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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 184/2021
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eliana Romeo Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 184/2021 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso unitamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Pasquale Melissari e Carlo Fiumanò;
- appellante –
CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Maria Gangemi;
_1
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, Parte_1 esponeva: di essere stato assunto dalla Società , nel mese di febbraio 2003, con contratto _1
a progetto e/o co.co.co., affiancando, inizialmente, presso l'Ufficio del personale, il consulente del lavoro in tutte le attività afferenti la gestione del personale
(“rilevazione sulle schede di presenza dei giorni lavorati, inserimento ed aggiornamento dei dati anagrafici dipendenti ed azienda, sviluppo delle paghe con annessi elaborati presenti e passati ed ogni altra operazione necessaria al buon funzionamento dell'Ufficio del Personale” - all. 2 del ricorso di primo grado); Proc. N. 184/2021
che, con successivo contratto a progetto del 9 febbraio 2004, nell'ambito del piano di informatizzazione rilevazione presenze, gestione telematica dei dati previdenziali ed assistenziali, creazione dell'archivio informatico del personale, promosso dalla
Società, allo stesso venivano affidate ulteriori attività, sempre afferenti la gestione del personale, ovvero: “1) informatizzazione della rilevazione delle presenze;
2) controllo dei dati informatizzati;
3) creazione archivio dati dei dipendenti;
4) trasmissione telematica dei dati previdenziali ed assistenziali. I punti 1 e 2 avranno il seguente sviluppo: a) analisi del software in dotazione ai terminali MICROS/R e verifica dell'acquisizione dei dati da parte del programma COSMO paghe;
elaborazione dei cedolini;
controllo ferie e permessi;
b) stampa e verifica dei prospetti riassuntivi sopra riportati. Il punto 3) sarà sviluppato nel seguente modo:
a) Creazione di un archivio dati generali dipendenti mediante foglio elettronico con documentazione scannerizzata. Il punto 4) sarà eseguito mediante gestione dei programmi INPS, FONDO PRIAMO, PREVINDAI, INAIL” (all. 2 citato); che, a seguito dell'approvazione del piano di informatizzazione di tutte le attività svolte dall' con contratto Parte_2
a progetto del 2.11.2004, gli venivano affidati i seguenti compiti: “Informatizzazione
e aggiornamento dell'albo fornitori […]; Modalità di gestione delle non conformità
e applicazione delle penali ai fornitori […]; Gestione telematica dei dati magazzino
[...]; Gestione commerciale e varia con le ditte fornitrici […]; Verifica e aggiornamento delle registrazioni delle forniture e la relativa contabilizzazione dei pagamenti […]” (all. 2 citato); che, infine, con contratto a progetto del 6.05.2005, gli veniva affidato lo svolgimento della seguente attività: “Gestione degli approvvigionamenti con trattativa diretta o acquisto su piazza: ricevimento e gestione delle richieste di acquisto da parte dei reparti fino alla fornitura dei materiali e consegna ai richiedenti;
gestione attività e verifica andamento a consuntivo per feedback su capitolati di gara;
predisposizione
e gestione degli atti per acquisto con trattativa diretta o su piazza;
formulazione degli accordi quadro per acquisti su piazza” (sempre all. 2); che, il Direttore Generate del tempo, con “comunicazione di servizio” del 19.5.2004, disponeva “la sua utilizzazione temporanea a far data dal 24.05.2004 presso
l'Ufficio Magazzino, in sostituzione dell'agente , sino a nuove Controparte_2 disposizioni per la verifica ed aggiornamento delle registrazioni delle forniture e la relativa contabilizzazione dei pagamenti"; Proc. N. 184/2021
che, al momento della successiva assunzione a tempo indeterminato, avvenuta il 1° agosto 2005, sebbene inquadrato con la qualifica di “Operatore Qualificato
d'Ufficio”- par. 140 CCNL, ha continuato a svolgere presso l' Ufficio Magazzino, senza soluzione di continuità, i compiti e le funzioni di “Collaboratore di Ufficio” - par. 175 CCNL, affidategli precedentemente con la citata “comunicazione di servizio” del 19.5.2004; che, presso "l' " - poi divenuto Parte_2 [...]
(c.d. e successivamente " Parte_2 CP_3 [...]
- sotto le direttive dell'allora responsabile, Controparte_4
Geom. , dal 24 maggio 2004 si è occupato: “dell'applicazione delle Persona_1 procedure di qualità previste dalle norme UNI EN ISO 9001:2000; dell'informatizzazione ed aggiornamento dell'albo fornitori dell , delle Pt_3 modalità di gestione delle non conformità delle forniture negli adempimenti degli appalti, dell'applicazione delle penalità ai fornitori, della gestione telematica dei dati di magazzino, della gestione del personale attraverso la predisposizione presenza e turni unità business dell' e dell'Ufficio Magazzino ( , della Pt_4 CP_3 gestione ferie unità business dell' e dell'Ufficio Magazzino, della Pt_4 predisposizione ed organizzazione Piano Ferie estive per le unità delle dell' Pt_4
e dell'Ufficio Magazzino [….] di compiti di notevole contenuto professionale tecnico amministrativi quali la gestione fornitori magazzino, la riorganizzazione piani di pagamenti programmati per le forniture di magazzino, la predisposizione di ordini di acquisto merce di magazzino, la gestione e coordinamento inventario di magazzino, la gestione acquisti su piazza tramite relativo fondo la gestione CP_3
e rendicontazione mensile fondo la predisposizione delle determina di CP_3 pagamento forniture, la partecipazione alla predisposizione e stesura capitolati tecnici di gara e disciplinari per forniture e/o servizi, ed ancora, la gestione e aggiornamento Albo Fornitori con revisioni annuali di richieste di inserimento nonché della verifica e predisposizione annuale del premio annuo “settore officina
e magazzino” ( ”; CP_3 di aver chiesto all' con nota del 28.1.2010, il superiore inquadramento come Pt_3
“Collaboratore d'Ufficio” par 175 CCNL, ricevendo come risposta che il passaggio a qualifica superiore avveniva mediante procedure di selezione e di aver reiterato tale richiesta con nota del 11.01.2011; che con “disposizione di servizio” prot n 424 del 5. 2.2015, a firma Proc. N. 184/2021
dell'Amministratore Unico del tempo, veniva assegnato temporaneamente
“mantenendo la Sua qualifica di appartenenza” al Settore “Affari Legali ed
Amministrazione del Personale” per occuparsi di:
“Rilevazione presenza dipendenti;
Registrazione sinistri e adempimenti connessi”.
