evidenziando come a tali statuizioni non si sarebbe accompagnata adeguata motivazione.
Peraltro, a SUO avviso, il non avere disposto la CTU avrebbe determinato l'errata quantificazione dell'ammontare spettante a a titolo di garanzia, non avendo il Parte_1
primo Giudice esaminato la copiosa e tecnica documentazione agli atti.
- Con il terzo motivo, si duole della circostanza che, attraverso l'attivazione irrituale dello strumento giuridico dell'istanza di correzione ex artt. 287 ss. c.p.c., sarebbe stata modificata una parte della sentenza per la cui emenda sarebbe stata invece necessaria un'ordinaria impugnazione, non essendo invero il capo fatto oggetto di correzione inficiato da alcun un errore materiale, rappresentando all'opposto l'esito del processo cognitivo e valutativo da cui è scaturita la decisione del primo Giudice.
Chiede quindi, tenuto conto degli acconti già versati, condannarsi la subcommittente al pagamento della residua somma di € 344.899,57 o di quella diversa che risulterà di giustizia.
^^^^
L'odierna appellata ha insiste per la reiezione dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed ha altresì proposto appello incidentale al fine di ottenere:
1. il risarcimento del danno consistente nei maggiori costi sopportati per l'affidamento a terzi delle opere riportate in atti, nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
2. la dichiarazione dell'inesistenza del credito di € 342.388,14 vantato da e Parte_1
oggetto della fattura elettronica nr. FVL339 del 30 dicembre 2019 con la causale
“Saldo prestazioni presso vs. Cantiere Ospedale Humanitas di Catania”.
Segnatamente, ad avviso della la sentenza gravata sarebbe Controparte_1
censurabile sotto quattro distinti profili.
- In primo luogo, parte appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che la clausola di cui a p. 3 del contratto stipulato inter
pagina 9 di 20 partes si limiterebbe a confermare la possibilità per la committente di recedere dal subappalto già sancita in via generale dall'art. 1671 c.c.
Sostiene che l'art. 1671 c.c. si limiterebbe invero a regolare il diverso caso in cui il committente recede dall'appalto per ragioni personali, senza che egli abbia contestazioni di sorta da muovere all'operato dell'appaltatore receduto;
all'opposto, la clausola pattuita tra le parti presupporrebbe lo stralcio di taluni lavori da parte della Controparte_1
per una giusta causa, cioè per inadempimento del subappaltatore ai tempi di
[...]
consegna, con la conseguenza che sarebbe l'appaltatore a dover corrispondere al committente un risarcimento pari a “tutti i costi e le spese – dirette e indirette – sostenute” per avere fatto eseguire da terzi i lavori stralciati con maggiori oneri di quelli previsti dal contratto di subappalto.
- In secondo luogo, sempre ad avviso di parte appellante incidentale, dall'errata applicazione dell'art. 1671 c.c. sarebbe altresì derivata l'erronea interpretazione della domanda formulata da indebitamente riqualificata ai sensi Controparte_1
dell'art. 2033 c.c.
Da qui, quindi, un'erronea ricostruzione dei fatti, atteso che la prospettazione del primo
Giudice, secondo cui avrebbe percepito un compenso maggiore rispetto a Parte_1
quello che le sarebbe spettato per l'anticipata interruzione del rapporto, sarebbe avulsa da ogni realtà, essendo stati i lavori stralciati e non pagati affidati a imprese terze e consistendo il danno lamentato dalla unicamente nella Controparte_1
differenza tra il costo dei lavori eseguiti dai terzi e il minor costo che i lavori stralciati avrebbero avuto se fossero stati eseguiti come da programma da Parte_1
- In terzo luogo, censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non specificamente allegato il preteso inadempimento di Parte_1
In base alla prospettazione della le statuizioni in tal senso Controparte_1
formulate dal primo giudice sarebbero invero frutto di una superficiale e parziale considerazione della documentazione dalla stessa ritualmente prodotta in atti.
pagina 10 di 20 - Da ultimo, parte appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla Controparte_1
a suo dire sulla base di una ricostruzione dei fatti di causa censurabile sotto tre profili.
Anzitutto, nell'affermare che parte attrice non avrebbe assolto l'onere di dedurre in modo specifico la mancata ultimazione delle opere entro un termine da considerarsi ragionevole, il Tribunale avrebbe dato prova di non aver esaminato con la dovuta attenzione la corrispondenza pec intrattenuta con la da cui sarebbe dato Parte_1
evincersi che in corso d'opera era stato sollevato il problema dei ritardi;
che tra le parti, a seguito dei denunciati ritardi, erano intercorsi precisi accordi sulle date di ultimazione di talune lavorazioni;
che aveva dovuto concedere proroghe di Controparte_1
carattere ultimativo delle suddette date e che, nonostante le proroghe, i ritardi erano rimasti, divenendo inaccettabili in relazione al termine del 30.08.2019 previsto per la consegna dell'opera al committente Humanitas.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la Controparte_1
non avrebbe mai parificato il danno da ritardo all'intero prezzo delle lavorazioni affidate a terzi, avendo invero considerato unicamente il maggior costo delle lavorazioni stralciate e affidate a terzi rispetto al loro costo risultante dal contratto di subappalto, così consistendo il pregiudizio lamentato dall'odierna appellante incidentale nel solo costo differenziale delle lavorazioni, cioè in quel costo che la Controparte_1
non avrebbe sopportato se avesse eseguito i lavori senza ritardi. Parte_1
Infine, quanto all'asserito difetto di allegazione e prova con riferimento al danno da ritardo lamentato dalla lamenta la mancata valorizzazione, da Controparte_1
parte del giudice di prime cure, della documentazione dalla stessa prodotta sub n. 26, contestualmente reiterando l'istanza di ammissione del capitolo n. 5 di prova orale unitamente all'espletamento di CTU contabile.
****
Osservazioni della Corte
pagina 11 di 20 Va premesso che, a fronte delle contrapposte pretese, con ordinanza del 10.07.2024, questa
Corte ha ritenuto opportuna la nomina di un CTU al fine di accertare:
1) l'importo complessivo del subappalto, comprensivo delle estensioni;
2) l'ammontare delle opere eseguite dalla Pt_1
3) l'esecuzione di eventuali varianti extra e se per le stesse si riscontri autorizzazione in base alla disciplina contrattuale;
4) se dall'andamento dei lavori possa desumersi un difetto di cooperazione e/o ritardi del sub appaltante
siccome descritti dall'appellante , e se gli stessi possano aver inciso in Controparte_6 Pt_1 termini di maggiori costi documentabili per il sub-appaltatore;
5) se dagli atti emergano ritardi addebitabili alla e se siano giustificabili e congrui, per i lavori ad Pt_1
essi riferiti, gli addebiti per maggiori costi delle opere stralciate ed affidate a terzi da Controparte_6
nonché se sia possibile identificare a quali opere si riferiscano e se quelle eseguite da terzi siano le medesime lavorazioni appaltate, così da poter determinare la differenza di prezzo rispetto all'appalto e la sua congruità;
6) l'ammontare delle somme trattenute a garanzia;
7) gli acconti sino ad oggi versati;
8) il saldo ancora spettante (alternativamente, con o senza varianti e con o senza addebiti per maggiori rispettivi costi).
Quindi, il CTU Ing. depositava la propria relazione definitiva in data Persona_2
24.02.2025.
Ebbene, sulla base delle risultanze della CTU, condivisibili in quanto immuni da censure e vizi logici, complete e analitiche - avendo altresì il consulente tenuto in debito conto le osservazioni dei CTP e in particolare quelle relative all'esecuzione delle varianti- l'appello principale è da ritenersi parzialmente fondato, mentre l'appello incidentale non può trovare accoglimento e deve pertanto essere integralmente rigettato.
