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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/10/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. AN NS de VI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 21.02.2024 al N° di R.G. 2182/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni PRAVISANI Parte_1
Opponente contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Controparte_1
CANUTI e dall'Avv. Francesca PALAGI, anche disgiuntamente tra loro, giusta determinazione dirigenziale nr. 2314 del 2024
Opposto
Oggetto: Opposizione Diffida ad Adempiere nr. 99/2023
Conclusioni
Per l'opponente: Piaccia al Tribunale di Firenze:
-- 1) dichiarare che nulla è dovuto dal comparente al per le causali di cui al paragrafo II.1 del ricorso Controparte_1
a titolo di canone patrimoniale del suolo pubblico o, in via subordinata, in accoglimento delle censure illustrate nei paragrafi I-III del ricorso, accertare e dichiarare che il comparente ha diritto alla riduzione del canone patrimoniale del suolo pubblico come determinato nei provvedimenti indicati in narrativa nella misura indicata nei paragrafi I-IV del ricorso e che conseguentemente il ha diritto a pretendere dal comparente il canone patrimoniale del Controparte_1 suolo pubblico ora citato solo nella minor misura derivante: (I) dall'applicazione di un coefficiente moltiplicatore pari a nr. 1,254989 (in luogo del coefficiente moltiplicatore pari a 1,608961 indicato nella diffida), (II) dall'applicazione del canone medesimo alla minor superficie dei 77,30 mq o (in subordine) di 100,00 mq;
(III) dall'applicazione del canone pagina 1 di 6 unicamente al periodo compreso tra la data del 10.8.2021 e la data di presentazione della domanda di autorizzazione al montaggio del ponteggio del rifacimento della facciata;
--2) conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal comparente a titolo di penali e interessi moratori;
--3) per l'effetto, dichiarare nulla /annullare integralmente o in subordine, in parte qua, la nota del
[...] nr. 99/2023 del 30.11.2023 e gli altri provvedimenti impugnati;
Controparte_2
Con vittoria di spese di lite e rimborso del CU.
Per l'opposto: Piaccia al Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO Respingere l'opposizione proposta perché infondata e non provata;
IN
SUBORDINE, Ridurre l'importo della diffida ad adempiere ad euro 34.559,50, riducendo la superficie occupata a mq 100, come descritto in comparsa;
con vittoria di spese e onorari di causa.
Esposizione dei Fatti
In data 10.8.2021 i VV.FF. di intervenivano a seguito della caduta da una decina di CP_1 metri d' altezza di parte di una dal sottotetto del Palazzo CORSINI AL PRATO, sito in Via CP_3
Il Prato nr. 56 in , collocata nella parte angolare destra, per cui, con intimazione nr. 382 del CP_1
18.8.2021, il ordinava al sig. proprietario del Palazzo di Controparte_1 Parte_1 adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità entro 120 gg dalla notifica dell'intimazione.
La zona antistante il PALAZZO CORSINI veniva quindi transennata e interdetta al pubblico transito pedonale;
in data 12.12.2021 veniva rilasciata dal Comune di l'autorizzazione CP_1 all'installazione del ponteggio per il rifacimento della facciata e in data 13.12.2021 iniziavano i detti lavori.
In data 14.2.2023, con PEC prot. n. 52875 del 14.02.2023, in relazione all'occupazione per posa in opera di segnaletica a pericolo posta in Via Il Prato, 56 il sig. veniva invitato Parte_1 bonariamente al pagamento del per un Parte_2 ammontare di € 40.525,50 calcolato per mq. 155 per un periodo di occupazione della durata di gg. 125, come da parametri ricavati dal Verbale di Accertamento e Contestazione della Polizia Municipale n.
7138426 del 13/08/2021 e dalla comunicazione della Società A.V.R. Pt_3
In data 14.04.2023, chiedeva la revoca e/o annullamento dell'avviso bonario Parte_1 facendo presente che erano stati commessi degli errori di calcolo, sia in relazione al conteggio della pagina 2 di 6 superficie occupata, sia in ordine all'individuazione del corretto coefficiente di calcolo, sia con riguardo alla durata dell'occupazione di suolo pubblico.
