TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3278 R.G. dell'anno 2022 vertente TRA (Codice Fiscale ) in proprio e Parte_1 C.F._1 le rappresentant Parte_2
(P.IVA ), rappresentati e difesi giusta mandato in P.IVA_1
Saggese ed elettivamente domiciliati in Piazza degli Irpini n. 1 presso la Casa Pt_2
Comunale RICORRENTE E (C.F.: ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_2
a man all'Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Avellino c/o Co.Re.Co. alla Collina Liguorini RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge 689/1981 CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.9.2022, in proprio e nella qualità Parte_1 di Sindaco del ha one avverso l'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. quisita agli atti del in data Parte_2
08.07.2022 al prot. n. 9203, con cui gli è stato ingiunto p.t. del il pagamento della sanzione amministrativa di euro 18.250,00 Parte_2 valori limiti tabellari a norma dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sanzionata dall'art. 133 co. 1 del medesimo decreto”, giusta rapporto di prova dell' n. 20200016535 CO1, A1, A2, emesso in data Parte_3
12.10.2020 a seguito di sopralluogo effettuato in data 22.09.2020, che ha contestato al ricorrente in qualità di titolare dello scarico di acque reflue del collettore fognario di acque bianche del PIP comunale, sito in località Baruso, in solido con il Pt_2
1 stesso, la violazione dell'art. 101, comma 1 D. Lgs. n. 152/2006, per il mancato rispetto del limite tabellare per il parametro di escherichia coli. Parte ricorrente ha eccepito nel proprio atto introduttivo la nullità del Decreto Dirigenziale impugnato in quanto privo della sottoscrizione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 stante la mancata e tempestiva notificazione del verbale di contestazione nei termini previsti, la nullità e/o illegittimità del D.D. n. 97/2020 per radicale mancanza di motivazione e omessa contestazione del presunto illecito, la violazione dell'art. 8 Legge Regionale n. 13 del 10 gennaio 1983 per mancato rispetto del termine previsto per legge per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito ha contestato la correttezza delle operazioni svolte ed il quantum della sanzione irrogata. Ha dunque concluso in accoglimento dell'opposizione spiegata di disporre l'annullamento e/o dichiarare la nullità della ordinanza dirigenziale/ingiunzione di pagamento n. 97/2022 del 06.07.2022 emessa dalla Giunta Controparte_2
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e Autorizzazioni Ambientali, in persona del Dirigente pro tempore, e di ogni altro atto connesso, presupposto e ridurre, in subordine, l'importo della sanzione. Si è costituita in giudizio la insistendo per il rigetto della Controparte_1 opposizione e chiedendo la co – ingiunzione impugnata. La causa istruita documentalmente è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, celebrata secondo le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
***** In via preliminare sussiste la legittimazione passiva in capo al sindaco del Parte_2
contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, in q
[...] rappresentante dell'ente titolare della rete, rispetto alla quale è stato accertato lo scarico anomalo e il superamento dei limiti tabellari per il parametro Escherichia Coli in violazione dell'art. 101 co.1 del T.U.A., con applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 co.1 dello stesso D.lgs. 152/06. E' difatti sufficiente ricordare come nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 6 sancisce “il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente;
tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sé solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore (nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza di merito di rigetto avverso un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un per aver mantenuto uno scarico fognario non Pt_2 autorizzato, rilevando ità omissiva sanzionata era comunque riconducibile 2 al in quanto spettava al soggetto all'interno di esso preposto al settore - il Pt_2
Sindaco, come originariamente indicato, o il dirigente del settore, delegato dal sindaco per la specifica materia - impedire che fossero attivati e mantenuti scarichi fognari senza che fosse richiesta l'autorizzazione all'amministrazione provinciale competente)” (Cass. Civ. sez. II n. 24573/06). È evidente, dunque, come la condotta sanzionata consista nel punire l'ente titolare della rete e, per esso, il suo legale rappresentante, per l'esistenza e la funzionalità dello scarico illegittimo. Ciò posto, la prima censura mossa dal ricorrente attiene a profili formali, relativi alla mancata sottoscrizione dell'organo competente ad adottarlo e non autenticato in copia conforme all'originale digitale. La censura è priva di pregio. In linea generale, si rappresenta che la mancanza della sottoscrizione di un titolo esecutivo da parte del pubblico funzionario competente non comporterebbe comunque l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana (cfr. ex plurimis di recente Cass. Sez. 5, Ord. n. 21290 del 29.08.2018). Di poi, trattasi nella specie di ordinanza redatta con sistema meccanizzato, per la cui validità è sufficiente l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione. Per costante giurisprudenza, infatti, qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui alla L. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo cui “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile (Cass. 18493/2020; Cass. 12160/2012)”. Ne discende, pertanto, che l'ordinanza impugnata si dimostra immune da censure, essendo documentato che essa sia stata emessa dal dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, con l'indicazione del nominativo del soggetto che lo ha emanato, dott. e relativo timbro della Persona_1 CP_1 ed inoltre contraria stenuto da parte rico
[...]
