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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 13/02/2026, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2231/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 -50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Giorgione 106 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Pag. 1 di 5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02707440 42 000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1671/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0270744042 000, riferita come notificata il 29 gennaio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il versamento della complessiva somma di € 995,11 comprensiva di interessi e sanzioni a seguito di controllo sul Modello 730 per il 2021 ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Osservato che secondo “l'Ente Locale” (recte, l'ente impositore) avrebbe dovuto versare la prima rata entro il 30 giugno 2024 (recte, 2022) e la seconda entro il 22 agosto 2022, con il primo motivo ha dunque lamentato la violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 e la mancata applicazione dell'art. 37, comma 11-bis, del d.l. n. 223/2006 deducendo che il pagamento avrebbe ben potuto essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza fissata per il 30 giugno, dunque entro il
30 luglio, cadente tuttavia di sabato con proroga automatica al 1° agosto, e che andava aggiunta la sospensione feriale dei termini per ulteriori 20 giorni, con la conseguenza che il termine in questione sarebbe scaduto solo il 22 agosto 2022. Ha quindi sostenuto di avere versato la prima rata dell'acconto dovuto (pari al 49% per € 1.900,50) nella data del 15 ottobre 2022 (invece che entro il 22 agosto 2022)
e la seconda rata a saldo (pari al 51% per € 1.905,64) nella data del 1° dicembre 2022 (invece che il 30 novembre 2022), così affermando l'illegittimità dell'applicazione della sanzione per l'intero ammontare.
Con il secondo motivo si è doluta dell'errata applicazione dell'art. 13 del d.lgs n. 471/1997, superata dalla riforma di cui al d.P.R. n. 435/2001, ma anche della pretermissione “dell'implicito ravvedimento della contribuente”, che aveva “pienamente dimostrato di avere regolarizzato la propria posizione fiscale seppure con breve ritardo”, invocando l'applicabilità di una sanzione pari all'1,67% per la prima rata e dello 0,1% per la seconda rata.
Pag. 2 di 5 Con una terza censura ha nuovamente contestato la regolarità delle sanzioni applicate, così concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Direzione provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate deducendo l'infondatezza del ricorso per essere le operazioni eseguite del tutto automatiche all'esito del mancato versamento del tributo dichiarato dalla stessa contribuente, che non solo non aveva provveduto nei termini di legge, ma non aveva nemmeno versato la dovuta maggiorazione dello 0,40% quanto al primo acconto e aveva eseguito i pagamenti a termini largamente scaduti, comunque deducendo l'inapplicabilità della invocata sospensione. L'agente della riscossione è restato contumace.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni esposte a seguire.
Occorre premettere che non è oggetto di controversia la tempistica dei versamenti effettuati dalla
Franzese, vale a dire il pagamento del primo acconto per l'importo di € 1.900,50 nella data del 15 ottobre 2022 e del secondo acconto per l'importo di € 1.905,64 nella data del 1° dicembre 2022, né la quantificazione di tali importi. Dunque, si dibatte soltanto in ordine al trattamento sanzionatorio da applicarsi al caso di specie in conseguenza della tempistica appena riportata. Occorre allora riepilogare la normativa applicabile al caso di specie.
L'art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 dispone che “
1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il
30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa…2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente: Pag. 3 di 5 a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo
d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta”.
