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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, nella persona del Collegio composto da dott.ssa Ada Lucca, Presidente relatore, dott. Roberto Bonino, Giudice, dott. Mirko Parentini, Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 505/2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Genova, Via San Lorenzo CodiceFiscale_2
21/23 sc. sin., presso e nello studio dell'avv. Enrico Pincione che li rappresenta e difende come da mandato in atti,
- Attori -
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3
- Convenuto contumace –
OGGETTO: Azione di riduzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e previa, occorrendo, rimessione della causa in istruttoria ed ammissione delle prove orali e delle ulteriori istanze istruttorie così come dedotte in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: ricostituire ed accertare il valore dell'intera massa ereditaria morendo dismessa dalla sig.ra , previa riunione fittizia di tutti i beni mobili ed immobili di cui Persona_1
la medesima era intestataria e di tutte le donazioni dalla stessa effettuate in vita;
disporre conseguentemente il reintegro delle quote riservate ai legittimari sig.ri
e mediante la riduzione proporzionale delle disposizioni Parte_1 Parte_2
testamentarie rese a favore del sig. ed, occorrendo, mediante la Controparte_1
riduzione delle donazioni disposte in vita dalla de cuius;
ricostruire ed accertare il valore dei saldi attivi dei conti n. Controparte_2
1714491 e n. 329959662, sia al momento dell'apertura della successione che alla data del 22/12/2021, previo conferimento, anche ex art. 737 c.c., degli importi come in atti descritti (€ 39.866,27=; € 664,67=; € 1.000,18=) e, per l'effetto, previo occorrendo ordine al convenuto di rendimento del conto, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. a restituire le somme Controparte_1
percepite e/o impiegate in assenza di idonee pezze giustificative, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c.; dichiarare, nel denegato caso di riconoscimento della natura di liberalità dei prelevi, la nullità ex art. 782 c.c. delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius per €
30.000,00= il 13/04/2018 e per € 7.000,00= il 22/11/2019; dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. alla Controparte_1
rifusione delle spese legali, oltre al rimborso delle spese di CTU”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Domande, eccezioni, deduzioni difensive di parte attorea.
1.1. La domanda proposta dagli attori contro il EL , CP_1
rimasto contumace nel presente giudizio, ha ad oggetto la ricostruzione e l'accertamento del valore dell'intera massa ereditaria morendo dismessa dalla madre, , previa Persona_1
riunione fittizia di tutti i beni mobili ed immobili di cui la medesima era intestataria e di tutte le donazioni dalla stessa effettuate in vita, nonché del valore dei saldi attivi dei conti correnti CP_2
pag. 2/16 n. 1714491 e n. 329959662, sia al momento dell'apertura CP_2
della successione che alla data del 22/12/2021. Con il presente giudizio gli attori hanno, altresì, chiesto la conseguente reintegrazione delle quote a loro riservate quali legittimari, mediante la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie rese a favore del EL , con la richiesta CP_1
di condanna di quest'ultimo a restituire le somme percepite e/o impiegate.
1.2. A fondamento delle domande proposte gli attori hanno premesso che, a seguito della morte del padre avvenuta il 05.02.1995, i fratelli e la madre, in data 15.03.2002, procedevano alla CP_1
divisione della comunione ereditaria costituitasi con la morte del loro congiunto (cfr. doc. 1), assegnandosi i lotti come meglio indicati nell'atto di citazione (vedi pagg. 1-5). Nel medesimo atto di divisione veniva indicato il valore dell'intera massa ereditaria in €
91.529,00 (di cui lotto 1 € 30.482,00, e lotti 2-3-4 € 20.349,00 ciascuno), e non si procedeva a conguaglio in quanto detti valori venivano ritenuti corrispondenti alle rispettive quote di diritto spettanti agli eredi.
1.3. a seguito della morte della madre, , avvenuta in Persona_1
data 05.06.2021, gli odierni attori nell'ottobre del medesimo anno venivano a conoscenza di un testamento olografo predisposto dalla de cuius in data 10.11.2001, precedente all'atto di divisione di cui sopra, rimasto nel possesso del EL e pubblicato in CP_1
data 28.09.2021 (cfr. doc. 2).
1.3.1. Con detto testamento la de cuius disponeva solo in riferimento ai beni immobili lasciando al figlio l'immobile sito in CP_1
Genova, Via Modigliani 47/4, e a tutti e tre i figli, in parti uguali tra loro, i beni immobili alla medesima pervenuti dalla pag. 3/16 successione del defunto marito, siti in Casanova-VE nonché i terreni di proprietà della medesima, siti a VE.
1.3.2. Il testamento di cui sopra nulla indicava quanto, invece, ai conti bancari della de cuius;
1.3.3. al momento dell'apertura della successione, oltre agli immobili sopra indicati, la stessa risultava intestataria del c/c Intesa San
Paolo n. 0073/56790109, nonché del c/c n. Controparte_2
1714491 e n. 329959662 cointestati, questi ultimi due, col figlio . CP_1
1.3.4. Secondo la ricostruzione di parte attorea, dalle movimentazioni risulterebbe che in data 13.04.2018 la somma di € 30.000,00 e in data 22.11.2019 la somma di € 7.000,00 uscivano dal c/c n. 329959662 della defunta, a favore Controparte_2
rispettivamente del c/c n. 324359264 e del c/c n. 68084 intestati al convenuto.
1.4. Secondo tale ricostruzione, gli attori lamentano una lesione della quota di riserva rispettivamente a loro destinata poiché la de cuius lasciava al figlio l'intera proprietà dell'immobile di Via CP_1
Modigliani, il cespite di maggior valore (oltre 70.000 euro) e ai tre figli, in parti uguali, la proprietà indivisa dei 5 terreni siti a VE, il cui valore totale è stato determinato in circa € 586,56 ciascuno.
1.5. Rappresentano, infine, che successivamente al decesso della madre dai c/c n. n. 1714491 e n. 329959662 in data 09.08.2021 usciva con giroconti a favore del convenuto l'importo complessivo di €
2.866,27.
