Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00897/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01370/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2025, proposto da
-OMISSIS- nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale e nell’interesse del figlio minore GA RO VI Alejandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Motta, Alessandro Gravante, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Gravane in Roma, via Poli 29;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 05720/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
RITENUTO, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, che l’appello cautelare non è assistito dal prescritto fumus boni iuris , risultando il provvedimento impugnato congruamente motivato, come rilevato nella diffusa motivazione che sorregge l’ordinanza del giudice di primo grado che resiste alle censure proposte, avendo offerto una condivisibile lettura dell’art. 44-bis del DPR 394/1999.
Rileva il Collegio che il secondo periodo della lettera b) di cui al comma 2 dell’art. 44-bis del DPR 394/1999 - che secondo la tesi dell’appellante avrebbe natura residuale (“al di fuori di tali fattispecie”) e disciplinerebbe proprio i casi, come quello in esame, in cui (diversamente dal primo periodo della lettera b) il corso di studio da seguire non sia svolto nell’ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dalle Amministrazioni statali - va letto e considerato nella sua interezza laddove recita: “Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a) …; l’espresso richiamo alla presenza dei requisiti di cui alla lettera a) la quale prevede che “l’ingresso nel territorio italiano per motivi di studio è consentito ai maggiori d’età che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico professionale, a tempo pieno e di durata determinata …” circoscrive chiaramente i requisiti richiesti dalla norma, con conseguente infondatezza della tesi sostenuta dall’appellante.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per il rilascio di un “visto di studio” a soggetto minore di età, come indicati dal richiamato art. 44 bis del DPR 394/1999, in quanto l’appellante non intende frequentare né “istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali” , né “corsi superiori di studio o d’istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata”.
Del tutto inconferente è pertanto l’iscrizione presso una scuola superiore statunitense, in quanto la ratio della normativa richiamata è quella di consentire l’ingresso in Italia “per motivi di studio” a soggetti che intendono frequentare scuole e corsi riconosciuti dall’ordinamento italiano e non a soggetti che vogliano iscriversi ad una qualsiasi scuola estera frequentabile a distanza dall’Italia.
RITENUTO, conclusivamente,
- che l’appello cautelare va respinto;
- che le spese relative alla presente fase possono essere compensate tra le parti attesa la novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 1370/2025).
Spese compensate,
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.