Che oltre alle attività affidategli con la predetta disposizione di servizio, svolgeva anche ulteriori attività tecnico amministrative – come “predisposizione presenza per software aziendale con verifica preventiva di tutte le variabili mensili (controllo badge), caricamento delle presenze mensili vari settori su software aziendale, rendicontazione mensile malattia e infortuni dei dipendenti aziendali, elaborazione delle presenze con caricamento variazioni cedolini su software paghe, disbrigo pratiche di infortunio sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti con relativa compilazione rapporto aziendale, compilazione denuncia di infortunio su lavoro dipendenti su piattaforma INAIL e g1i adempimenti obbligatori previsti dalla legge, predisposizione documentazione INAIL per malattia professionale dipendenti, predisposizione tabulato mensile fondo pensionistico integrativo PRIAMO dei dipendenti aziendali, invio su piattaforma web PRIAMO del tabulato mensile dipendenti, predisposizione tabulato mensile fondo pensionistico integrativo dei dipendenti aziendali, invio su piattafoma web del tabulato CP_5 CP_5 mensile dipendenti, predisposizione conto terzi delle trattenute mensili da versare dei dipendenti, elaborazione e compilazione certificati di stipendio richiesti dai dipendenti aziendali per le cessioni de1 quinto stipendiale, predisposizione determine di cambi parametro dipendenti, disbrigo pratiche e documentazione varie per TFR e quiescenza dipendenti, predisposizione e compilazione modelli di liquidazione TFR dei fondi pensionistici integrativi aziendali PRIAMO e CP_5 verifica e collaborazione attiva su predisposizione lavoro del premio mensile di risultato ed annuale dei settori aziendali, verifica e controllo recupero orario dipendenti uffici amministrativi e tecnici aziendali”; che dette mansioni sono proprie dello “Specialista Tecnico /Amministrativo” par. 193 CCNL;
che, ingiustamente, l'Azienda non ha riconosciuto il superiore inquadramento contrattuale, mentre ad altri dipendenti la superiore qualifica è stata riconosciuta senza alcuna selezione;
di avere, quindi, diritto al superiore inquadramento in applicazione dell'art. 18 dell'Allegato A del R. D. n 148/1931, applicabile nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri in tema di svolgimento di mansioni superiori, che stabilisce la Proc. N. 184/2021
promozione del dipendente trascorsi sei mesi di reggenza in un anno da quanto i dipendenti vengono adibiti a funzioni di grado superiore, concorrente un ordine scritto di conferimento dell'incarico a svolgere dette mansioni, la vacanza del posto in organico e il superamento di una prova selettiva laddove prevista per legge;
che il suo buono diritto si ricava dalla “pluriennale adibizione del ricorrente al posto di lavoro concernente mansioni superiori”, “la vacanza del posto in organico avvalorata proprio dall'assegnazione a dette mansioni”, “l'esistenza di reiterati ordini scritti dell'Azienda che hanno adibito il ricorrente al disbrigo delle mansioni”, nonché “l'ulteriore requisito normativo richiesto della inesistenza di una riserva di accesso mediante esame”; di avere, quindi, diritto oltre al superiore inquadramento anche al pagamento delle differenze retributive per come quantificate nella consulenza contabile allegata, nonché al risarcimento per il danno “alla immagine professionale e alla carriera” subito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento della qualifica di "Collaboratore di Ufficio", Pt_1 parametro 175 della CCNL Autoferrotranvieri, a partire da giorno 1 agosto 2005
e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia (1 agosto 2005) nonché il diritto del sig. al riconoscimento della qualifica di "Specialista Tecnico/Amministrativo" Pt_1 dì cui al parametro 193 CCNL Autoferrotranvieri, quanto meno, dal 5 febbraio 2015
o, tutt'al più, dal 5 agosto 2015 e, per l'effetto, condannare "ATAM SpA - Azienda
Trasporti per l'Area Metropolitana SpA di Reggio Calabria", in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 38.814.27 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo e così, complessivamente, la somma di euro 44.250,60 ovvero a quella maggiore e/o minor somma ritenuta di giustizia, con ogni ulteriore effetto di legge e di ragione;
B)
Condannare l'ATAM SpA - Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana SpA di
Reggio Calabria", in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione) ingiustamente patiti dal corrente nella misura da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. ln via del tutto subordinata C) Nell'impensata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto ai sig. il diritto alla qualifica superiore in ragione delle mansioni Pt_1 Proc. N. 184/2021
effettivamente svolte, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire Pt_1
l'indennità di cui all'art. 18,2 comma, All. A", R.D. n.148/1931, e per l'effetto condannare "ATAM SpA - Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana SpA di
Reggio Calabria", in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 38.814,27 pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito, oltre interessi dalla domanda;
D) Condannare, comunque ed in ogni caso, la Società convenuta alle spese di giudizio, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e CP_6 deducendo che:
l'attività espletata dal ricorrente, e dallo stesso arbitrariamente inquadrata nell'ambito del parametro 175 e/o 193 del CCNL, rientra perfettamente nella qualifica di Operatore qualificato di ufficio parametro 155, ovvero i “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute” (pag. 115 CCNL allegato, “area professionale 3 amministrazione e servizi” secondo capoverso) e non già in quelle previste né nel parametro 175 “lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo” (pag. 115 CCNL allegato, “area professionale 3 amministrazione e servizi” primo capoverso), e men che meno nel parametro 193 che si riferisce a quei “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima” (pag. 110 CCNL allegato “area professionale 2 amministrazione e servizi” secondo capoverso); la tabella C.1/3 (pag. 117 CCNL allegato) prevede solo ed esclusivamente un avanzamento di carriera dal parametro 140 al parametro 155, una volta raggiunti i sei anni di servizio;
di contro, alcun avanzamento “automatico” è previsto per l'acquisizione dei parametri 175 e 193, ragion per cui vengono considerati posti di qualifica iniziale ai quali si accede tramite concorso come per qualunque lavoro pubblico e/o assimilabile al pubblico impiego;
lo stesso ricorrente poggia la richiesta di inquadramento nei parametri superiori (175
e 193), sull'art. 18 del RD 148/1931 che recita: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono Proc. N. 184/2021
provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto”; il lavoratore deve provare sia di aver svolto effettivamente mansioni superiori rispetto a quello della categoria posseduta sia l'effettiva vacanza del posto, dovendosi ritenere un mero elemento presuntivo della vacanza del posto l'assegnazione anche pluriennale del lavoratore a mansioni superiori;
nella specie, il mero elemento presuntivo della vacanza del posto, risulta documentalmente smentito dalla “struttura organizzativa – attività, organico e profili professionali” (c.d. pianta organica) anni 2003/2011/2014/2015 (all. 3, 4, 5,
6), dalle quali chiaramente si evince che gli unici posti previsti per gli uffici cui era addetto il ricorrente, erano un parametro 155 nell'anno 2015, due parametri 140 nell'anno 2003 al reparto magazzino ove il parametro 175 è stato successivamente
(negli anni 2003/2005) coperto dal dipendente sig. , un parametro CP_7
155 nell'anno 2011 al reparto approvvigionamento, ed un parametro 155 nell'anno
2015 all'ufficio paghe e contributi;
per cui, risultando dalle “piante organiche” che non vi era alcuna vacanza di posti per i parametri 175 e 193, ne discende che manca la prova (a carico del lavoratore) della vacanza del posto ex art. 18 RD 148/1931; il ricorrente non possiede nemmeno il requisito del semestre nell'anno ex art. 18 RD
148/1931. Difatti, allorquando al ricorrente era stata data la comunicazione di servizio per la sostituzione temporanea di altro dipendente andato in pensione
(maggio 2004), lo stesso era assunto presso con contratto a progetto, per poi _1 essere assunto con contratto a tempo indeterminato nell'agosto 2005; come detto, però, all'ufficio magazzino il parametro 175 è stato ricoperto dal sig. CP_7
di talché, non potendosi conteggiare a tal fine il periodo relativo al contratto
[...]
a progetto, e preso atto che sin dall'anno 2003 all'ufficio magazzino è stato assegnato altro dipendente con parametro 175; il regolamento organico del personale all'epoca vigente (all. 7), prevedeva all'art. 10
(pag. 3) che la copertura dei posti nella qualifica iniziale di carriera – tra i quali rientrano i parametri 175 e 193 - possa avvenire solo per pubblico concorso;
relativamente al parametro 193, le attività indicate dal ricorrente sono attività che vengono svolte in modo automatico dal sistema trattandosi di mero inserimento dati
(piattaforme web PRIAMO e FON.TE), che si basano tutte su documentazione esistente e decisioni prese da altri, che possono essere svolte anche da personale con parametro 140 e/o 155. Proc. N. 184/2021
La Società formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare la domanda spiegata siccome infondata in fatto ed in diritto giuste le argomentazioni, deduzioni
e motivi di cui alla presente memoria;
2. Nella denegata e remota ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre grandemente il quantum, ed accertare
e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, dei crediti derivanti da differenze retributive e/o d'indennità;
3. In ogni caso condannare parte ricorrente a rifondere spese e compensi del giudizio ex DM 55/2014 oltre rimb. forf. ed accessori di legge”.
Il primo giudice ha rigettato la domanda ritenendo che: la “comunicazione di servizio” del 19.5.2004 non equivale a un ordine scritto di conferimento dell'incarico a svolgere mansioni superiori, essendo intervenuta quando il ricorrente non era lavoratore subordinato dell' (l'assunzione è _1 avvenuta solo nell'agosto 2005) essendo all'epoca il rapporto basato su un contratto di lavoro a progetto;
tant'è che le mansioni superiori allegate dal ricorrente corrispondono esattamente a quelle descritte nei contratti a progetto;
pur prescindendo dalla circostanza che la qualifica di Collaboratore d'Ufficio par.
