Sentenza 16 dicembre 1986
Massime • 1
Qualora l'importatore, previa idonea garanzia, venga ammesso al cosiddetto "daziato sospeso", cioè all'introduzione di merci nel territorio nazionale senza il versamento dei Tributi doganali, in relazione ad una loro destinazione ad un determinato uso implicante esenzione (nella specie, trattavasi di zucchero denaturato per alimentazione di api), il successivo impiego delle merci medesime in Usi diversi, ancorché sia ascrivibile al terzo acquirente, ed implichi da parte dello stesso un reato di contrabbando cui sia rimasto estraneo l'importatore, non sottrae quest'ultimo al pagamento dei suddetti Tributi, quale obiettiva conseguenza della immissione al consumo dei beni per impieghi non agevolati, mentre resta in proposito non rilevante la circostanza che l'amministrazione finanziaria, a titolo risarcitorio, abbia conseguito la condanna di detto contrabbandiere al pagamento di somma equivalente ai Tributi evasi. ( V 3324/71, mass n 354820).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/1986, n. 7531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7531 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1986 |
Testo completo
Qualora l'importatore, previa idonea garanzia, venga ammesso al cosiddetto "daziato sospeso", cioè all'introduzione di merci nel territorio nazionale senza il versamento dei Tributi doganali, in relazione ad una loro destinazione ad un determinato uso implicante esenzione (nella specie, trattavasi di zucchero denaturato per alimentazione di api), il successivo impiego delle merci medesime in Usi diversi, ancorché sia ascrivibile al terzo acquirente, ed implichi da parte dello stesso un reato di contrabbando cui sia rimasto estraneo l'importatore, non sottrae quest'ultimo al pagamento dei suddetti Tributi, quale obiettiva conseguenza della immissione al consumo dei beni per impieghi non agevolati, mentre resta in proposito non rilevante la circostanza che l'amministrazione finanziaria, a titolo risarcitorio, abbia conseguito la condanna di detto contrabbandiere al pagamento di somma equivalente ai Tributi evasi. ( V 3324/71, mass n 354820).*