Sentenza 6 maggio 2025
Massime • 1
Il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale. (Nel caso di specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato che il mutamento giurisprudenziale relativo alla qualificazione della responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto del medico come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui attiene a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare la rimessione in termini di una clinica che non aveva formulato nei confronti della propria compagnia assicuratrice la domanda di manleva per la responsabilità scaturente dalla condotta di un sanitario).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/05/2025, n. 11882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11882 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Oscuramento disp.: 29452/21
Camera di consiglio del 5 marzo 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 29452/2021 Numero sezionale 894/2025 Numero di raccolta generale 11882/2025 Data pubblicazione 06/06/2025
Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:
dott. CO De Stefano - Presidente dott. Marco Rossetti Consigliere rel. ed est. dott. Augusto Tatangelo - Consigliere dott. Raffaele Rossi - Consigliere dott. Giovanni Fanticini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 29452/21 proposto da:
Oggetto: assicurazione della r.c. dell'ospedale previsione di franchigia per la r.c. scaturente da fatto di medico non dipendente - qualificazione della responsabilità dell'ospedale per "fatto proprio" o per "fatto altrui rilevanza ai fini assicurativi - esclusione.
-) Casa di cura Privata Villa Anna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Livia Ida Calcagni;
contro
- ricorrente -
-) D's Insurance Company S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Lorenzo Locatelli;
nonché
- controricorrente -
-) SI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Massimo Laurenti;
- controricorrente -
nonché
-) Di TO CO;
EN TO;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di CO 7 maggio 2021 n. 548; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
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Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 136af30eaa69a3a66b19193e2ac389d-Firmato Da: MARCO ROSSETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: b583a503335e1e6
Oscuramento disp.: 29452/21 Camera di consiglio del 5 marzo 2025
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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;
uditi, per la parte ricorrente, l'Avvocato Livia Ida Calcagni e per la D's Insurance Company l'avv. Lorenzo Locatelli.
FATTI DI CAUSA
1. Il 21 ottobre 2009 CO Di TO fu sottoposto ad un intervento di artroprotesi, eseguito dal chirurgo TO EN nella clinica gestita dalla società Casa di Cura Privata Villa Anna s.p.a. (d'ora innanzi, "la IN"). In conseguenza dell'intervento il paziente pati una copiosa emorragia che ne prolungò la convalescenza e provocò la lesione del nervo sciatico popliteo.
2. Adducendo le suddette circostanze, CO Di TO nel 2012 convenne dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno TO EN e la IN, la quale chiamò in causa quegli assicuratori dei D's of London con i quali aveva stipulato una assicurazione della responsabilità civile. Nella comparsa di costituzione la clinica dedusse: -) di avere stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile con alcuni dei D's di Londra;
-) che questo contratto copriva due rischi: a) il rischio che la IN dovesse rispondere di danni causati ai pazienti da medici non dipendenti da essa;
b) il rischio che la IN dovesse rispondere di danni causati ai pazienti per fatto proprio;
-) il primo tipo di rischio era soggetto ad una franchigia di euro 500.000, il secondo no. Premessi questi fatti, la IN dapprima dedusse (p. 4 della comparsa di risposta in primo grado) che i D's erano tenuti a garantirla "laddove la responsabilità fosse ricondotta non all'operato diretto del dott. EN, ma alla disattenzione od all'operato, più in generale, dei sanitari della Casa di Cura". Quindi, nel concludere, chiese (p. 6 dell'atto di chiamata in causa notificato ai D's) di essere manlevata "di tutto quanto fosse condannata a pagare
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al ricorrente per comportamenti non riconducibili al diretto operato del dott. TO EN". Infine la IN chiese che, in caso di accoglimento della domanda attorea, TO EN fosse condannato a rifonderle quanto avrebbe versato al danneggiato.
per
3. Si costituirono i D's sottoscrittori della polizza, eccependo quanto ancora rileva che il danno patito dal paziente era inferiore alla franchigia contrattualmente prevista per l'ipotesi di danni causati da medici non dipendenti della IN, e che quindi alcun indennizzo era dovuto.
4. Si costituirono TO EN e la società assicuratrice della responsabilità civile di quest'ultimo, la SI s.p.a. (olim, Carige s.p.a.), anch'essa chiamata in causa del proprio assicurato.
5. Con sentenza 28.11.2016 n. 1216 il Tribunale di Ascoli Piceno: a) ritenne sussistente la responsabilità di TO EN limitatamente al danno consistito nella lesione del nervo sciatico;
b) condannò in solido i due assicuratori chiamati in causa (D's e SI) al risarcimento del danno patito dall'attore; c) nulla statui quanto al rapporto tra assicurati ed assicuratori. La sentenza fu appellata da tutte e cinque le parti in causa.