175 CCNL è posto di qualifica iniziale per la quale è necessario il concorso, il ricorrente non ha provato neppure la vacanza del posto;
il ricorrente si è limitato alla mera enunciazione di attività (che assume di avere svolto senza soluzione di continuità fino alla “Disposizione di servizio” del 5.2.2015) a suo dire riconducibili all'inquadramento di “Collaboratore d'Ufficio” par. 175 CCNL, senza allegare gli elementi essenziali del procedimento logico giuridico c.d. trifasico che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti non solo nell'allegazione delle attività lavorative concretamente svolte, ma anche nell'individuazione delle qualifiche previste dal CCNL di categoria e, dato essenziale, nel raffronto tra i risultati di tali due indagini;
tale omissione sussiste anche per le invocate mansioni superiori di Specialista Tecnico Amministrativo par 193 CCNL;
la carenza di allegazione è tanto più avvertita quanto più le declaratorie contrattuali siano affini, come nel caso di specie: - Operatore qualificato di ufficio parametro 155,
“Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute” ( CCNL “area professionale
3 amministrazione e servizi”); - Collaboratore d'Ufficio parametro 175, “Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo” (CCNL “area professionale 3 Proc. N. 184/2021
amministrazione e servizi”), - Specialista Tecnico/amministrativo par 193,
“Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima” ( CCNL “area professionale 2 amministrazione e servizi”); la “Disposizione di servizio” del 5.2.2015 non contiene alcun conferimento di incarico di mansioni superiori. Basti considerare che il lavoratore, nell'intestazione indicato con la qualifica di appartenenza “Operatore qualificato d'Ufficio par. 155”, viene distaccato presso il settore Affari legali e Personali “mantenendo la Sua qualifica di appartenenza” e con l'esplicito compito di “occuparsi di: Rilevazione presenza dipendenti: Registrazione sinistri e adempimenti connessi”. Compiti del tutto conferenti con l'inquadramento contrattuale, così come conferenti sono le ulteriori attività che il ricorrente assume aver svolto e continuare a svolgere;
al mancato riconoscimento di svolgimento di mansioni superiori consegue il rigetto della domanda di differenze retributive e di risarcimento danni.
Avverso la succitata pronuncia ha proposto appello Pt_1
I) Con il promo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha valorizzato ai fini dell'integrazione dell'ordine scritto di servizio ex art. 18, all. A, R.D. 148/1931, la “comunicazione di servizio” del 19.05.2004, che secondo l'appellante andava esaminato unitamente agli ulteriori documenti allegati al fascicolo, da cui emergerebbero in punto di fatto che dall'agosto 2005 al Febbraio
2015 ha svolto continuativamente le mansioni superiori riconducibili al par. 175
(nota prot. 750 del 28.01.2010 avente ad oggetto: Richiesta aumento parametro di inquadramento aziendale del CCNL autoferrotranvieri (All. n. 4 fasc. ric.); la nota di riscontro a detta richiesta (All. n.5 fasc. ric.), nella quale il diniego è basato sulla necessità di una procedura di selezione e non sul mancato svolgimento delle attività del parametro superiore richiesto (175); nota dell' 11.01.2011, prot. n.341 (All. n.6 fasc. ric.), e nota prot. 2327 del 29.03. 2012 , a firma del Geom. (All. Persona_1
n.7 fasc. ric.).
Contesta che non siano state ammesse le prove richieste (interrogatorio formale del legale rappresentante e per la prova per testi) e che si sia ritenuta la carenza di allegazioni ai fini del procedimento logico trifasico.
II) Con il secondo motivo di appello, il ricorrente lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla prova della “vacanza” del posto e ai Proc. N. 184/2021
parametri per il riconoscimento delle mansioni superiori.
Deduce che la pianta organica allegata dalla , per l'anno 2003, presso CP_6 _1 il Magazzino prevedeva l'impiego di due agenti e una unità valorizzata a 0,5 con il parametro 175; contrariamente a quanto sostenuto dalla Società resistente, tale parametro, negli anni 2033/2005, era ricoperto da e da CP_7 CP_2
allorquando quest'ultimo è andato in pensione, l' ha
[...] Pt_3 contrattualizzato il con dei contratti a progetto e dei co.co.co, per poi Pt_1 assumerlo successivamente con un parametro inferiore e con un contratto a tempo indeterminato, mentre di fatto ha svolto le medesime mansione dell'agente in quiescenza.
Con riferimento al par. 193, l'appellante evidenzia che nell'aprile 2017 a tre dipendenti è stato attribuito il par. 193, senza alcun concorso e “per saltum”, pur essendo inquadrate con il parametro formale 155, come l'appellante, circostanza che presuppone la vacanza, in pianta organica, di tre posti.
Reitera la richiesta dell'ordine di esibizione della predette determine e della procedura espletata innanzi all'Ispettorato del lavoro e, per l'ipotesi di negazione dell'esibizione da parte del terzo, articola nuovi capitoli di prova per testi.
3) Con il terzo motivo l'appellante deduce che anche nell'ipotesi di negazione del diritto all'inquadramento richiesto, spettano le differenze retributive, il risarcimento del danno o , in via subordinata, l'indennità di cui all'art. 18, 2 comma, all. A, R.D.
148/1931.
Si è costituita in giudizio la , concludendo per il rigetto dell'appello e CP_6 la conferma della sentenza gravata.
Le parti hanno depositato le note nel termine del 16 giugno 2023 fissato nel predetto decreto;
la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
I primi due motivi, intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, in particolare nella parte , che assume rilievo decisivo e assorbente rispetto a ogni altra, diretta a censurare il difetto di allegazione e di prova della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e delle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.
Occorre preliminarmente ricordare che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una Proc. N. 184/2021
superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state espletate;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
Compete, dunque, al lavoratore provare e allegare gli elementi posti alla base della domanda e in particolare i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore rivendicata, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
Tanto premesso, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale,
dopo avere riportato pedissequamente le mansioni svolte e le declaratorie Pt_1 contrattuali dei superiori profili pretesi ( par. 175 e 193 in relazione ai due distinti segmenti temporali considerati) e quella di appartenenza formale (par. 155) , non ha tuttavia – in concreto – operato alcun confronto comparativo tra mansioni svolte e contenuto delle anzidette declaratorie, omettendo dunque del tutto di specificare le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto.
Infatti, in relazione al preteso inquadramento nel par. 175 nel ricorso introduttivo del giudizio, dopo avere elencato le mansioni svolte presso l'Ufficio Magazzino poi divenuto (c.d. e Parte_2 CP_3 successivamente “ , sotto le direttive Controparte_4 dell'allora responsabile, Geom. e riportato le declaratorie di interesse Persona_1
( 155 e 175), si limitava ad affermare che al momento dell'assunzione Pt_1 formale a tempo indeterminato, sebbene inquadrato formalmente con la qualifica di
“operatore qualificato di ufficio” par 140 CCNL auto ferrotranvieri, “ha continuato
a svolgere presso l'ufficio magazzino senza soluzione di continuità i compiti e le funzioni di collaboratore di ufficio par. 175 CCNL affidategli precedentemente con la Comunicazione di servizio del 19 maggio 2004. E' di per sé evidente che trattasi di mansioni certamente più rilevanti delle funzioni di concetto proprio proprie dell'
“Operatore qualificato di ufficio par.140-155).
L'allegazione era chiaramente apodittica, venendo a mancare l'ultima fase del necessario giudizio (trifasico) di comparazione, costituita dalla specificazione e conseguente dimostrazione delle caratteristiche proprie del livello superiore rispetto a quello contrattualmente riconosciuto (che già prevede funzioni “anche complesse” Proc. N. 184/2021
di concetto) , dunque dell' “adeguata capacità professionale” e soprattutto del
“contenuto significativo” che avrebbero dovuto avere, tra l'altro con la necessaria prevalenza, i compiti svolti per essere inquadrati nel par. 175.
La totale assenza di allegazione è vieppiù evidente con riferimento al par. 193, invocato sulla base dell' elenco di compiti svolti a seguito dell'assegnazione all'
[...] legali Personale. Pt_5 Parte_6
Dunque nell 'originario ricorso non si è curato affatto di descrivere e Pt_1 dimostrare in concreto se e quali tra quei compiti avessero la caratteristica propria del livello superiore invocato, costituita dallo svolgimento, con autonomia operativa, di compiti di “notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima e, in caso positivo, se fossero prevalenti ripsetto a compiti inquadrabili nella declaratoria formale.
La carenza di allegazione è palese, in chiara violazione del principio espresso da pacifica giurisprudenza (a partire da Cass. lav. n. 8025 del 21/05/2003 ) secondo cui < ….non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte);
Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda >.
Solo in appello per la prima volta, dunque tardivamente (oltre che in maniera ancora insufficiente), il ricorrente ha tentato di rimediare alla carenza di allegazione, in particolare sul raffronto tra attività concretamente svolte e qualifiche previste dal contratto di categoria, su cui il primo giudice ha fondato sostanzialmente il rigetto di ogni domanda.
