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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE CIVILE Nella composizione monocratica del dott. Davide Rizzuti, applicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025, visti gli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1541/2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 23 ottobre 2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente TRA
( ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in Albano Laziale (RM), al Borgo Giuseppe Garibaldi, 36 ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Oslavia, 7, presso lo studio dell'avvocato Simona Barberio ( ), del foro di Lamezia Terme, che la rappresenta e C.F._2 difenda, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
(OPPONENTE) E
costituita ai sensi e per gli effetti della L. 30 aprile 1999 n. Controparte_1
130, con sede in Roma (RM), Via Curtatone n. 3, rappresentata da CP_2 società di diritto italiano, con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona partita P.IVA_1
I.V.A. in virtù di procura rilasciata dal Sig. nella sua P.IVA_2 CP_3 qualità di Amministratore Unico ed autenticata nelle firme per atto del Dott. Per_1
Notaio in Roma, Rep. n. 10.404 Racc. n. 6320, e registrata a Roma 3 in data
[...]
14.04.2021 n. 8714 Serie 1/T, in persona del Dott. in qualità di Controparte_4 procuratore speciale di e come tale rappresentante della suddetta CP_2 società giusta procura speciale autenticata nelle firme in data 01.02.2023 dal Dott.
Notaio in Velletri, (Rep. n. 78217 Racc. n. 29319), Persona_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Dragone del Foro di Roma (CF. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3 in Roma, Via Augusto Riboty n. 23. (OPPOSTA) Oggetto: Opposizione a precetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 1° febbraio 2023 da Controparte_1
rappresentata da per il pagamento della somma di €
[...] CP_2
276.457,35, oltre interessi di mora sino a soddisfo, spese legali c.a.p. e i.v.a., a titolo di ratei non corrisposti, spese e interessi relativi all'atto di mutuo fondiario del 26/11/2007, rep. 260189 racc. n. 12352, per atto a rogito Notaio Dott. Per_3 in Albano Laziale.
[...]
Si è costituita in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto totale delle avverse pretese con condanna alle spese di lite. All'udienza dell'11 luglio 2023, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva rinviata ad altra data per la valutazione in ordine alle richieste istruttorie. All'udienza del giorno 1° febbraio 2024, declinata la richiesta di parte attrice - tesa ad ottenere il conferimento di c.t.u. contabile in ordine alla correttezza dei calcoli a sostegno della pretesa economica – e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta l'assegnazione del processo ad altro giudice la causa veniva ricalendarizzata con fissazione dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23 ottobre 2025. Con provvedimento presidenziale del 20 ottobre 2025, la causa veniva quindi assegnata al sottoscritto giudicante ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025.
*** 1. In via preliminare occorre sottoporre a rigoroso scrutinio la questione sollevata dall'attore nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., là dove si è richiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riguardo all'avvenuta ammissione dell'opponente alla procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento, nei termini suggellati dalla sentenza n. 99/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce. A sostegno di tale posizione, l'attore ha invocato la disciplina dettata dall'art. 270, comma 5, c.c.i., che richiama espressamente gli artt. 150 e 151 c.c.i., principi mutuati dal più generale impianto concorsuale introdotto dal Codice della crisi d'impresa e già tipici della regolamentazione fallimentare. Tuttavia, la richiesta non può essere condivisa. La norma, infatti, nel sancire il cosiddetto automatic stay, circoscrive in modo preciso la portata della tutela, statuendo testualmente che “i creditori dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale non possono iniziare e/o proseguire azioni cautelari o esecutive o qualunque altra azione sul patrimonio oggetto di liquidazione anche per crediti aventi titolo o causa anteriore”. Si tratta di una precauzione posta a tutela del patrimonio del debitore che si sottopone a procedura concorsuale, volta a salvaguardare l'effettività della collettivizzazione delle pretese creditorie secondo il sistema di par condicio. Tuttavia, è evidente che la limitazione in parola si riferisce a iniziative di tipo esecutivo e cautelare, come chiaramente evincibile dalla lettera della disposizione. La ratio legis, dunque, non giustifica un'estensione della preclusione anche alle azioni di mero accertamento, quali le opposizioni a precetto, giacché queste ultime non pregiudicano direttamente il patrimonio del debitore e non incidono sull'attuazione delle garanzie collettive orchestrate dalla procedura. Diversamente argomentando, si realizzerebbe un'inammissibile analogia in aperta violazione dei principi di legalità e tipicità delle cause di estinzione dei giudizi civili, con l'ulteriore paradosso di mortificare le stesse prerogative del debitore che, in sede di opposizione, potrebbe ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria. Giova altresì ricordare che l'azione esecutiva – a differenza dell'atto di precetto che ne costituisce semplice prodromo – sorge giuridicamente e si perfeziona con la notifica dell'atto di pignoramento. Sul punto la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, laddove la liquidazione sia pendente, l'opposizione a precetto può legittimamente essere decisa salvo che sopravvenga attivazione effettiva del processo esecutivo. Resta ferma, invece, la diversa soluzione per l'opposizione all'esecuzione notificata a valle del pignoramento, rispetto alla quale la sospensione della procedura determinerebbe la vera e propria cessazione della materia del contendere in relazione a tutti quei provvedimenti cautelari strumentali alla sospensione dell'espropriazione.
2. Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha contestato la legittimazione attiva della società creditrice, sostenendo l'assenza in atti di comprovanti idonei in ordine all'avvenuta acquisizione del credito originariamente sorto tra la stessa opponente e Banca Toscana S.p.A.. Da questa premessa, si è altresì fatto discendere il difetto di ius postulandi in capo ai procuratori costituiti. Ritiene il Collegio che le deduzioni non abbiano pregio. Va innanzitutto osservato che la produzione documentale risultata agli atti consente di ricostruire puntualmente la catena delle cessioni dei crediti e la regolare legittimazione della parte attrice. In diritto, vige in materia il consolidato principio secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti... è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché l'individuazione sia certa sulla base delle categorie medesime”(Cass. civ., Sez. I, Ord., 31188/2017; Cass. ord. 15884/2019). Dal rilievo degli atti emerge che Banca Toscana S.p.A. è stata incorporata in la quale, con atto di Controparte_5 cessione in blocco in data 20 dicembre 2017, ha trasferito portafogli di crediti a
[...] ai sensi della L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., dandone notizia Controparte_1 mediante pubblicazione sulla G.U. e successiva informativa online. Parimenti documentata è la nomina di quale ente servicer e la rappresentanza CP_2 processuale conferita all'avv. Claudio Dragone mediante procura speciale. Sotto altro profilo, si evidenzia che la contestazione avversaria secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale difetterebbe di valenza probatoria specifica si pone in diretto e irrimediabile contrasto con la più autorevole giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha reiteratamente escluso che sussista l'onere di producibilità di elenchi nominativi dei crediti ceduti ove la categoria sia identificabile (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/07/2022, n. 23595). Si aggiunga che nel caso concreto la creditrice ha fornito ulteriore trasparenza pubblicando integralmente sul proprio sito web l'elenco rappresentativo dei crediti trasferiti.
3. Anche il vizio di notifica del titolo esecutivo deve ritenersi privo di consistenza per una molteplicità di ragioni. In primo luogo, si richiama la natura del titolo, pacificamente riconducibile ad un mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria di primo grado, per cui trova irrevocabile applicazione l'art. 41 t.u.b., norma che prevede espressamente l'esonero dall'onere di preventiva notifica del titolo. In ogni caso, è altresì dato atto che l'odierno precetto segue ad una previa esecuzione immobiliare che aveva visto la partecipazione processuale dell'odierna opponente, come parte costituita, rispetto alla quale l'eccezione appare quindi destituita di ogni fondamento logico e giuridico. Da quanto evidenziato in narrativa si ricava che la creditrice ha menzionato nel precetto opposto l'avvenuta notifica del mutuo esecutivo a mezzo di precedente titolo e precetto (in data 7 settembre 2022; come da precetto, pag. 4), vicenda regolarmente documentata in atti.
4. Nemmeno può essere accolta la censura relativa all'omessa indicazione delle modalità di calcolo della somma intimata nell'atto di precetto, essendo stato in realtà quest'ultimo redatto con precisione nella indicazione delle singole voci costitutive dell'importo totale e dei criteri di computo degli interessi moratori. La rilevanza del motivo contrasta apertamente con i più accreditati indirizzi giurisprudenziali. Giova ricordare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4008/2013, ha affermato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuta nel precetto ex art. 480 c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata, anche la specificazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”. Identico approdo ha recentemente trovato conferma nella sentenza Cassazione n. 8096/2022 e, ancor prima, nella sentenza n. 11281/1993, secondo le quali le cause di nullità dell'atto di precetto devono ritenersi tassative, senza possibilità di ampliamento analogico applicativo oltre l'elenco espresso dall'art. 480 c.p.c.. Secondo dottrina e giurisprudenza costante, l'eventuale eccesso della somma intimata può determinare, semmai, una nullità parziale dell'atto ex art. 156 c.p.c., senza inficiare la validità della restante intimazione (Cass. Sez. II, n. 7207/2014; Cass. Sez. II n. 27032/2014).
5. Parimenti, anche la doglianza relativa alla presunta violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della creditrice deve essere respinta. La censura, infatti, si presenta priva di concreto corredo motivazionale e si fonda su richiami giurisprudenziali astratti che non trovano aderenza nella specificità del caso in esame. Non si rinvengono, nemmeno in via indiziaria, comportamenti scorretti ascrivibili alla creditrice nell'ambito della fase genetica o funzionale del rapporto obbligatorio, né in relazione alle modalità di concessione del mutuo fondiario né in ordine alla successiva gestione delle relative garanzie e del rapporto obbligatorio.
6. Per tutte le superiori considerazioni, l'opposizione risulta integralmente infondata e come tale deve essere rigettata. In considerazione dell'avvenuta ammissione della parte opponente alla procedura di liquidazione controllata e in ragione dei principi solidaristici sottesi all'istituto del sovraindebitamento e del favor per il fresh start, appare conforme a equità disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, preservando la finalità riequilibratrice della nuova disciplina in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- Rigetta l'opposizione;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- Manda alla Cancelleria le prescritte comunicazioni.
Così deciso in Velletri in data 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Davide Rizzuti