Art. 1.
Il comune di Livigno e' dichiarato fuori della linea doganale.
La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.
Il comune di Livigno e' dichiarato fuori della linea doganale.
La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.