Infatti alle pagg. 14 e seg. si deduce di avere (contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale) “puntualmente indicato in ricorso i fatti costitutivi del diritto vantato ed Proc. N. 184/2021
in particolare le attività svolte presso l'” ” ... le quali consentono Parte_2 di identificare e di individuare la categoria e le mansioni espletate nella loro complessità, i tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro (175), rispetto al parametro di assegnazione (155), e così anche rispetto al par. 193, costituiti tutti dal margine di autonomia operativa, nell'espletamento delle attività
...Emerge “ictu oculi”, che le mansioni svolte e descritte in ricorso dal ricorrente, non possono considerarsi quelle senza iniziativa previste e disciplinate nella declaratoria del CCNL relative all'”Operatore qualificato di Ufficio” (par. 140 -
155) ... non essendosi l'appellante limitato a quelle elementari operazioni di registrazione giornaliera di carico e scarico merci e/o catalogazione delle stesse, ma bensì a quelle superiori di “tecnico – amministrativi di contenuto significativo” propri del “Collaboratore di Ufficio” di cui al par. 175 della CCNL “
Da quanto precede emerge ancora come l'appellante consideri , infondatamente, che i fatti costitutivi si esauriscano in un mero elenco di attività e di declaratorie;
per di più quando afferma che “ i tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro (175), rispetto al parametro di assegnazione (155), e così anche rispetto al par. 193, costituiti tutti dal margine di autonomia operativa, ... .Emerge “ictu oculi”, che le mansioni svolte e descritte in ricorso dal ricorrente, non possono considerarsi quelle senza iniziativa previste ...”, attribuisce a entrambe le due qualifiche vantate (175 e 193) contenuti propri di una sola di esse ( la 193).
Né giova all'appellante lamentare che il Tribunale “non ha acquisito ulteriori elementi all'interno della dialettica processuale che avrebbero potuto chiarire le procedure e le istruzioni ricevute dal ricorrente, così da delineare il perimetro delle mansioni superiori ed i profili che li caratterizzano e quindi procedere alla comparazione dell'attività del profilo richiesto ... “, poiché l'assunzione della prova
, con i necessari e consentiti chiarimenti, presuppone la compiuta e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi e non può mai sopperire alla totale carenza di essa, verificatasi nel caso in esame.
Infatti di “tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro rispetto al parametro di assegnazione” e “autonomia operativa” ( così ora a pag. 14 dell'appello) , come pure di “giudizio di equivalenza e di comparazione” (ora a pag.
16 dell'appello, ivi imputando al giudicante di non avervi provveduto ), non è stato fatto neppure un cenno nel ricorso;
allo stesso modo, su nessuno dei numerosi compiti solo elencati in quella fase si è soffermato il ricorrente per dimostrare che Proc. N. 184/2021
ricorresse il carattere proprio del superiore inquadramento preteso, come invece ha fatto alla pag. 15 del gravame.
Il ricorrente nulla ha allegato in merito alle ragioni per le quali i compiti concretamente svolti corrispondano a mansioni inquadrate nel livello superiore, in particolare in riferimento al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Resta dunque insuperato il vizio originario di non avere offerto tempestivamente, ossia fin dall' introduzione del giudizio, neppure le riportate ( per quanto scarne e disorganiche) considerazioni ora esposte nel gravame.
Inoltre, non basta estrapolare taluni dei numerosi compiti elencati nell' originario ricorso per inferirne che rientrerebbero certamente nelle mansioni superiori , già perché non può prescindersi in questa materia da una valutazione in concreto della prevalenza rispetto a mansioni rientranti nel profilo di appartenenza.
Basti considerare che nell'elenco dei compiti svolti presso l' ffari legali per i CP_4 quali ha invocato il par. 193 vi sono “Rilevazione presenza dipendenti;
Registrazione sinistri e adempimenti connessi ... predisposizione presenza per software aziendale con verifica preventiva di tutte le variabili mensili (controllo badge), caricamento delle presenze mensili vari settori su software aziendale, rendicontazione mensile malattia e infortuni dei dipendenti aziendali, elaborazione delle presenze con caricamento variazioni cedolini su software paghe, disbrigo pratiche di infortunio sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti con relativa compilazione rapporto aziendale, compilazione denuncia di infortunio su lavoro dipendenti su piattaforma
INAIL, predisposizione tabulato mensile fondo pensionistico integrativo , predisposizione conto terzi delle trattenute mensili da versare dei dipendenti, predisposizione e compilazione modelli di liquidazione TFR, verifica e controllo recupero orario dipendenti uffici amministrativi e tecnici aziendali “)
Ancora, quali attività “di contenuto particolarmente complesso” svolte presso l'Ufficio Magazzino, , il ricorrente ha indicato la gestione protocollo segreteria dell' e dell'Ufficio Magazzino, la gestione dei fornitori del magazzino e dei Pt_4 carichi e scarichi di magazzino, la predisposizione ordini di acquisto, l' inventario di magazzino, predisposizione di determine di pagamento.
E' palese che i compiti sopra riportati in relazione alle due diverse Unità presso cui ha operato il ricorrente si caratterizzano per assenza di autonomia o al più margini minimi , estrinsecabili nell'ambito di norme, procedure e regolamenti, costituendo Proc. N. 184/2021
attività standardizzate, di natura per lo più compilativa. .
Solo per completezza, in ordine al par.193, va osservato che nell'organigramma della
Società datoriale del 2014 (all. 5 Atam primo grado), nell'unità Affari Legali,
Personale e Servizi generali, il parametro in commento era assegnato a chi si occupava della gestione della contrattazione, delle vertenze legali e del contenzioso
(pag. 7), tutte attività caratterizzate da elevato contenuto professionale ed autonomia, non rinvenibili in quelle svolte nel periodo dall'appellante.
Nell'organigramma del 2015 (all. 6 Atam primo grado), seppur approvato successivamente alla comunicazione di assegnazione del 5 febbraio 2015, il par. 193 non viene più indicato, la gestione del personale viene affidata ad altra Unità (pag.
10) e l'attività di paghe e contributi (ovvero le mansioni che l'appellante assume di svolgere) viene affidata proprio al par. 155.
Quanto ai documenti indicati alle pagg. 10 e 11 del gravame che, secondo l'appellante, non sarebbero stati adeguatamente valutati dal primo giudice, non dimostrando affatto lo svolgimento di compiti e funzioni proprie del par. 175: l'all. 4
è la richiesta dello stesso ricorrente di riconoscimento delle mansioni superiori;
l'all.
5 è il riscontro negativo alla richiesta del datore di lavoro e il fatto che sia stato motivato con la mancanza di una procedura di selezione non vale di certo a integrare una sorta di non contestazione circa lo svolgimento di attività proprie del parametro superiore richiesto 175; l'all. 6 è la mera reiterazione dell'istanza di riconoscimento di mansioni superiori;
l'all. 7 consiste in un mero parere favorevole all
'inquadramento nel par. 175 a firma di , già diretto superiore di Persona_1 in un determinato periodo, parere che non descrive le attività svolte ma Pt_1 si basa su dati inconferenti ai fini dell' oggetto di causa, quali “ i buoni risultati ottenuti e le capacità e affidabilità “ del ricorrente.
Di nessun pregio appare poi la prova testimoniale richiesta dall'appellante, atteso che i capitoli di prova si riducono alla mera enunciazione delle mansioni svolte, con la sola aggiunta, costituente non fatto ma mera valutazione soggettiva, del “notevole contenuto professionale” dei compiti svolti (nn. 2 e 3 del capitolato), non emergendo, anche in questa sede, le caratteristiche proprie dei livelli superiori invocati.
La qui confermata carenza di allegazione, prima che di prova, ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori, assorbe ogni altra questione ( risultando irrilevante disquisire oltre di vacanza del posto o della natura della Comunicazione di servizio del 19.5.2024) e determina il rigetto di ogni domanda , incluse quelle Proc. N. 184/2021
insistite con il terzo motivo d'appello, anche in subordine ( percezione delle sole differenze retributive, dell' indennità di cui all'art. 18 co. 2 all. A RD n. 148/1931 o del risarcimento danni) ; tutte infatti trovano fonte in quel medesimo presupposto , come detto non dimostrato, dell' esercizio in concreto di mansioni esorbitanti rispetto all' inquadramento formale .
Di tanto si mostra consapevole lo stesso appellante, che a pag. 30 del gravame assume : “Ai fini dell'applicazione della tutela prestata dall'articolo 18 secondo comma allegato ARD 148.931, la condizione da verificare e che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore”.
Per questi motivi
l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa ex DM n. 147/2022.
