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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 306/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/05/2024 e promossa in questo grado
Da
(c.f. ), nato a [...] il [...], nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di titolare dell'impresa individuale COSMOCAR, con sede in Via Sturno n. 8,
(P.IVA: ), elettivamente domiciliato in Riesi presso lo studio dell'Avv. C. P.IVA_1
Terranova dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro con sede legale in EZ ME (p.i. in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, quale procuratrice generale di
[...]
con sede legale in EZ-ME (p.i. PI ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. R. Franco ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia presso lo studio del predetto, come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
* * * * * *
All'udienza del 22.04.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (LO IC): “Parte, con le presenti note in via principale rinnova la richiesta di ammissione di CTU per le ragioni meglio spiegate nell'atto introduttivo del giudizio da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte. In subordine, precisa le conclusioni così come riportate nell'atto introduttivo del giudizio, contesta le difese avversarie e chiede che la causa venga posta in decisione concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusive e di replica”.
: precisa le proprie conclusioni per rinvio alla rassegna CP_1 Controparte_1
contenuta in comparsa di costituzione e risposta ai fini del rigetto di ogni avversa istanza, finale conferma della sentenza impugnata e contestuale declaratoria di inammissibilità
e/o infondatezza del proposto appello”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 389/2016 il Tribunale di Gela ingiungeva a , Parte_1 titolare dell'impresa individuale Cosmocar di LO IC, nonché a e Parte_2
fideiussori fino alla concorrenza di € 46.956,93, di pagare alla Parte_3 Pt_4
quale mandataria della la somma di € 71.445,03, oltre interessi
[...] Parte_5
come pattuiti.
Il credito azionato afferiva per € 24.488,10 ad un contratto di conto corrente intrattenuto dal debitore con il Banco di Sicilia e per la parte rimanente, pari ad € 46.956,93, Pt_1
ad un contratto di mutuo chirografario (originariamente di € 80.000,00) per il quale avevano prestato fideiussione e Parte_2 Parte_3
Avverso il precisato provvedimento proponeva opposizione il solo il Parte_1
quale eccepiva la nullità, ex art. 1815 c.c., delle clausole relative agli interessi, a suo dire usurari, che erano stati applicati al contratto di mutuo chirografario.
Nel giudizio così promosso si costituiva la creditrice opposta (successivamente interveniva la ), la quale contestava l'assunto avversario e chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Con ordinanza del dì 11/8/2017 il giudice a quo, rilevato che la contestazione dell'opponente investiva unicamente il mutuo chirografario, concedeva la provvisoria esecuzione parziale all'opposto provvedimento e, quindi, limitatamente all'importo di €
24.488,10.
Il giudice rilevava al contempo che la causa verteva in materia bancaria e, dal momento che essa soggiaceva all'esperimento del procedimento di media-conciliazione di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, onerava la parte opponente di depositare la relativa istanza entro la data del 15 settembre 2017 ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
All'udienza del 04.03.2020 il Tribunale, sulla scorta del verbale di mediazione che era stato versato in atti, rilevava che il relativo procedimento non era stato espletato nel rispetto delle forme di cui al mentovato art. 5, d.lgs. n. 28/2010, talché rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e con sentenza n. 282, pubblicata il giorno 28 maggio
2020, dichiarava improcedibile la proposta opposizione e condannava la parte opponente a rifondere le spese del giudizio all'altra parte.
Avverso la succitata pronuncia ha interposto gravame , quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Cosmocar, con atto notificato il 15.12.2020 a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma lamentandone l'ingiustizia e l'erroneità.
Si è costituita in giudizio la quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
cessionaria dei crediti originariamente vantati da contestando tutte
[...] Parte_5 le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 17.11.2021, la Corte ha respinto le richieste istruttorie avanzate dalla parte appellante ed ha rinviato per le conclusioni.
Raccolte le conclusioni attraverso il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 30.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini per il deposito di scritti difensivi.
