Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 21/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 942/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARAPELLE ROBERTO
ricorrente contro
, Controparte_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti
PREMESSO CHE:
Il ricorrente è dipendente del (in seguito MI o ), in Controparte_2 CP_1
qualità di docente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato.
Il predetto si è rivolto al Tribunale di Asti, in funzione di giudice del Lavoro, lamentando di non aver mai ricevuto la Carta di cui all'articolo 1, commi 121 ss., della legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta soltanto ai docenti a tempo indeterminato.
pagina 1 di 14
L'Amministrazione è rimasta contumace.
All'udienza odierna parte ricorrente ha insistito nelle difese.
OSSERVA:
1. - L'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
pagina 2 di 14 Nello specifico, l'art. 2, DPCM 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha previsto che:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a Controparte_3 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_3 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_3 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_3 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
L 'art. 3, del medesimo DPCM, con riferimento all'importo della Carta, ha previsto che:
pagina 3 di 14 “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il successivo DPCM 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha previsto che:
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3 attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
pagina 4 di 14 L'art. 3 del medesimo DPCM ha previsto che:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
(…)”
Da ultimo è intervenuto il D.L. 69/2023, conv. in L. 103/2023, che all'art. 15 ha previsto che:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. – Con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, nell'ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, ha affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo Controparte_3 determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni pagina 5 di 14 teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che, “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione”, in base agli elementi forniti dal giudice remittente (Tribunale di
Vercelli) l'indennità ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4.1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei CP_1
loro compiti professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
“dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
La Corte ha infine escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, e che “tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal pagina 6 di 14 perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
3. – A seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al pagina 7 di 14 momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha altresì precisato che il disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99 richiama esplicitamente il concetto di “annualità didattica”, dovendosi ivi ricomprendere anche “il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (cfr. punto 7.6 sentenza cit.).
3.1. - Quanto invece alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio poggia su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (cfr. punto 5.3 della motivazione), che pagina 8 di 14 consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (cfr. punto 5.4 della motivazione).
La supplenza annuale implica, tanto per il quanto per il docente, una CP_1 prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo in esame al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
alla stessa conclusione non può giungersi per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, e in relazione alle quali è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo e, pertanto stipulato per la durata di un anno o in misura ad esso equiparabile.
A tal proposito con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19/3/2024 la Corte di
Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. n.
124/99 in relazione alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. civ. n. 22552/2016) e richiamato il percorso motivazione della sentenza n. 29961/2023, ha precisato che “7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta pagina 9 di 14 legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento pagina 10 di 14 appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
Si aggiunga che la necessità di operare la comparazione in una prospettiva ex ante (e non post) si ricava altresì, da un lato, dalla scelta legislativa di attribuzione della Carta all'inizio dell'anno scolastico e, dall'altro lato e correlativamente, dalla disciplina della prescrizione dell'azione di adempimento, posto che la decorrenza del termine di prescrizione è stata individuata dalla Suprema Corte al momento in cui il diritto può essere fatto valere rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (momento che in ogni caso è stato sempre individuato nei vari DPCM all'inizio dell'anno scolastico).
Ciò vale a ribadire l'incoerenza di una comparabilità tra situazioni che nascano da una prospettiva di valutazione ex post, ossia alla fine dell'anno scolastico, e data dal semplice rilievo matematico dei giorni di supplenza relativi a plurimi e successivi contratti di breve durata.
In definitiva, se può ritenersi comparabile alla situazione del docente a tempo indeterminato quella del docente a tempo determinato che stipuli un solo contratto per una pluralità di mesi e fino alla conclusione delle attività didattiche (come nel caso esaminato dalla sentenza della Corte d'Appello n. 165/2024), altrettanto non può dirsi per il docente che stipuli un contratto di breve durata a cui ne succedono altri della medesima natura, non avendo egli alcuna prospettiva di permanenza nel medesimo ruolo sino alla fine dell'anno scolastico.
A diversa conclusione – vale ribadirlo – potrebbe giungersi solo nell'ipotesi in cui vi sia un abuso nel ricorso allo strumento delle supplenze temporanee, sempre che il docente alleghi e provi che l'esigenza di copertura del posto fosse tale da rendere prevedibile fin dal conferimento della prima supplenza la presumibile durata annuale.
pagina 11 di 14 4. – Nel caso di specie, non può dubitarsi della identità di mansioni tra quelle svolte dal ricorrente, assunto a tempo determinato, e quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, e dunque non si possono ravvisare le menzionate “ragioni oggettive” che sole giustificherebbero il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
È evidente, infatti, che in tali ipotesi la natura, la frequenza e la durata delle prestazioni lavorative svolte dal personale assunto con contratto a termine non divergono, di fatto, da quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, con conseguente assimilabilità delle rispettive condizioni.
Non rinvenendosi, dunque, neppure sotto tale aspetto, ragioni oggettive di trattamento differenziato, devono ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016 per le annualità coperte da contratti di durata annuale o ad essa comparabile nei termini sopra indicati al punto 3 e 3.1..
5. – Applicando i suesposti principi al caso di specie deve rilevarsi che parte ricorrente:
- con riferimento al periodo oggetto di causa, ha stipulato contratti con scadenza al
31 agosto;
- è tuttora inserito nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di supplenza, sicché è ammissibile l'azione di adempimento.
6. - Il , pertanto, deve essere condannato ad accreditare sulla Controparte_2
carta docenti € 2.000 in favore di con riferimento agli anni Parte_1
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Non può essere riconosciuto il bonus per l'a.s. 2023/2024 non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento rispetto ai docenti a tempo indeterminato, avendo la normativa sopra richiamata riconosciuto il beneficio anche ai titolari di un contratto di supplenza al
31 agosto, come il ricorrente.
pagina 12 di 14 7. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020).
8. – In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del
D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità e unicità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
Si riconosce altresì l'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, DM 55/14, nella misura del
10%, in considerazione della limitata utilità dei collegamenti ipertestuali ai soli contratti allegati al ricorso, unici documenti rilevanti ai fini del decidere e comunque di esigue dimensioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e condanna il ad erogare in favore di detto ricorrente, tramite la carta CP_1
elettronica, l'importo complessivo di € 2.000, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
pagina 13 di 14 - condanna il alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1
complessivamente liquidate in € 1.133,00 per compenso, oltre € 49,00 per contributo unificato, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 14 di 14