Parzialmente fondato è, nello specifico, il primo motivo d'appello principale, con il quale chiede, in riforma della sentenza gravata, di condannare la Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 20 al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù degli intercorsi contratti, così CP_1
come del corrispettivo dei lavori eseguiti in variante e in aggiunta a quelli contrattualizzati, nonché il risarcimento dei danni patiti a causa degli inadempimenti in cui sarebbe incorsa la medesima subcommittente.
In base alla prospettazione dell'appellante principale, il saldo ancora dovuto a Parte_1
sarebbe pari a complessivi € 138.908,00, di cui: i) € 84.790,00 per opere eseguite e non contrattualizzate;
ii) € 39.835,00€ per opere eseguite contrattualizzate non ancora pagate;
iii)
€ 14.283,00 per opere in economia già riconosciute da nel SAL 9. Controparte_1
Detta prospettazione trova, tuttavia, un riscontro solamente parziale nelle risultanze della
CTU.
Invero, dall'elaborato peritale emerge, anzitutto, che l'importo complessivo del subappalto, comprensivo del contratto del 29.10.2018 e delle due Estensioni pattuite rispettivamente in data 28.12.2018 e 31.03.2019, a fronte degli addebiti successivamente applicati a Parte_1
è pari a € 413.947,00 e che l'ammontare delle opere da quest'ultima eseguite è pari a €
397.447,00 (e cioè pari alla differenza tra € 465.500,00, quale avanzamento delle opere in cantiere, ed € 68.053,00, a titolo di addebito per opere eseguite da terzi).
Accanto alle opere contrattualmente pattuite, il CTU, esaminando gli importi rivendicati da a titolo di varianti, ha poi qualificato quali “attività extra contratto”, suscettibili di Parte_1
far sorgere in capo alla subappaltatrice il diritto a un compenso ulteriore (a differenza di quanto previsto a p. 6 del contratto per ciò che concerne le c.d. “modifiche minori”), unicamente la “manodopera riferita alla movimentazione manuale materiali in cantiere ed alle < modifiche sostanziali > di parti già realizzate”, conseguentemente riconoscendo come spettante a il minore importo di € 23.904,00 (pari al 45% del maggiore importo di € Parte_1
53.120,00, richiesto dalla stessa a titolo, per l'appunto, di varianti), oltre a € Parte_1
14.238,00 per opere in economia già riconosciute dalla nel SAL n. 9. Controparte_1
Dunque, considerato che dal SAL n. 8 l'ammontare delle somme trattenute a garanzia dalla risulta pari a € 39.744,70 e che gli acconti dalla stessa versati Controparte_1
pagina 13 di 20 ammontano a loro volta a € 357.611,85, il CTU ha quantificato in complessivi € 78.022,00 il saldo ancora spettante a quale somma di: Pt_1
“i) I1 = € 39.835,00 pari alla differenza tra l'importo di avanzamento lavori 397.447,00 – importo pagato € 357.611,85 = € 39.835,15
ii) I2 = € 23.904,00 dovuto a varianti extra contratto per < movimentazione materiali area cantiere e modifiche sostanziali opere già realizzate >
iii) I3 = € 14.283,0 per opere in economia già riconosciute da nel SAL n. 9”.
La subcommittente ha contestato gli importi così determinati dal Controparte_1
CTU sulla base delle osservazioni che seguono.
Con riferimento all'importo I1, pur convenendo con le operazioni di calcolo condotte dal
CTU, la difesa di fa rilevare di aver depositato, contestualmente Controparte_1
all'udienza del 27.03.2025, la contabile di avvenuto pagamento ad della somma Parte_1
di € 39.774,70 corrispondente a quella trattenuta in garanzia, oltre interessi e spese legali.
Detta circostanza documentale non è stata resa oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierna appellante principale, sicché è possibile ritenere acquisito in giudizio che, a fronte di lavori eseguiti da per € 397.447,00, ha versato Parte_1 Controparte_1
in corso d'opera acconti per € 357.611,85 e infine ha versato la ritenuta in garanzia di €
39.774,70, per un totale versato di € 397.386,55, residuando pertanto a favore di Pt_1
quale corrispettivo dei lavori contrattuali eseguiti, un credito di € 60,45.
[...]
Con riferimento, invece, all'importo I2, la difesa di richiama la Controparte_1
clausola contrattuale in tema di varianti (“Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire le modifiche minori
(eventualmente segnalate per iscritto o verbalmente da Contractor) sotto forma di addizioni, eliminazioni od ulteriori variazioni di altra natura che, pur non espressamente previste, siano complementari o comunque accessorie per la realizzazione a regola d'arte del Contratto e che derivino da uno sviluppo ordinario della
Progettazione Esecutiva costruttiva. Tali modifiche non potranno essere considerate una variante e non daranno alcun diritto alla revisione del Corrispettivo a favore dell'Impresa.Resta inteso che tutte le varianti
e/o aggiunte richieste in sede esecutiva, potranno essere eseguite solo previa autorizzazione del Contractor e
pagina 14 di 20 conseguente emissione di specifica appendice contrattuale integrativa che, pertanto, costituisce titolo necessario per il riconoscimento al Subappaltatore del relativo corrispettivo;
Nel caso in cui il Contractor per tramite del proprio Project Manager, intenda richiedere l'effettuazione di una Variante, ne darà comunicazione scritta all'Impresa, includendo tutte le informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta”), alla luce della quale le opere qualificate dal CTU come extracontratto “(a) o rientravano nel primo comma della clausola contrattuale e allora non potevano essere considerate come varianti e non davano alcun diritto alla revisione del corrispettivo a favore di oppure (b) dovevano precedute dalla necessaria Pt_1
autorizzazione di e dalla emissione di specifica appendice contrattuale integrativa, che era Controparte_1
titolo necessario per il riconoscimento ad del relativo corrispettivo” (cfr. comparsa conclusionale Pt_1
del 23.05.2025, p. 5), con ciò escludendo, in ambedue le ipotesi, di essere debitrice nei confronti di per l'esecuzione di lavori extracontratto al di fuori di quanto Parte_1
riconosciuto con il SAL n. 9 (cfr. importo I3).
Tali deduzioni non colgono, tuttavia, nel segno.
Invero, dagli atti processuali e, in particolare, dalle difese di sul punto mai Parte_1
efficacemente contestate da risulta che, nel caso di specie, le Controparte_1
attività extracontratto siano consistite in variazioni ANCHE delle modalità tecniche delle medesime opere, resesi necessarie in ragione delle modifiche delle soluzioni progettuali predisposte dalla stessa committente.
Conseguentemente, a nulla rileva la circostanza che, al secondo capoverso della clausola contrattuale che disciplina le varianti, le parti abbiano voluto richiamare pedissequamente il dettato dell'art. 1659 c.c. – il quale, come noto, inibisce all'appaltatore la possibilità di apportare variazioni alle modalità convenute qualora il committente non le abbia autorizzate per iscritto – atteso che la fattispecie de qua verte inequivocabilmente nella diversa ipotesi, regolata all'art. 1661 c.c., di variazioni ordinate dal committente, la cui prova può essere offerta dall'appaltatore anche mediante presunzioni (cfr. Cass. civ., n. 40122/2021: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l' art. 1659
pagina 15 di 20 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l' art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”).
Peraltro, a tutto voler concedere, trattandosi di variazioni non contemplate nel progetto originario ma rese necessarie dall'esecuzione dell'opera, trova in ogni caso applicazione l'art. 1660 c.c., con la conseguenza che “deve ritenersi consentito all'appaltatore darvi esecuzione senza preventiva autorizzazione del committente, ma in tal caso, in mancanza di accordo fra le parti, spetta al giudice accertare la detta necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti” (cfr. Cass. civ., n. 10891/2017).
