Articolo 1 della Legge 17 luglio 1910, n. 516
Articolo 2
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17 agosto 1910
Art. 1.

Il comune di Livigno e' dichiarato fuori della linea doganale.

La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.

Entrata in vigore il 17 agosto 1910
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