Effettuati i dovuti riscontri e tenendo conto della documentazione fotografica scattata, l'ufficio riconosceva che i mq di occupazioni indicati nel Verbale e nel Rapporto della Polizia Municipale erano superiori rispetto a quanto effettivamente delimitato dalle transenne poste in essere e rideterminava il
CPSP per 128 mq, senza tuttavia modificare il coefficiente di calcolo e precisando che per la durata dell'occupazione doveva considerarsi la data di inizio dell'occupazione con transenne (10.8.2021) e come data finale quella di inizio lavori indicata nella concessione di suolo pubblico, rilasciata dalla
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità per ponteggio e cantiere, per cui in autotutela annullava la precedente nota del 14.2.2023 e, con nota nr. 0136067 del 27.4.2023, intimava il pagamento di un diverso e minore importo, pari ad euro 33.446,50. chiedeva la revoca e/o l'annullamento anche della seconda determinazione, Parte_1 precisando che detto provvedimento rideterminava l'area occupata in 128 mq senza fornire alcuna motivazione in ordine alle altre ragioni che avrebbero dovuto determinare una rideterminazione della superficie in una misura ben inferiore. sosteneva che: “Il suolo pubblico occupato (ove correttamente determinato tenuto conto della Pt_1 lunghezza della facciata, della presenza di scale di proprietà privata) non supera infatti i 44 metri quadrati. In particolare: i. la facciata del palazzo è lunga complessivamente 29,80 metri comprese le scale di accesso al palazzo che sono di proprietà privata e che dividono in due parti uguali la facciata. La scala misura 8 metri lineari ed è profonda
2,60 metri. La scala di proprietà privata occupa pertanto una superficie a terra di circa 20,30 metri quadrati. In corrispondenza di tale superficie, l'area transennata costituisce proprietà privata e non suolo pubblico;
ii. la profondità di
4 metri è evidentemente sproporzionata rispetto a quanto risultante dalla documentazione iii. la superficie da tenere in considerazione ai fini dell'occupazione di suolo pubblico deve quindi essere ridotta. Anche addivenendo a un calcolo prudenziale, la misura può essere così determinata: 2 m (profondità) x 22 m (lunghezza esclusa la scala) = 44 mq;
iv. e ciò anche a tacere del fatto che le finestre che si aprono sulla facciata presentano ballatoi e timpani che sporgono per una proiezione totale a terra di circa 30 mq, con conseguente riduzione della superficie effettivamente messa in sicurezza.
Quanto alla determinazione del coefficiente in misura pari a 1,608961 evidenziava che in base alla “tabella dei coefficienti di moltiplicazione altre tipologie di occupazione suolo” il coefficiente di 1,608961 applicato al caso in esame è riferibile esclusivamente alle seguenti attività: - ino a 10 mq”; - “OGGETTI E Parte_4
pagina 3 di 6
ARREDI ORNAMENTALI”; - “MANIFESTAZIONI VARIE, MOSTRE, RIPRESE
CINEMATOGRAFICHE E RESIDUALI ma, poiché l'attività sul Palazzo Corsini non è tuttavia ascrivibile a nessuna delle predette, dovrebbe applicarsi il coefficiente di 1,254989 previsto per “EDILIZIA,
MANUTENZIONI E SIMILI”(cfr. tabella dei coefficienti di moltiplicazione altre tipologie di occupazione suolo” pubblicata sul sito di codesta Amministrazione). Infine, circa l'eccessiva durata del periodo di occupazione, rappresentava che il aveva ritardato il rilascio della concessione, per cui il periodo decorreva dalla data del Controparte_1
10.8.2021 alla data di presentazione della domanda di autorizzazione al montaggio di un ponteggio.
L'istanza veniva rigettata dal in data 27.7.2023 con nota nr. 246118. Controparte_1
In data 30.11.2023 il emetteva al sig. la diffida ad Controparte_1 Parte_1 adempiere nr. 99 per il pagamento della somma di euro 33.446,50, oltre spese accessorie (penalità per omesso pagamento del 30%, interessi e spese di notifica) per un totale di euro 44.234,00; la diffida veniva notificata il 22.1.2024.
In data 22.2.2024 ha proposto opposizione alla diffida riproponendo le Parte_1 medesime argomentazioni già sopra illustrate e concludendo come in epigrafe.
Con decreto del 4.3.2024 veniva fissata l'udienza (cartolare) di discussione del ricorso in data
5.6.2024 e veniva sospesa, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In data 23.05.2024 si è costituito in giudizio il dichiarandosi “disponibile” Controparte_1 ad escludere dal conteggio delle aree transennate antistanti la scala privata e di quelle aree coperte o riparate dai ballatoi, giungendo al calcolo della superficie occupata in mq 100 complessivi, per cui, mantenendo in essere le penalità e gli interessi (dal 27.6.2023 al 30.11.2023), ha ricalcolato il CPSP in euro 34.559,50; con riferimento alla durata dell'occupazione, il Comune ha sottolineato che l'istanza per la concessione di suolo pubblico per il montaggio del ponteggio è stata avanzata il 14.12.2021 e la concessione è stata validata il 13.12.2021, così escludendo di essere incorso in “ritardi” ad esso addebitabili nell'emissione del provvedimento.