Si dà atto che viene emessa sentenza di rigetto integrale dell'appello, ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 _1
, in persona del Legale Rappr. p.t. e e avverso la sentenza n. 625/2021 pubblicata
[...] il 09.03..2021, dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e condanna a rimborsare Parte_1 all'appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.473,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che viene emessa sentenza di rigetto integrale dell'appello, ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso, nella camera di consiglio del 26.2.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eliana Romeo Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 184/2021 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso unitamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Pasquale Melissari e Carlo Fiumanò;
- appellante –
CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Maria Gangemi;
_1
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, Parte_1 esponeva: di essere stato assunto dalla Società , nel mese di febbraio 2003, con contratto _1
a progetto e/o co.co.co., affiancando, inizialmente, presso l'Ufficio del personale, il consulente del lavoro in tutte le attività afferenti la gestione del personale
(“rilevazione sulle schede di presenza dei giorni lavorati, inserimento ed aggiornamento dei dati anagrafici dipendenti ed azienda, sviluppo delle paghe con annessi elaborati presenti e passati ed ogni altra operazione necessaria al buon funzionamento dell'Ufficio del Personale” - all. 2 del ricorso di primo grado); Proc. N. 184/2021
che, con successivo contratto a progetto del 9 febbraio 2004, nell'ambito del piano di informatizzazione rilevazione presenze, gestione telematica dei dati previdenziali ed assistenziali, creazione dell'archivio informatico del personale, promosso dalla
Società, allo stesso venivano affidate ulteriori attività, sempre afferenti la gestione del personale, ovvero: “1) informatizzazione della rilevazione delle presenze;
2) controllo dei dati informatizzati;
3) creazione archivio dati dei dipendenti;
4) trasmissione telematica dei dati previdenziali ed assistenziali. I punti 1 e 2 avranno il seguente sviluppo: a) analisi del software in dotazione ai terminali MICROS/R e verifica dell'acquisizione dei dati da parte del programma COSMO paghe;
elaborazione dei cedolini;
controllo ferie e permessi;
b) stampa e verifica dei prospetti riassuntivi sopra riportati. Il punto 3) sarà sviluppato nel seguente modo:
a) Creazione di un archivio dati generali dipendenti mediante foglio elettronico con documentazione scannerizzata. Il punto 4) sarà eseguito mediante gestione dei programmi INPS, FONDO PRIAMO, PREVINDAI, INAIL” (all. 2 citato); che, a seguito dell'approvazione del piano di informatizzazione di tutte le attività svolte dall' con contratto Parte_2
a progetto del 2.11.2004, gli venivano affidati i seguenti compiti: “Informatizzazione
e aggiornamento dell'albo fornitori […]; Modalità di gestione delle non conformità
e applicazione delle penali ai fornitori […]; Gestione telematica dei dati magazzino
[...]; Gestione commerciale e varia con le ditte fornitrici […]; Verifica e aggiornamento delle registrazioni delle forniture e la relativa contabilizzazione dei pagamenti […]” (all. 2 citato); che, infine, con contratto a progetto del 6.05.2005, gli veniva affidato lo svolgimento della seguente attività: “Gestione degli approvvigionamenti con trattativa diretta o acquisto su piazza: ricevimento e gestione delle richieste di acquisto da parte dei reparti fino alla fornitura dei materiali e consegna ai richiedenti;
gestione attività e verifica andamento a consuntivo per feedback su capitolati di gara;
predisposizione
e gestione degli atti per acquisto con trattativa diretta o su piazza;
formulazione degli accordi quadro per acquisti su piazza” (sempre all. 2); che, il Direttore Generate del tempo, con “comunicazione di servizio” del 19.5.2004, disponeva “la sua utilizzazione temporanea a far data dal 24.05.2004 presso
l'Ufficio Magazzino, in sostituzione dell'agente , sino a nuove Controparte_2 disposizioni per la verifica ed aggiornamento delle registrazioni delle forniture e la relativa contabilizzazione dei pagamenti"; Proc. N. 184/2021
che, al momento della successiva assunzione a tempo indeterminato, avvenuta il 1° agosto 2005, sebbene inquadrato con la qualifica di “Operatore Qualificato
d'Ufficio”- par. 140 CCNL, ha continuato a svolgere presso l' Ufficio Magazzino, senza soluzione di continuità, i compiti e le funzioni di “Collaboratore di Ufficio” - par. 175 CCNL, affidategli precedentemente con la citata “comunicazione di servizio” del 19.5.2004; che, presso "l' " - poi divenuto Parte_2 [...]
(c.d. e successivamente " Parte_2 CP_3 [...]
- sotto le direttive dell'allora responsabile, Controparte_4
Geom. , dal 24 maggio 2004 si è occupato: “dell'applicazione delle Persona_1 procedure di qualità previste dalle norme UNI EN ISO 9001:2000; dell'informatizzazione ed aggiornamento dell'albo fornitori dell , delle Pt_3 modalità di gestione delle non conformità delle forniture negli adempimenti degli appalti, dell'applicazione delle penalità ai fornitori, della gestione telematica dei dati di magazzino, della gestione del personale attraverso la predisposizione presenza e turni unità business dell' e dell'Ufficio Magazzino ( , della Pt_4 CP_3 gestione ferie unità business dell' e dell'Ufficio Magazzino, della Pt_4 predisposizione ed organizzazione Piano Ferie estive per le unità delle dell' Pt_4
e dell'Ufficio Magazzino [….] di compiti di notevole contenuto professionale tecnico amministrativi quali la gestione fornitori magazzino, la riorganizzazione piani di pagamenti programmati per le forniture di magazzino, la predisposizione di ordini di acquisto merce di magazzino, la gestione e coordinamento inventario di magazzino, la gestione acquisti su piazza tramite relativo fondo la gestione CP_3
e rendicontazione mensile fondo la predisposizione delle determina di CP_3 pagamento forniture, la partecipazione alla predisposizione e stesura capitolati tecnici di gara e disciplinari per forniture e/o servizi, ed ancora, la gestione e aggiornamento Albo Fornitori con revisioni annuali di richieste di inserimento nonché della verifica e predisposizione annuale del premio annuo “settore officina
e magazzino” ( ”; CP_3 di aver chiesto all' con nota del 28.1.2010, il superiore inquadramento come Pt_3
“Collaboratore d'Ufficio” par 175 CCNL, ricevendo come risposta che il passaggio a qualifica superiore avveniva mediante procedure di selezione e di aver reiterato tale richiesta con nota del 11.01.2011; che con “disposizione di servizio” prot n 424 del 5. 2.2015, a firma Proc. N. 184/2021
dell'Amministratore Unico del tempo, veniva assegnato temporaneamente
“mantenendo la Sua qualifica di appartenenza” al Settore “Affari Legali ed
Amministrazione del Personale” per occuparsi di:
“Rilevazione presenza dipendenti;
Registrazione sinistri e adempimenti connessi”.