1.6. Chiedevano quindi la restituzione delle somme di cui il convenuto si era indebitamente o comunque senza causa impossessato prima e dopo la morte della de cuius. Qualora le dazioni fossero considerate come donazioni ne chiedeva la dichiarazione di nullità.
pag. 4/16
2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
2.1. La causa è stata istruita mediante licenziamento CTU e cfon ordine di esibizione nei confronti di CP_2
3. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Disposizioni testamentarie e Atto di divisione.
3.1 Gli attori sostengono che l'atto di divisione intervenuto il 15.3.2002 abbia superato il testamento olografo di che invece è datato Persona_1
10/11/2001.
3.2 Il Collegio non condivide tale assunto, che si basa sull'applicazione analogica dell'art. 686 c.p.c, che presume tacitamente revocato il legato avente ad oggetto un bene che successivamente il testatore abbia alienato o trasformato.
In realtà, come la S.C, ha chiarito in diverse pronunce, tale norma non si applica alle disposizioni testamentarie a titolo universale (Cass. Sez.6, ordinanza 6972 del 17.3.2027; Ordinanza Sez.2, 27377 dell'8.10.2021); per queste ultime vige il principio che in ogni caso predilige l'attuazione della volontà del testatore.
3.3 Orbene, nel caso concreto la de cuius, dopo aver lasciato al figlio l'appartamento di via Modigliani 47/4. destinava in modo CP_1
generico tutti gli altri cespiti ricevuti dalla successione del marito ai tre figli in quote uguali. Il fatto che poi, con la divisione del 2002 la stessa abbia in parte alienato (con la divisione) alcuni di questi cespiti non muta che le proprie volontà possano ugualmente essere attuate, dividendo in tre parti uguali quel minor compendio immobiliare residuato.
Lesione della quota di riserva.
pag. 5/16 3.4 Il testamento della de cuius ha effettivamente leso la quota di riserva dei due figli attori (pari a 2/9 ciascuno). La quota di legittima del patrimonio, infatti, in presenza di tre figli quali eredi, è di 2/3. A ciascuno di essi spetta la quota di 2/9.
RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO
3,5 in particolare il patrimonio della defunta al momento Persona_1
dell'apertura della successione (5.6.2021) è stato ricostruito sulla base della documentazione in atti ed è stato valutato dalla CTU licenziata:
Beni Immobili
1) l'Appartamento sito in Genova, Via Elio Modigliani civ. 47 int.4 sito in
Genova, Via Elio Modigliani civ. 47 int.
4 - censito nel C.F. del Comune di
Genova, Sez. GED, Foglio 34, Particella 1871 (ex Mappale 583), Subalterno
176, Categoria A/4, Rendita Catastale € 397,67, Superficie totale 93 mq – attualmente intestato ad per la quota di 1/1 del valore di Controparte_1
€ 93.000,00=
2) N. 5 Terreni agricoli siti nel Comune di VE (GE) così censiti
* Foglio 60 mappale 15 – BOSCO ALTO - Classe 2 – Reddito Dom. E 0.08 -
Reddito A gr. E 0.06 - Sup. 304 quota di proprietà 1/2;
* Foglio 65 mappale 148 - CAST. - Classe 3 - Reddito Dom. E 4.77 - CP_3
Reddito Agr. E 3.51 Sup.
4.859 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 80 mappale 270 – BOSCO CEDUO - Classe 2 - Reddito Dom. E 0.13
- Reddito Agr. E 0.07 Sup. 289 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 80 mappale 285 – PASCOLO BM - Classe U - Reddito Dom. E 0 .47 -
Reddito Agr. E 0.24 Sup. 656 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 82 mappale 108 - SEMINATIVO - Classe 3 - Reddito Dom. E 0 .63 -
Reddito Agr. E 1.18 Sup. 351 mq quota di proprietà 1/1;
agli stessi il CTU ha riconosciuto un valore totale di € 2.935,99.
pag. 6/16 Beni Mobili
Sulle giacenze dei due conti della defunta occorre discostarsi dalla CP_2
CTU che, in modo contraddittorio, indica in 1664 euro le giacenze dei conti al momento dell'apertura della successione e in 2880 euro i prelievi effettuati dal convenuto sui medesimi conti dopo la morte.
In effetti da una prima lettura del documento n. 9, ossia la PEC di CP_2
risulterebbe che:
1) Il Conto corrente n° 1714491 risultava avere un saldo CP_2 CP_2
attivo alla data del decesso (5.6.2021) di € 664,67 =;
2) Il Conto corrente n°329959662 risultava avere un saldo Controparte_2
attivo alla data del decesso (5.6.2021) di € 1.000,18=;
Questi saldi risultano azzerati con prelievi successivi al decesso, perché nel documento la disponibilità attuale viene indicata in 00.
Il documento così riporta:
Orbene, queste indicazioni sono errate o meglio indicano solo una parte delle giacenze, perché, come si legge nel documento, non vengono contabilizzati alcuni movimenti, peraltro indicati subito dopo nello stesso documento, avvenuti nei giorni immediatamente precedenti.
pag. 7/16 Per sapere quale fosse la giacenza al momento della morte si può invece fare riferimento ai bonifici che sono risultati accreditati sul conto del convenuto dopo la morte provenienti dai conti della defunta. CP_2
Si tratta infatti di conti cointestati con il convenuto ma alimentati solo dalla defunta, come si evince dalla documentazione in atti e quindi il convenuto ha indebitamente prelevato l'intera giacenza.
E' infatti risultato che le somme che sono state girocontate dai conti stessi dopo la morte della de cuius sono superiori a questi saldi.
Gli attori hanno fatto riferimento a prelievi ulteriori e superiori alla giacenza ed in particolare agli importi di € 1.000,00= (5/06/21) e € 866,27= (5/06/21), dal conto n° 1714491; € 1.000,00= (09/08/21) dal conto n°329959662).
Questi prelievi non risultavano nella documentazione depositata al momento dell'introduzione della causa. Di una parte di questi ulteriori prelievi si è avuta conferma documentale con l'ordine di esibizione (documenti depositati da il 29.1.2025, ridepositati con evidenziazioni dall'attore il CP_2
10.4.2025).
Si è verificato infatti che da questi conti cointestati sono state girate sul conto del convenuto le seguenti somme
I primi due giroconti effettuati sul conto di sono Controparte_1
certamente provenienti dai Conti sopra indicati, cointestati alla de CP_2
cuius, perché coincidono i numeri dei conti della de cuius. Il terzo, invece, proveniente da un conto non indicato, non si può dire che provenga dalla de cuius.
