TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 2365/2023, promosso da:
(C.F.: ), nato il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
Albania, C.U.I. , con il patrocinio dell'Avv. Egi Treska del Foro di C.F._2
Ravenna, con studio professionale in Ravenna, alla via Castel San Pietro n. 19,
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Pagina 1 Conclusioni per il solo ricorrente: “ .. Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissare l'udienza onde sentire il ricorrente che chiede espressamente di essere sentito ed in quella sede accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare: sospendere l'efficacia ad ogni effetto del decreto impugnato, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi;
in via principale: annullarsi il decreto emesso dal Questore della Provincia di Ravenna e notificato in data
20.01.2023, per le ragioni di cui in narrativa;
contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 18 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 20.01.2023 dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli in data 20.01.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 13.01.2023 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale” nel caso di specie non si ravvisino sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art.8 CEDU “.
1.2 L'istante ha rappresentato come il diniego del riconoscimento della protezione richiesta ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, la presenza di tutti i propri familiari e di sua moglie, nonché lo svolgimento di attività lavorativa, sia pur nella forma di apprendistato.
1.3 In data 21 febbraio 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Pagina 2 1.4 Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si Controparte_1
è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
1.5 Il Giudice ha proceduto, all'udienza del 12.9.23, all'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ D. Quando è arrivato in
Italia? R. Nel 2017. Poi ho fatto avanti e indietro dall' Albania e mi sono stabilito definitivamente nel marzo 2022. D. Ha ancora dei familiari in Albania?
R. No, sono tutti qui in Italia. D. Dove ha abitato? R. Ho vissuto inizialmente con mio fratello e poi con la mia compagna. D. Da quando vive con la sua compagna? R. Da cinque mesi. Ci siamo sposati in Albania a luglio 2023. D.
Qui in Italia quali familiari risiedono? mio fratello e mia sorella. I CP_2 miei genitori sono arrivati nel settembre 2022, mio fratello risiedeva già in
Italia dal 2011 e mia sorella circa dal 2016-2017. D. Vive in affitto con sua moglie? R. Si, il contratto è in scadenza e stiamo cercando un'altra casa. D. Da quando lavora? R. Da circa un anno, da settembre. Ho un contratto di apprendistato che scadrà nel 2028. D. Ha avuto mai problemi con la giustizia?
R. No”.
Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha rinviato all'udienza del 19.11.2024, sostituendo ex art. 127 ter cpc tale udienza con il deposito di note scritte, poi tempestivamente depositate.
Il giudice ha rimesso la causa sul ruolo per integrazione documentale ed ha fissato l'udienza del 29.4.2025, poi differita d'ufficio all'udienza dell'8.5.2025 delegando per la prosecuzione dell'istruttoria il GOP appartenente all'Ufficio del
Processo.
1.6 Quindi la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e nuova audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: rispetto alla precedente udienza devo dire che ho cambiato lavoro dal mese di febbraio 2025, sono operaio sempre nel settore edile presso la ditta di
RD ZZ di Ravenna, il datore di lavoro presso il quale facevo
l'apprendistato non mi stava pagando gli ultimi mesi di lavoro e così come altri operai ce ne siamo andati via per trovare un nuovo lavoro. Il mio nuovo capo mi ha detto che sarebbe anche disponibile a mettere per iscritto la sua
Pagina 3 disponibilità ad assumermi a tempo indeterminato alla scadenza del contratto.
L'attuale scadenza è al 30.6.25. Guadagno al mese 1400,00 euro circa. ADR: vivo sempre con i miei genitori a Ravenna e mia moglie che ho sposato in
Albania nel 2023. Non abitiamo più in affitto io e mia moglie, perché dopo la scadenza del contratto di locazione siamo tornati a vivere a casa dei miei genitori e, in attesa del permesso per me, stiamo decidendo di acquistare una casa per me e mia moglie che ha presentato domanda pure lei di protezione speciale presso la Questura di Ravenna che però non si è ancora pronunciata”.
1.7 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante all'udienza già fissata da quest'ultimo nel provvedimento di delega, udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione Territoriale.
Pagina 4 5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla
Questura, che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
5.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (e ciò a prescindere dalla data indicata nel ricorso e cioè quella del 30.6.2022, quale data della presentazione della domanda, o quella del 24.11.2022 indicata da parte resistente nel provvedimento impugnato, data, quest'ultima, che corrisponderebbe, secondo le deduzioni di parte ricorrente, a quella della richiesta di duplicato per smarrimento del permesso provvisorio di soggiorno).
Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente, come nel caso di specie visto che, dallo stesso provvedimento impugnato, risulta che la domanda di protezione complementare è stata avanzata dal ricorrente il 24/11/2022.
5.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma
1.1.).
5.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo Statuto dei
Rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24
Pagina 5 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di
Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare,
l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del
2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali
Pagina 6 il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: Per_2
“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
5.4 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativa e familiare sul territorio nazionale.
Pagina 7 Dalla documentazione depositata in atti ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato segnalato nel provvedimento impugnato da parte resistente e nulla è emerso dai certificati del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti prodotti dalla difesa) e giunto in Italia una prima volta nel 2018 per poi farvi ritorno, con visti turistici di breve durata, più volte nel corso degli anni fino al 2022 per la domanda de qua, a partire dal 2022 ha cominciato a lavorare regolarmente percependo redditi che nel 2023 e nel
2024 hanno avuto un notevole incremento (dall'estratto contributivo CP_3 emerge infatti che nel 2022 nei mesi da settembre a dicembre ha guadagnato
€ 5.782,00, nell'anno 2023, € 19.252,00 e, nel 2024, € 21.853,00). Sentito dal giudice ha dichiarato, senza però documentare tali dichiarazioni, che ha cambiato lavoro a far data dal mese di febbraio 2025 essendo alle dipendenze, nella qualità di operaio, della impresa edile RD ZZ con sede a
Ravenna con contratto a tempo determinato (prossima scadenza al 30.6.25), riuscendo sempre a percepire discreti guadagni.
Egli si trova, quindi, stabilmente in Italia da tre anni: ciò gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Ha, altresì, provato che tutta la sua famiglia (genitori, fratello e sorella) sono residenti sul territorio italiano con regolare permesso di soggiorno. Ha allegato, inoltre, di essersi sposato con una donna sua connazionale con la quale convive nella casa dei di lui genitori a seguito della scadenza del contratto di locazione e anche alla luce del mutamento lavorativo del ricorrente.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla
Pagina 8 ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine da cui manca da oltre un decennio inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
6. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pagina 9 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17/7/2025
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 2365/2023, promosso da:
(C.F.: ), nato il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
Albania, C.U.I. , con il patrocinio dell'Avv. Egi Treska del Foro di C.F._2
Ravenna, con studio professionale in Ravenna, alla via Castel San Pietro n. 19,
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Pagina 1 Conclusioni per il solo ricorrente: “ .. Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissare l'udienza onde sentire il ricorrente che chiede espressamente di essere sentito ed in quella sede accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare: sospendere l'efficacia ad ogni effetto del decreto impugnato, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi;
in via principale: annullarsi il decreto emesso dal Questore della Provincia di Ravenna e notificato in data
20.01.2023, per le ragioni di cui in narrativa;
contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 18 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 20.01.2023 dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli in data 20.01.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 13.01.2023 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale” nel caso di specie non si ravvisino sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art.8 CEDU “.
1.2 L'istante ha rappresentato come il diniego del riconoscimento della protezione richiesta ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, la presenza di tutti i propri familiari e di sua moglie, nonché lo svolgimento di attività lavorativa, sia pur nella forma di apprendistato.
1.3 In data 21 febbraio 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Pagina 2 1.4 Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si Controparte_1
è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
1.5 Il Giudice ha proceduto, all'udienza del 12.9.23, all'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ D. Quando è arrivato in
Italia? R. Nel 2017. Poi ho fatto avanti e indietro dall' Albania e mi sono stabilito definitivamente nel marzo 2022. D. Ha ancora dei familiari in Albania?
R. No, sono tutti qui in Italia. D. Dove ha abitato? R. Ho vissuto inizialmente con mio fratello e poi con la mia compagna. D. Da quando vive con la sua compagna? R. Da cinque mesi. Ci siamo sposati in Albania a luglio 2023. D.
Qui in Italia quali familiari risiedono? mio fratello e mia sorella. I CP_2 miei genitori sono arrivati nel settembre 2022, mio fratello risiedeva già in
Italia dal 2011 e mia sorella circa dal 2016-2017. D. Vive in affitto con sua moglie? R. Si, il contratto è in scadenza e stiamo cercando un'altra casa. D. Da quando lavora? R. Da circa un anno, da settembre. Ho un contratto di apprendistato che scadrà nel 2028. D. Ha avuto mai problemi con la giustizia?