Così chiarita la natura giuridica delle opere extracontratto eseguite da a favore Parte_1
della stessa deve pertanto essere riconosciuto, in conformità a quanto accertato dal CTU, un saldo residuo pari a complessivi € 78.022,00, di cui € 39.774,70 già corrisposti a mezzo di bonifico depositato dalla contestualmente all'udienza del Controparte_1
27.03.2025.
Ne discende evidentemente il rigetto dell'appello incidentale spiegato dalla
[...]
nella parte in cui la stessa insiste, all'opposto, per l'accertamento Controparte_1
dell'inesistenza del credito vantato da Parte_1
Del pari, devono essere rigettate le reciproche richieste risarcitorie formulate dalle parti, non essendo stata raggiunta la prova, nemmeno a esito dell'espletamento della CTU, di condotte inadempienti reciprocamente poste in essere dalla subcommittente e dalla subappaltatrice.
Segnatamente, nel rispondere al quesito che chiedeva di accertare “4) se dall'andamento dei lavori possa desumersi un difetto di cooperazione e/o ritardi del sub appaltante Controparte_6
siccome descritti dall'appellante , e se gli stessi possano aver inciso in termini di maggiori costi CP_5
documentabili per il sub-appaltatore”, il CTU, dopo aver premesso che “la mancanza di
CRONOPROGRAMMA CONTRATTUALE, di Verbali della Direzione Lavori e/o del canonico
pagina 16 di 20 Giornale Lavori /Giornale di Cantiere, risulta difficile individuare /inquadrare con precisione
l' del Cantiere ”, ha evidenziato come “I)La contestazione di riferita al fatto che
non dispiega adeguata forza lavoro, non appare compiutamente fondata dato che agli atti, non si Pt_1
riscontrano tempestivi e contestualizzati con il contratto base e le successive Parte_6
estensioni e neanche sono prefissate prescrizioni /indicazioni in merito alla /e < squadra /e tipo > che doveva disporre giornalmente. Pt_7
II)La lagnanza di circa la non tempestiva consegna di materiale da parte di appare Pt_1
verosimile sul piano cantieristico, però le segnalazioni (Email dal 30 aprile 2019 al 22.07.2019) non sono
< coerenti > con l'art. 2 del Contratto ( MATERALI IN CANITERE: Il Responsabile di Cantiere del Subappaltatore è tenuto a verificare i materiali consegnati in cantiere forniti dalla …In caso di anomalie, dovrà segnalare tempestivamente al responsabile di commessa /capo cantiere le incongruenze riscontrate….) se si tiene conto che il primo addebito di ( € 4.594,00 ) è stato applicato nel SAL n. 6 del 30.04.2019 e che i SAL ( da 1 a 8 ) sono condivisi /sottoscritti da ed ” Pt_1
Quanto, poi, ai pretesi ritardi addebitabili a va anzitutto premesso che la Parte_1
clausola a p. 3 del contratto di subappalto – a mente della quale “qualora la
[...]
dovesse ritenere la non in grado di ottemperare alle consegne nei Controparte_1 Parte_1
tempi ad essa indicati (anche successivamente a questo contratto), la Controparte_1
provvederà a terminare l'opera in proprio o tramite altri fornitori addebitando a tutti i costi e Parte_1
le spese – dirette ed indirette – sostenute (anche se superiori all'importo contrattuale stabilito tra
[...]
d ” – va rettamente interpretata nel senso che prevede Controparte_1 CP_5
una possibilità, di volta in volta, DI immediato recesso parziale da parte del sub committente per altrui ritardi su singole lavorazioni, con addebito dei relativi maggiori costi per l'affidamento a terzi, apparendo conseguentemente erroneo il richiamo all'art. 1671 c.c. operato dal Giudice di prime cure, tanto più che la non chiede affatto l'utile non Parte_1
conseguito per i lavori non effettuati, ma semplicemente il corrispettivo per i lavori eseguiti, al cui riconoscimento nulla osta, posto che dagli atti di causa non vi è prova dell'imputabilità del lamentato ritardo da parte appellata nell'esecuzione delle opere.
pagina 17 di 20 In questo senso si è, del resto, espresso lo stesso CTU, il quale, nel rispondere al quesito che chiedeva di accertare “5) se dagli atti emergano ritardi addebitabili alla e se siano CP_5
giustificabili e congrui, per i lavori ad essi riferiti, gli addebiti per maggiori costi delle opere stralciate ed affidate a terzi da nonché se sia possibile identificare a quali opere si riferiscano e se Controparte_6
quelle eseguite da terzi siano le medesime lavorazioni appaltate, così da poter determinare la differenza di prezzo rispetto all'appalto e la sua congruità”, ha ribadito che, non essendo stati previsti, nemmeno per ciò che concerne l'Estensione n. 2, “previsti tempi di esecuzione /fine lavori e neanche prescrizioni circa la ossia numero di addetti che, giornalmente, doveva impiegare ” , in assenza di ulteriori elementi, per il vero mai forniti dalla Pt_1 [...]
“siccome nel SAL n. 8 è stato già applicato addebito di € 68.053,00 nei riguardi di Controparte_1
con conseguente < degrado > dell'importo contrattuale (che passa da 482.000,00 a 413.947,00) Pt_1
non sono compatibili ulteriori addebiti in base agli importi indicati nell'ALLEGATO 26”.
Da ultimo, con riferimento al terzo motivo d'appello principale, relativo alla pretesa irritualità nel ricorso allo strumento della correzione di errore materiale, fermo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al quale l'ordinanza che definisce il procedimento previsto agli artt. 287 ss. c.p.c. non è soggetta a impugnazione, mentre “resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se il giudice abbia violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio” (così Cass. civ., n. 3316/2024, che richiama a sua volta Cass. civ., SS.UU., n. 5164/2004; Cass. civ., n. 16205/2013; Cass. civ., n. 5733/2019;
Cass. civ., n. 20309/2019), poiché nel caso di specie questa Corte ha provveduto, anche sulla base delle risultanze peritali, a riesaminare integralmente le contrapposte pretese, rideterminando il credito di e, dunque, l'importo tuttora dovuto dalla Parte_1 [...]
detta doglianza non può che ritenersi assorbita. Controparte_1
^^^
pagina 18 di 20 L'accoglimento parziale dell'appello principale spiegato da giustifica la Parte_1
compensazione nella misura del 50% delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 260.001,00 a € 520.000,00.
Visto l'esito del presente grado di giudizio, pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto depositato in data 06.06.2025, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, da ripartire tra esse nella misura del 50% ciascuna;
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l.
24/12/2012 n. 228, condannando altresì la stessa al rimborso delle Controparte_1
spese sostenute dall'appellante principale a titolo di contributo unificato nella Parte_1
misura del 50%.
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
vverso la sentenza del Tribunale di Como n. 299/2023, pubblicata Controparte_1
in data 17.03.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
- accoglie in parte l'appello principale proposto da e per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma della sentenza gravata, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, della Parte_1
somma pari a € 78.022,00, di cui € 39.774,70 già corrisposti, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura n. FVL339 del 30/12/2019 e sino al soddisfo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- conferma nel resto sentenza gravata;
pagina 19 di 20 - condanna a rifondere a il 50% delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del grado, in tal misura liquidate in complessivi € 10.059,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, disponendo che il residuo 50% resti compensato tra le parti;
- pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, da ripartire tra esse nella misura del 50% ciascuna;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n.
228, condannando altresì la stessa al rimborso delle Controparte_1
spese sostenute dall'appellante principale a titolo di contributo unificato Parte_1
nella misura del 50%.
Così deciso in Milano il 04.06.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Francesco Distefano dott. Alberto Vigorelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati
dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. ed est.. dott.ssa Irene Lupo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1543/2023 R.G. promossa
DA
(P.I. C.F. ), in persona del suo amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante Ing. con sede in Catania (CT) alla Via Asiago n. 1, con l'Avv. Parte_2
EN SI (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._1 procura in calce in atti.
