Art. 11. Informazioni da comunicare 1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:
a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 14, nonche' il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.
b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:
1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, sempreche' l'autorita' competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorita' competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attivita' pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo e' stato versato o accreditato;
6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente che comporta la locazione di beni immobili:
1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, sempreche' l'autorita' competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorita' competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
5) l'indirizzo di ciascuna proprieta' inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui e' situato, se disponibile;
6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attivita' pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprieta' inserzionata;
7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprieta' inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.
c-bis) ((: l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identita' e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identita' e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non e' necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.)) ((1)) 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 14, nonche' il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.
b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:
1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, sempreche' l'autorita' competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorita' competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attivita' pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo e' stato versato o accreditato;
6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente che comporta la locazione di beni immobili:
1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, sempreche' l'autorita' competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorita' competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
5) l'indirizzo di ciascuna proprieta' inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui e' situato, se disponibile;
6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attivita' pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprieta' inserzionata;
7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprieta' inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.
c-bis) ((: l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identita' e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identita' e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non e' necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.)) ((1)) 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".