R. No”.
Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha rinviato all'udienza del 19.11.2024, sostituendo ex art. 127 ter cpc tale udienza con il deposito di note scritte, poi tempestivamente depositate.
Il giudice ha rimesso la causa sul ruolo per integrazione documentale ed ha fissato l'udienza del 29.4.2025, poi differita d'ufficio all'udienza dell'8.5.2025 delegando per la prosecuzione dell'istruttoria il GOP appartenente all'Ufficio del
Processo.
1.6 Quindi la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e nuova audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: rispetto alla precedente udienza devo dire che ho cambiato lavoro dal mese di febbraio 2025, sono operaio sempre nel settore edile presso la ditta di
RD ZZ di Ravenna, il datore di lavoro presso il quale facevo
l'apprendistato non mi stava pagando gli ultimi mesi di lavoro e così come altri operai ce ne siamo andati via per trovare un nuovo lavoro. Il mio nuovo capo mi ha detto che sarebbe anche disponibile a mettere per iscritto la sua
Pagina 3 disponibilità ad assumermi a tempo indeterminato alla scadenza del contratto.
L'attuale scadenza è al 30.6.25. Guadagno al mese 1400,00 euro circa. ADR: vivo sempre con i miei genitori a Ravenna e mia moglie che ho sposato in
Albania nel 2023. Non abitiamo più in affitto io e mia moglie, perché dopo la scadenza del contratto di locazione siamo tornati a vivere a casa dei miei genitori e, in attesa del permesso per me, stiamo decidendo di acquistare una casa per me e mia moglie che ha presentato domanda pure lei di protezione speciale presso la Questura di Ravenna che però non si è ancora pronunciata”.
1.7 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante all'udienza già fissata da quest'ultimo nel provvedimento di delega, udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione Territoriale.
Pagina 4 5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla
Questura, che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
5.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (e ciò a prescindere dalla data indicata nel ricorso e cioè quella del 30.6.2022, quale data della presentazione della domanda, o quella del 24.11.2022 indicata da parte resistente nel provvedimento impugnato, data, quest'ultima, che corrisponderebbe, secondo le deduzioni di parte ricorrente, a quella della richiesta di duplicato per smarrimento del permesso provvisorio di soggiorno).
Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente, come nel caso di specie visto che, dallo stesso provvedimento impugnato, risulta che la domanda di protezione complementare è stata avanzata dal ricorrente il 24/11/2022.
5.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma
1.1.).
5.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo Statuto dei
Rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24
Pagina 5 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di
Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare,
l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del
2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali
Pagina 6 il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: Per_2
“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
5.4 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativa e familiare sul territorio nazionale.
Pagina 7 Dalla documentazione depositata in atti ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato segnalato nel provvedimento impugnato da parte resistente e nulla è emerso dai certificati del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti prodotti dalla difesa) e giunto in Italia una prima volta nel 2018 per poi farvi ritorno, con visti turistici di breve durata, più volte nel corso degli anni fino al 2022 per la domanda de qua, a partire dal 2022 ha cominciato a lavorare regolarmente percependo redditi che nel 2023 e nel
2024 hanno avuto un notevole incremento (dall'estratto contributivo CP_3 emerge infatti che nel 2022 nei mesi da settembre a dicembre ha guadagnato
€ 5.782,00, nell'anno 2023, € 19.252,00 e, nel 2024, € 21.853,00). Sentito dal giudice ha dichiarato, senza però documentare tali dichiarazioni, che ha cambiato lavoro a far data dal mese di febbraio 2025 essendo alle dipendenze, nella qualità di operaio, della impresa edile RD ZZ con sede a
Ravenna con contratto a tempo determinato (prossima scadenza al 30.6.25), riuscendo sempre a percepire discreti guadagni.
Egli si trova, quindi, stabilmente in Italia da tre anni: ciò gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Ha, altresì, provato che tutta la sua famiglia (genitori, fratello e sorella) sono residenti sul territorio italiano con regolare permesso di soggiorno. Ha allegato, inoltre, di essersi sposato con una donna sua connazionale con la quale convive nella casa dei di lui genitori a seguito della scadenza del contratto di locazione e anche alla luce del mutamento lavorativo del ricorrente.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla
Pagina 8 ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine da cui manca da oltre un decennio inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
6. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pagina 9 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17/7/2025
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 10