Con ordinanza del 5.6.2024, confermato il provvedimento di sospensione, anche sulla scorta dell'avvio di trattative fra le parti per la rideterminazione della superficie asseritamente occupata, la causa è stata rinviata all'udienza del 7.11.2024, ove si è preso atto del fallimento delle trattative;
la causa, ritenuta matura per la decisione, viene in decisione, previa assegnazione del termine di 20 gg pagina 4 di 6 prima dell'udienza cartolare del 22.10.2025 per il deposito di note conclusionali;
sono state ritualmente depositate anche le note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione viene parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Circa l'estensione dell'area di suolo pubblica occupata e recinta dalle transennature e segnali di pericolo, il ha riconosciuto che l'originario calcolo di 128 mq non era corretto e Controparte_1 che, invece, tenuto conto che la sagoma dell'area occupata è stata quella di un trapezio e non di un rettangolo, ha indicato in mq 100 l'entità della superficie occupata;
in assenza di un oggettivo riscontro di diverso tenore da parte dell'opponente (ad es. mediante perizia tecnica giurata), l'indicazione del viene ritenuta verosimile e viene fatta propria dal Tribunale. Controparte_1
Con riguardo all'individuazione del corretto coefficiente di calcolo per la tipologia di occupazione di suolo pubblico, si accede, invece, a quanto indicato da parte opponente, in quanto l'apposizione di transenne lungo il tratto di Via Il Prato che è antistante il Controparte_4
a scopi cautelativi (e premonitore di opere di manutenzione) pare congruente ad un
[...] intervento edilizio, piuttosto che ad “un intervento residuale rispetto a spazi sosta alberghi fino a 10 mq, oggetti manifestazioni varie, mostre, riprese cinematografiche” che attengono, invece, ad attività connesse allo svolgimento di attività commerciali; per l'effetto il coefficiente calcolatore è 1,254989.
Relativamente alla durata del periodo di occupazione, si deve considerare quanto emergente dal documento nr. 9 prodotto da parte opposta, per cui l'impresa appaltatrice (C.O.C.I. S.r.l.) dei lavori di manutenzione ha presentato l'istanza temporanea di suolo pubblico in data 14.12.2021, pertanto la durata dell'occupazione di suolo pubblico è stata di gg. 125 (10.8.2021 – 13.12.2021, come il Comune ha poi ritenuto di retrodatare); quanto sostenuto da parte opponente, circa il fatto che, una volta terminata la progettazione delle opere di restauro/manutenzione, ha richiesto di essere autorizzato ad un'occupazione di urgenza fin dal 17.11.2021 (doc. nr. 12), non è adeguatamente supportato, in quanto nell'email del 17.11.2021, inviato peraltro da una dipendente della COCI S.r.l. ad un Vigile Urbano
(dunque si tratta di un'interlocuzione confidenziale) si legge che prima del montaggio dell'impalcatura sarebbe stato necessario effettuare un sopralluogo per spiegare le caratteristiche dell'intervento edilizio pagina 5 di 6 in procinto di essere iniziato, per cui fino alla data di concessione di inizio lavori è certo che sono rimaste in loco le transennature del 10.8.2021.
Definitivamente l'importo dovuto dall'opponente a titolo di CPSP è di euro 15.688,00 (100 mq x 125 gg x 1,254989), oltre interessi legali dal 27.6.2023 al saldo;
laddove il pagamento non verrà effettuato nei 30 gg decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza, sarà applicata la penalità del 20% di cui all'art. 27 della Delibera nr. 13 del 31.3.2021 del Controparte_1
Le spese processuali debbono essere compensate integralmente, essendosi verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna il sig. al pagamento in favore del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., a titolo di canone patrimoniale di occupazione Controparte_1 di suolo pubblico, la somma di euro 15.688,00, oltre interessi legali dal 27.6.2023 al saldo;
laddove il pagamento non verrà effettuato nei 30 gg decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza, sarà applicata la penalità del 20% di cui all'art. 27 della Delibera nr. 13 del 31.3.2021 del Controparte_1
Dichiara inefficace la diffida ad adempiere nr. 99/2023 del Controparte_1
Le spese processuali vengono integralmente compensate.
Firenze, 25 ottobre 2025
La giudice on.
AN NS de VI
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