Pertanto, se ne deduce che per il versamento degli acconti IRPEF per il 2022, le scadenze erano le seguenti: il primo acconto doveva essere versato entro il 30 giugno 2022; in caso di mancato rispetto della scadenza, era possibile effettuare il pagamento entro i successivi 30 giorni, quindi entro il 30 luglio, con una maggiorazione dello 0,40%; il secondo acconto doveva essere versato entro il 30 novembre 2022. L'art. 37, comma 11-bis, del d.l. n. 223/2006 nel testo ratione temporis vigente disponeva che “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Atteso che nell'anno 2022 il 30 luglio, termine ultimo per il versamento del primo acconto con maggiorazioni, cadeva di sabato, con spostamento ex lege al lunedì 1° agosto, si ricadeva nello spettro di applicazione dell'art. 37, comma 11-bis, citato, con la conseguenza che il termine di adempimento è slittato automaticamente al 22 agosto, in considerazione del fatto che anche il 20 agosto cadeva di sabato. Pertanto, il versamento del primo acconto avrebbe dovuto essere eseguito al più tardi il 22 agosto 2022, con applicazione tuttavia della maggiorazione dello 0,40% prevista dal secondo comma dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001. Quanto al secondo acconto, esso doveva essere versato entro il 30 novembre 2022, ai sensi del terzo comma del citato art. 17. Tanto chiarito in linea di principio, osserva la Corte che la ricorrente ha eseguito il versamento del primo acconto solo in data 15 ottobre 2022 – dunque quasi due mesi oltre il termine ultimo – e senza applicare la maggiorazione dovuta dello 0,40%; ha inoltre effettuato il versamento del secondo acconto in data 1° dicembre 2022. Pag. 4 di 5 All'evidenza, entrambi i versamenti sono stati effettuati tardivamente – sia pure, nel secondo caso, con ritardo di un solo giorno – il che comporta l'irregolarità della posizione della Ricorrente_1 con la conseguente applicazione delle sanzioni di legge, specie se si considera, come già rilevato in precedenza, che ha omesso anche il versamento della dovuta maggiorazione per via della ritardata effettuazione del pagamento del primo acconto.
Né si rinviene alcun presupposto per l'applicazione del ravvedimento operoso, risultando i versamenti effettuati non solo in maniera tardiva, ma anche insufficiente, per quanto appena posto in evidenza. Osservato che la motivazione della cartella impugnata, emessa secondo il modello di legge, contiene tutti gli elementi sufficienti per la ricostruzione della pretesa azionata dall'ufficio, tanto vero che la parte ricorrente ha sviluppato articolate censure in ordine ai presupposti per l'applicazione delle sanzioni, si deve concludere per l'infondatezza del ricorso, che va dunque respinto. Attesa la novità e peculiarità delle questioni affrontate, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
Il giudice monocratico
NR SI DE
Pag. 5 di 5
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 -50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Giorgione 106 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Pag. 1 di 5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02707440 42 000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1671/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0270744042 000, riferita come notificata il 29 gennaio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il versamento della complessiva somma di € 995,11 comprensiva di interessi e sanzioni a seguito di controllo sul Modello 730 per il 2021 ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Osservato che secondo “l'Ente Locale” (recte, l'ente impositore) avrebbe dovuto versare la prima rata entro il 30 giugno 2024 (recte, 2022) e la seconda entro il 22 agosto 2022, con il primo motivo ha dunque lamentato la violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 e la mancata applicazione dell'art. 37, comma 11-bis, del d.l. n. 223/2006 deducendo che il pagamento avrebbe ben potuto essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza fissata per il 30 giugno, dunque entro il
30 luglio, cadente tuttavia di sabato con proroga automatica al 1° agosto, e che andava aggiunta la sospensione feriale dei termini per ulteriori 20 giorni, con la conseguenza che il termine in questione sarebbe scaduto solo il 22 agosto 2022. Ha quindi sostenuto di avere versato la prima rata dell'acconto dovuto (pari al 49% per € 1.900,50) nella data del 15 ottobre 2022 (invece che entro il 22 agosto 2022)
e la seconda rata a saldo (pari al 51% per € 1.905,64) nella data del 1° dicembre 2022 (invece che il 30 novembre 2022), così affermando l'illegittimità dell'applicazione della sanzione per l'intero ammontare.
Con il secondo motivo si è doluta dell'errata applicazione dell'art. 13 del d.lgs n. 471/1997, superata dalla riforma di cui al d.P.R. n. 435/2001, ma anche della pretermissione “dell'implicito ravvedimento della contribuente”, che aveva “pienamente dimostrato di avere regolarizzato la propria posizione fiscale seppure con breve ritardo”, invocando l'applicabilità di una sanzione pari all'1,67% per la prima rata e dello 0,1% per la seconda rata.