- appellante
CONTRO
(P.I. e CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Sig. con sede in Cernobbio (CO), Viale Controparte_2
Matteotti n. 39, rappresentata e difesa per delega in calce all'atto di citazione in primo grado dall'Avv. Sergio Baccaglini (C.F. ) e, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dal Prof. Avv. Ugo Carnevali (C.F. ) con domicilio C.F._3 pagina 1 di 20 eletto ai fini della presente procedura presso lo studio del Prof. Avv. Ugo Carnevali, in via Freguglia n. 2, Milano.
- appellata e appellante incidentale
All'udienza del 29.05.2025, a seguito di rinvio ex art. 350 bis c.p.c., le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
Le parti hanno così precisato le conclusioni: Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma all'appellata sentenza statuire quanto segue:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 299/2023 del 17.03.2023 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Civile, Giudice Dott. Paolo Bertollini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 560/2020, depositata in cancelleria in data 17.03.2023, notificata il 26.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Condannare la al pagamento del Controparte_1 corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù degli intercorsi contratti, uiti in variante e in aggiunta a quelli contrattualizzati nonché il risarcimento dei danni patiti a causa degli inadempimenti in cui è incorsa la medesima e, per l'effetto, tenuto conto degli acconti già versati Controparte_1 condannare la società attrice al pagamento in favore della società convenuta della residua somma di € 344.899,57 (per come precisata) o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre accessori di legge nonché oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura n.FVL339 del 30/12/2019 e sino al soddisfo" e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Prova orale coi testi indicati;
Interrogatorio formale del rappresentante legale p.t. della Interrogatorio libero delle parti;
CP_3
CTU tecnico-contabile”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello, e all'ill.mo Sig. per quanto di sua competenza, in riforma Parte_3 dell'appellata sentenza, così giudicare 1) Rigettare le domande formulate da con l'atto di appello;
Parte_1
2) In via di appello incidentale
- Accertare e dichiarare che è incorsa in ritardi, rispetto ai termini contrattuali ancorché Parte_1 prorogati, nell'esecuzione di p e subappaltate e conseguentemente ha Controparte_1 legittimamente affidato a terzi l'esecuzione delle opere medesime ai sensi de di pagina 2 di 20 subappalto (pag. 3) ritrascritta in atto di citazione;
- Condannare a risarcire a il danno consistente nei maggiori costi Parte_1 Controparte_1 sopportati per l terzi delle o ura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 342.388,14 vantato da e oggetto della Parte_1 fattura elettronica nr. FVL339 del 30 dicembre 2019 con la causale Saldo pr o vs. Cantiere Ospedale Humanitas di Catania;
3) Con vittoria di spese e onorari di lite. In via istruttoria Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: (1) Vero che in data 2/4/2019, si è svolto presso una baracca del cantiere Humanitas di Catania, un incontro alla presenza dei signori e , e che in esito a tale incontro è stata inviata la Pt_4 Pt_5 Per_1 comunicazione che si rammostra ( (2) Vero che in tale occasione da parte dei presenti venivano concordati i termini di esecuzione delle opere meglio descritti nel documento che si rammostra (cfr. doc. 15) ? (3) Vero che la per il cantiere di Catania Ospedale Humanitas, provvedeva Controparte_1 all'approvvigionam e da documenti che si rammostrano (cfr. doc. 28 e 29)? (4) Vero che l'approvvigionamento di materiale presso il cantiere di Catania Ospedale Humanitas era organizzato dalla in modo che tutte le imprese sub-appaltatrici potessero accedere Controparte_1 direttamente alle giacenze presenti in cantiere? (5) Vero che la ha provveduto al pagamento delle fatture che le si rammostrano Controparte_1
(cfr. doc. 26.d)? Circa i capitoli da 1 a 4, si chiede l'ammissione dei seguenti testi: • sig. Via Piave Testimone_1
6/A, Brebbia (VA).
• sig. presso la Viale Matteotti 39, Cernobbio (CO). Testimone_2 Controparte_1
• Sig. sso Tecno i 1, FA OL (VA). Testimone_3
Circa prova numero 5, si chiede l'ammissione del referente contabile della
[...]
Controparte_1
presso la s.p.a. Viale Matteotti 39, Cernobbio (CO). Testimone_4 Controparte_1
Istanza d i CTU Si reitera l'istanza di nomina di un CTU che 1) sulla base della corrispondenza e della documentazione, anche fotografica, prodotta in atti, accerti i denunciati ritardi di nell'esecuzione di parte delle opere;
Pt_1
2) accerti la congru aggiori costi subiti da per l'affidamento a terze Controparte_1 imprese delle lavorazioni stralciate dal contratto di su ente esposti e documentati nel foglio di calcolo prodotto come doc. 26 (a), (b), (c) e (d)”.
***
pagina 3 di 20
Svolgimento Del Processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Controparte_1
Como esponendo di avere stipulato con in data 29.10.2018, un contratto di Parte_1
subappalto avente ad oggetto fornitura, montaggio e collaudo dell'impianto di condizionamento, riscaldamento e idrico-sanitario, avuto riguardo alle lavorazioni oggetto di un altro contratto d'appalto, dalla stessa concluso con l' Catania. Controparte_4
Inoltre, l'attrice affermava che il costo complessivo del subappalto, anche in ragione delle due estensioni contrattuali, concordate rispettivamente in data 28.12.2018 e il 31.03.2019, era pari ad € 482.000,00.
Parte attrice evidenziava, altresì, che a pagina n. 3 del contratto di subappalto, le parti avevano previsto che “qualora la dovesse ritenere la Controparte_1 Pt_1
non in grado di ottemperare alle consegne nei tempi ad essa indicati (anche successivamente a questo
[...]
contratto), la rovvederà a terminare l'opera in proprio o tramite altri Controparte_1
fornitori addebitando a tutti i costi e le spese – dirette ed indirette – sostenute (anche se Parte_1
superiori all'importo contrattuale stabilito tra ed ” Controparte_1 CP_5
(cfr. contratto del 29.10.2018).
Poiché la controparte si era resa responsabile di considerevoli ritardi, essa attrice, per l'ultimazione dei lavori, era stata costretta ad avvalersi di imprese terze (PI NG
s.r.l., CIT s.r.l., Colver e Isolterm), con conseguenti maggiori costi, maturando un credito di
€ 274.715,68; chiedeva quindi, operate le compensazioni, la condanna di al CP_5
pagamento di € 150.327,71.
Altresì, parte attrice chiedeva di accertare l'inesistenza del credito pari ad € 342.388,14 vantato da e oggetto della fattura elettronica n. FVL339 del 30.12.2019 con la Parte_1
causale “Saldo prestazioni presso vs. Cantiere Ospedale Humanitas di Catania”, evidenziando che al prezzo originariamente pattuito di € 482.000,00 dovevano aggiungersi solo € 14.283,00 per lavori in economia, per un totale di € 496.283,00.
pagina 4 di 20 Costituitasi tempestivamente, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per Parte_1
territorio in relazione sia al foro generale del convenuto di cui all'art. 19 c.p.c., sia in riferimento ai fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c., essendo stato il contratto concluso a
Catania, che costituiva anche il luogo di adempimento dell'obbligazione.
Nel merito, contestava le domande della e formulava altresì Controparte_1
domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna di controparte al pagamento di €
342.388,14, oltre accessori.
