Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa FR Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3073 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via G. Marconi n. 17, presso lo studio dell'Avv. Stefania Sensini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 22 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 13 settembre 1992 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A,
n. 161); che dalla loro unione sono nate due figlie a Viterbo il 4 Persona_1
settembre 1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona_2
a Viterbo il 30 marzo 2003, maggiorenne ed economicamente non autosuffi-
[...]
ciente; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non inten- dono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“1) I coniugi a vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare, con il garage, sita in Viterbo Via Verrocchio n. 6 (foglio 144 part. 2149 sub 5 e sub 12 il garage) con quanto in essa contenuto sarà assegnata alla sig.r che vi vivrà con la figlia FR;
Parte_3
3) il sig vivrà nell'appartamento, in comproprietà tra i coniugi, sito in Parte_2
Viterbo Via degli Etruschi n. 24, che sarà di suo esclusivo uso e godimento unita- mente al garage (gli immobili sono distinti al foglio 144 part. 2993 sub 31 e sub 7);
4) i coniugi concordano che quando la figlia FR avrà raggiunto l'autonomia economica e non vivrà più nella casa familiare, la sig.r continuerà Parte_1
a vivere nell'immobile di via Verrocchio n. 6, Viterbo, che sarà di suo esclusivo uso e godimento unitamente al garage (gli immobili sono distinti foglio 144 part. 2149 sub 5 e sub 12);
5) il sig verserà alla sig.r entro il 5 di ogni mese, a titolo di con- Pt_2 Parte_1
tributo al mantenimento della figlia FR, studentessa universitaria e convi- vente con la madre, la somma mensile di euro 400,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo adot- tato dal Tribunale di Viterbo n. n. 1961 del 11/09/2018 che si allega e costituisce parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere;
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6) l'autovettura targata DM335KE già intestata alla sig.r rimane in Parte_1
esclusivo uso e proprietà mentre l'autovettura targata GP262BM già intestata al sig. resterà in esclusivo uso e proprietà; Parte_2
7) il sig. si farà carico di pagare il finanziamento aperto con banca Pt_2 [...]
per l'acquisto della autovettura targata GP262BM a lui intestata e che CP_1
resterà a lui in proprietà, finanziamento che è stato contratto a nome dello stesso nel settembre 2023 con termine settembre 2028 ed avente una rata mensile di euro
204,00;
8) i coniugi si danno atto che hanno regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che nulla hanno reciprocamente a pretendere;
9) i coniugi, sin d'ora e senza riserve, si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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