Che oltre alle attività affidategli con la predetta disposizione di servizio, svolgeva anche ulteriori attività tecnico amministrative – come “predisposizione presenza per software aziendale con verifica preventiva di tutte le variabili mensili (controllo badge), caricamento delle presenze mensili vari settori su software aziendale, rendicontazione mensile malattia e infortuni dei dipendenti aziendali, elaborazione delle presenze con caricamento variazioni cedolini su software paghe, disbrigo pratiche di infortunio sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti con relativa compilazione rapporto aziendale, compilazione denuncia di infortunio su lavoro dipendenti su piattaforma INAIL e g1i adempimenti obbligatori previsti dalla legge, predisposizione documentazione INAIL per malattia professionale dipendenti, predisposizione tabulato mensile fondo pensionistico integrativo PRIAMO dei dipendenti aziendali, invio su piattaforma web PRIAMO del tabulato mensile dipendenti, predisposizione tabulato mensile fondo pensionistico integrativo dei dipendenti aziendali, invio su piattafoma web del tabulato CP_5 CP_5 mensile dipendenti, predisposizione conto terzi delle trattenute mensili da versare dei dipendenti, elaborazione e compilazione certificati di stipendio richiesti dai dipendenti aziendali per le cessioni de1 quinto stipendiale, predisposizione determine di cambi parametro dipendenti, disbrigo pratiche e documentazione varie per TFR e quiescenza dipendenti, predisposizione e compilazione modelli di liquidazione TFR dei fondi pensionistici integrativi aziendali PRIAMO e CP_5 verifica e collaborazione attiva su predisposizione lavoro del premio mensile di risultato ed annuale dei settori aziendali, verifica e controllo recupero orario dipendenti uffici amministrativi e tecnici aziendali”; che dette mansioni sono proprie dello “Specialista Tecnico /Amministrativo” par. 193 CCNL;
che, ingiustamente, l'Azienda non ha riconosciuto il superiore inquadramento contrattuale, mentre ad altri dipendenti la superiore qualifica è stata riconosciuta senza alcuna selezione;
di avere, quindi, diritto al superiore inquadramento in applicazione dell'art. 18 dell'Allegato A del R. D. n 148/1931, applicabile nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri in tema di svolgimento di mansioni superiori, che stabilisce la Proc. N. 184/2021
promozione del dipendente trascorsi sei mesi di reggenza in un anno da quanto i dipendenti vengono adibiti a funzioni di grado superiore, concorrente un ordine scritto di conferimento dell'incarico a svolgere dette mansioni, la vacanza del posto in organico e il superamento di una prova selettiva laddove prevista per legge;
che il suo buono diritto si ricava dalla “pluriennale adibizione del ricorrente al posto di lavoro concernente mansioni superiori”, “la vacanza del posto in organico avvalorata proprio dall'assegnazione a dette mansioni”, “l'esistenza di reiterati ordini scritti dell'Azienda che hanno adibito il ricorrente al disbrigo delle mansioni”, nonché “l'ulteriore requisito normativo richiesto della inesistenza di una riserva di accesso mediante esame”; di avere, quindi, diritto oltre al superiore inquadramento anche al pagamento delle differenze retributive per come quantificate nella consulenza contabile allegata, nonché al risarcimento per il danno “alla immagine professionale e alla carriera” subito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento della qualifica di "Collaboratore di Ufficio", Pt_1 parametro 175 della CCNL Autoferrotranvieri, a partire da giorno 1 agosto 2005
e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia (1 agosto 2005) nonché il diritto del sig. al riconoscimento della qualifica di "Specialista Tecnico/Amministrativo" Pt_1 dì cui al parametro 193 CCNL Autoferrotranvieri, quanto meno, dal 5 febbraio 2015
o, tutt'al più, dal 5 agosto 2015 e, per l'effetto, condannare "ATAM SpA - Azienda
Trasporti per l'Area Metropolitana SpA di Reggio Calabria", in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 38.814.27 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo e così, complessivamente, la somma di euro 44.250,60 ovvero a quella maggiore e/o minor somma ritenuta di giustizia, con ogni ulteriore effetto di legge e di ragione;
B)
Condannare l'ATAM SpA - Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana SpA di
Reggio Calabria", in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione) ingiustamente patiti dal corrente nella misura da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. ln via del tutto subordinata C) Nell'impensata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto ai sig. il diritto alla qualifica superiore in ragione delle mansioni Pt_1 Proc. N. 184/2021
effettivamente svolte, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire Pt_1
l'indennità di cui all'art. 18,2 comma, All. A", R.D. n.148/1931, e per l'effetto condannare "ATAM SpA - Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana SpA di
Reggio Calabria", in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 38.814,27 pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito, oltre interessi dalla domanda;
D) Condannare, comunque ed in ogni caso, la Società convenuta alle spese di giudizio, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e CP_6 deducendo che:
l'attività espletata dal ricorrente, e dallo stesso arbitrariamente inquadrata nell'ambito del parametro 175 e/o 193 del CCNL, rientra perfettamente nella qualifica di Operatore qualificato di ufficio parametro 155, ovvero i “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute” (pag. 115 CCNL allegato, “area professionale 3 amministrazione e servizi” secondo capoverso) e non già in quelle previste né nel parametro 175 “lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo” (pag. 115 CCNL allegato, “area professionale 3 amministrazione e servizi” primo capoverso), e men che meno nel parametro 193 che si riferisce a quei “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima” (pag. 110 CCNL allegato “area professionale 2 amministrazione e servizi” secondo capoverso); la tabella C.1/3 (pag. 117 CCNL allegato) prevede solo ed esclusivamente un avanzamento di carriera dal parametro 140 al parametro 155, una volta raggiunti i sei anni di servizio;
di contro, alcun avanzamento “automatico” è previsto per l'acquisizione dei parametri 175 e 193, ragion per cui vengono considerati posti di qualifica iniziale ai quali si accede tramite concorso come per qualunque lavoro pubblico e/o assimilabile al pubblico impiego;
lo stesso ricorrente poggia la richiesta di inquadramento nei parametri superiori (175
e 193), sull'art. 18 del RD 148/1931 che recita: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono Proc. N. 184/2021
provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto”; il lavoratore deve provare sia di aver svolto effettivamente mansioni superiori rispetto a quello della categoria posseduta sia l'effettiva vacanza del posto, dovendosi ritenere un mero elemento presuntivo della vacanza del posto l'assegnazione anche pluriennale del lavoratore a mansioni superiori;
nella specie, il mero elemento presuntivo della vacanza del posto, risulta documentalmente smentito dalla “struttura organizzativa – attività, organico e profili professionali” (c.d. pianta organica) anni 2003/2011/2014/2015 (all. 3, 4, 5,
6), dalle quali chiaramente si evince che gli unici posti previsti per gli uffici cui era addetto il ricorrente, erano un parametro 155 nell'anno 2015, due parametri 140 nell'anno 2003 al reparto magazzino ove il parametro 175 è stato successivamente
(negli anni 2003/2005) coperto dal dipendente sig. , un parametro CP_7
155 nell'anno 2011 al reparto approvvigionamento, ed un parametro 155 nell'anno
2015 all'ufficio paghe e contributi;
per cui, risultando dalle “piante organiche” che non vi era alcuna vacanza di posti per i parametri 175 e 193, ne discende che manca la prova (a carico del lavoratore) della vacanza del posto ex art. 18 RD 148/1931; il ricorrente non possiede nemmeno il requisito del semestre nell'anno ex art. 18 RD
148/1931. Difatti, allorquando al ricorrente era stata data la comunicazione di servizio per la sostituzione temporanea di altro dipendente andato in pensione
(maggio 2004), lo stesso era assunto presso con contratto a progetto, per poi _1 essere assunto con contratto a tempo indeterminato nell'agosto 2005; come detto, però, all'ufficio magazzino il parametro 175 è stato ricoperto dal sig. CP_7
di talché, non potendosi conteggiare a tal fine il periodo relativo al contratto
[...]
a progetto, e preso atto che sin dall'anno 2003 all'ufficio magazzino è stato assegnato altro dipendente con parametro 175; il regolamento organico del personale all'epoca vigente (all. 7), prevedeva all'art. 10
(pag. 3) che la copertura dei posti nella qualifica iniziale di carriera – tra i quali rientrano i parametri 175 e 193 - possa avvenire solo per pubblico concorso;
relativamente al parametro 193, le attività indicate dal ricorrente sono attività che vengono svolte in modo automatico dal sistema trattandosi di mero inserimento dati
(piattaforme web PRIAMO e FON.TE), che si basano tutte su documentazione esistente e decisioni prese da altri, che possono essere svolte anche da personale con parametro 140 e/o 155. Proc. N. 184/2021
La Società formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare la domanda spiegata siccome infondata in fatto ed in diritto giuste le argomentazioni, deduzioni
e motivi di cui alla presente memoria;
2. Nella denegata e remota ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre grandemente il quantum, ed accertare
e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, dei crediti derivanti da differenze retributive e/o d'indennità;
3. In ogni caso condannare parte ricorrente a rifondere spese e compensi del giudizio ex DM 55/2014 oltre rimb. forf. ed accessori di legge”.
Il primo giudice ha rigettato la domanda ritenendo che: la “comunicazione di servizio” del 19.5.2004 non equivale a un ordine scritto di conferimento dell'incarico a svolgere mansioni superiori, essendo intervenuta quando il ricorrente non era lavoratore subordinato dell' (l'assunzione è _1 avvenuta solo nell'agosto 2005) essendo all'epoca il rapporto basato su un contratto di lavoro a progetto;
tant'è che le mansioni superiori allegate dal ricorrente corrispondono esattamente a quelle descritte nei contratti a progetto;
pur prescindendo dalla circostanza che la qualifica di Collaboratore d'Ufficio par.