Con sentenza n. 299/2023, pubblicata il 17/03/2023, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciandosi, così decideva: “1) Rigetta la domanda di condanna, proposta da Controparte_1
nei confronti di 2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta
[...] Parte_1
dalla convenuta condanna al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 163.484,22, oltre interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, dalla data di deposito della comparsa di risposta al pagamento effettivo;
3) Rigetta, nella misura corrispondente, la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice;
4) Condanna alla Controparte_1
refusione delle spese processuali, in favore della convenuta, che liquida in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con decreto di correzione del 12.05.2023 della suddetta sentenza, il Tribunale di Como, accogliendo l'istanza della così statuiva: “Visti gli artt. 287 e 288 Controparte_1
c.p.c. dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 299 del 17 marzo, emanata da questo medesimo Tribunale a definizione del procedimento R.G. n. 560/2020; per l'effetto dispone che, laddove leggesi al capo 2) della sentenza “€ 163.484,22” deve intendersi “€ 39.744,70” e che laddove leggesi al capo n. 4) “€ 11.268,00” deve intendersi “€ 6.713,00”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i motivi Parte_1
in seguito esposti.
Si è costituita, insistendo per il rigetto del gravame, la che ha, a sua Controparte_1
volta, proposto appello incidentale.
pagina 5 di 20 Quindi la causa, disposta ed espletata c.t.u., sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 29.05.2025 è stata trattenuta in decisione.
Motivi Della Decisione
Il Tribunale, nel rigettare le pretese di parte attrice, ha affermato che la domanda di condanna avanzata dalla stessa al risarcimento del danno subito, da parametrarsi ai costi sostenuti per le opere commissionate ad imprese terze, non trovava alcun fondamento nella clausola contenuta a pagina 3) del contratto di subappalto del 29.10.2018, ai sensi della quale “qualora la ovesse ritenere la non in grado di Controparte_1 Parte_1
ottemperare alle consegne nei tempi ad essa indicati (anche successivamente a questo contratto), la
[...]
rovvederà a terminare l'opera in proprio o tramite altri fornitori addebitando a Controparte_1
tutti i costi e le spese – dirette ed indirette – sostenute (anche se superiori all'importo Parte_1
contrattuale stabilito tra ed ” (cfr. all. 3 all'atto di Controparte_1 Parte_1
citazione)”; ciò in quanto “l'anzidetta clausola si limita a confermare la possibilità per la committente di recedere dal contratto di subappalto, già sancita in via generale dall'art. 1671 c.c.”.
Dunque, ha ritenuto che “conseguenza dell'esercizio di un simile diritto potestativo non è, dunque, la responsabilità della subappaltatrice per i maggiori costi sostenuti a causa del proprio inadempimento, bensì lo scorporo, dal valore complessivo del subappalto, di tutti i costi necessari per l'ultimazione delle opere;
tali oneri avrebbero, tuttavia, dovuto essere quantificati (per espressa previsione contrattuale) avuto riguardo alle spese sostenute dalla subcommittente con imprese terze” ed altresì che “la domanda proposta dall'attrice va interpretata non già come una domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento, ma come una richiesta di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., per avere la convenuta percepito un compenso maggiore rispetto a quello che le sarebbe spettato, in ragione dell'anticipata interruzione del rapporto”. Così,
“nel caso di specie, l'attrice avrebbe quindi dovuto provare che una serie di prestazioni erano state eseguite da terzi e dimostrare, altresì, che il valore delle stesse superava l'entità di quanto corrisposto alla convenuta in esecuzione del contratto. Nulla di tutto ciò emerge, tuttavia, dagli atti del processo”.
Ancora, il Tribunale ha evidenziato che “costituiva … onere dell'attrice dedurre, in modo specifico, la mancata ultimazione delle opere entro un termine da considerarsi ragionevole, tenuto conto della natura delle
pagina 6 di 20 lavorazioni, degli usi o delle altre circostanze del caso concreto. Nulla di ciò appare, tuttavia, ricavabile dagli atti di causa”; che “il danno da ritardo non potrebbe consistere – come allegato dall'attrice – nell'intero prezzo delle lavorazioni appaltate a terzi, traducendosi altrimenti in una forma di indebito arricchimento della subcommittente ai danni della convenuta, e dovrebbe, piuttosto, essere integrato dal maggior esborso, sostenuto dalla stessa, per l'ultimazione dell'appalto. Anche da questo punto di vista, va dunque ravvisato un difetto di allegazione e di prova da parte dell'istante”.
Ha invece riconosciuto alla convenuta “il compenso per le opere svolte fino alla data del recesso, per come risultanti dai SAL versati in atti (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta), le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione. In esecuzione di quanto previsto dal contratto di subappalto,
[...]
aveva, infatti, trattenuto a titolo di garanzia il 10% del compenso indicato in ciascun Controparte_1
SAL mensile, con l'impegno di versarlo entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, previa esecuzione del collaudo (cfr. all. 1 di parte attrice, pag. 4). Posto che alcuna contestazione è stata avanzata dall'attrice circa la regolare esecuzione delle opere, tale è dunque la misura dell'indennizzo spettante alla convenuta per le opere ultimate alla data del recesso, ai sensi dell'art. 1671 c.c.”.
^^^^
L'appellante critica tale decisione sostenendo quanto segue. Parte_1
- Con il primo motivo, sostiene che il primo Giudice abbia erroneamente ritenuto che la avesse richiesto le spese sostenute per opere non ultimate, ovvero a titolo di Parte_1
mancato guadagno;
di contro, la stessa avrebbe domandato il corrispettivo per le opere eseguite e rimaste non pagate dalla nonché i danni patiti a causa Controparte_1
delle condotte, inadempienti, tenute da quest'ultima nell'esecuzione del subappalto, pari ai maggiori costi sostenuti.
Segnatamente, dai SAL prodotti in giudizio risulterebbe che eseguiva lavori Parte_1
per complessivi € 465.500,00 e in particolare: i) quanto all'originario contratto, aveva totalmente eseguito i lavori ivi subappaltati, effettuando opere per complessivi €
100.000,00; ii) quanto alla Estensione n. 1, aveva del pari eseguito integralmente le opere subappaltate, per un valore pari a € 41.000,00; iii) quanto, invece, all'Estensione n. 2,
pagina 7 di 20 proseguiti i lavori in precedenza iniziati di cui al SAL n. 7, ne eseguiva ulteriori per €
38.650,00, per complessivi € 64.900,00 a cui dovevano, tuttavia, sottrarsi € 26.250,00 per la Sottocentrale UTA Piastra nord piano -1, poiché realizzati da terzi nel mese di giugno.
Conseguentemente, avrebbe eseguito opere subappaltate di cui al contratto Parte_1
originario e successive due Estensioni, pari a complessivi € 439.250,00 [€100.000,00
(contratto) + € 365.500,00 (Estensioni n. 1 e n. 2) - € 26.250,00 di lavori Sottocentrale
Piastra UTA Copertura].
Su tale ammontare, avrebbe dovuto trattenere una garanzia da Controparte_1
restituire alla pari al 10%, ossia a € 43.925,00, sicché, essendo stati Parte_1
corrisposti degli € 439.250,00 soli € 357.611,85, l'appellante principale avanzerebbe un credito nei confronti della per € 81.638,15; di cui € 43.925,00, a Controparte_1
titolo di garanzia da restituire alla oltre ad € 37.713,00; il tutto a titolo di Parte_1
compenso per le opere subappaltate da quest'ultima eseguite e non pagate, come da SAL
n. 8.
Con il medesimo motivo di gravame, parte appellante si duole altresì dell'omissione di pronuncia sulla domanda, dalla stessa formulata nel corso del giudizio di prime cure, di risarcimento dei danni cagionati dalle asserite inadempienze della Controparte_1
quantificati da in complessivi € 184.471,42.