Questi accrediti confermano che la giacenza dei due conto alla CP_2
chiusura non era di 1600 euro, ma era di 2000 euro, che il convenuto ha pag. 8/16 dopo la morte della de cuius (ad agosto, mentre la morte è di giugno) girocontato sul proprio conto.
Dal conto n°329959662 uscivano altresì (come è risultato con l'ordine di esibizione vd. documenti depositati da il 29.1.2025, ridepositati CP_2
con evidenziazioni dall'attore il 10.4.2025), prima del decesso della de cuius, gli importi di € 30.000,00= (13/04/18) verso il conto 324359264, CP_2
risultato all'esito dell'ordine di esibizione intestato a Controparte_1
come risulta dal documento 7.I e € 7.000,00= (22/11/19), come risulta dal documento 7.I a favore del conto 68084 risultato all'esito dell'ordine di esibizione di per un totale di € 37.000,00=. Controparte_1
L'accreditamento della somma di 30.000 Euro sul conto del convenuto risulta dall'ordine di esibizione
L'accreditamento della somma di 7.000 Euro sul conto del convenuto risulta dall'ordine di esibizione
Il CTU conteggia tali importi in complessivi € 41.531,12. Il CTU erra, perché somma
I saldi attivi dei conti correnti alla data del decesso € 1.664,85=
- movimenti in uscita dopo il decesso € 2.866,27=
- movimenti in uscita prima del decesso € 37.000,00=
Il conteggio così risulta sbagliato, perché ha sommato i saldi al momento della morte con i prelievi post mortem. Si tratta sempre degli stessi soldi, prima giacenti e poi prelevati. Ovviamente, per ricostruire il patrimonio ereditario quello che conta è il saldo alla morte.
Si può dire con certezza che al momento della morte erano presenti sul conto quanto meno le somme che poi sono state prelevate dal convenuto.
pag. 9/16 Il loro totale era quindi di Euro 2000 (e non 1600, né 2880) Di conseguenza i saldi di CC al momento della morte sono pari a Euro 2000.
Inoltre risulta un CREDITO RESTITUTORIO della de cuius di 37.000 Euro per prelievi privi di causa nei confronti di . Controparte_1
Su questo punto occorre rilevare che è chiaramente risultato, con l'ordine di esibizione eseguito nei confronti di , che il conto su cui sono stati CP_2
girati i movimenti in uscita di cui sopra è intestato al convenuto. Nessun elemento può – anche in considerazione dell'entità di queste somme e del fatto che lo stesso convenuto e non la defunta ha disposto gli storni- indurre a ritenere che si tratti di donazioni, che peraltro risulterebbero anche prive di forma, conseguentemente essi costituiscono debiti restitutori del convenuto verso la massa ereditaria.
Occorre quindi riconoscere alla massa ereditaria la seguente composizione:
- Valore Appartamento Via E. Modigliani Civ. 47 int. 4 € 93.000,00=
- Valore terreni € 2.935,99=
- Valore conti correnti 2000,00 – prelevati post mortem da
[...]
CP_1
- Crediti restitutori prelevamenti senza causa - in vita credito di 37.000 Euro verso Controparte_1
TOTALE € 134.935,99=,
CALCOLO DELLA LEGITTIMA
Stante il valore totale della massa ereditaria pari a € 134.935,99=, il valore della quota di legittima spettante agli eredi si deve determinare applicando sul patrimonio la quota di 2/9 (poiché a ciascuno spetta 1/3 dei 2/3). la quota di legittima spettante a ciascuno dei tre fratelli nella somma di €
29.985,77 Euro.
pag. 10/16 Deve quindi accogliersi l'azione di riduzione contro il testamento: lo stesso, che pure assegnava i terreni di VE in parti uguali e che non disponeva nulla sui liquidi e sui crediti (che quindi sono da attribuirsi secondo le regole della successione ab intestato e quindi in parti uguali), assegnando ad un solo figlio (il convenuto ES) l'immobile del valore di oltre 90.000 euro su un patrimonio di poco meno di 135,000 euro effettivamente ledeva le due quote di legittima ciascuna di circa 30.000 euro (per la precisione 29.985,77
Euro spettanti a ciascuno degli attori).
MISURA DELLA LESIONE
Come si è già rilevato, i beni indicati nelle disposizioni testamentarie sono esclusivamente di natura immobiliare.
I beni dunque non menzionati in tale atto dispositivo, quali specificatamente i saldi di cui ai conti bancari, dovranno intendersi caduti in successione ex lege, secondo le norme di cui alla successione legittima, e pertanto sono attributi in parti uguali tra i tre figli della de cuius come segue:
Totale saldi attivi alla data del decesso € 2.000=
1/3 € 666,66= Parte_1
1/3 € 666,66= Parte_2
1/3 € 666,66= Controparte_1
Si tratta di somme che deve restituire ai due attori, Controparte_1
perché li ha prelevati. Quindi dovrà essere condannato come richiesto a restituire a ciascuno dei due attori le somme di cui sopra.
Allo stesso modo sono attribuiti ex lege i crediti restitutori per cui essi dovranno essere attribuiti per un terzo ciascuno (37.000:3= 12.333,33) ad ognuno dei figli e quindi:
1/3 € 12.333,33 Parte_1
1/3 € 12.333,33 Parte_2
1/3 € 12.333,33, estinto per confusione Controparte_1
pag. 11/16 Per quanto riguarda inoltre i terreni siti in VE (del complessivo valere di stima di € 2.935,99) gli stessi sono attribuiti dal testamento in pari misura ai tre fratelli e quindi:
1/3 € 978,66 Parte_1
1/3 € € 978,66 Parte_2
1/3 € 978,66 Controparte_1
A ciascuno dei due attori verrebbe quindi riconosciuto, in esecuzione del testamento e della successione ab intestato:
€ 666,66 a titolo di giacenze di conto corrente che deve restituire CP_1
perché prelevate post mortem (o comunque girocontate sul proprio conto)
€ 12.333,33 a titolo di credito restitutorio verso per prelievi Controparte_1
prima della morte
€ 978,66 corrispondente al valore del terzo dei terreni di VE.