6. Con sentenza 7.5.2021 n. 548 la Corte d'appello di CO (per quanto in questa sede resta da valutare) così provvide: a) escluse l'obbligo indennitario dei D's; ritenne a tal riguardo che l'unico danno patito da CO Di TO era quello causato da TO EN;
che il chirurgo non era dipendente della clinica;
che per i danni causati dal personale non dipendente della IN la polizza prevedeva una franchigia di euro 500.000; che il danno patito dal paziente era di importo inferiore a tale soglia;
b) escluse che la SI potesse essere condannata al pagamento direttamente in favore del terzo danneggiato;
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c) ridusse l'obbligo indennitario della SI nei limiti dello scoperto contrattualmente previsto (non indicato in sentenza); d) dopo avere dichiarato in motivazione "totalmente infondato l'appello incidentale della IN" (p. 12), ivi compreso il motivo col quale la IN lamentava l'omessa pronuncia sulla propria domanda di regresso nei confronti di TO EN, nel dispositivo ritenne di statuire così: "dichiara il diritto di rivalsa dei coobbligati solidali Casa di Cura Privata Villa Anna s.p.a. e EN TO nella misura del 50%".
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla IN, con ricorso fondato su due motivi. La società D's Insurance Company S.A. (dichiaratasi avente causa dei D's sottoscrittori della polizza) ha notificato un controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e dichiarando di volere: a) "riproporre" (sic) in questa sede i motivi d'appello dichiarati assorbiti dalla Corte d'appello; b) proponendo "in via subordinata" una impugnazione incidentale.
7. Anche la SI ha notificato un controricorso dichiarandosi estranea alle questioni ancora sub iudice e chiedendo "accertarsi la formazione del giudicato" sull'affermata corresponsabilità paritaria della IN e di TO EN per i danni patiti da CO Di TO.
8. I D's e la IN hanno depositato memoria.
chiedendo
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1228, 1299
e 2055 c.c..
Il motivo è rivolto avverso il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di garanzia formulata dalla IN nei confronti dei D's. La censura è sostenuta con un'argomentazione così riassumibile:
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-) la IN è stata condannata a risarcire il danno causato da un medico del cui operato essa doveva rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c.; -) la responsabilità d'un ospedale per il fatto del medico, ai sensi dell'art. 1228 c.c., non è una responsabilità per fatto altrui, ma una responsabilità per fatto proprio (la società ricorrente invoca, al riguardo, i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 28897 del 2019), salvo regresso nei confronti del medico responsabile nella misura del 50%; -) la polizza stipulata dalla IN con i D's prevedeva la copertura della responsabilità "per fatto proprio" senza franchigie;
-) ergo (questa pare alla Corte essere la conclusione cui implicitamente intende pervenire la ricorrente), almeno per la metà del danno patito dall'attore la IN avrebbe avuto diritto ad essere manlevata dai D's.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La sentenza impugnata ha escluso il diritto della IN alla manleva sul presupposto che quest'ultima non era stata chiesta. La Corte d'appello ha ritenuto che la IN formulò in giudizio una sola domanda nei confronti dei D's: essere garantita per i danni patiti da CO Di TO e "non riconducibili alla condotta del dott. EN" (così la sentenza d'appello, p. 3). Dunque, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto di non dovere affrontare il tema dell'esistenza e dell'estensione della copertura assicurativa, per la semplice ragione che la IN era stata condannata a risarcire un danno (quello causato dal medico) per il quale la stessa società garantita aveva ammesso non vi fosse copertura. Incurante di questa motivazione, la società ricorrente si diffonde a discorrere della distinzione tra responsabilità per fatto proprio e per fatto altrui, diméntica del fatto che la sua domanda di garanzia è stata ritenuta dalla Corte territoriale non già infondata, ma mai formulata.
1.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile per la sua novità.
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Nel presente giudizio si è infatti verificata la seguente sequenza processuale: -) con l'atto di chiamata in causa la IN ha chiesto ai D's di essere tenuta indenne delle somme che fosse stata costretta a pagare all'attore per fatti non dipesi dalla condotta di TO EN (p. 6 dell'atto di chiamata in causa); -) tale domanda non è stata mai ritualmente modificata: la IN, infatti, non depositò la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; e se lo fece, la suddetta memoria non è stata allegata al ricorso;
-) la stessa posizione fu ribadita nella comparsa conclusionale di primo grado (pp. 5-6); -) con l'atto d'appello, infine, la IN non propose né ripropose (ex art. 346 c.p.c.) alcun argomento inteso a sostenere il suo diritto all'indennizzo per i danni causati da TO EN.