[...] Parte_1
Da ultimo, il primo Giudice avrebbe altresì errato nel ritenere generico il riferimento, operato dalla convenuta odierna appellante principale, all'esecuzione di lavorazioni in variante, atteso che, sin dalla prima memoria istruttoria, avrebbe precisato di Parte_1
aver eseguito lavori in economia per € 84.790,00, vantando nei confronti della
[...]
un credito di pari importo, di cui, quanto a € 31.670,00, per varianti Controparte_1
non contrattualizzate e quindi non retribuite (scaturenti dal raffronto tra i disegni esecutivi e gli ultimi costruttivi, senza tenere conto di quelli succedutisi in corso d'opera)
e, quanto a € 53.120,00, per costo mano d'opera e noleggi, sostenuti dalla Parte_1
per l'esecuzione delle suddette varianti.
pagina 8 di 20 - Con il secondo motivo, lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori e il rigetto della CTU tecnica, “che sarebbe stata invece necessaria a chiarire i punti della vicenda”, evidenziando come a tali statuizioni non si sarebbe accompagnata adeguata motivazione.
Peraltro, a SUO avviso, il non avere disposto la CTU avrebbe determinato l'errata quantificazione dell'ammontare spettante a a titolo di garanzia, non avendo il Parte_1
primo Giudice esaminato la copiosa e tecnica documentazione agli atti.
- Con il terzo motivo, si duole della circostanza che, attraverso l'attivazione irrituale dello strumento giuridico dell'istanza di correzione ex artt. 287 ss. c.p.c., sarebbe stata modificata una parte della sentenza per la cui emenda sarebbe stata invece necessaria un'ordinaria impugnazione, non essendo invero il capo fatto oggetto di correzione inficiato da alcun un errore materiale, rappresentando all'opposto l'esito del processo cognitivo e valutativo da cui è scaturita la decisione del primo Giudice.
Chiede quindi, tenuto conto degli acconti già versati, condannarsi la subcommittente al pagamento della residua somma di € 344.899,57 o di quella diversa che risulterà di giustizia.
^^^^
L'odierna appellata ha insiste per la reiezione dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed ha altresì proposto appello incidentale al fine di ottenere:
1. il risarcimento del danno consistente nei maggiori costi sopportati per l'affidamento a terzi delle opere riportate in atti, nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
2. la dichiarazione dell'inesistenza del credito di € 342.388,14 vantato da e Parte_1
oggetto della fattura elettronica nr. FVL339 del 30 dicembre 2019 con la causale
“Saldo prestazioni presso vs. Cantiere Ospedale Humanitas di Catania”.
Segnatamente, ad avviso della la sentenza gravata sarebbe Controparte_1
censurabile sotto quattro distinti profili.
- In primo luogo, parte appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che la clausola di cui a p. 3 del contratto stipulato inter
pagina 9 di 20 partes si limiterebbe a confermare la possibilità per la committente di recedere dal subappalto già sancita in via generale dall'art. 1671 c.c.
Sostiene che l'art. 1671 c.c. si limiterebbe invero a regolare il diverso caso in cui il committente recede dall'appalto per ragioni personali, senza che egli abbia contestazioni di sorta da muovere all'operato dell'appaltatore receduto;
all'opposto, la clausola pattuita tra le parti presupporrebbe lo stralcio di taluni lavori da parte della Controparte_1
per una giusta causa, cioè per inadempimento del subappaltatore ai tempi di
[...]
consegna, con la conseguenza che sarebbe l'appaltatore a dover corrispondere al committente un risarcimento pari a “tutti i costi e le spese – dirette e indirette – sostenute” per avere fatto eseguire da terzi i lavori stralciati con maggiori oneri di quelli previsti dal contratto di subappalto.
- In secondo luogo, sempre ad avviso di parte appellante incidentale, dall'errata applicazione dell'art. 1671 c.c. sarebbe altresì derivata l'erronea interpretazione della domanda formulata da indebitamente riqualificata ai sensi Controparte_1
dell'art. 2033 c.c.
Da qui, quindi, un'erronea ricostruzione dei fatti, atteso che la prospettazione del primo
Giudice, secondo cui avrebbe percepito un compenso maggiore rispetto a Parte_1
quello che le sarebbe spettato per l'anticipata interruzione del rapporto, sarebbe avulsa da ogni realtà, essendo stati i lavori stralciati e non pagati affidati a imprese terze e consistendo il danno lamentato dalla unicamente nella Controparte_1
differenza tra il costo dei lavori eseguiti dai terzi e il minor costo che i lavori stralciati avrebbero avuto se fossero stati eseguiti come da programma da Parte_1
- In terzo luogo, censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non specificamente allegato il preteso inadempimento di Parte_1
In base alla prospettazione della le statuizioni in tal senso Controparte_1
formulate dal primo giudice sarebbero invero frutto di una superficiale e parziale considerazione della documentazione dalla stessa ritualmente prodotta in atti.
pagina 10 di 20 - Da ultimo, parte appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla Controparte_1
a suo dire sulla base di una ricostruzione dei fatti di causa censurabile sotto tre profili.
Anzitutto, nell'affermare che parte attrice non avrebbe assolto l'onere di dedurre in modo specifico la mancata ultimazione delle opere entro un termine da considerarsi ragionevole, il Tribunale avrebbe dato prova di non aver esaminato con la dovuta attenzione la corrispondenza pec intrattenuta con la da cui sarebbe dato Parte_1
evincersi che in corso d'opera era stato sollevato il problema dei ritardi;
che tra le parti, a seguito dei denunciati ritardi, erano intercorsi precisi accordi sulle date di ultimazione di talune lavorazioni;
che aveva dovuto concedere proroghe di Controparte_1
carattere ultimativo delle suddette date e che, nonostante le proroghe, i ritardi erano rimasti, divenendo inaccettabili in relazione al termine del 30.08.2019 previsto per la consegna dell'opera al committente Humanitas.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la Controparte_1
non avrebbe mai parificato il danno da ritardo all'intero prezzo delle lavorazioni affidate a terzi, avendo invero considerato unicamente il maggior costo delle lavorazioni stralciate e affidate a terzi rispetto al loro costo risultante dal contratto di subappalto, così consistendo il pregiudizio lamentato dall'odierna appellante incidentale nel solo costo differenziale delle lavorazioni, cioè in quel costo che la Controparte_1
non avrebbe sopportato se avesse eseguito i lavori senza ritardi. Parte_1
Infine, quanto all'asserito difetto di allegazione e prova con riferimento al danno da ritardo lamentato dalla lamenta la mancata valorizzazione, da Controparte_1
parte del giudice di prime cure, della documentazione dalla stessa prodotta sub n. 26, contestualmente reiterando l'istanza di ammissione del capitolo n. 5 di prova orale unitamente all'espletamento di CTU contabile.
****
Osservazioni della Corte
pagina 11 di 20 Va premesso che, a fronte delle contrapposte pretese, con ordinanza del 10.07.2024, questa
Corte ha ritenuto opportuna la nomina di un CTU al fine di accertare:
1) l'importo complessivo del subappalto, comprensivo delle estensioni;
2) l'ammontare delle opere eseguite dalla Pt_1
3) l'esecuzione di eventuali varianti extra e se per le stesse si riscontri autorizzazione in base alla disciplina contrattuale;
4) se dall'andamento dei lavori possa desumersi un difetto di cooperazione e/o ritardi del sub appaltante
siccome descritti dall'appellante , e se gli stessi possano aver inciso in Controparte_6 Pt_1 termini di maggiori costi documentabili per il sub-appaltatore;
5) se dagli atti emergano ritardi addebitabili alla e se siano giustificabili e congrui, per i lavori ad Pt_1
essi riferiti, gli addebiti per maggiori costi delle opere stralciate ed affidate a terzi da Controparte_6
nonché se sia possibile identificare a quali opere si riferiscano e se quelle eseguite da terzi siano le medesime lavorazioni appaltate, così da poter determinare la differenza di prezzo rispetto all'appalto e la sua congruità;
6) l'ammontare delle somme trattenute a garanzia;
7) gli acconti sino ad oggi versati;
8) il saldo ancora spettante (alternativamente, con o senza varianti e con o senza addebiti per maggiori rispettivi costi).
