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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14028/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Palma;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 2 ottobre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 14391/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le
1 conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 3 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e vista la principale patologia controversa e la consequenziale difficoltà del relativo accertamento, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 31 gennaio 2025).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u.
- secondo cui presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (febbraio 2023) - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in psichiatria del dott. , ma soprattutto per Per_1
l'accuratezza della disamina compiuta da quest'ultimo (cfr. relazione depositata il 22 ottobre 2025 “ (…) presenta: Parte_1
1) Cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con angioplastica, II classe NYHA;
2) Disturbo depressivo reattivo, forma media;
3) Obesità con complicanze artrosiche.
(…) Dalla disamina degli atti e dalla visita effettuata, lo scrivente ritiene che, i giudizi espressi precedentemente, in sede di visita collegiale prima e dal CTU dopo, non sono condivisibili in quanto, il complesso delle infermità di cui risulta affetto il ricorrente, soddisfano i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
- Per quanto concerne l'obesità, questa, indubbiamente, ha determinato delle complicazioni artrosiche come peraltro dimostrato dalle certificazioni mediche allegate agli atti che rilevano una spondilodiscoartrosi diffusa e una gonartrosi bilaterale entrambi ad incidenza funzionale.
- Per quanto riguarda il Disturbo depressivo reattivo, forma media, ha determinato un peggioramento della qualità di vita dell'attore e può considerarsi ormai cronico, essendo insorto da alcuni anni. A proposito di tale patologia, considerato che è insorta da molti anni, a parere dello scrivente, doveva essere considerata almeno di grado medio e non lieve, con conseguente diversa valutazione medico-legale.
2 Passando alla valutazione delle singole patologie, al Disturbo depressivo reattivo, forma media, va attributo il 25% fisso (cod. 2205, pag. 458 tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata con D.M. del 05-02-92 e modificato con D.M. del 14-06-94); alla Cardiopatia ischemico-ipertensiva II classe NHYA va attribuito il 45% (cod. per analogia, 6447, pag. 451, stessa tabella) e all'Obesità con complicanze artrosiche il 35% (cod. 7105, pag. 454, stessa tabella).
Applicando il computo a scalare, l'attore va giudicato soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74% a partire dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, ha diritto all'assegno mensile di invalidità”).
Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile Parte_1 di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(febbraio 2023).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Parte_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (febbraio 2023); condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Paolo Palma, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario di delle spese di lite di quest'ultimo, che Parte_1
liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1
decreti.
Così deciso il 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14028/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Palma;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 2 ottobre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 14391/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le
1 conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 3 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e vista la principale patologia controversa e la consequenziale difficoltà del relativo accertamento, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 31 gennaio 2025).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u.
- secondo cui presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (febbraio 2023) - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in psichiatria del dott. , ma soprattutto per Per_1
l'accuratezza della disamina compiuta da quest'ultimo (cfr. relazione depositata il 22 ottobre 2025 “ (…) presenta: Parte_1
1) Cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con angioplastica, II classe NYHA;
2) Disturbo depressivo reattivo, forma media;
3) Obesità con complicanze artrosiche.
(…) Dalla disamina degli atti e dalla visita effettuata, lo scrivente ritiene che, i giudizi espressi precedentemente, in sede di visita collegiale prima e dal CTU dopo, non sono condivisibili in quanto, il complesso delle infermità di cui risulta affetto il ricorrente, soddisfano i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
- Per quanto concerne l'obesità, questa, indubbiamente, ha determinato delle complicazioni artrosiche come peraltro dimostrato dalle certificazioni mediche allegate agli atti che rilevano una spondilodiscoartrosi diffusa e una gonartrosi bilaterale entrambi ad incidenza funzionale.
- Per quanto riguarda il Disturbo depressivo reattivo, forma media, ha determinato un peggioramento della qualità di vita dell'attore e può considerarsi ormai cronico, essendo insorto da alcuni anni. A proposito di tale patologia, considerato che è insorta da molti anni, a parere dello scrivente, doveva essere considerata almeno di grado medio e non lieve, con conseguente diversa valutazione medico-legale.
2 Passando alla valutazione delle singole patologie, al Disturbo depressivo reattivo, forma media, va attributo il 25% fisso (cod. 2205, pag. 458 tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata con D.M. del 05-02-92 e modificato con D.M. del 14-06-94); alla Cardiopatia ischemico-ipertensiva II classe NHYA va attribuito il 45% (cod. per analogia, 6447, pag. 451, stessa tabella) e all'Obesità con complicanze artrosiche il 35% (cod. 7105, pag. 454, stessa tabella).
Applicando il computo a scalare, l'attore va giudicato soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74% a partire dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, ha diritto all'assegno mensile di invalidità”).
Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile Parte_1 di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(febbraio 2023).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Parte_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (febbraio 2023); condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Paolo Palma, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario di delle spese di lite di quest'ultimo, che Parte_1
liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1
decreti.
Così deciso il 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TO
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