n uno alla copia notificata dell'atto impugnato, apposita attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale in formato digitale conservato in banca dati della P.A. emanante. Si precisa inoltre che in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non 3 esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (S.U. 1786/2010). Ugualmente infondata risulta essere l'asserita nullità dell'ordinanza ingiunzione per dedotta incertezza della contestazione in ordine alla norma precettiva violata a quella sanzionatoria con riferimento poi al minimo ed al massimo edittale previsto. Invero il verbale di contestazione notificato a mezzo pec in data 30/10/2020 con nota prot. 56373 reca la precisa dizione “Notifica dell'illecito amministrativo ai sensi della L. 689/81”, in cui è espressamente contestato l'illecito accertato e cioè lo scarico di acque reflue non conforme ai valori limiti delle tabelle 3 all.5 alla parte III del D.lgs. 152/06 per il parametro Escherichia Coli in violazione dell'art. 101 co.1 del predetto D.lgs., cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 co.1 dello stesso D.lgs. 152/06. Risultano, dunque, chiaramente indicati sia gli estremi della violazione, che la norma precettiva violata, la relativa sanzione e la possibilità di pagamento in misura ridotta, nonché la possibilità di presentare scritti difensivi e documenti. Con riferimento poi al mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 del d.lgs. 689/81 per la notifica del verbale di contestazione ritiene questo Giudice che l'ordinanza opposta sia legittima in quanto emessa sulla base del verbale di accertamento della violazione, redatto dai tecnici dell' Parte_4
che, a seguito di sopralluogo effettuato in
[...]
Baruso, hanno accertato la violazione di cui all'art. 101 comma 1 del D.lgs. 152/2006 (sanzionata dall'art. 133 comma 1 del medesimo decreto) per aver effettuato uno scarico di acque reflue senza rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 All. 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, relativamente al parametro Persona_2
Coli, comprovato dai risultati di laboratorio. Contrariamente a quanto dedotto dalla parte opponente, il verbale di contestazione unitamente alla relazione delle attività di sopralluogo e di prelievo delle acque reflue esperito in località Baruso è stato notificato correttamente al sindaco del Pt_2 [...]