Il testamento attribuirebbe ad l'intero immobile del valore di € CP_1
93000.
Conseguentemente a ciascuno di loro riceverebbero – senza la riduzione testamentaria – beni per il valore di 13978,65 invece della dovuta quota di legittima pari a € 29.985,77. La misura della lesione della legittima è data dalla differenza tra i due valori ed è quindi di 16.007,12 euro.
RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI
Per sanare la lesione, occorre attribuire ai due attori beni fino alla concorrenza della somma sopra indicata.
Conseguentemente ci si deve limitare a verificare come ovviare alla lesione della legittima esclusivamente con la divisione del residuo dei conti correnti e fissando le quote dell'immobile in proporzione a quanto manca.
Come si è detto, la differenza è di 16.007,12 euro pag. 12/16 La riduzione dovrà essere operata riducendo la quota dell'immobile che la disposizione testamentaria qui ridotta attribuiva esclusivamente ad CP_1
[...]
Il CTU, erroneamente ritenendo che la quota di legittima ancora da ricevere ammontasse a 16704 euro (vedi pag. 46 della perizia), proponeva l'attribuzione dei i 5/28 dell'immobile il cui valore complessivo era di 93000 euro.
L'errore del CTU nasce (oltre che dall'errato conteggio della legittima come sopra indicato) anche dal fatto che il CTU per calcolare la lesione dimentica di tener conto degli altri beni che gli attori hanno ricevuto (oltre ai crediti restitutori) ossia la quota degli immobili in € 978,66 corrispondente al valore del terzo dei terreni di VE.
Ricapitolando quanto sopra, a ciascuno dei due attori verrebbe quindi riconosciuto, in esecuzione del testamento e della successione ab intestato:
€ 666,66 a titolo di giacenze di conto corrente che deve restituire CP_1
perché prelevate post mortem (o comunque girocontate sul proprio conto)
€ 12.333,33 a titolo di credito restitutorio verso per prelievi Controparte_1
prima della morte
€ 978,66 corrispondente al valore del terzo dei terreni di VE.
Il testamento attribuirebbe ad l'intero immobile del valore di € CP_1
93000.
Conseguentemente ciascuno di loro riceverebbero – senza la riduzione testamentaria – beni per il valore di 13978,65 invece della dovuta quota di legittima pari a € 29.985,77. La misura della lesione della legittima è data dalla differenza tra i due valori ed è quindi di 16.007,12 euro, quindi arrotondato a
16.000 euro.
Questa quota dovrà essere attribuita con una quota dell'immobile che la disposizione testamentaria qui ridotta attribuiva esclusivamente ad CP_1
[...]
pag. 13/16 Poiché l'immobile vale 93.000 euro, la quota è di
16.007,12 euro: 93000, pari a 172/1000 (con il necessario arrotondamento).
A riprova, la frazione di 172/1000 di 93000 euro è 15996.
A ciascuno degli attori viene quindi attribuita una quota indivisa dell'appartamento pari a 172/1000.
La presente pronuncia non può invece procedere alla divisione dell'immobile perché non è stato possibile disporre la vendita del bene immobile, poiché – non avendo il convenuto consentito l'accesso- non è stato possibile accertarne la regolarità catastale. Questo rende impossibile sia un'assegnazione, sia una vendita dell'immobile.
4. SPESE DI LITE
4.1. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte CONVENUTA nella misura indicata nel dispositivo e che si quantificano secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ai sensi del Dm 147/22 quanto alle prime due fasi, ed ai minimi per le altre due.
4.2. Anche le spese di CTU graveranno sul convenuto in via definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
A. Riduce il testamento di datato 10.11.2001 per la lesione Persona_1
della legittima pari a 16.000 euro.
B. Per effetto della riduzione qui pronunciata dichiara che a seguito della successione di i beni della stessa sono così trasferiti ai Persona_1
suoi eredi:
pag. 14/16 1. l'Appartamento sito in Genova, Via Elio Modigliani civ. 47 int.
4 - censito nel C.F. del Comune di Genova, Sez. GED, Foglio 34, Particella 1871 (ex
Mappale 583), Subalterno 176, Categoria A/4, Rendita Catastale €
397,67, Superficie totale 93 mq –
a per la quota di 172/1000 Parte_1
a per la quota di 172/1000 Parte_2
ad per la quota di 656/1000. Controparte_1
2) I seguenti N. 5 Terreni agricoli siti nel Comune di VE (GE) così censiti
* Foglio 60 mappale 15 – BOSCO - Classe 2 – Reddito Dom. E 0.08 - CP_4
Reddito A gr. E 0.06 - Sup. 304 quota di proprietà 1/2;
* Foglio 65 mappale 148 - CAST. - Classe 3 - Reddito Dom. E 4.77 - CP_3
Reddito Agr. E 3.51 Sup.
4.859 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 80 mappale 270 – BOSCO CEDUO - Classe 2 - Reddito Dom. E 0.13
- Reddito Agr. E 0.07 Sup. 289 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 80 mappale 285 – PASCOLO BM - Classe U - Reddito Dom. E 0 .47 -
Reddito Agr. E 0.24 Sup. 656 mq quota di propriet à 1/1;
* Foglio 82 mappale 108 - SEMINATIVO - Classe 3 - Reddito Dom. E 0 .63 -
Reddito Agr. E 1.18 Sup. 351 mq quota di proprietà 1/1;
a per la quota di un terzo delle quote sopra indicate Parte_1
a per la quota di un terzo delle quote sopra indicate Parte_2
ad per la quota di un terzo delle quote sopra Controparte_1
indicate.
C. Ordina al Conservatore dei competenti registri immobiliari la trascrizione, manlevandolo da ogni responsabilità .
D. Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 12.999,93 oltre interessi dalla domanda al saldo
[...]
E. Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_2
la somma di € 12.999,93 oltre interessi dalla domanda al saldo.
pag. 15/16 F. Condanna a rifondere e Controparte_1 Pt_2 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi € 9.142,00 per
[...]
compenso, oltre ad € 800,45 per esborsi, oltre spese generali, iva e CPA
G. Pone a definitivo carico di le spese di CTU. Controparte_1
Genova, 19.5.2025
Il Presidente relatore
Ada Lucca
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, nella persona del Collegio composto da dott.ssa Ada Lucca, Presidente relatore, dott. Roberto Bonino, Giudice, dott. Mirko Parentini, Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 505/2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Genova, Via San Lorenzo CodiceFiscale_2
21/23 sc. sin., presso e nello studio dell'avv. Enrico Pincione che li rappresenta e difende come da mandato in atti,
- Attori -
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3
- Convenuto contumace –
OGGETTO: Azione di riduzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e previa, occorrendo, rimessione della causa in istruttoria ed ammissione delle prove orali e delle ulteriori istanze istruttorie così come dedotte in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: ricostituire ed accertare il valore dell'intera massa ereditaria morendo dismessa dalla sig.ra , previa riunione fittizia di tutti i beni mobili ed immobili di cui Persona_1
la medesima era intestataria e di tutte le donazioni dalla stessa effettuate in vita;
disporre conseguentemente il reintegro delle quote riservate ai legittimari sig.ri
e mediante la riduzione proporzionale delle disposizioni Parte_1 Parte_2
testamentarie rese a favore del sig. ed, occorrendo, mediante la Controparte_1
riduzione delle donazioni disposte in vita dalla de cuius;
ricostruire ed accertare il valore dei saldi attivi dei conti n. Controparte_2
1714491 e n. 329959662, sia al momento dell'apertura della successione che alla data del 22/12/2021, previo conferimento, anche ex art. 737 c.c., degli importi come in atti descritti (€ 39.866,27=; € 664,67=; € 1.000,18=) e, per l'effetto, previo occorrendo ordine al convenuto di rendimento del conto, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. a restituire le somme Controparte_1
percepite e/o impiegate in assenza di idonee pezze giustificative, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c.; dichiarare, nel denegato caso di riconoscimento della natura di liberalità dei prelevi, la nullità ex art. 782 c.c. delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius per €
30.000,00= il 13/04/2018 e per € 7.000,00= il 22/11/2019; dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. alla Controparte_1
rifusione delle spese legali, oltre al rimborso delle spese di CTU”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Domande, eccezioni, deduzioni difensive di parte attorea.
1.1. La domanda proposta dagli attori contro il EL , CP_1
rimasto contumace nel presente giudizio, ha ad oggetto la ricostruzione e l'accertamento del valore dell'intera massa ereditaria morendo dismessa dalla madre, , previa Persona_1
riunione fittizia di tutti i beni mobili ed immobili di cui la medesima era intestataria e di tutte le donazioni dalla stessa effettuate in vita, nonché del valore dei saldi attivi dei conti correnti CP_2
pag. 2/16 n. 1714491 e n. 329959662, sia al momento dell'apertura CP_2
della successione che alla data del 22/12/2021. Con il presente giudizio gli attori hanno, altresì, chiesto la conseguente reintegrazione delle quote a loro riservate quali legittimari, mediante la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie rese a favore del EL , con la richiesta CP_1
di condanna di quest'ultimo a restituire le somme percepite e/o impiegate.
1.2. A fondamento delle domande proposte gli attori hanno premesso che, a seguito della morte del padre avvenuta il 05.02.1995, i fratelli e la madre, in data 15.03.2002, procedevano alla CP_1
divisione della comunione ereditaria costituitasi con la morte del loro congiunto (cfr. doc. 1), assegnandosi i lotti come meglio indicati nell'atto di citazione (vedi pagg. 1-5). Nel medesimo atto di divisione veniva indicato il valore dell'intera massa ereditaria in €
91.529,00 (di cui lotto 1 € 30.482,00, e lotti 2-3-4 € 20.349,00 ciascuno), e non si procedeva a conguaglio in quanto detti valori venivano ritenuti corrispondenti alle rispettive quote di diritto spettanti agli eredi.
1.3. a seguito della morte della madre, , avvenuta in Persona_1
data 05.06.2021, gli odierni attori nell'ottobre del medesimo anno venivano a conoscenza di un testamento olografo predisposto dalla de cuius in data 10.11.2001, precedente all'atto di divisione di cui sopra, rimasto nel possesso del EL e pubblicato in CP_1
data 28.09.2021 (cfr. doc. 2).
1.3.1. Con detto testamento la de cuius disponeva solo in riferimento ai beni immobili lasciando al figlio l'immobile sito in CP_1
Genova, Via Modigliani 47/4, e a tutti e tre i figli, in parti uguali tra loro, i beni immobili alla medesima pervenuti dalla pag. 3/16 successione del defunto marito, siti in Casanova-VE nonché i terreni di proprietà della medesima, siti a VE.
1.3.2. Il testamento di cui sopra nulla indicava quanto, invece, ai conti bancari della de cuius;
1.3.3. al momento dell'apertura della successione, oltre agli immobili sopra indicati, la stessa risultava intestataria del c/c Intesa San
Paolo n. 0073/56790109, nonché del c/c n. Controparte_2
1714491 e n. 329959662 cointestati, questi ultimi due, col figlio . CP_1
1.3.4. Secondo la ricostruzione di parte attorea, dalle movimentazioni risulterebbe che in data 13.04.2018 la somma di € 30.000,00 e in data 22.11.2019 la somma di € 7.000,00 uscivano dal c/c n. 329959662 della defunta, a favore Controparte_2
rispettivamente del c/c n. 324359264 e del c/c n. 68084 intestati al convenuto.
1.4. Secondo tale ricostruzione, gli attori lamentano una lesione della quota di riserva rispettivamente a loro destinata poiché la de cuius lasciava al figlio l'intera proprietà dell'immobile di Via CP_1
Modigliani, il cespite di maggior valore (oltre 70.000 euro) e ai tre figli, in parti uguali, la proprietà indivisa dei 5 terreni siti a VE, il cui valore totale è stato determinato in circa € 586,56 ciascuno.
1.5. Rappresentano, infine, che successivamente al decesso della madre dai c/c n. n. 1714491 e n. 329959662 in data 09.08.2021 usciva con giroconti a favore del convenuto l'importo complessivo di €
2.866,27.
1.6. Chiedevano quindi la restituzione delle somme di cui il convenuto si era indebitamente o comunque senza causa impossessato prima e dopo la morte della de cuius. Qualora le dazioni fossero considerate come donazioni ne chiedeva la dichiarazione di nullità.
pag. 4/16
2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
2.1. La causa è stata istruita mediante licenziamento CTU e cfon ordine di esibizione nei confronti di CP_2
3. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Disposizioni testamentarie e Atto di divisione.
