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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2913/2023 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: azione di accertamento e condanna
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bellaroba, dom.ta come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Doria, dom.ta come in atti;
resistente
E
Controparte_2
resistente contumacc
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le parti convenute deducendo:
nel 2015 aveva intentato giudizio nei confronti della dante causa che Controparte_1
dell'attrice, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del testamento Controparte_3
olografo di Persona_1 ;
che la domanda introduttiva del detto giudizio veniva trascritta ai n. 9341/11075 in data 17.7.2015; che il giudizio n. 1515/2015 si concludeva con sentenza di rigetto n. 1263/2018 depositata in
2.7.2018, passata in giudicato, non contenente l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda;
che l'attrice invano aveva invitato la convenuta CP_1 a provvedere alla cancellazione della trascrizione a sue spese;
che la domanda di correzione di errore materiale avente ad oggetto l'integrazione della sentenza attraverso l'ordine di cancellazione veniva dichiarata inammissibile;
domandava pertanto ordinarsi al competente Conservatore di provvedere alla cancellazione della trascrizione sopra indicata;
che le spese della cancellazione fossero poste a carico della convenuta, con vittoria di spese del presente giudizio, con attribuzione.
Si costituiva Controparte_1 che preliminarmente non si opponeva all'ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione, ma contestava le altre domande non essendosi mai opposta alla cancellazione richiesta da parte attrice, tanto che aveva proposto alla ricorrente di formulare una istanza congiunta al Giudice avente ad oggetto la richiesta di cancellazione, richiesta rimasta tuttavia senza riscontro.
Aderiva alla domanda avente ad oggetto l'ordine al Conservatore, e chiedeva il rigetto delle altre domande, con vittoria di spese, con attribuzione. Non si costituiva Controparte_2 ritualmente evocato in giudizio.
La domanda è fondata e va accolta. rientrando la domanda in quelle soggette a trascrizione ex art. 2652 c.c. in quanto avente ad oggetto l'impugnazione della sottoscrizione di un testamento olografo.
Pertanto il presente giudizio si inscrive nella ipotesi di cui al comma 1, in particolare nella ipotesi in cui l'ordine di cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato.
Nel caso che occupa parte convenuta non si oppone alla cancellazione ed ha comprovato, documentalmente, di aver manifestato la propria disponibilità al deposito di istanza congiunta al giudice per chiedere l'ordine di cancellazione (v. pec del 3.6.2023).
Non vi è invece riscontro alla mail inviata da parte attrice, datata 9.2.2023, con la quale si invitava la
CP_1 a sottoscrivere un atto di assenso dinanzi al notaio;
ed invero ai sensi della citata norma la cancellazione è possibile anche laddove sussista l'assenso documentato delle parti interessate ovvero di chi ha proceduto alla trascrizione;
l'adesione all'invito pertanto avrebbe evitato i costi del presente giudizio atteso che trattandosi di sentenza di rigetto è onere della parte che ha proceduto alla trascrizione procedere alla cancellazione rimuovendo ogni vincolo dai pubblici registri.
Pertanto la domanda va accolta ordinandosi la cancellazione della trascrizione della domanda a cura e spese della resistente.
Vanno invece compensate le spese del giudizio atteso che era onere di parte attrice formulare la domanda di cancellazione nel giudizio n. 1515/2015 avendo la stessa parte ricorrente domandato il rigetto della domanda della CP_1 ; domanda che, se formulata, avrebbe impedito la necessità di altro giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie la domanda e per l'effetto ordina la cancellazione della domanda giudiziale iscritta ai n.
9341/11075 in data 17.7.2015 presso l'Agenzia del Territorio di Avellino, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità, cancellazione da eseguirsi a cura e spese della resistente [...]
CP_1
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Avellino, 20.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 66L'art. 2668 c.c. prevede che La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti..."