1.3. La società ricorrente ammette di non avere formulato entro il termine di legge la richiesta di essere garantita per la responsabilità scaturente dalla condotta di TO EN. Invoca, tuttavia, il principio per cui la parte dovrebbe essere ammessa a formulare istanze per le quali sia maturata una preclusione, quando ciò consegua al mutamento imprevisto d'un consolidato orientamento giurisprudenziale (c.d. overruling). Aggiunge che nel caso di specie questo mutamento sarebbe rappresentato dalla sentenza n. 28897 del 2019, la quale ha stabilito il principio per cui la responsabilità d'un ospedale per il fatto del medico è una responsabilità "per fatto proprio", non per fatto altrui. Tale allegazione, tuttavia, non giova alla ricorrente, per due ragioni.
1.3.1. La prima ragione è che il mutamento imprevisto di giurisprudenza legittima la rimessione in termini soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali, e non quando investa principi di diritto sostanziale (ex multis, Cass. Sez. 3, 09/12/2024, n. 31681; Cass. Sez. L., 04/07/2024, n. 18290; Cass. Sez. 1, 14/02/2024, n. 4085). Nella specie, il dedotto mutamento di giurisprudenza intervenuto, oltretutto, quando la causa
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ancora pendeva davanti al giudice del merito
attiene, appunto, a principi
di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare alcuna rimessione.
1.3.2. La seconda ragione è che, in ogni caso, il problema dei limiti del regresso tra condebitori (cioè, l'oggetto della decisione n. 28897/19 di questa Corte) nulla ha a che vedere col tema della delimitazione del rischio assicurato. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'estensione del rischio assicurato va stabilita in base alle pattuizioni delle parti, non in base a disquisizioni dogmatiche sulla natura delle obbligazioni. Nel caso di specie l'art. 7.2, lettera (n), delle condizioni generali di contratto escludeva dalla copertura i danni derivanti "dalla responsabilità personale del medici in libera prestazione e/o dei medici convenzionati, se non dopo aver applicato una franchigia fissa ed assoluta per sinistro pari al massimale indicato all'articolo 10 lettera C", ovvero euro 500.000. Il contratto, dunque, faceva dipendere l'operatività della garanzia non da criteri astratti (e cioè se la responsabilità dell'assicurato dovesse qualificarsi "per fatto proprio" o "per fatto altrui"), ma da un elemento oggettivo: che il danno patito dal paziente "derivasse da" una responsabilità personale del medico non dipendente della IN. Pertanto, che la responsabilità d'un ospedale ex art. 1228 c.c. la si volesse qualificare come "per fatto proprio" o "per fatto altrui", nulla cambierebbe nel caso di specie: nell'uno, come nell'altro caso, s'applicherebbe la franchigia prevista per l'ipotesi di danni causati da medici non dipendenti.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è prospettata la violazione dell'art. 112 c.p.c.. La società ricorrente sostiene che la sua domanda sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte d'appello. In particolare, non sarebbe stata corretta "la interpretazione della domanda data dalla Corte d'Appello di CO per la quale il petitum della domanda di garanzia nei confronti dei D's sarebbe limitato al solo caso di danno
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naturalisticamente riconducibile al diretto operato del dott. TO EN". Aggiunge che "interpretando correttamente la domanda ben avrebbe potuto la Corte d'Appello di CO dichiarare la operatività della polizza". Dopo avere detto ciò, l'illustrazione del motivo prosegue con la trascrizione di due massime di questa Corte.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Per le ragioni in fatto già esposte al precedente § 1.2, deve escludersi che la IN abbia mai formulato alcuna domanda di manleva nei confronti dei D's, che avesse ad oggetto la copertura della responsabilità scaturente dai danni causati da TO EN. Di tale domanda non solo non v'è traccia, ma al contrario sia nell'atto di chiamata in causa, sia nella comparsa conclusionale di primo grado, sia nell'atto d'appello, si ammette (ex art. 2733 c.c.) che la polizza non coprisse questo tipo di danni.
3. Il ricorso incidentale condizionato resta formalmente assorbito, sicché non mette conto vagliarne l'ammissibilità.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
dalla
4.1. La ricorrente è tenuta a sostenere le spese anche della SI. Il ricorso, infatti, dichiara che quest'ultima è stata raggiunta notificazione ai fini della "integrità litisconsorzio": ma la SI non era affatto un litisconsorte necessario, sicché l'ambiguità di quella definizione rese non superflua la costituzione in giudizio. Tuttavia, la modestia dell'impegno difensivo richiesto dal ricorso alla SI giustifica una liquidazione in misura prossima al minimo tabellare.
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5. Per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi dell'originario attore, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
la Corte di cassazione:
Per questi motivi
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;
(-) condanna la Casa di cura privata Villa Anna s.p.a. alla rifusione in favore di D's Insurance Company S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna la Casa di cura privata Villa Anna s.p.a. alla rifusione in favore di SI Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
(-) dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di CO Di TO. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addi 5 marzo 2025.
Il consigliere estensore (Marco Rossetti)
Il Presidente (CO De Stefano)
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