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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17470 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 22986/2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 21.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 22986 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dell'11.12.2025, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv.
IM Di NS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa in virtù di procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_1
n. 17775/2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720200216833230000.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente aveva eccepito l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento e la conseguente estinzione dell''obbligo di pagare la somma dovuta, ai sensi dell'art. 201 comma quinto d.lgs. n. 285/1992; l'illegittimità dei verbali di accertamento per la violazione dell'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione;
l'illegittimità dei verbali per omessa indicazione dei dati del responsabile del procedimento. aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, alla luce della rituale notificazione dei CP_1 verbali di accertamento.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo documentata la rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame , contestando la decisione Parte_1 del primo giudice, in ragione dell'irrituale deposito della documentazione attestante la notificazione dei verbali, in difetto di indicazione degli estremi degli stessi nell'indice in atti, sicché non risulterebbe neppure provato il rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c.
Ne discenderebbe la carenza di prova in ordine alla notificazione dei verbali stessi e la conseguente estinzione dell''obbligo di pagare la somma dovuta, ai sensi dell'art. 201 comma quinto d.lgs. n. 285/1992. ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della documentata CP_1 rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza sollevata avverso i verbali per la prima volta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
In ordine alla ritualità della produzione documentale, ha evidenziato che, alla luce CP_1 del disposto degli artt. 74 e 87 disp. att., l'asserita mancata ricomprensione di un atto nell'indice vistato dal cancelliere non determina un vizio sanzionato con l'inutilizzabilità o inammissibilità della prova.
3 Con provvedimento del 21.11.2025 è stata sollevata d'ufficio la questione della mancata partecipazione al giudizio dell'Agenzia delle Entrate OS.
2. L'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della cartella di pagamento n.
09720200216833230000, in ragione dell'omessa notificazione dei verbali di accertamento ad essa sottesi.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. n. 11661/2024; nello stesso senso cfr. Cass. n. 5129/2023; Cass. n. 30777/2023; Cass. n. 15900/2017)
Nella specie l'opponente ha espressamente chiesto di “dichiarare la nullità della cartella di pagamento in contestazione”.
Si tratta di domanda che incide su un atto emesso dall'agente della riscossione e che, per le ragioni sopra esposte, non può che essere rivolta anche nei confronti di quest'ultimo
Qualora l'azione giudiziaria sia stata incardinata soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data.
Dagli atti del giudizio di prime cure non emerge prova della partecipazione al giudizio dell'Agenzia delle Entrate OS (cfr. in particolare i soggetti ai quali risulta notificato il decreto di fissazione dell'udienza), sicché l'indicazione dell'ente quale parte nella sentenza impugnata deve ritenersi frutto di un mero errore materiale.
Nell'ipotesi – quale quella in esame - in cui non si sia provveduto in primo grado ad integrare correttamente il contraddittorio, la sentenza è nulla con obbligo del giudice di appello ai sensi dell'art. 354 c.p.c. di rimettere la causa al giudice di prime cure.
3. Le spese processuali del giudizio di appello devono essere compensate tra le parti in ragione degli orientamenti non uniformi espressi dalla giurisprudenza in ordine alle questioni sottese alla decisione e tenuto della individuazione d'ufficio del soggetto al quale è stato notificato dalla cancelleria del Giudice di Pace il decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 7 comma settimo d.lgs. n. 150/2011.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
17775/2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la nullità ai sensi dell'art. 354 c.p.c. della sentenza impugnata;
rimette le parti innanzi al Giudice di Pace;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Roma, 12.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 21.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 22986 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dell'11.12.2025, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Francesco De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv.
IM Di NS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa in virtù di procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_1
n. 17775/2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720200216833230000.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente aveva eccepito l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento e la conseguente estinzione dell''obbligo di pagare la somma dovuta, ai sensi dell'art. 201 comma quinto d.lgs. n. 285/1992; l'illegittimità dei verbali di accertamento per la violazione dell'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione;
l'illegittimità dei verbali per omessa indicazione dei dati del responsabile del procedimento. aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, alla luce della rituale notificazione dei CP_1 verbali di accertamento.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo documentata la rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame , contestando la decisione Parte_1 del primo giudice, in ragione dell'irrituale deposito della documentazione attestante la notificazione dei verbali, in difetto di indicazione degli estremi degli stessi nell'indice in atti, sicché non risulterebbe neppure provato il rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c.
Ne discenderebbe la carenza di prova in ordine alla notificazione dei verbali stessi e la conseguente estinzione dell''obbligo di pagare la somma dovuta, ai sensi dell'art. 201 comma quinto d.lgs. n. 285/1992. ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della documentata CP_1 rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza sollevata avverso i verbali per la prima volta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
In ordine alla ritualità della produzione documentale, ha evidenziato che, alla luce CP_1 del disposto degli artt. 74 e 87 disp. att., l'asserita mancata ricomprensione di un atto nell'indice vistato dal cancelliere non determina un vizio sanzionato con l'inutilizzabilità o inammissibilità della prova.
3 Con provvedimento del 21.11.2025 è stata sollevata d'ufficio la questione della mancata partecipazione al giudizio dell'Agenzia delle Entrate OS.
2. L'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della cartella di pagamento n.
09720200216833230000, in ragione dell'omessa notificazione dei verbali di accertamento ad essa sottesi.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. n. 11661/2024; nello stesso senso cfr. Cass. n. 5129/2023; Cass. n. 30777/2023; Cass. n. 15900/2017)
Nella specie l'opponente ha espressamente chiesto di “dichiarare la nullità della cartella di pagamento in contestazione”.
Si tratta di domanda che incide su un atto emesso dall'agente della riscossione e che, per le ragioni sopra esposte, non può che essere rivolta anche nei confronti di quest'ultimo
Qualora l'azione giudiziaria sia stata incardinata soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data.
Dagli atti del giudizio di prime cure non emerge prova della partecipazione al giudizio dell'Agenzia delle Entrate OS (cfr. in particolare i soggetti ai quali risulta notificato il decreto di fissazione dell'udienza), sicché l'indicazione dell'ente quale parte nella sentenza impugnata deve ritenersi frutto di un mero errore materiale.
Nell'ipotesi – quale quella in esame - in cui non si sia provveduto in primo grado ad integrare correttamente il contraddittorio, la sentenza è nulla con obbligo del giudice di appello ai sensi dell'art. 354 c.p.c. di rimettere la causa al giudice di prime cure.
3. Le spese processuali del giudizio di appello devono essere compensate tra le parti in ragione degli orientamenti non uniformi espressi dalla giurisprudenza in ordine alle questioni sottese alla decisione e tenuto della individuazione d'ufficio del soggetto al quale è stato notificato dalla cancelleria del Giudice di Pace il decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 7 comma settimo d.lgs. n. 150/2011.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
17775/2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la nullità ai sensi dell'art. 354 c.p.c. della sentenza impugnata;
rimette le parti innanzi al Giudice di Pace;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Roma, 12.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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