Nel caso che occupa l'ordine di cancellazione della domanda trascritta in data 17.7.2015 non è contenuto nella sentenza n. 1263/2018, definitoria del relativo giudizio, n. 1515/2015 RG, pur
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2913/2023 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: azione di accertamento e condanna
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bellaroba, dom.ta come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Doria, dom.ta come in atti;
resistente
E
Controparte_2
resistente contumacc
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le parti convenute deducendo:
nel 2015 aveva intentato giudizio nei confronti della dante causa che Controparte_1
dell'attrice, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del testamento Controparte_3
olografo di Persona_1 ;
che la domanda introduttiva del detto giudizio veniva trascritta ai n. 9341/11075 in data 17.7.2015; che il giudizio n. 1515/2015 si concludeva con sentenza di rigetto n. 1263/2018 depositata in
2.7.2018, passata in giudicato, non contenente l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda;
che l'attrice invano aveva invitato la convenuta CP_1 a provvedere alla cancellazione della trascrizione a sue spese;
che la domanda di correzione di errore materiale avente ad oggetto l'integrazione della sentenza attraverso l'ordine di cancellazione veniva dichiarata inammissibile;
domandava pertanto ordinarsi al competente Conservatore di provvedere alla cancellazione della trascrizione sopra indicata;
che le spese della cancellazione fossero poste a carico della convenuta, con vittoria di spese del presente giudizio, con attribuzione.
Si costituiva Controparte_1 che preliminarmente non si opponeva all'ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione, ma contestava le altre domande non essendosi mai opposta alla cancellazione richiesta da parte attrice, tanto che aveva proposto alla ricorrente di formulare una istanza congiunta al Giudice avente ad oggetto la richiesta di cancellazione, richiesta rimasta tuttavia senza riscontro.
Aderiva alla domanda avente ad oggetto l'ordine al Conservatore, e chiedeva il rigetto delle altre domande, con vittoria di spese, con attribuzione. Non si costituiva Controparte_2 ritualmente evocato in giudizio.
La domanda è fondata e va accolta. rientrando la domanda in quelle soggette a trascrizione ex art. 2652 c.c. in quanto avente ad oggetto l'impugnazione della sottoscrizione di un testamento olografo.
Pertanto il presente giudizio si inscrive nella ipotesi di cui al comma 1, in particolare nella ipotesi in cui l'ordine di cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato.
Nel caso che occupa parte convenuta non si oppone alla cancellazione ed ha comprovato, documentalmente, di aver manifestato la propria disponibilità al deposito di istanza congiunta al giudice per chiedere l'ordine di cancellazione (v. pec del 3.6.2023).
Non vi è invece riscontro alla mail inviata da parte attrice, datata 9.2.2023, con la quale si invitava la
CP_1 a sottoscrivere un atto di assenso dinanzi al notaio;
ed invero ai sensi della citata norma la cancellazione è possibile anche laddove sussista l'assenso documentato delle parti interessate ovvero di chi ha proceduto alla trascrizione;
l'adesione all'invito pertanto avrebbe evitato i costi del presente giudizio atteso che trattandosi di sentenza di rigetto è onere della parte che ha proceduto alla trascrizione procedere alla cancellazione rimuovendo ogni vincolo dai pubblici registri.
Pertanto la domanda va accolta ordinandosi la cancellazione della trascrizione della domanda a cura e spese della resistente.
Vanno invece compensate le spese del giudizio atteso che era onere di parte attrice formulare la domanda di cancellazione nel giudizio n. 1515/2015 avendo la stessa parte ricorrente domandato il rigetto della domanda della CP_1 ; domanda che, se formulata, avrebbe impedito la necessità di altro giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie la domanda e per l'effetto ordina la cancellazione della domanda giudiziale iscritta ai n.
9341/11075 in data 17.7.2015 presso l'Agenzia del Territorio di Avellino, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità, cancellazione da eseguirsi a cura e spese della resistente [...]
CP_1
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Avellino, 20.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 66L'art. 2668 c.c. prevede che La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti..."
Nel caso che occupa l'ordine di cancellazione della domanda trascritta in data 17.7.2015 non è contenuto nella sentenza n. 1263/2018, definitoria del relativo giudizio, n. 1515/2015 RG, pur