Quindi, il CTU Ing. depositava la propria relazione definitiva in data Persona_2
24.02.2025.
Ebbene, sulla base delle risultanze della CTU, condivisibili in quanto immuni da censure e vizi logici, complete e analitiche - avendo altresì il consulente tenuto in debito conto le osservazioni dei CTP e in particolare quelle relative all'esecuzione delle varianti- l'appello principale è da ritenersi parzialmente fondato, mentre l'appello incidentale non può trovare accoglimento e deve pertanto essere integralmente rigettato.
Parzialmente fondato è, nello specifico, il primo motivo d'appello principale, con il quale chiede, in riforma della sentenza gravata, di condannare la Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 20 al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù degli intercorsi contratti, così CP_1
come del corrispettivo dei lavori eseguiti in variante e in aggiunta a quelli contrattualizzati, nonché il risarcimento dei danni patiti a causa degli inadempimenti in cui sarebbe incorsa la medesima subcommittente.
In base alla prospettazione dell'appellante principale, il saldo ancora dovuto a Parte_1
sarebbe pari a complessivi € 138.908,00, di cui: i) € 84.790,00 per opere eseguite e non contrattualizzate;
ii) € 39.835,00€ per opere eseguite contrattualizzate non ancora pagate;
iii)
€ 14.283,00 per opere in economia già riconosciute da nel SAL 9. Controparte_1
Detta prospettazione trova, tuttavia, un riscontro solamente parziale nelle risultanze della
CTU.
Invero, dall'elaborato peritale emerge, anzitutto, che l'importo complessivo del subappalto, comprensivo del contratto del 29.10.2018 e delle due Estensioni pattuite rispettivamente in data 28.12.2018 e 31.03.2019, a fronte degli addebiti successivamente applicati a Parte_1
è pari a € 413.947,00 e che l'ammontare delle opere da quest'ultima eseguite è pari a €
397.447,00 (e cioè pari alla differenza tra € 465.500,00, quale avanzamento delle opere in cantiere, ed € 68.053,00, a titolo di addebito per opere eseguite da terzi).
Accanto alle opere contrattualmente pattuite, il CTU, esaminando gli importi rivendicati da a titolo di varianti, ha poi qualificato quali “attività extra contratto”, suscettibili di Parte_1
far sorgere in capo alla subappaltatrice il diritto a un compenso ulteriore (a differenza di quanto previsto a p. 6 del contratto per ciò che concerne le c.d. “modifiche minori”), unicamente la “manodopera riferita alla movimentazione manuale materiali in cantiere ed alle < modifiche sostanziali > di parti già realizzate”, conseguentemente riconoscendo come spettante a il minore importo di € 23.904,00 (pari al 45% del maggiore importo di € Parte_1
53.120,00, richiesto dalla stessa a titolo, per l'appunto, di varianti), oltre a € Parte_1
14.238,00 per opere in economia già riconosciute dalla nel SAL n. 9. Controparte_1
Dunque, considerato che dal SAL n. 8 l'ammontare delle somme trattenute a garanzia dalla risulta pari a € 39.744,70 e che gli acconti dalla stessa versati Controparte_1
pagina 13 di 20 ammontano a loro volta a € 357.611,85, il CTU ha quantificato in complessivi € 78.022,00 il saldo ancora spettante a quale somma di: Pt_1
“i) I1 = € 39.835,00 pari alla differenza tra l'importo di avanzamento lavori 397.447,00 – importo pagato € 357.611,85 = € 39.835,15
ii) I2 = € 23.904,00 dovuto a varianti extra contratto per < movimentazione materiali area cantiere e modifiche sostanziali opere già realizzate >
iii) I3 = € 14.283,0 per opere in economia già riconosciute da nel SAL n. 9”.
La subcommittente ha contestato gli importi così determinati dal Controparte_1
CTU sulla base delle osservazioni che seguono.
Con riferimento all'importo I1, pur convenendo con le operazioni di calcolo condotte dal
CTU, la difesa di fa rilevare di aver depositato, contestualmente Controparte_1
all'udienza del 27.03.2025, la contabile di avvenuto pagamento ad della somma Parte_1
di € 39.774,70 corrispondente a quella trattenuta in garanzia, oltre interessi e spese legali.
Detta circostanza documentale non è stata resa oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierna appellante principale, sicché è possibile ritenere acquisito in giudizio che, a fronte di lavori eseguiti da per € 397.447,00, ha versato Parte_1 Controparte_1
in corso d'opera acconti per € 357.611,85 e infine ha versato la ritenuta in garanzia di €
39.774,70, per un totale versato di € 397.386,55, residuando pertanto a favore di Pt_1
quale corrispettivo dei lavori contrattuali eseguiti, un credito di € 60,45.
[...]
Con riferimento, invece, all'importo I2, la difesa di richiama la Controparte_1
clausola contrattuale in tema di varianti (“Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire le modifiche minori
(eventualmente segnalate per iscritto o verbalmente da Contractor) sotto forma di addizioni, eliminazioni od ulteriori variazioni di altra natura che, pur non espressamente previste, siano complementari o comunque accessorie per la realizzazione a regola d'arte del Contratto e che derivino da uno sviluppo ordinario della
Progettazione Esecutiva costruttiva. Tali modifiche non potranno essere considerate una variante e non daranno alcun diritto alla revisione del Corrispettivo a favore dell'Impresa.Resta inteso che tutte le varianti
e/o aggiunte richieste in sede esecutiva, potranno essere eseguite solo previa autorizzazione del Contractor e
pagina 14 di 20 conseguente emissione di specifica appendice contrattuale integrativa che, pertanto, costituisce titolo necessario per il riconoscimento al Subappaltatore del relativo corrispettivo;
Nel caso in cui il Contractor per tramite del proprio Project Manager, intenda richiedere l'effettuazione di una Variante, ne darà comunicazione scritta all'Impresa, includendo tutte le informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta”), alla luce della quale le opere qualificate dal CTU come extracontratto “(a) o rientravano nel primo comma della clausola contrattuale e allora non potevano essere considerate come varianti e non davano alcun diritto alla revisione del corrispettivo a favore di oppure (b) dovevano precedute dalla necessaria Pt_1
autorizzazione di e dalla emissione di specifica appendice contrattuale integrativa, che era Controparte_1
titolo necessario per il riconoscimento ad del relativo corrispettivo” (cfr. comparsa conclusionale Pt_1
del 23.05.2025, p. 5), con ciò escludendo, in ambedue le ipotesi, di essere debitrice nei confronti di per l'esecuzione di lavori extracontratto al di fuori di quanto Parte_1
riconosciuto con il SAL n. 9 (cfr. importo I3).
Tali deduzioni non colgono, tuttavia, nel segno.
Invero, dagli atti processuali e, in particolare, dalle difese di sul punto mai Parte_1
efficacemente contestate da risulta che, nel caso di specie, le Controparte_1
attività extracontratto siano consistite in variazioni ANCHE delle modalità tecniche delle medesime opere, resesi necessarie in ragione delle modifiche delle soluzioni progettuali predisposte dalla stessa committente.
Conseguentemente, a nulla rileva la circostanza che, al secondo capoverso della clausola contrattuale che disciplina le varianti, le parti abbiano voluto richiamare pedissequamente il dettato dell'art. 1659 c.c. – il quale, come noto, inibisce all'appaltatore la possibilità di apportare variazioni alle modalità convenute qualora il committente non le abbia autorizzate per iscritto – atteso che la fattispecie de qua verte inequivocabilmente nella diversa ipotesi, regolata all'art. 1661 c.c., di variazioni ordinate dal committente, la cui prova può essere offerta dall'appaltatore anche mediante presunzioni (cfr. Cass. civ., n. 40122/2021: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l' art. 1659
pagina 15 di 20 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l' art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”).