3.1 Gli attori sostengono che l'atto di divisione intervenuto il 15.3.2002 abbia superato il testamento olografo di che invece è datato Persona_1
10/11/2001.
3.2 Il Collegio non condivide tale assunto, che si basa sull'applicazione analogica dell'art. 686 c.p.c, che presume tacitamente revocato il legato avente ad oggetto un bene che successivamente il testatore abbia alienato o trasformato.
In realtà, come la S.C, ha chiarito in diverse pronunce, tale norma non si applica alle disposizioni testamentarie a titolo universale (Cass. Sez.6, ordinanza 6972 del 17.3.2027; Ordinanza Sez.2, 27377 dell'8.10.2021); per queste ultime vige il principio che in ogni caso predilige l'attuazione della volontà del testatore.
3.3 Orbene, nel caso concreto la de cuius, dopo aver lasciato al figlio l'appartamento di via Modigliani 47/4. destinava in modo CP_1
generico tutti gli altri cespiti ricevuti dalla successione del marito ai tre figli in quote uguali. Il fatto che poi, con la divisione del 2002 la stessa abbia in parte alienato (con la divisione) alcuni di questi cespiti non muta che le proprie volontà possano ugualmente essere attuate, dividendo in tre parti uguali quel minor compendio immobiliare residuato.
Lesione della quota di riserva.
pag. 5/16 3.4 Il testamento della de cuius ha effettivamente leso la quota di riserva dei due figli attori (pari a 2/9 ciascuno). La quota di legittima del patrimonio, infatti, in presenza di tre figli quali eredi, è di 2/3. A ciascuno di essi spetta la quota di 2/9.
RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO
3,5 in particolare il patrimonio della defunta al momento Persona_1
dell'apertura della successione (5.6.2021) è stato ricostruito sulla base della documentazione in atti ed è stato valutato dalla CTU licenziata:
Beni Immobili
1) l'Appartamento sito in Genova, Via Elio Modigliani civ. 47 int.4 sito in
Genova, Via Elio Modigliani civ. 47 int.
4 - censito nel C.F. del Comune di
Genova, Sez. GED, Foglio 34, Particella 1871 (ex Mappale 583), Subalterno
176, Categoria A/4, Rendita Catastale € 397,67, Superficie totale 93 mq – attualmente intestato ad per la quota di 1/1 del valore di Controparte_1
€ 93.000,00=
2) N. 5 Terreni agricoli siti nel Comune di VE (GE) così censiti
* Foglio 60 mappale 15 – BOSCO ALTO - Classe 2 – Reddito Dom. E 0.08 -
Reddito A gr. E 0.06 - Sup. 304 quota di proprietà 1/2;
* Foglio 65 mappale 148 - CAST. - Classe 3 - Reddito Dom. E 4.77 - CP_3
Reddito Agr. E 3.51 Sup.
4.859 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 80 mappale 270 – BOSCO CEDUO - Classe 2 - Reddito Dom. E 0.13
- Reddito Agr. E 0.07 Sup. 289 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 80 mappale 285 – PASCOLO BM - Classe U - Reddito Dom. E 0 .47 -
Reddito Agr. E 0.24 Sup. 656 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 82 mappale 108 - SEMINATIVO - Classe 3 - Reddito Dom. E 0 .63 -
Reddito Agr. E 1.18 Sup. 351 mq quota di proprietà 1/1;
agli stessi il CTU ha riconosciuto un valore totale di € 2.935,99.
pag. 6/16 Beni Mobili
Sulle giacenze dei due conti della defunta occorre discostarsi dalla CP_2
CTU che, in modo contraddittorio, indica in 1664 euro le giacenze dei conti al momento dell'apertura della successione e in 2880 euro i prelievi effettuati dal convenuto sui medesimi conti dopo la morte.
In effetti da una prima lettura del documento n. 9, ossia la PEC di CP_2
risulterebbe che:
1) Il Conto corrente n° 1714491 risultava avere un saldo CP_2 CP_2
attivo alla data del decesso (5.6.2021) di € 664,67 =;
2) Il Conto corrente n°329959662 risultava avere un saldo Controparte_2
attivo alla data del decesso (5.6.2021) di € 1.000,18=;
Questi saldi risultano azzerati con prelievi successivi al decesso, perché nel documento la disponibilità attuale viene indicata in 00.
Il documento così riporta:
Orbene, queste indicazioni sono errate o meglio indicano solo una parte delle giacenze, perché, come si legge nel documento, non vengono contabilizzati alcuni movimenti, peraltro indicati subito dopo nello stesso documento, avvenuti nei giorni immediatamente precedenti.
pag. 7/16 Per sapere quale fosse la giacenza al momento della morte si può invece fare riferimento ai bonifici che sono risultati accreditati sul conto del convenuto dopo la morte provenienti dai conti della defunta. CP_2
Si tratta infatti di conti cointestati con il convenuto ma alimentati solo dalla defunta, come si evince dalla documentazione in atti e quindi il convenuto ha indebitamente prelevato l'intera giacenza.
E' infatti risultato che le somme che sono state girocontate dai conti stessi dopo la morte della de cuius sono superiori a questi saldi.
Gli attori hanno fatto riferimento a prelievi ulteriori e superiori alla giacenza ed in particolare agli importi di € 1.000,00= (5/06/21) e € 866,27= (5/06/21), dal conto n° 1714491; € 1.000,00= (09/08/21) dal conto n°329959662).
Questi prelievi non risultavano nella documentazione depositata al momento dell'introduzione della causa. Di una parte di questi ulteriori prelievi si è avuta conferma documentale con l'ordine di esibizione (documenti depositati da il 29.1.2025, ridepositati con evidenziazioni dall'attore il CP_2
10.4.2025).
Si è verificato infatti che da questi conti cointestati sono state girate sul conto del convenuto le seguenti somme
I primi due giroconti effettuati sul conto di sono Controparte_1
certamente provenienti dai Conti sopra indicati, cointestati alla de CP_2
cuius, perché coincidono i numeri dei conti della de cuius. Il terzo, invece, proveniente da un conto non indicato, non si può dire che provenga dalla de cuius.