Pag. 2 di 5 Con una terza censura ha nuovamente contestato la regolarità delle sanzioni applicate, così concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Direzione provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate deducendo l'infondatezza del ricorso per essere le operazioni eseguite del tutto automatiche all'esito del mancato versamento del tributo dichiarato dalla stessa contribuente, che non solo non aveva provveduto nei termini di legge, ma non aveva nemmeno versato la dovuta maggiorazione dello 0,40% quanto al primo acconto e aveva eseguito i pagamenti a termini largamente scaduti, comunque deducendo l'inapplicabilità della invocata sospensione. L'agente della riscossione è restato contumace.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni esposte a seguire.
Occorre premettere che non è oggetto di controversia la tempistica dei versamenti effettuati dalla
Franzese, vale a dire il pagamento del primo acconto per l'importo di € 1.900,50 nella data del 15 ottobre 2022 e del secondo acconto per l'importo di € 1.905,64 nella data del 1° dicembre 2022, né la quantificazione di tali importi. Dunque, si dibatte soltanto in ordine al trattamento sanzionatorio da applicarsi al caso di specie in conseguenza della tempistica appena riportata. Occorre allora riepilogare la normativa applicabile al caso di specie.
L'art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 dispone che “
1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il
30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa…2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente: Pag. 3 di 5 a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo
d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta”.
Pertanto, se ne deduce che per il versamento degli acconti IRPEF per il 2022, le scadenze erano le seguenti: il primo acconto doveva essere versato entro il 30 giugno 2022; in caso di mancato rispetto della scadenza, era possibile effettuare il pagamento entro i successivi 30 giorni, quindi entro il 30 luglio, con una maggiorazione dello 0,40%; il secondo acconto doveva essere versato entro il 30 novembre 2022. L'art. 37, comma 11-bis, del d.l. n. 223/2006 nel testo ratione temporis vigente disponeva che “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Atteso che nell'anno 2022 il 30 luglio, termine ultimo per il versamento del primo acconto con maggiorazioni, cadeva di sabato, con spostamento ex lege al lunedì 1° agosto, si ricadeva nello spettro di applicazione dell'art. 37, comma 11-bis, citato, con la conseguenza che il termine di adempimento è slittato automaticamente al 22 agosto, in considerazione del fatto che anche il 20 agosto cadeva di sabato. Pertanto, il versamento del primo acconto avrebbe dovuto essere eseguito al più tardi il 22 agosto 2022, con applicazione tuttavia della maggiorazione dello 0,40% prevista dal secondo comma dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001. Quanto al secondo acconto, esso doveva essere versato entro il 30 novembre 2022, ai sensi del terzo comma del citato art. 17. Tanto chiarito in linea di principio, osserva la Corte che la ricorrente ha eseguito il versamento del primo acconto solo in data 15 ottobre 2022 – dunque quasi due mesi oltre il termine ultimo – e senza applicare la maggiorazione dovuta dello 0,40%; ha inoltre effettuato il versamento del secondo acconto in data 1° dicembre 2022. Pag. 4 di 5 All'evidenza, entrambi i versamenti sono stati effettuati tardivamente – sia pure, nel secondo caso, con ritardo di un solo giorno – il che comporta l'irregolarità della posizione della Ricorrente_1 con la conseguente applicazione delle sanzioni di legge, specie se si considera, come già rilevato in precedenza, che ha omesso anche il versamento della dovuta maggiorazione per via della ritardata effettuazione del pagamento del primo acconto.
Né si rinviene alcun presupposto per l'applicazione del ravvedimento operoso, risultando i versamenti effettuati non solo in maniera tardiva, ma anche insufficiente, per quanto appena posto in evidenza. Osservato che la motivazione della cartella impugnata, emessa secondo il modello di legge, contiene tutti gli elementi sufficienti per la ricostruzione della pretesa azionata dall'ufficio, tanto vero che la parte ricorrente ha sviluppato articolate censure in ordine ai presupposti per l'applicazione delle sanzioni, si deve concludere per l'infondatezza del ricorso, che va dunque respinto. Attesa la novità e peculiarità delle questioni affrontate, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
Il giudice monocratico
NR SI DE
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