Peraltro, a tutto voler concedere, trattandosi di variazioni non contemplate nel progetto originario ma rese necessarie dall'esecuzione dell'opera, trova in ogni caso applicazione l'art. 1660 c.c., con la conseguenza che “deve ritenersi consentito all'appaltatore darvi esecuzione senza preventiva autorizzazione del committente, ma in tal caso, in mancanza di accordo fra le parti, spetta al giudice accertare la detta necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti” (cfr. Cass. civ., n. 10891/2017).
Così chiarita la natura giuridica delle opere extracontratto eseguite da a favore Parte_1
della stessa deve pertanto essere riconosciuto, in conformità a quanto accertato dal CTU, un saldo residuo pari a complessivi € 78.022,00, di cui € 39.774,70 già corrisposti a mezzo di bonifico depositato dalla contestualmente all'udienza del Controparte_1
27.03.2025.
Ne discende evidentemente il rigetto dell'appello incidentale spiegato dalla
[...]
nella parte in cui la stessa insiste, all'opposto, per l'accertamento Controparte_1
dell'inesistenza del credito vantato da Parte_1
Del pari, devono essere rigettate le reciproche richieste risarcitorie formulate dalle parti, non essendo stata raggiunta la prova, nemmeno a esito dell'espletamento della CTU, di condotte inadempienti reciprocamente poste in essere dalla subcommittente e dalla subappaltatrice.
Segnatamente, nel rispondere al quesito che chiedeva di accertare “4) se dall'andamento dei lavori possa desumersi un difetto di cooperazione e/o ritardi del sub appaltante Controparte_6
siccome descritti dall'appellante , e se gli stessi possano aver inciso in termini di maggiori costi CP_5
documentabili per il sub-appaltatore”, il CTU, dopo aver premesso che “la mancanza di
CRONOPROGRAMMA CONTRATTUALE, di Verbali della Direzione Lavori e/o del canonico
pagina 16 di 20 Giornale Lavori /Giornale di Cantiere, risulta difficile individuare /inquadrare con precisione
l'
non dispiega adeguata forza lavoro, non appare compiutamente fondata dato che agli atti, non si Pt_1
riscontrano tempestivi e contestualizzati con il contratto base e le successive Parte_6
estensioni e neanche sono prefissate prescrizioni /indicazioni in merito alla /e < squadra /e tipo > che doveva disporre giornalmente. Pt_7
II)La lagnanza di circa la non tempestiva consegna di materiale da parte di appare Pt_1
verosimile sul piano cantieristico, però le segnalazioni (Email dal 30 aprile 2019 al 22.07.2019) non sono
< coerenti > con l'art. 2 del Contratto ( MATERALI IN CANITERE: Il Responsabile di Cantiere del Subappaltatore è tenuto a verificare i materiali consegnati in cantiere forniti dalla …In caso di anomalie, dovrà segnalare tempestivamente al responsabile di commessa /capo cantiere le incongruenze riscontrate….) se si tiene conto che il primo addebito di ( € 4.594,00 ) è stato applicato nel SAL n. 6 del 30.04.2019 e che i SAL ( da 1 a 8 ) sono condivisi /sottoscritti da ed ” Pt_1
Quanto, poi, ai pretesi ritardi addebitabili a va anzitutto premesso che la Parte_1
clausola a p. 3 del contratto di subappalto – a mente della quale “qualora la
[...]
dovesse ritenere la non in grado di ottemperare alle consegne nei Controparte_1 Parte_1
tempi ad essa indicati (anche successivamente a questo contratto), la Controparte_1
provvederà a terminare l'opera in proprio o tramite altri fornitori addebitando a tutti i costi e Parte_1
le spese – dirette ed indirette – sostenute (anche se superiori all'importo contrattuale stabilito tra
[...]
d ” – va rettamente interpretata nel senso che prevede Controparte_1 CP_5
una possibilità, di volta in volta, DI immediato recesso parziale da parte del sub committente per altrui ritardi su singole lavorazioni, con addebito dei relativi maggiori costi per l'affidamento a terzi, apparendo conseguentemente erroneo il richiamo all'art. 1671 c.c. operato dal Giudice di prime cure, tanto più che la non chiede affatto l'utile non Parte_1
conseguito per i lavori non effettuati, ma semplicemente il corrispettivo per i lavori eseguiti, al cui riconoscimento nulla osta, posto che dagli atti di causa non vi è prova dell'imputabilità del lamentato ritardo da parte appellata nell'esecuzione delle opere.
pagina 17 di 20 In questo senso si è, del resto, espresso lo stesso CTU, il quale, nel rispondere al quesito che chiedeva di accertare “5) se dagli atti emergano ritardi addebitabili alla e se siano CP_5
giustificabili e congrui, per i lavori ad essi riferiti, gli addebiti per maggiori costi delle opere stralciate ed affidate a terzi da nonché se sia possibile identificare a quali opere si riferiscano e se Controparte_6
quelle eseguite da terzi siano le medesime lavorazioni appaltate, così da poter determinare la differenza di prezzo rispetto all'appalto e la sua congruità”, ha ribadito che, non essendo stati previsti, nemmeno per ciò che concerne l'Estensione n. 2, “previsti tempi di esecuzione /fine lavori e neanche prescrizioni circa la
“siccome nel SAL n. 8 è stato già applicato addebito di € 68.053,00 nei riguardi di Controparte_1
con conseguente < degrado > dell'importo contrattuale (che passa da 482.000,00 a 413.947,00) Pt_1
non sono compatibili ulteriori addebiti in base agli importi indicati nell'ALLEGATO 26”.
Da ultimo, con riferimento al terzo motivo d'appello principale, relativo alla pretesa irritualità nel ricorso allo strumento della correzione di errore materiale, fermo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al quale l'ordinanza che definisce il procedimento previsto agli artt. 287 ss. c.p.c. non è soggetta a impugnazione, mentre “resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se il giudice abbia violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio” (così Cass. civ., n. 3316/2024, che richiama a sua volta Cass. civ., SS.UU., n. 5164/2004; Cass. civ., n. 16205/2013; Cass. civ., n. 5733/2019;
Cass. civ., n. 20309/2019), poiché nel caso di specie questa Corte ha provveduto, anche sulla base delle risultanze peritali, a riesaminare integralmente le contrapposte pretese, rideterminando il credito di e, dunque, l'importo tuttora dovuto dalla Parte_1 [...]
detta doglianza non può che ritenersi assorbita. Controparte_1
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pagina 18 di 20 L'accoglimento parziale dell'appello principale spiegato da giustifica la Parte_1
compensazione nella misura del 50% delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 260.001,00 a € 520.000,00.
Visto l'esito del presente grado di giudizio, pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto depositato in data 06.06.2025, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, da ripartire tra esse nella misura del 50% ciascuna;
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l.
24/12/2012 n. 228, condannando altresì la stessa al rimborso delle Controparte_1
spese sostenute dall'appellante principale a titolo di contributo unificato nella Parte_1
misura del 50%.
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
vverso la sentenza del Tribunale di Como n. 299/2023, pubblicata Controparte_1
in data 17.03.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
- accoglie in parte l'appello principale proposto da e per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma della sentenza gravata, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, della Parte_1
somma pari a € 78.022,00, di cui € 39.774,70 già corrisposti, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura n. FVL339 del 30/12/2019 e sino al soddisfo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- conferma nel resto sentenza gravata;
pagina 19 di 20 - condanna a rifondere a il 50% delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del grado, in tal misura liquidate in complessivi € 10.059,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, disponendo che il residuo 50% resti compensato tra le parti;
- pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, da ripartire tra esse nella misura del 50% ciascuna;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n.
228, condannando altresì la stessa al rimborso delle Controparte_1
spese sostenute dall'appellante principale a titolo di contributo unificato Parte_1
nella misura del 50%.
Così deciso in Milano il 04.06.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Francesco Distefano dott. Alberto Vigorelli
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