Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5461 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
EL (BN) alla c.da San Nicola n.8, (CF: ), e C.F._1 per , nata a [...] il [...] a [...], residente in Parte_2
EL (BN) alla c.da San Nicola n.8, (CF: , C.F._2 rappresentati e difesi in virtù di procura allegata al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Daniela Sarracino e Maurizio Zeoli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Benevento alla via Luigi Pirandello 18;
RICORRENTE
E
in persona dell'Amministratore Unico, l.r.p.t., Controparte_1
Dott. (c.f. n. - p. iva n. ), CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giovanni Lizza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Benevento alla via
XXV Luglio n. 23, come da determina n. 41/2025
CONVENUTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), CP_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio GRECO, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024, ed Per_1 elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente CONVENUTO
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da VERBALE
D'UDIENZA che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto che è dipendente del Consorzio di Bacino Parte_1 delle Provincie di Napoli e Caserta in liquidazione, proveniente dal ivi impiegato dal Controparte_4 gennaio 1996 sino al 31.12.2015, allorquando l'attività dell'Azienda in liquidazione cessava, con mansioni di Impiegato di concetto, inquadrato
1
è dipendente del Controparte_5 con mansioni di Operatrice Raccolta Differenziata, III livello ex CCNL Federambiente dall'8.11.2001; che, entrambi sono assegnati, in quanto dipendenti dei , con contratti Controparte_4 del 08/04/2019, all'attività di cui al programma straordinario ex art.45, comma 1, L.R. Campania n.14/2016; che, la Regione Campania, con delibera n.307 del 31/05/2017, disponeva, nell'ambito del programma straordinario di cui all'art.45, comma 1, l'avvio delle attività di cui alla lettera a) della L.R. 14/2016 e smi, ovvero le attività volte all'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi;
che, per tale ruolo sono stati selezionati in quanto unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ex L.R. 10/1993, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, con priorità per il personale assunto alla data del 31.12.2001 come inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai Commissari
Liquidatori; che, per tale ragione hanno diritto ad essere assunti, con assoluta priorità, presso i soggetti aggiudicatari del servizio di smaltimento rifiuti ai sensi della Legge Regione Campania n.14/2016, tra i quali rientra l' che, nello specifico, le loro Aziende di provenienza Controparte_1 all'origine erano Consorzi di Bacino della Regione Campania, costituiti ai sensi della Legge Regionale n.10 del 10.02.1993, recante "Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania", che stabiliva che i soggetti attuatori del Piano di smaltimento dei rifiuti erano i Comuni, i
Consorzi di Comuni e le Comunità che, la costituzione Pt_3 obbligatoria dei Consorzi veniva stabilita dal D.L. 11 maggio 2007, n. 61 convertito dalla L. 5 luglio 2007, n. 87, che, all'art. 4, disponeva che i
Comuni della Regione Campania erano obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei
Consorzi costituiti ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, art. 6; che, tali
2, venivano successivamente Controparte_6 posti in liquidazione ed il personale inserito nei progetti di assegnazione provvisoria, ex art.45 L.R. Campania n.14/2016, in attesa del definitivo passaggio ai gestori del nuovo sistema regionale di raccolta e smaltimento rifiuti;
che, il vigente regime del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, in
Campania, è disciplinato dalla Legge regionale n.14/2016; che, la gestione del ciclo dei rifiuti urbani è organizzata dall'art.23 attraverso l'istituzione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), ripartiti in a) Controparte_7
; b) ; c)
[...] Controparte_8 [...]