Questi accrediti confermano che la giacenza dei due conto alla CP_2
chiusura non era di 1600 euro, ma era di 2000 euro, che il convenuto ha pag. 8/16 dopo la morte della de cuius (ad agosto, mentre la morte è di giugno) girocontato sul proprio conto.
Dal conto n°329959662 uscivano altresì (come è risultato con l'ordine di esibizione vd. documenti depositati da il 29.1.2025, ridepositati CP_2
con evidenziazioni dall'attore il 10.4.2025), prima del decesso della de cuius, gli importi di € 30.000,00= (13/04/18) verso il conto 324359264, CP_2
risultato all'esito dell'ordine di esibizione intestato a Controparte_1
come risulta dal documento 7.I e € 7.000,00= (22/11/19), come risulta dal documento 7.I a favore del conto 68084 risultato all'esito dell'ordine di esibizione di per un totale di € 37.000,00=. Controparte_1
L'accreditamento della somma di 30.000 Euro sul conto del convenuto risulta dall'ordine di esibizione
L'accreditamento della somma di 7.000 Euro sul conto del convenuto risulta dall'ordine di esibizione
Il CTU conteggia tali importi in complessivi € 41.531,12. Il CTU erra, perché somma
I saldi attivi dei conti correnti alla data del decesso € 1.664,85=
- movimenti in uscita dopo il decesso € 2.866,27=
- movimenti in uscita prima del decesso € 37.000,00=
Il conteggio così risulta sbagliato, perché ha sommato i saldi al momento della morte con i prelievi post mortem. Si tratta sempre degli stessi soldi, prima giacenti e poi prelevati. Ovviamente, per ricostruire il patrimonio ereditario quello che conta è il saldo alla morte.
Si può dire con certezza che al momento della morte erano presenti sul conto quanto meno le somme che poi sono state prelevate dal convenuto.
pag. 9/16 Il loro totale era quindi di Euro 2000 (e non 1600, né 2880) Di conseguenza i saldi di CC al momento della morte sono pari a Euro 2000.
Inoltre risulta un CREDITO RESTITUTORIO della de cuius di 37.000 Euro per prelievi privi di causa nei confronti di . Controparte_1
Su questo punto occorre rilevare che è chiaramente risultato, con l'ordine di esibizione eseguito nei confronti di , che il conto su cui sono stati CP_2
girati i movimenti in uscita di cui sopra è intestato al convenuto. Nessun elemento può – anche in considerazione dell'entità di queste somme e del fatto che lo stesso convenuto e non la defunta ha disposto gli storni- indurre a ritenere che si tratti di donazioni, che peraltro risulterebbero anche prive di forma, conseguentemente essi costituiscono debiti restitutori del convenuto verso la massa ereditaria.
Occorre quindi riconoscere alla massa ereditaria la seguente composizione:
- Valore Appartamento Via E. Modigliani Civ. 47 int. 4 € 93.000,00=
- Valore terreni € 2.935,99=
- Valore conti correnti 2000,00 – prelevati post mortem da
[...]
CP_1
- Crediti restitutori prelevamenti senza causa - in vita credito di 37.000 Euro verso Controparte_1
TOTALE € 134.935,99=,
CALCOLO DELLA LEGITTIMA
Stante il valore totale della massa ereditaria pari a € 134.935,99=, il valore della quota di legittima spettante agli eredi si deve determinare applicando sul patrimonio la quota di 2/9 (poiché a ciascuno spetta 1/3 dei 2/3). la quota di legittima spettante a ciascuno dei tre fratelli nella somma di €
29.985,77 Euro.
pag. 10/16 Deve quindi accogliersi l'azione di riduzione contro il testamento: lo stesso, che pure assegnava i terreni di VE in parti uguali e che non disponeva nulla sui liquidi e sui crediti (che quindi sono da attribuirsi secondo le regole della successione ab intestato e quindi in parti uguali), assegnando ad un solo figlio (il convenuto ES) l'immobile del valore di oltre 90.000 euro su un patrimonio di poco meno di 135,000 euro effettivamente ledeva le due quote di legittima ciascuna di circa 30.000 euro (per la precisione 29.985,77
Euro spettanti a ciascuno degli attori).
MISURA DELLA LESIONE
Come si è già rilevato, i beni indicati nelle disposizioni testamentarie sono esclusivamente di natura immobiliare.
I beni dunque non menzionati in tale atto dispositivo, quali specificatamente i saldi di cui ai conti bancari, dovranno intendersi caduti in successione ex lege, secondo le norme di cui alla successione legittima, e pertanto sono attributi in parti uguali tra i tre figli della de cuius come segue:
Totale saldi attivi alla data del decesso € 2.000=
1/3 € 666,66= Parte_1
1/3 € 666,66= Parte_2
1/3 € 666,66= Controparte_1
Si tratta di somme che deve restituire ai due attori, Controparte_1
perché li ha prelevati. Quindi dovrà essere condannato come richiesto a restituire a ciascuno dei due attori le somme di cui sopra.
Allo stesso modo sono attribuiti ex lege i crediti restitutori per cui essi dovranno essere attribuiti per un terzo ciascuno (37.000:3= 12.333,33) ad ognuno dei figli e quindi:
1/3 € 12.333,33 Parte_1
1/3 € 12.333,33 Parte_2
1/3 € 12.333,33, estinto per confusione Controparte_1
pag. 11/16 Per quanto riguarda inoltre i terreni siti in VE (del complessivo valere di stima di € 2.935,99) gli stessi sono attribuiti dal testamento in pari misura ai tre fratelli e quindi:
1/3 € 978,66 Parte_1
1/3 € € 978,66 Parte_2
1/3 € 978,66 Controparte_1
A ciascuno dei due attori verrebbe quindi riconosciuto, in esecuzione del testamento e della successione ab intestato:
€ 666,66 a titolo di giacenze di conto corrente che deve restituire CP_1
perché prelevate post mortem (o comunque girocontate sul proprio conto)
€ 12.333,33 a titolo di credito restitutorio verso per prelievi Controparte_1
prima della morte
€ 978,66 corrispondente al valore del terzo dei terreni di VE.