175 CCNL è posto di qualifica iniziale per la quale è necessario il concorso, il ricorrente non ha provato neppure la vacanza del posto;
il ricorrente si è limitato alla mera enunciazione di attività (che assume di avere svolto senza soluzione di continuità fino alla “Disposizione di servizio” del 5.2.2015) a suo dire riconducibili all'inquadramento di “Collaboratore d'Ufficio” par. 175 CCNL, senza allegare gli elementi essenziali del procedimento logico giuridico c.d. trifasico che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti non solo nell'allegazione delle attività lavorative concretamente svolte, ma anche nell'individuazione delle qualifiche previste dal CCNL di categoria e, dato essenziale, nel raffronto tra i risultati di tali due indagini;
tale omissione sussiste anche per le invocate mansioni superiori di Specialista Tecnico Amministrativo par 193 CCNL;
la carenza di allegazione è tanto più avvertita quanto più le declaratorie contrattuali siano affini, come nel caso di specie: - Operatore qualificato di ufficio parametro 155,
“Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute” ( CCNL “area professionale
3 amministrazione e servizi”); - Collaboratore d'Ufficio parametro 175, “Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo” (CCNL “area professionale 3 Proc. N. 184/2021
amministrazione e servizi”), - Specialista Tecnico/amministrativo par 193,
“Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima” ( CCNL “area professionale 2 amministrazione e servizi”); la “Disposizione di servizio” del 5.2.2015 non contiene alcun conferimento di incarico di mansioni superiori. Basti considerare che il lavoratore, nell'intestazione indicato con la qualifica di appartenenza “Operatore qualificato d'Ufficio par. 155”, viene distaccato presso il settore Affari legali e Personali “mantenendo la Sua qualifica di appartenenza” e con l'esplicito compito di “occuparsi di: Rilevazione presenza dipendenti: Registrazione sinistri e adempimenti connessi”. Compiti del tutto conferenti con l'inquadramento contrattuale, così come conferenti sono le ulteriori attività che il ricorrente assume aver svolto e continuare a svolgere;
al mancato riconoscimento di svolgimento di mansioni superiori consegue il rigetto della domanda di differenze retributive e di risarcimento danni.
Avverso la succitata pronuncia ha proposto appello Pt_1
I) Con il promo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha valorizzato ai fini dell'integrazione dell'ordine scritto di servizio ex art. 18, all. A, R.D. 148/1931, la “comunicazione di servizio” del 19.05.2004, che secondo l'appellante andava esaminato unitamente agli ulteriori documenti allegati al fascicolo, da cui emergerebbero in punto di fatto che dall'agosto 2005 al Febbraio
2015 ha svolto continuativamente le mansioni superiori riconducibili al par. 175
(nota prot. 750 del 28.01.2010 avente ad oggetto: Richiesta aumento parametro di inquadramento aziendale del CCNL autoferrotranvieri (All. n. 4 fasc. ric.); la nota di riscontro a detta richiesta (All. n.5 fasc. ric.), nella quale il diniego è basato sulla necessità di una procedura di selezione e non sul mancato svolgimento delle attività del parametro superiore richiesto (175); nota dell' 11.01.2011, prot. n.341 (All. n.6 fasc. ric.), e nota prot. 2327 del 29.03. 2012 , a firma del Geom. (All. Persona_1
n.7 fasc. ric.).
Contesta che non siano state ammesse le prove richieste (interrogatorio formale del legale rappresentante e per la prova per testi) e che si sia ritenuta la carenza di allegazioni ai fini del procedimento logico trifasico.
II) Con il secondo motivo di appello, il ricorrente lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla prova della “vacanza” del posto e ai Proc. N. 184/2021
parametri per il riconoscimento delle mansioni superiori.
Deduce che la pianta organica allegata dalla , per l'anno 2003, presso CP_6 _1 il Magazzino prevedeva l'impiego di due agenti e una unità valorizzata a 0,5 con il parametro 175; contrariamente a quanto sostenuto dalla Società resistente, tale parametro, negli anni 2033/2005, era ricoperto da e da CP_7 CP_2
allorquando quest'ultimo è andato in pensione, l' ha
[...] Pt_3 contrattualizzato il con dei contratti a progetto e dei co.co.co, per poi Pt_1 assumerlo successivamente con un parametro inferiore e con un contratto a tempo indeterminato, mentre di fatto ha svolto le medesime mansione dell'agente in quiescenza.
Con riferimento al par. 193, l'appellante evidenzia che nell'aprile 2017 a tre dipendenti è stato attribuito il par. 193, senza alcun concorso e “per saltum”, pur essendo inquadrate con il parametro formale 155, come l'appellante, circostanza che presuppone la vacanza, in pianta organica, di tre posti.
Reitera la richiesta dell'ordine di esibizione della predette determine e della procedura espletata innanzi all'Ispettorato del lavoro e, per l'ipotesi di negazione dell'esibizione da parte del terzo, articola nuovi capitoli di prova per testi.
3) Con il terzo motivo l'appellante deduce che anche nell'ipotesi di negazione del diritto all'inquadramento richiesto, spettano le differenze retributive, il risarcimento del danno o , in via subordinata, l'indennità di cui all'art. 18, 2 comma, all. A, R.D.
148/1931.
Si è costituita in giudizio la , concludendo per il rigetto dell'appello e CP_6 la conferma della sentenza gravata.
Le parti hanno depositato le note nel termine del 16 giugno 2023 fissato nel predetto decreto;
la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
I primi due motivi, intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, in particolare nella parte , che assume rilievo decisivo e assorbente rispetto a ogni altra, diretta a censurare il difetto di allegazione e di prova della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e delle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.
Occorre preliminarmente ricordare che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una Proc. N. 184/2021
superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state espletate;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
Compete, dunque, al lavoratore provare e allegare gli elementi posti alla base della domanda e in particolare i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore rivendicata, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
Tanto premesso, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale,
dopo avere riportato pedissequamente le mansioni svolte e le declaratorie Pt_1 contrattuali dei superiori profili pretesi ( par. 175 e 193 in relazione ai due distinti segmenti temporali considerati) e quella di appartenenza formale (par. 155) , non ha tuttavia – in concreto – operato alcun confronto comparativo tra mansioni svolte e contenuto delle anzidette declaratorie, omettendo dunque del tutto di specificare le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto.
Infatti, in relazione al preteso inquadramento nel par. 175 nel ricorso introduttivo del giudizio, dopo avere elencato le mansioni svolte presso l'Ufficio Magazzino poi divenuto (c.d. e Parte_2 CP_3 successivamente “ , sotto le direttive Controparte_4 dell'allora responsabile, Geom. e riportato le declaratorie di interesse Persona_1
( 155 e 175), si limitava ad affermare che al momento dell'assunzione Pt_1 formale a tempo indeterminato, sebbene inquadrato formalmente con la qualifica di
“operatore qualificato di ufficio” par 140 CCNL auto ferrotranvieri, “ha continuato
a svolgere presso l'ufficio magazzino senza soluzione di continuità i compiti e le funzioni di collaboratore di ufficio par. 175 CCNL affidategli precedentemente con la Comunicazione di servizio del 19 maggio 2004. E' di per sé evidente che trattasi di mansioni certamente più rilevanti delle funzioni di concetto proprio proprie dell'
“Operatore qualificato di ufficio par.140-155).
L'allegazione era chiaramente apodittica, venendo a mancare l'ultima fase del necessario giudizio (trifasico) di comparazione, costituita dalla specificazione e conseguente dimostrazione delle caratteristiche proprie del livello superiore rispetto a quello contrattualmente riconosciuto (che già prevede funzioni “anche complesse” Proc. N. 184/2021
di concetto) , dunque dell' “adeguata capacità professionale” e soprattutto del
“contenuto significativo” che avrebbero dovuto avere, tra l'altro con la necessaria prevalenza, i compiti svolti per essere inquadrati nel par. 175.
La totale assenza di allegazione è vieppiù evidente con riferimento al par. 193, invocato sulla base dell' elenco di compiti svolti a seguito dell'assegnazione all'
[...] legali Personale. Pt_5 Parte_6
Dunque nell 'originario ricorso non si è curato affatto di descrivere e Pt_1 dimostrare in concreto se e quali tra quei compiti avessero la caratteristica propria del livello superiore invocato, costituita dallo svolgimento, con autonomia operativa, di compiti di “notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima e, in caso positivo, se fossero prevalenti ripsetto a compiti inquadrabili nella declaratoria formale.
La carenza di allegazione è palese, in chiara violazione del principio espresso da pacifica giurisprudenza (a partire da Cass. lav. n. 8025 del 21/05/2003 ) secondo cui < ….non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte);
Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda >.
Solo in appello per la prima volta, dunque tardivamente (oltre che in maniera ancora insufficiente), il ricorrente ha tentato di rimediare alla carenza di allegazione, in particolare sul raffronto tra attività concretamente svolte e qualifiche previste dal contratto di categoria, su cui il primo giudice ha fondato sostanzialmente il rigetto di ogni domanda.