; d) ; e) Controparte_9 Controparte_10
; f) Controparte_11 Controparte_12 ; g) ; che, l'art.24, all'interno
[...] Controparte_13 degli ATO, disciplina i Sub Ambiti Distrettuali ( SAD) secondo tale norma, al comma VI, “I Comuni di Napoli, , Benevento, Caserta e CP_10 CP_13 Cont possono costituirsi in ai fini della presente legge” e al comma 6bis prevede che: “I Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse
2 Cont determinazioni in sede di convenzione con l' , anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo. In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove Cont previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall' , anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo”; che, presso la città di Benevento, costituita in Sub Ambito Distrettuale (SAD), la gestione del servizio è stata affidata alla società in house con effetto Controparte_1 dal 01.07.2024; che, ai sensi dell'art. 44 L.R. 14/2016 sussiste l'obbligo di assorbimento del personale già in servizio presso gli ex Consorzi di bacino in liquidazione;
che, quali dipendenti dei Controparte_4
già in servizio alla data dal 31/12/2008 e con diritto di
[...] precedenza in quanto già assunti alla data del 31.12.2001, sono già stati inseriti negli elenchi acquisiti e consegnati all'uopo alla Regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art.44 della L.R. Campania n.16/2014, in data 22/08/2016, all'esito di specifica riunione tra Consorzi ed svoltasi CP_16 presso la di Benevento e sono stati e sono tuttora impegnati, in CP_17 virtù di specifico contratto, nel programma straordinario di cui all'art.45, comma I, L.R. Campania n.14/2016; di aver infruttuosamente diffidato l' a procedere alla loro assunzione. Controparte_1 Tanto premesso, hanno chiesto di “A)- accertare e dichiarare che sin dal 01.07.2024, ovvero da quella diversa data ritenuta in sua giustizia da codesto Giudice, si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time -tra -e tra e la ditta Parte_1 Parte_2
ovvero, in ogni caso, che sussiste l'obbligo in capo Controparte_1 ad di assumere : con qualifica di Controparte_1 Parte_1 operatore ex CCNL contratto collettivo Utilitalia, livello V, Parte_2 con qualifica di operatore ex CCNL contratto collettivo Utilitalia, livello
III, ovvero, in ogni caso, con quella diversa qualifica ritenuta a ciascuno spettante;
B)- con conseguente ordine ad , in persona Controparte_1 del suo legale rapp.te p.t., di assumere ed integrare in servizio ciascuno dei ricorrenti nella qualifica di cui all'accertamento e, in ogni caso e comunque, con condanna di , al risarcimento del danno Controparte_1 corrispondente, per ciascuno dei ricorrenti, alle retribuzioni non versate e spettanti secondo l'accertamento disposto dal momento della decorrenza all'effettiva assunzione, dedotto quanto aliunde perceptum, ed al versamento all' dei contributi obbligatori corrispondenti, il tutto, nella CP_3 misura a stabilirsi all'esito della pronunzia di condanna generica limitata all'an debeatur, con proseguimento del giudizio per la definizione del quantum, anche attraverso disponenda CTU, che sin da adesso si richiede, per il cui espletamento si utilizzerà la documentazione in atti, e successiva condanna al pagamento del quantum precisato in quella sede, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria”. Si è costituita in giudizio l' eccependo l'infondatezza del Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto.
3 In particolare, la società ha dedotto di essere una società “in house”, da sempre e senza soluzione di continuità, soggetto affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il , il tutto in Controparte_18 virtù di successivi e continuativi contratti/rinnovi di affidamento del servizio;
che, l'art. 44 della L.R. Campania n. 14/2016, ha previsto la preventiva ricollocazione dei dipendenti dei disciolti Consorzi di bacino
(comma 1); 2) la continuità occupazionale in caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore (comma 5); 3) il trasferimento (id est mobilità) dei dipendenti pubblici o di società partecipate, ex art. 31 D.Lgs. n.
