Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa, viene trattata la causa R.G. n. 1854 dell'anno 2022
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio;
all'esito della quale decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, all'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1854 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il 20 luglio Parte_1
1992, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aliamo, appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Infantino, giusta procura in atti appellata
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], l'[...] Controparte_2
appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Agrigento n.
62/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 gennaio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 62/2022 emessa
[...]
dal Giudice di pace di Agrigento il 25 gennaio 2022 e depositata in data 27 gennaio 2022, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dal medesimo per i danni patiti a seguito del sinistro occorso il 13 Pt_1
febbraio 2020 a Favara, in viale Aldo Moro, tra il proprio motociclo BMW tg.
ER46372 e la Fiat Punto tg AG807VZ di proprietà e condotta da CP_2
e assicurata per la R.C. da
[...] Controparte_1
In particolare, a sostegno dell'appello, il ha censurato la sentenza Pt_1
impugnata per errata applicazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver pronunciato sulle domande proposte e per non aver correttamente valutato le prove documentali e per non aver applicato l'art. 145, comma 6, c.d.s..
Pertanto, l'appellante ha insistito per la riforma della sentenza anche in punto delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione, depositata il 28 ottobre 2022, si è costituita la contestando l'appello e chiedendo la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata, eccependo, in subordine, il concorso di colpa dell'appellante.
Ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_2
rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, con ctu medico legale e tecnica, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in Controparte_2
giudizio e non costituito.
L'.appello è meritevole di parziale accoglimento.
Innanzitutto, occorre considerare che la collisione tra il motociclo, condotto dal e l'autovettura Fiat Punto, di proprietà e condotta dal Pt_1
, non ha formato oggetto di contestazione tra le parti ed è, peraltro, CP_2
attestata dai rilievi eseguiti dalla Polizia Municipale del Comune di Favara, intervenuta sul luogo del sinistro appena dieci minuti dopo la sua verificazione, oggetto della verifica giudiziale non è l'.an dell'.evento fonte di responsabilità aquiliana, ma la distribuzione della colpa tra i due conducenti.
Chiarito ciò, pare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., nel caso di scontro tra veicoli è stabilita una presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Nel caso di specie, si ritiene che il materiale probatorio raccolto non consente di superare la presunzione di pari responsabilità dettata in via sussidiaria dall'.art. 2054, comma 2, c.c
Infatti, è incontestato che il abbia urtato con la parte anteriore del Pt_1
proprio mezzo la parte centrale dell'autovettura condotta dal ( cfr. CP_2
Relazione della Polizia Municipale in atti), non arrestando in sicurezza il proprio veicolo e non tentando alcuna efficace manovra di emergenza.
Si ritiene che tale condotta non sia aderente ai canoni prudenziali e alle regole di condotta di cui all'art. 141 e all'art. 145 del Codice della strada, che impone ai conducenti di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nonchè di approssimarsi alle intersezioni usando “la massima prudenza”.
Per contro, accogliendo le deduzioni dell'appellante, neppure è possibile considerare esente da responsabilità il conducente dell'.autovettura in transito sulla via Maggiore C. Vella, che era gravata dall'.obbligo di concedere la precedenza a veicoli provienenti dalla via principale ai sensi dell'art. 145 comma 6, codice della strada.
A tal proposito, dall'esame della documentazione in atti, è emerso che la via
Maggiore C. Vella è certamente una via pubblica, in quanto è stata denominata dal ed è liberamente percorribile, ma ha delle CP_3
caratteristiche tali da essere inquadrata nell'ambito dei luoghi non soggetti a pubblico passaggio, avendo la funzione di area destinata a pargheggio per i proprietari delle unità immobiliari ivi collocate.
Infatti, in ragione di tali caratteristiche la suddetta via deve essere ascritta alle aree soggette a una fruzione uti singuli, poichè, pur essendo astrattamente utilizzabile da una platea indeterminata di soggetti, è in concreto adoperata da un numero ristretto di utenti, non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, ma per la posizione qualificata che rivestono rispetto alla strada, quali soggetti che abitano o frequentano le case che sorgono sul luogo ( cfr. Cass. n. 1289/2017).
A tal proposito, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o non soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato, e cioè alla circostanza se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che sì serva di esso col passarvi "uti cives" e "non uti singuli": ricorre la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un numero indiscriminato di persone esercitanti una facoltà corrispondente all'uso della pubblica via;
si ha, invece, la seconda ipotesi quando il passaggio venga esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovano o per effetto di una particolare autorizzazione ovvero perchè appartenenti ad una particolare categoria, ovvero ancora per lo svolgimento di particolari attività. In tale seconda ipotesi il passaggio è in realtà effettuato non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, bensì in ragione di un'autorizzazione che può essere esplicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati, ovvero implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti non individualmente identificati ma svolgenti particolari attività ( cfr. Cass. sez. 3^, n. 6811 del 2002).