Infatti alle pagg. 14 e seg. si deduce di avere (contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale) “puntualmente indicato in ricorso i fatti costitutivi del diritto vantato ed Proc. N. 184/2021
in particolare le attività svolte presso l'” ” ... le quali consentono Parte_2 di identificare e di individuare la categoria e le mansioni espletate nella loro complessità, i tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro (175), rispetto al parametro di assegnazione (155), e così anche rispetto al par. 193, costituiti tutti dal margine di autonomia operativa, nell'espletamento delle attività
...Emerge “ictu oculi”, che le mansioni svolte e descritte in ricorso dal ricorrente, non possono considerarsi quelle senza iniziativa previste e disciplinate nella declaratoria del CCNL relative all'”Operatore qualificato di Ufficio” (par. 140 -
155) ... non essendosi l'appellante limitato a quelle elementari operazioni di registrazione giornaliera di carico e scarico merci e/o catalogazione delle stesse, ma bensì a quelle superiori di “tecnico – amministrativi di contenuto significativo” propri del “Collaboratore di Ufficio” di cui al par. 175 della CCNL “
Da quanto precede emerge ancora come l'appellante consideri , infondatamente, che i fatti costitutivi si esauriscano in un mero elenco di attività e di declaratorie;
per di più quando afferma che “ i tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro (175), rispetto al parametro di assegnazione (155), e così anche rispetto al par. 193, costituiti tutti dal margine di autonomia operativa, ... .Emerge “ictu oculi”, che le mansioni svolte e descritte in ricorso dal ricorrente, non possono considerarsi quelle senza iniziativa previste ...”, attribuisce a entrambe le due qualifiche vantate (175 e 193) contenuti propri di una sola di esse ( la 193).
Né giova all'appellante lamentare che il Tribunale “non ha acquisito ulteriori elementi all'interno della dialettica processuale che avrebbero potuto chiarire le procedure e le istruzioni ricevute dal ricorrente, così da delineare il perimetro delle mansioni superiori ed i profili che li caratterizzano e quindi procedere alla comparazione dell'attività del profilo richiesto ... “, poiché l'assunzione della prova
, con i necessari e consentiti chiarimenti, presuppone la compiuta e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi e non può mai sopperire alla totale carenza di essa, verificatasi nel caso in esame.
Infatti di “tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro rispetto al parametro di assegnazione” e “autonomia operativa” ( così ora a pag. 14 dell'appello) , come pure di “giudizio di equivalenza e di comparazione” (ora a pag.
16 dell'appello, ivi imputando al giudicante di non avervi provveduto ), non è stato fatto neppure un cenno nel ricorso;
allo stesso modo, su nessuno dei numerosi compiti solo elencati in quella fase si è soffermato il ricorrente per dimostrare che Proc. N. 184/2021
ricorresse il carattere proprio del superiore inquadramento preteso, come invece ha fatto alla pag. 15 del gravame.
Il ricorrente nulla ha allegato in merito alle ragioni per le quali i compiti concretamente svolti corrispondano a mansioni inquadrate nel livello superiore, in particolare in riferimento al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Resta dunque insuperato il vizio originario di non avere offerto tempestivamente, ossia fin dall' introduzione del giudizio, neppure le riportate ( per quanto scarne e disorganiche) considerazioni ora esposte nel gravame.
Inoltre, non basta estrapolare taluni dei numerosi compiti elencati nell' originario ricorso per inferirne che rientrerebbero certamente nelle mansioni superiori , già perché non può prescindersi in questa materia da una valutazione in concreto della prevalenza rispetto a mansioni rientranti nel profilo di appartenenza.
Basti considerare che nell'elenco dei compiti svolti presso l' ffari legali per i CP_4 quali ha invocato il par. 193 vi sono “Rilevazione presenza dipendenti;
Registrazione sinistri e adempimenti connessi ... predisposizione presenza per software aziendale con verifica preventiva di tutte le variabili mensili (controllo badge), caricamento delle presenze mensili vari settori su software aziendale, rendicontazione mensile malattia e infortuni dei dipendenti aziendali, elaborazione delle presenze con caricamento variazioni cedolini su software paghe, disbrigo pratiche di infortunio sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti con relativa compilazione rapporto aziendale, compilazione denuncia di infortunio su lavoro dipendenti su piattaforma
INAIL, predisposizione tabulato mensile fondo pensionistico integrativo , predisposizione conto terzi delle trattenute mensili da versare dei dipendenti, predisposizione e compilazione modelli di liquidazione TFR, verifica e controllo recupero orario dipendenti uffici amministrativi e tecnici aziendali “)
Ancora, quali attività “di contenuto particolarmente complesso” svolte presso l'Ufficio Magazzino, , il ricorrente ha indicato la gestione protocollo segreteria dell' e dell'Ufficio Magazzino, la gestione dei fornitori del magazzino e dei Pt_4 carichi e scarichi di magazzino, la predisposizione ordini di acquisto, l' inventario di magazzino, predisposizione di determine di pagamento.
E' palese che i compiti sopra riportati in relazione alle due diverse Unità presso cui ha operato il ricorrente si caratterizzano per assenza di autonomia o al più margini minimi , estrinsecabili nell'ambito di norme, procedure e regolamenti, costituendo Proc. N. 184/2021
attività standardizzate, di natura per lo più compilativa. .
Solo per completezza, in ordine al par.193, va osservato che nell'organigramma della
Società datoriale del 2014 (all. 5 Atam primo grado), nell'unità Affari Legali,
Personale e Servizi generali, il parametro in commento era assegnato a chi si occupava della gestione della contrattazione, delle vertenze legali e del contenzioso
(pag. 7), tutte attività caratterizzate da elevato contenuto professionale ed autonomia, non rinvenibili in quelle svolte nel periodo dall'appellante.
Nell'organigramma del 2015 (all. 6 Atam primo grado), seppur approvato successivamente alla comunicazione di assegnazione del 5 febbraio 2015, il par. 193 non viene più indicato, la gestione del personale viene affidata ad altra Unità (pag.
10) e l'attività di paghe e contributi (ovvero le mansioni che l'appellante assume di svolgere) viene affidata proprio al par. 155.
Quanto ai documenti indicati alle pagg. 10 e 11 del gravame che, secondo l'appellante, non sarebbero stati adeguatamente valutati dal primo giudice, non dimostrando affatto lo svolgimento di compiti e funzioni proprie del par. 175: l'all. 4
è la richiesta dello stesso ricorrente di riconoscimento delle mansioni superiori;
l'all.
5 è il riscontro negativo alla richiesta del datore di lavoro e il fatto che sia stato motivato con la mancanza di una procedura di selezione non vale di certo a integrare una sorta di non contestazione circa lo svolgimento di attività proprie del parametro superiore richiesto 175; l'all. 6 è la mera reiterazione dell'istanza di riconoscimento di mansioni superiori;
l'all. 7 consiste in un mero parere favorevole all
'inquadramento nel par. 175 a firma di , già diretto superiore di Persona_1 in un determinato periodo, parere che non descrive le attività svolte ma Pt_1 si basa su dati inconferenti ai fini dell' oggetto di causa, quali “ i buoni risultati ottenuti e le capacità e affidabilità “ del ricorrente.
Di nessun pregio appare poi la prova testimoniale richiesta dall'appellante, atteso che i capitoli di prova si riducono alla mera enunciazione delle mansioni svolte, con la sola aggiunta, costituente non fatto ma mera valutazione soggettiva, del “notevole contenuto professionale” dei compiti svolti (nn. 2 e 3 del capitolato), non emergendo, anche in questa sede, le caratteristiche proprie dei livelli superiori invocati.
La qui confermata carenza di allegazione, prima che di prova, ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori, assorbe ogni altra questione ( risultando irrilevante disquisire oltre di vacanza del posto o della natura della Comunicazione di servizio del 19.5.2024) e determina il rigetto di ogni domanda , incluse quelle Proc. N. 184/2021
insistite con il terzo motivo d'appello, anche in subordine ( percezione delle sole differenze retributive, dell' indennità di cui all'art. 18 co. 2 all. A RD n. 148/1931 o del risarcimento danni) ; tutte infatti trovano fonte in quel medesimo presupposto , come detto non dimostrato, dell' esercizio in concreto di mansioni esorbitanti rispetto all' inquadramento formale .
Di tanto si mostra consapevole lo stesso appellante, che a pag. 30 del gravame assume : “Ai fini dell'applicazione della tutela prestata dall'articolo 18 secondo comma allegato ARD 148.931, la condizione da verificare e che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore”.
Per questi motivi
l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa ex DM n. 147/2022.
Si dà atto che viene emessa sentenza di rigetto integrale dell'appello, ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 _1
, in persona del Legale Rappr. p.t. e e avverso la sentenza n. 625/2021 pubblicata
[...] il 09.03..2021, dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e condanna a rimborsare Parte_1 all'appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.473,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che viene emessa sentenza di rigetto integrale dell'appello, ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso, nella camera di consiglio del 26.2.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.Massimo Gullino)