165/2001, sempre in caso di costituzione di nuovo gestore;
che, quale società “in house” interamente partecipata dal , è Controparte_18 vincolata al rispetto delle cogenti previsioni di legge che disciplinano le procedure per il reclutamento del personale ed in particolare, di quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 175/2016; che, proprio in virtù di quanto disposto dalle suddette norme, in data 02/12/2019, indiceva due avvisi di selezione per operai riservati al “PERSONALE ISCRITTO NELLE LISTE DEL PERSONALE DI UNO DEI CONSORZI DI BACINO BN1, BN2 E BN3”, impugnati dinanzi a codesto Tribunale in virtù della riserva dell'intero numero dei posti messi a concorso, in favore dei dipendenti iscritti nelle liste del personale dei consorzi;
che, la platea dei soggetti destinatari del disposto del citato art. 44 è ampia e non riducibile alla sola
, essendo stati istituiti 7 SAD all'interno dell' ; Controparte_1 CP_19 che, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, in data 26/09/2024, pubblicava avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di un Impiegato di concetto per attività amministrative livello V° parametro B
Area Amministrativa del CCNL Utilitalia: addetto ad attività amministrative riferibili alla gestione degli impianti termici, prevedendo specifici requisiti (laurea in Scienze Ambientali, nonché il possesso di diplomi di laurea ad essi equipollenti e l'esperienza debitamente documentabile, presso Enti pubblici ovvero aziende private e/o pubbliche di media o grande dimensione operanti nel settore del controllo degli Impianti termici nello svolgimento di funzioni compatibili con il ruolo da ricoprire), di cui nessuno degli iscritti nelle liste dei dipendenti dei disciolti era in possesso;
che, la CP_4 non aveva neanche partecipato alla selezione degli operai di terzo Pt_2 livello, espressamente riservata agli iscritti negli elenchi dei Consorzi. Si è costituito l' chiedendo, in caso di riconoscimento del rapporto di CP_3 lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, di condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' dei CP_3 contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L. 153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per
4 omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni (L. n°
662/96 e L. n° 388/00); il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione. La causa, di natura documentale, veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, il ricorso non può essere accolto. La n. 14/2016, recante “Norme di attuazione della disciplina CP_20 europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”, all'art. 44 – rubricato “Ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di bacino” – prevede che “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 in conformità a quanto disciplinato degli atti di affidamento, è fatto obbligo al soggetto affidatario di utilizzare, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania) e delle società da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre
2008, ancorché interessate da collocazione in mobilità, sospensione o cassa integrazione ovvero da licenziamenti per fatti non imputabili ai lavoratori e per i quali pende contenzioso in sede giurisdizionale, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001. Fino al completo reimpiego delle unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione
Campania è vietato procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti”.
2. Per dare pronta e concreta attuazione a quanto previsto al comma 1, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti dei Consorzi di Bacino, anche con riferimento al personale dipendente delle società da essi partecipate, approvano gli elenchi del personale di cui al comma 1 in esito alle procedure di confronto con le organizzazioni sindacali, in appositi incontri su base provinciale con la partecipazione delle rappresentanze istituzionali interessate in ragione delle proprie competenze dirette nella materia del ciclo dei rifiuti, ovvero in funzione di organismo ospitante. Cont Entro 30 giorni dall'insediamento, gli , per quanto riferito al territorio provinciale di propria competenza, acquisiscono i predetti elenchi del personale redatti dai legali rappresentanti.
3. In conformità e per le finalità di cui al comma 1, con gli atti d' affidamento è fatto obbligo al gestore di produrre apposita dichiarazione di presa d'atto dell'obbligatorio utilizzo del personale incluso negli elenchi.
4. La mancata produzione della dichiarazione contenente l'impegno predetto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento.
5. Ai lavoratori inclusi negli elenchi e che risultano in servizio presso un soggetto gestore alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto il diritto alla continuità occupazionale presso i soggetti gestori individuati dall'EdA. Il personale, compreso quello che risulta utilizzato in attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 45, è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende a partecipazione pubblica comunale, provinciale o consortile e di imprese private, anche
5 cooperative, al nuovo gestore del servizio, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 165/2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile osservando le procedure di informazione e consultazione obbligatorie previste dal medesimo articolo. 6.
