Versione
17 agosto 1910
17 agosto 1910
Art. 1.
Il comune di Livigno e' dichiarato fuori della linea doganale.
La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.
Il comune di Livigno e' dichiarato fuori della linea doganale.
La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2019, n. 6091Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16600/2013 R.G. proposto da Comune di Livigno, rappresentato e difeso dall'Avv. Gregorio Leone, con domicilio eletto presso l'Avv. Lorenza Roberta Leone in Roma via Luigi Luciani n. 42, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Galli Market Sne, rappre8entata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Mileto e Benedetto Santacroce, con domicilio eletto presso lo studio Santacroce-Procida-Fruscione in Roma via Giambattista Vico n. 22 giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4/46/13, depositata il 16 gennaio 2013. Udita la …Leggi di più...
- principio di non discriminazione·
- zona extradoganale·
- art. 30 TUEF·
- libera circolazione delle merci·
- diritto speciale Livigno·
- tassa di effetto equivalente·
- art. 28 TUEF·
- interpretazione locuzione "estero"·
- giurisdizione Corte di Giustizia·
- diritto unionale