in quanto titolare dello scarico di acque reflue del collettore Parte_2 Parte_1 che del PIP comunale sito in località Baruso, ed al Pt_2 quale obbligato in solido, in data 30.10.2020 (cfr. all. 1 parte re Pt_2 considerato che l'attività di sopralluogo è stata espletata in data 22.09.2020 e il verbale di contestazione è stato notificato in data 30.10.2020 risulta rispettato il termine di cui all' art. 14 della legge 689/81 che prevede la comunicazione dell'addebito agli interessati entro novanta giorni dall'accertamento. A seguito di tale iter, sulla base del verbale di contestazione e dei risultati del prelievo, è stata correttamente emessa l'ordinanza ingiunzione n. 97/2022 di pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di € 18.250,00 calcolata secondo i criteri esplicitati nel provvedimento. Infondata, in base alle ragioni esposte in premessa, appare la censura per presunta violazione del termine di cui all'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 13/1983. Infine, è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. SU n. 9591/2006, seguita, tra le tante, da Cass. 8763/2010, Cass. n. 4363/2015 e Cass. n. 31239/2021) il principio secondo cui, in 4 tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. Ne consegue che è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (nella specie rispettato), ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass. n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018). Venendo alle eccezioni di merito sollevate da parte ricorrente, occorre rilevare l'infondatezza delle doglianze per i motivi che si diranno. Per quanto riguarda il profilo dell'erronea applicazione dei valori stabiliti dalla tabella 3 del d.lgs. n. 152/2006 anziché di quelli previsti dalle tabelle 1 e 2 del medesimo decreto si osserva che trattasi nella specie di scarico industriale e non anche urbano e che pertanto risulta applicata correttamente dall'ente preposto il valore di riferimento di cui alla tabella 3. Si rammenta difatti come per “scarico” si intenda pacificamente «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria», non rilevando la presenza di una condotta in senso tecnico;
mentre nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche, tanto perché la definizione normativa degli scarichi di acque reflue industriali, in conformità alla disciplina contenuta nell'art. 2 direttiva CEE 91/271, discende da qualità espresse in senso negativo ossia dal fatto di essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento (cfr. Cass. Penale n. 45900/2022). Nella specie, come emerge tanto dal verbale di contestazione che dal verbale di sopralluogo i rilievi sono stati effettuati nella zona industriale (PIP), in località Baruso sita nel Comune di su acque reflue industriali ed in particolare sul refluo Pt_2 fuoriuscente da con fogna acque bianche del PIP del Parte_2 ricadente nell'alveo del fiume Calore, costituente maleodoran secondo gli operatori - a scarico anomalo in corso, immesso nella fogna acque Pt_3 bianche comunale. Per le ipotesi di scarico industriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è previsto che il sistema di rilevamento consideri i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore a differenza di quanto previsto per le acque reflue urbane (cfr. tabella 3 Allegato 5 parte terza del D. Lgs. n. 152/2006).
5 Priva di pregio risulta inoltre l'ulteriore censura sollevata dal ricorrente con riferimento alla quantificazione operata dall'Autorità per non aver applicato la minore aliquota imputabile alla intervenuta rimozione dello stato antigiuridico. In particolare, secondo il ricorrente sarebbe applicabile la minore aliquota in quanto si tratterebbe di episodio del tutto occasionale, allegando a riprova di ciò il rapporto della polizia municipale del Comune di che, all'esito del sopralluogo nella Pt_2 zona industriale nei giorni successivi, at e dagli accertamenti effettuati “non emergeva alcuna anomalia e/o scarichi anomali”. Orbene, il disposto di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 152/2006 che consente una riduzione della sanzione di 1/3 nei confronti del trasgressore che si sia attivato per
“riparare interamente il danno” fa riferimento in maniera chiara ad un comportamento attivo del destinatario della sanzione al fine di superare lo stato antigiuridico. Infatti, la norma presuppone che vi sia stata la produzione di un danno e che il contravventore lo abbia riparato prima della ordinanza, sicché si tratta di un'ipotesi non ravvisabile a fronte di un illecito di tipo omissivo, come è l'ipotesi di cui si controverte. A fronte di un valore di pari a quasi a 60 volte il limite consentito Parte_5
(300.000 UFC/ml a fronte dei 5000 UFC/ml consentiti), la sanzione base comminata risulta commisurata a meno del doppio del minimo edittale, il che depone per ciò solo nel senso della adeguatezza e congruità della misura. In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, delle fasi espletate e dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria di cui al DM 147/2022, in quanto svoltasi mediazione acquisizione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3278/2022 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza - ingiunzione n. 97 del 06.07.2022;
-CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro € 4.237, 00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in data 26/02/2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
6