Il personale è assunto alle dipendenze del gestore o altro soggetto interessato entro la data di inizio delle attività. La Giunta regionale promuove apposite azioni per un piano di accompagnamento all'esodo per il personale che ha raggiunto limiti pensionabili ovvero si trovi in prossimità di essi, in conformità alle norme vigenti. 6bis. Il personale di cui al comma
1 del presente articolo che omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare attività lavorativa anche in attuazione di programmi che prevedono l'impiego temporaneo non full - time da svolgersi entro massimo cinquanta chilometri dal luogo di residenza o l'accettazione di una offerta lavorativa con nuova assunzione, in conformità della presente legge, decade dai benefici e dalle speciali forme di tutela dalla stessa legge riconosciuti, fatte salve le tutele previste dalla normativa statale in materia”. Ciò detto, come dedotto correttamente dalla società, in primo luogo, l' CP_1 non è l'unica destinataria del precetto normativo, in quanto nell'ATO di CP_ Benevento sono presenti 7 SAD (cfr. doc. 9 e quindi altri 6 gestori del servizio rifiuti e i ricorrenti non hanno addotto alcuna motivazione giuridica che legittimi la loro richiesta nei confronti dell' e non degli altri CP_1 gestori del servizio. In secondo luogo, non è applicabile al caso di specie, il disposto di cui all'art. 44 comma 5, in quanto non vi è stato un cambio di “gestore”, CP_ essendo l' affidataria del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati della città di Benevento, già antecedentemente al contratto di servizio dell'11.07.2024 ed in quanto i ricorrenti non erano tecnicamente già impiegati nello svolgimento del medesimo servizio, né nelle attività di cui all'art. 45 L.R., alle dipendente del gestore uscente. Ne consegue che non può trovare applicazione la disciplina del trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. La previsione di cui all'art. 44 comma 1 si rivolge, invece, a tutti i soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti, che intendano procedere ad assunzioni di nuovo personale.
A tali soggetti, a prescindere dalla loro natura e forma organizzativa, la legge regionale espressamente impone, per coprire il proprio fabbisogno, di ricollocare prioritariamente tutto il personale dei consorzi di bacino. La norma è applicabile, quindi, anche ad che risulta Controparte_1 essere – anche dopo la costituzione dell' e del relativo CP_21 [...]
, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 14/2016 – affidataria del servizio di CP_22 gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati della Parte_4
, giusta contratto di servizio del 11.07.2024.
[...]
È, però, pacifico e comunque documentale che la resistente sia una società in house del avente per oggetto la gestione dei servizi Controparte_18 di igiene urbana e ambientale, da svolgere prevalentemente nella città di
Benevento (v. statuto, in prod. ASIA).
6 L'art. 1, comma 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016 prevede che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”. Quanto ai rapporti di lavoro, l'art. 19 richiama, al comma 1, “le disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”, facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto, che, per quel che qui rileva, all'art. 19, comma 2 impone alle società a controllo pubblico di stabilire “criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3” e al comma 4 prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2. Il legislatore del Testo unico, quindi, pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal d.lgs. 165/2001, ha previsto significative deroghe alla disciplina generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario. In particolare, è stato esteso alle società a controllo pubblico l'obbligo di reclutare il personale tramite procedure concorsuali e selettive, che devono conformarsi ai seguenti principi: “a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
[e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59;] e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di
7 ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso” (art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001). Dalla lettura coordinata delle previsioni di cui all'art. 19 d.lgs. 175/2016 e art. 44 comma 1 L.R. 14/2016, deve dedursi che fino al completo reimpiego delle unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania, l' , ove intenda procedere a nuove assunzioni di personale, deve CP_1 attingere, al pari degli altri gestori, alle liste dei dipendenti dei disciolti ma, nel fare ciò, è tenuta ad attivare procedure concorsuali e CP_4 selettive, nel rispetto di quanto sancito dal suddetto art. 19.
Oltretutto, la resistente ha dedotto e dimostrato di aver espressamente avviato una selezione riservata agli iscritti negli elenchi dei Consorzi, per l'assunzione di operai di III livello, come la ricorrente a cui Pt_2 quest'ultima non ha neanche partecipato. Riguardo, invece, alla selezione bandita in data 26.09.2024, richiamata dal ricorrente , dal bando risulta chiaramente la volontà di assumere un Pt_1 impiegato di V livello, con mansioni di addetto ad attività amministrative riferibili alla gestione degli impianti termici, in possesso di specifici titoli ed esperienza pregressa nella PA, che il non ha dimostrato di Pt_1 possedere.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
La novità e la natura interpretativa delle questioni affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché CP_3 potesse essere emessa pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L,
Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 12.05.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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