Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12625/2024 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Marco Baessato e dell'avv. Parte_1 Parte_2
Edoardo Braglia
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“affinché l'Ill.mo Tribunale di Padova, in persona del giudice designato D.ssa Chiara Ilaria Bitozzi, letto il ricorso e la documentazione allegata, preso atto delle dichiarazioni dei coniugi, disposta altresì la trasmissione degli atti al P.M. per il richiesto parere, Voglia rimettere gli atti al Collegio per omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti congiunte condizioni
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il signor per l'effetto, si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale sita in Padova, Via Pt_2
Gabriele Chiabrera n. 21, di proprietà esclusiva della signora trasferendosi altrove entro e non Pt_1
oltre il 31.03.2025. All'atto del rilascio il sig.
pagina 1 di 4
del presente ricorso, le parti dichiarano aver già tra loro compiutamente individuato e concordato;
3. Nulla disporsi per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4. Il signor corrisponderà alla signora l'importo di € 4.000,00 mensili a titolo di assegno Pt_2 Pt_1
di mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate iban che saranno comunicate dalla signora a decorrere dal mese di novembre 2024 e sino alla Pt_1
pubblicazione della sentenza di divorzio;
5 Spese e competenze interamente compensate tra le parti.
*
Pubblicata la sentenza di separazione personale, rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, si chiede fissarsi udienza avanti il Giudice relatore non appena decorso il termine di legge, disponendone sempre lo svolgimento in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., affinché, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per il richiesto parere, codesto Ill.mo Tribunale di Padova pronunci sentenza di divorzio alle seguenti congiunte conclusioni
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Padova con rito concordatario dai signori e in data 4.07.1987, regolarmente trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri di Stato Civile del medesimo
Comune, con ogni consequenziale annotazione di legge;
2. Nulla disporsi per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3. Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora che accetta, la Parte_2 Pt_1 somma di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5 co. 8
L. n. 898/1970 e ss. mm., previa valutazione di 3. Il signor si impegna ed obbliga a Parte_2
versare alla signora che accetta, la somma di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) a titolo di Pt_1
assegno divorzile una tantum ex art. 5 co. 8 L. n. 898/1970 e ss. mm., previa valutazione di congruità di codesto Ill.mo Tribunale. Tale somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio sulle coordinate iban che saranno comunicate dalla signora Tale trasferimento beneficerà delle esenzioni di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, Pt_1
pagina 2 di 4 con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale, n. 154/1999 e della Corte di Cassazione n.
1458/2005, e costituisce per le parti elemento essenziale e indispensabile per la definizione del divorzio;
4. Con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto 3) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere una nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e titolo, e di aver così definito in via tombale ogni questione economico-patrimoniale tra di essi;
5. Spese e competenze interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio concordatario in data 4.7.1987 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 468, parte II, serie A, anno 1987.
Dalla loro unione nasceva il 17.8.1990. Per_1
Con decreto dell'11.4.2003 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale del 17.3.2003 e con decreto del 25.2.2013 il Tribunale di Padova modificava le predette condizioni di separazione.
Successivamente le parti si riconciliavano e ricostituivano la comunione materiale e spirituale, ma medio tempore, sorgevano ulteriori ed insanabili contrasti;
quindi, con ricorso ai sensi degli artt. 473 bis.49 e
473bis.51 c.p.c. depositato in data 30.10.2024 le parti formulavano domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la pagina 3 di 4 conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente pronuncia nel registro degli atti di matrimonio al n. 468, parte II, serie A, anno 1987;
3. omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente come riportate in epigrafe
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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