Il testamento attribuirebbe ad l'intero immobile del valore di € CP_1
93000.
Conseguentemente a ciascuno di loro riceverebbero – senza la riduzione testamentaria – beni per il valore di 13978,65 invece della dovuta quota di legittima pari a € 29.985,77. La misura della lesione della legittima è data dalla differenza tra i due valori ed è quindi di 16.007,12 euro.
RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI
Per sanare la lesione, occorre attribuire ai due attori beni fino alla concorrenza della somma sopra indicata.
Conseguentemente ci si deve limitare a verificare come ovviare alla lesione della legittima esclusivamente con la divisione del residuo dei conti correnti e fissando le quote dell'immobile in proporzione a quanto manca.
Come si è detto, la differenza è di 16.007,12 euro pag. 12/16 La riduzione dovrà essere operata riducendo la quota dell'immobile che la disposizione testamentaria qui ridotta attribuiva esclusivamente ad CP_1
[...]
Il CTU, erroneamente ritenendo che la quota di legittima ancora da ricevere ammontasse a 16704 euro (vedi pag. 46 della perizia), proponeva l'attribuzione dei i 5/28 dell'immobile il cui valore complessivo era di 93000 euro.
L'errore del CTU nasce (oltre che dall'errato conteggio della legittima come sopra indicato) anche dal fatto che il CTU per calcolare la lesione dimentica di tener conto degli altri beni che gli attori hanno ricevuto (oltre ai crediti restitutori) ossia la quota degli immobili in € 978,66 corrispondente al valore del terzo dei terreni di VE.
Ricapitolando quanto sopra, a ciascuno dei due attori verrebbe quindi riconosciuto, in esecuzione del testamento e della successione ab intestato:
€ 666,66 a titolo di giacenze di conto corrente che deve restituire CP_1
perché prelevate post mortem (o comunque girocontate sul proprio conto)
€ 12.333,33 a titolo di credito restitutorio verso per prelievi Controparte_1
prima della morte
€ 978,66 corrispondente al valore del terzo dei terreni di VE.
Il testamento attribuirebbe ad l'intero immobile del valore di € CP_1
93000.
Conseguentemente ciascuno di loro riceverebbero – senza la riduzione testamentaria – beni per il valore di 13978,65 invece della dovuta quota di legittima pari a € 29.985,77. La misura della lesione della legittima è data dalla differenza tra i due valori ed è quindi di 16.007,12 euro, quindi arrotondato a
16.000 euro.
Questa quota dovrà essere attribuita con una quota dell'immobile che la disposizione testamentaria qui ridotta attribuiva esclusivamente ad CP_1
[...]
pag. 13/16 Poiché l'immobile vale 93.000 euro, la quota è di
16.007,12 euro: 93000, pari a 172/1000 (con il necessario arrotondamento).
A riprova, la frazione di 172/1000 di 93000 euro è 15996.
A ciascuno degli attori viene quindi attribuita una quota indivisa dell'appartamento pari a 172/1000.
La presente pronuncia non può invece procedere alla divisione dell'immobile perché non è stato possibile disporre la vendita del bene immobile, poiché – non avendo il convenuto consentito l'accesso- non è stato possibile accertarne la regolarità catastale. Questo rende impossibile sia un'assegnazione, sia una vendita dell'immobile.
4. SPESE DI LITE
4.1. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte CONVENUTA nella misura indicata nel dispositivo e che si quantificano secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ai sensi del Dm 147/22 quanto alle prime due fasi, ed ai minimi per le altre due.
4.2. Anche le spese di CTU graveranno sul convenuto in via definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
A. Riduce il testamento di datato 10.11.2001 per la lesione Persona_1
della legittima pari a 16.000 euro.
B. Per effetto della riduzione qui pronunciata dichiara che a seguito della successione di i beni della stessa sono così trasferiti ai Persona_1
suoi eredi:
pag. 14/16 1. l'Appartamento sito in Genova, Via Elio Modigliani civ. 47 int.
4 - censito nel C.F. del Comune di Genova, Sez. GED, Foglio 34, Particella 1871 (ex
Mappale 583), Subalterno 176, Categoria A/4, Rendita Catastale €
397,67, Superficie totale 93 mq –
a per la quota di 172/1000 Parte_1
a per la quota di 172/1000 Parte_2
ad per la quota di 656/1000. Controparte_1
2) I seguenti N. 5 Terreni agricoli siti nel Comune di VE (GE) così censiti
* Foglio 60 mappale 15 – BOSCO - Classe 2 – Reddito Dom. E 0.08 - CP_4
Reddito A gr. E 0.06 - Sup. 304 quota di proprietà 1/2;
* Foglio 65 mappale 148 - CAST. - Classe 3 - Reddito Dom. E 4.77 - CP_3
Reddito Agr. E 3.51 Sup.
4.859 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 80 mappale 270 – BOSCO CEDUO - Classe 2 - Reddito Dom. E 0.13
- Reddito Agr. E 0.07 Sup. 289 mq quota di proprietà 1/1;
* Foglio 80 mappale 285 – PASCOLO BM - Classe U - Reddito Dom. E 0 .47 -
Reddito Agr. E 0.24 Sup. 656 mq quota di propriet à 1/1;
* Foglio 82 mappale 108 - SEMINATIVO - Classe 3 - Reddito Dom. E 0 .63 -
Reddito Agr. E 1.18 Sup. 351 mq quota di proprietà 1/1;
a per la quota di un terzo delle quote sopra indicate Parte_1
a per la quota di un terzo delle quote sopra indicate Parte_2
ad per la quota di un terzo delle quote sopra Controparte_1
indicate.
C. Ordina al Conservatore dei competenti registri immobiliari la trascrizione, manlevandolo da ogni responsabilità .
D. Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 12.999,93 oltre interessi dalla domanda al saldo
[...]
E. Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_2
la somma di € 12.999,93 oltre interessi dalla domanda al saldo.
pag. 15/16 F. Condanna a rifondere e Controparte_1 Pt_2 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi € 9.142,00 per
[...]
compenso, oltre ad € 800,45 per esborsi, oltre spese generali, iva e CPA
G. Pone a definitivo carico di le spese di CTU. Controparte_1
Genova, 19.5.2025
Il Presidente relatore
Ada Lucca
pag. 16/16