Con il primo e principale motivo che sorregge la proposta impugnazione, Parte_1 denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per avere ritenuto illegittimo il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. n.
18/2020, per essersi svolto senza la personale presenza dell'attore dinanzi al mediatore.
Una lettura più attenta delle disposizioni che regolano la materia, invece, avrebbe dovuto indurre il tribunale ad assumere ben altra statuizione, dal momento che l'art. 8 del D.Lgs
28/2010 prevede, semplicemente, che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”.
Questo essendo il tenore letterale della disposizione in parola -continua l'impugnante- risulta evidente come “essa nulla statuisca in merito alla necessaria partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione, e come non imponga limitazioni sulla possibilità di farsi rappresentare da un delegato.
Invero, l'unica partecipazione che si evince quale necessaria pare essere quella del difensore”, sicché “la mancata partecipazione personale dell'opponente innanzi al mediatore - attesa l'insussistenza di diritti indisponibili - non incide sulla legittimità della procedura conciliativa e sulla conseguente procedibilità della domanda”.
L'assunto non può condividersi perché confligge apertamente con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito. Intervenendo in “subiecta materia”, infatti, la Suprema Corte ha affermato che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
Non solo, ma anche la giurisprudenza di merito che via via si è formata in tema di mediazione obbligatoria, si è ormai consolidata nell'affermare che “alla mediazione obbligatoria prevista dal cennato art. 5 del DLgs 28/2010 è richiesta la partecipazione personale della parte coinvolta nel contenzioso o, in alternativa, di un suo rappresentante munito di speciale procura per parteciparvi” (tra le numerose pronunce, Trib. Firenze,
21/4/2015; Trib. Ferrara, 28/7/2016; Trib. Reggio Emilia, 26/6/2017, nonché C. Appello
Milano, 10/5/2017; C. Appello Napoli, 9/5/2018; C. Appello Ancona, 23/5/2018; Trib.
Salerno, 11/3/2020).
E la sentenza oggi impugnata, che si pone nel solco dell'indicato orientamento, è stata chiara nell'escludere che la partecipazione all'incontro di mediazione del solo avvocato della parte abbia soddisfatto la previsione normativa, perché l'intento del legislatore, che ha imposto l'attivazione del procedimento come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, è stato quello di far incontrare le parti di persona in una fase precontenziosa al fine di poter trovare una soluzione per la futura lite (o, nel caso, quella appena introdotta), mentre la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo si riduce ad una mera formalità priva di significato, quasi come una sorta di anticipazione della prima udienza del giudizio che, come è evidente, svilirebbe le finalità perseguite dal legislatore.
La presenza perciò all'incontro di mediazione del difensore della parte privo di una procura avente ad oggetto specifico la partecipazione alla mediazione con i poteri di disporre del diritto sostanziale equivale all'ipotesi di mancata partecipazione.
E dal momento che dal verbale di mediazione con esito negativo versato agli atti del giudizio emerge che a partecipare all'incontro per parte opponente è stato “l'avv. Gianluca
Marino per delega dell'avv. Carmelo Terranova” -difensore del nel giudizio di Pt_1
primo grado- ma non allegata al succitato verbale perché conferita in forma orale dal predetto difensore della parte, appare evidente come l'applicazione dei sopra enunciati principi al caso a mani abbia correttamente indotto il Tribunale a pronunciare l'improcedibilità dell'opposizione. L'appello deve essere quindi rigettato, mentre rimane assorbito nella decisione l'ulteriore motivo di gravame formulato dalla parte appellante.
Le spese seguono la soccombenza e, in ragione della semplicità delle questioni trattate e del valore della lite, si liquidano in complessive € 5.000,00, importo che viene determinato sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€ 1.500,00), introduttiva (€ 1000,00) e decisoria (€ 2.500,00), oltre accessori di legge.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 229/2020 del Tribunale di Enna, pubblicata il 20.05.2020, ed impugnata da quale titolare della Parte_1
Cosmocar.
Condanna l'appellante a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 5.000,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 28.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice
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