Pertanto, ritenuto che il transito lungo via Maggiore C. Vella rientri nella seconda ipotesi appena enunciate, ai sensi dell'art. 145, comma 6, del c.d.s., il aveva l'obbligo di arrestare la propria marcia e di dare precedenza CP_2
ai veicoli che circolavano sulla strada principale, i quali avevano il diritto di precedenza qualunque sia stata la direzione di provenienza.
Non ricorrono, invece, elementi per quantificare l'entità del concorso in termini differenti da quelli previsti dall'.art. 2054 comma II c.c., posto che davvero minime sono le emergenze processuali acquisite e insufficienti per una compiuta ricostruzione delle rispettive condotte di guida dei due conducenti.
L'appellante ha, dunque, diritto al risarcimento del danno patito nella misura del 50%.
Ebbene, venendo alla quantificazione dei danni non patrimoniali, il consulente tecnico d'.ufficio nominato nel primo grado del giudizio ha escluso che sia residuata una invalidità permanente residuata al trauma subito, ma ha stimato la durata dell'.inabilità temporanea relativa in dieci giorni al
75%, i successivi dieci giorni al 50 % e i rimanenti 5 giorni al 25%.
Sulla scorta di tali dati può procedersi alla liquidazione del pregiudizio subito dal osservando in primo luogo che, trattandosi di lesione c.d. Pt_1
micropermanente (inferiore cioè a 9%) trova applicazione la tabella unica nazionale per la liquidazione in tema di responsabilità civile da circolazione stradale introdotta dal D.Lgs. n. 205/2009, strutturata in funzione del criterio del c.d. punto tabellare.
Applicando il criterio di legge e tenuto conto dell'.età (28 anni) dell'infortunato al momento del sinistro, la liquidazione del danno non patrimoniale ascende a € 759,55, di cui: € 414,30 per 10 giorni di invalidità al
75%; € 276,20 per 10 giorni di invalidità al 50%; € 69,05 per 5 giorni di invalidità al 25 %;
Va, altresì, riconosciuto il danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche, documentate in € 130,00, spese per soccorso stradale, pari a 170,,00
e danni al mezzo, stimati dal ctu in € 9.502,89 compresivo di Iva. Sul punto giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il risarcimento del danno patrimoniale va esteso agli oneri accessori e consequenziali, sicché in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non. è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata – perché
l'autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente ( Cass. n. 9467/2023; Cass., n.
10023 del 14/10/1997; Cass., n. 1688 del 27/1/2010; Cass., n. 22580 del
19/7/2022).
Per stabilire gli importi dovuti dagli appellati, bisogna operare una riduzione delle predette somme alla misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato.
Si giunge in tal modo all'importo di 379,77 per il danno non patrimoniale, ed
€ 4901,44, a titolo di danno patrimoniale.
Ora, poiché i danni liquidati all'attore sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, prima devalutando per poi procedere all'applicazione di interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, costituendo oggetto di debito di valore -, al fine di realizzare l'effettivo ristoro del ritardato pagamento, secondo il criterio stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995.
Quindi, la somma capitale ( € 379,77) e ( € 4901,44) va devalutata alla data dell'evento lesivo (13 febbraio 2020) e via via rivalutata (anno per anno) in base agli indici I.S.T.A.T. relativi all'aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995 cit.), con decorrenza dalla predetta data dell'evento lesivo fino al 30 novembre 2024, data di ultima rilevazione ISTAT, ottenendo la somma di € 5.731,25. Sulla somma appena indicata sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Sulla scorta delle superiori motivazioni l'appello va parzialmente accolto e pertanto, gli appellati in solido vanno condannati a pagare all'appellante la somma di € 5.731,25, oltre interessi al tasso legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite di ambo i gradi del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vengono compensate nella misura della metà, per la restante metà, che si liquida come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm, segue la soccombenza.
Le spese della ctu medica e tecnica, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico degli appellati in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite e nella contumacia
, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
Controparte_2
definitivamente pronunciando:
In parziale riforma della sentenza n. 62/2022 condanna
[...]
in persona del legale pro tempore, e Controparte_1 CP_2
in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
[...]
5.731,25, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
Compensa le spese di lite nella misura della metà, condanna gli appellati in solido al pagamento della restante metà di ambo i grado, sostenute dall'appellante, che liquida in complessivi euro 1900,00 oltre € 323,25 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 10 gennaio 2025
Il Giudice
Giovanna Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44