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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1607/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190024689239000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 9.10.2024, il prevenuto ha impugnato cartella di pagamento relativa all'anno 2014, notificata il 2.9.2024 con cui gli veniva chiesto di pagare euro 668,10 per IRPEF, opponendo la decadenza dell'ente impositore.
Si è costituita ZI Entrate DP 1 per dedurre che trattasi di accertamento ex art. 36 bis dpr 600/1973, che andava effettuato entro il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione , il termine scadeva di conseguenza il 31.12.2019, laddove il ruolo fu consegnato il 25.3.2019, quindi tempestivamente.
Anche ZI entrate e CO si è costitiuta per opporre che il profilo della decadenza è riferibile all'ente impositore.
E' stata medio tempore depositata memoria con cui il ricorrente ha opposto che l'anno di imposta è il
2014 e che quindi la cartella andava notificata entro il 31.12.2018. L'ZI sostiene che la formazione del ruolo è avvenuta il 21.2.2019 e la consegna ad ZI della CO è dil 25.3.2029 , per cui si contesta che si sia atteso cinque anni per notificare l'atto al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorso sono infondate e vanno disattese.
Come sostenuto dall'ZI delle Entrate, il termine di cui all'art. 25 c. 1 dpr 600/1973, in caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis è di quattro anni, decorrenti non dall'anno fiscale di interesse, ma dall'anno successivo, cioè dall'anno in cui la dichiarazione è stata redatta . Quindi è corretta la scadenza al 31.12.2019, scadenza che 'Ufficio ha rispettato, a nulla rilevando che si sia avvalsa dell'intero termine concesso dalla legge . L'importante è che il termine sia stato rispettato, come lo fu.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del contribuente alle spese di lite che si liquidano in euro 225,00
a favore di ZI Entrate CO ed in euro 480 a favore di ZI entrate DP1.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 225,00 a favore di ZI Entrate CO ed in euro 480 a favore di ZI Entrate DP1.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1607/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020190024689239000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 9.10.2024, il prevenuto ha impugnato cartella di pagamento relativa all'anno 2014, notificata il 2.9.2024 con cui gli veniva chiesto di pagare euro 668,10 per IRPEF, opponendo la decadenza dell'ente impositore.
Si è costituita ZI Entrate DP 1 per dedurre che trattasi di accertamento ex art. 36 bis dpr 600/1973, che andava effettuato entro il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione , il termine scadeva di conseguenza il 31.12.2019, laddove il ruolo fu consegnato il 25.3.2019, quindi tempestivamente.
Anche ZI entrate e CO si è costitiuta per opporre che il profilo della decadenza è riferibile all'ente impositore.
E' stata medio tempore depositata memoria con cui il ricorrente ha opposto che l'anno di imposta è il
2014 e che quindi la cartella andava notificata entro il 31.12.2018. L'ZI sostiene che la formazione del ruolo è avvenuta il 21.2.2019 e la consegna ad ZI della CO è dil 25.3.2029 , per cui si contesta che si sia atteso cinque anni per notificare l'atto al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorso sono infondate e vanno disattese.
Come sostenuto dall'ZI delle Entrate, il termine di cui all'art. 25 c. 1 dpr 600/1973, in caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis è di quattro anni, decorrenti non dall'anno fiscale di interesse, ma dall'anno successivo, cioè dall'anno in cui la dichiarazione è stata redatta . Quindi è corretta la scadenza al 31.12.2019, scadenza che 'Ufficio ha rispettato, a nulla rilevando che si sia avvalsa dell'intero termine concesso dalla legge . L'importante è che il termine sia stato rispettato, come lo fu.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del contribuente alle spese di lite che si liquidano in euro 225,00
a favore di ZI Entrate CO ed in euro 480 a favore di ZI entrate DP1.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 225,00 a favore di ZI Entrate CO ed in euro 480 a favore di ZI Entrate DP1.