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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2895/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2895/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Palestini Giulia e Parte_1
Lobello Tiziana, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Di Rocco Brezza, CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27/11/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da accordo sottoscritto in data 29/07/2024 e depositato in data 31/07/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/10/2022 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario ad FR (NA) in data 29/09/2007 con
, da cui erano nate le figlie (il 10/10/2004), (il CP_1 Per_1 Per_2
30/09/2010) e (il 02/08/2012) e che, con sentenza n. 167/2021 di questo Per_3
Tribunale in data 10/02/2021, era stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre;
ridurre l'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento delle stesse da € 400,00 ad € 300,00, in ragione di € 150,00 per ciascuna figlia, con paritaria ripartizione tra i coniugi nella misura del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale con il COA di Teramo;
dichiarare l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile in favore della moglie.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-era abbondantemente spirato il termine richiesto dalla legge per la pronuncia di divorzio, senza che, dal tempo della separazione, fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
-la moglie non aveva mai rispettato le condizioni della separazione relative all'affidamento condiviso delle figlie minori ed anzi le aveva allontanate da sé, sia fisicamente che affettivamente;
-la situazione economica non gli permetteva di continuare a versare l'assegno di mantenimento stabilito per le figlie in sede separativa, lavorando solo part-time con uno stipendio di € 800,00 gravato dal pagamento del canone di locazione della nuova abitazione e dalle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare appena costituito ed allietato dalla nascita di una bambina in data 26/03/2022;
-la moglie attualmente percepiva in via esclusiva gli assegni familiari ed il reddito di cittadinanza, svolgeva lavori saltuari, conviveva stabilmente con un nuovo compagno dal quale aspettava un figlio ed aveva piena capacità lavorativa, avendo solo 34 anni.
Con comparsa in data 15/11/2022 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e le sue richieste economiche ed ha chiesto : di confermare l'assegno mensile di € 400,00 dovuto dal marito a titolo di mantenimento delle figlie minori e oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre a carico Per_2 Per_3
del marito l'assegno mensile di € 115,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiore sino alla sua indipendenza economica;
porre le spese Per_1
straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di
Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
-non aveva mai inteso allontanare le figlie dal padre ma era stato piuttosto quest'ultimo a disinteressarsi della prole;
era favorevole all'intervento dei servizi sociali al fine della ripresa del rapporto parentale;
-la figlia primogenita, frequentava un corso di estetista ad Acerra ( Napoli), sicchè non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica;
- la situazione economica del marito era più agiata di quella prospettata, dato l'apporto alle spese domestiche della sua nuova compagna (titolare della ditta presso cui il marito lavorava);
-in ogni caso, il marito, attesa l'età di 40 anni aveva piena capacità lavorativa, idonea ad assicurargli maggiori redditi;
- anche lei aveva intrapreso una nuova convivenza ed era in attesa di un figlio, sicchè rinunciava al mantenimento.
All'udienza di comparizione in data 14/04/2023 il Presidente, dopo aver sentito le parti – le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate senza soluzione di continuità dal tempo della separazione e che non intendevano riconciliarsi – ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma 8, L. n. 898/70 e s.m.i.:
• Conferma le condizioni della separazione in ordine all'affidamento e mantenimento dei figli tenuto conto e bilanciando le accresciute esigenze di vita degli stessi con la prospettata contrazione reddituale del resistente disponendo il versamento diretto alla primogenita non ancora economicamente indipendente dell'assegno mensile di euro 115,00;
• Revoca l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente per rinuncia fatta nella comparsa di costituzione;
• Dispone l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti perché coadiuvino il ripristino del rapporto padre-figlia offendo alla famiglia, ed in particolare alle minori, tutti gli opportuni sostegni necessari allo scopo, con obbligo di relazione con cadenza trimestrale;
Passato il procedimento alla fase contenziosa e rigettate le richieste istruttorie delle parti, all'udienza del 27/11/2024 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - i coniugi hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, giusta scrittura privata sottoscritta in data 29/07/2024 e depositata in data 31/07/2024.
Pertanto, su conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970.
Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite nella presente sede quelle contenute nell'accordo sottoscritto in data 29/07/2024 e depositato in data
31/07/2024 (in base alle quali, per quanto di interesse : le figlie e Per_2 Per_3
saranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre vedrà le figlie a fine settimana alternati ed eventualmente durante la settimana in giorni e orari da concordare con la madre;
le vacanze saranno concordate tra i coniugi e le festività saranno trascorse in maniera alternata tra il padre e la madre;
il padre corrisponderà l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e in ragione di € 150,00 Per_2 Per_3 per ciascuna figlia;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018; nulla sarà dovuto per la figlia maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente; attribuzione dell'assegno unico INPS in via esclusiva alla madre
), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad FR (NA) in data 29/09/2007 alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 29/07/2024 e depositato in data 31/07/2024, sopra trascritto;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2029
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2895/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Palestini Giulia e Parte_1
Lobello Tiziana, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Di Rocco Brezza, CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27/11/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da accordo sottoscritto in data 29/07/2024 e depositato in data 31/07/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/10/2022 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario ad FR (NA) in data 29/09/2007 con
, da cui erano nate le figlie (il 10/10/2004), (il CP_1 Per_1 Per_2
30/09/2010) e (il 02/08/2012) e che, con sentenza n. 167/2021 di questo Per_3
Tribunale in data 10/02/2021, era stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre;
ridurre l'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento delle stesse da € 400,00 ad € 300,00, in ragione di € 150,00 per ciascuna figlia, con paritaria ripartizione tra i coniugi nella misura del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale con il COA di Teramo;
dichiarare l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile in favore della moglie.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-era abbondantemente spirato il termine richiesto dalla legge per la pronuncia di divorzio, senza che, dal tempo della separazione, fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
-la moglie non aveva mai rispettato le condizioni della separazione relative all'affidamento condiviso delle figlie minori ed anzi le aveva allontanate da sé, sia fisicamente che affettivamente;
-la situazione economica non gli permetteva di continuare a versare l'assegno di mantenimento stabilito per le figlie in sede separativa, lavorando solo part-time con uno stipendio di € 800,00 gravato dal pagamento del canone di locazione della nuova abitazione e dalle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare appena costituito ed allietato dalla nascita di una bambina in data 26/03/2022;
-la moglie attualmente percepiva in via esclusiva gli assegni familiari ed il reddito di cittadinanza, svolgeva lavori saltuari, conviveva stabilmente con un nuovo compagno dal quale aspettava un figlio ed aveva piena capacità lavorativa, avendo solo 34 anni.
Con comparsa in data 15/11/2022 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e le sue richieste economiche ed ha chiesto : di confermare l'assegno mensile di € 400,00 dovuto dal marito a titolo di mantenimento delle figlie minori e oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre a carico Per_2 Per_3
del marito l'assegno mensile di € 115,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiore sino alla sua indipendenza economica;
porre le spese Per_1
straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di
Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
-non aveva mai inteso allontanare le figlie dal padre ma era stato piuttosto quest'ultimo a disinteressarsi della prole;
era favorevole all'intervento dei servizi sociali al fine della ripresa del rapporto parentale;
-la figlia primogenita, frequentava un corso di estetista ad Acerra ( Napoli), sicchè non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica;
- la situazione economica del marito era più agiata di quella prospettata, dato l'apporto alle spese domestiche della sua nuova compagna (titolare della ditta presso cui il marito lavorava);
-in ogni caso, il marito, attesa l'età di 40 anni aveva piena capacità lavorativa, idonea ad assicurargli maggiori redditi;
- anche lei aveva intrapreso una nuova convivenza ed era in attesa di un figlio, sicchè rinunciava al mantenimento.
All'udienza di comparizione in data 14/04/2023 il Presidente, dopo aver sentito le parti – le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate senza soluzione di continuità dal tempo della separazione e che non intendevano riconciliarsi – ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma 8, L. n. 898/70 e s.m.i.:
• Conferma le condizioni della separazione in ordine all'affidamento e mantenimento dei figli tenuto conto e bilanciando le accresciute esigenze di vita degli stessi con la prospettata contrazione reddituale del resistente disponendo il versamento diretto alla primogenita non ancora economicamente indipendente dell'assegno mensile di euro 115,00;
• Revoca l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente per rinuncia fatta nella comparsa di costituzione;
• Dispone l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti perché coadiuvino il ripristino del rapporto padre-figlia offendo alla famiglia, ed in particolare alle minori, tutti gli opportuni sostegni necessari allo scopo, con obbligo di relazione con cadenza trimestrale;
Passato il procedimento alla fase contenziosa e rigettate le richieste istruttorie delle parti, all'udienza del 27/11/2024 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - i coniugi hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, giusta scrittura privata sottoscritta in data 29/07/2024 e depositata in data 31/07/2024.
Pertanto, su conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970.
Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite nella presente sede quelle contenute nell'accordo sottoscritto in data 29/07/2024 e depositato in data
31/07/2024 (in base alle quali, per quanto di interesse : le figlie e Per_2 Per_3
saranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre vedrà le figlie a fine settimana alternati ed eventualmente durante la settimana in giorni e orari da concordare con la madre;
le vacanze saranno concordate tra i coniugi e le festività saranno trascorse in maniera alternata tra il padre e la madre;
il padre corrisponderà l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e in ragione di € 150,00 Per_2 Per_3 per ciascuna figlia;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018; nulla sarà dovuto per la figlia maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente; attribuzione dell'assegno unico INPS in via esclusiva alla madre
), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad FR (NA) in data 29/09/2007 alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 29/07/2024 e depositato in data 31/07/2024, sopra trascritto;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2029
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)