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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 7892/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere Contenzioso CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7892/2023 promossa da:
(già (C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Caserta al Corso Trieste n. 227, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Alfredo Frezza ed Enrico Frezza, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Santa Maria Capua Vetere al viale Kennedy n. 110;
RICORRENTE
CONTRO
in p.l.r.p.t. (P. IVA con sede legale in Via Controparte_2 P.IVA_2
Antonio Gramsci n. 71 – 81031 Aversa, indirizzo pec
Email_1
RESISTENTE CONTUMACE Controparte_2
CONCLUSIONI come in atti pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la agiva nei confronti della CP_1 [...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e Controparte_2 dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte della società resistente
[...]
in persona della sua titolare e l.r.p.t., per violazione della clausola di Controparte_2 esclusiva sottoscritta nel contratto stipulato con;
b) Per l'effetto, in CP_1 applicazione della predetta clausola, si condanni la resistente Controparte_2 al pagamento della penale di euro 5.000,00, oltre interessi dalla messa in mora sino
[...] all'effettivo soddisfo;
c) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Ha dedotto il ricorrente che il contratto stipulato prevedeva inoltre una clausola di esclusiva in favore di secondo cui: “Il Committente non potrà stipulare Controparte_1 nella zona di competenza altri contratti con prestatori di servizi, concessionari, agenti o intermediari per la distribuzione delle merci prodotte dallo stesso, tramite un servizio di Delivery Esterno. Il Committente potrà, fermo restando l'esclusiva a favore di CP_1 di cui al comma 1 del presente articolo, continuare a praticare liberamente servizio di consegna a domicilio, solo ed unicamente con proprio personale. Il Committente, attraverso il servizio di Delivery Esterno di , non potrà in alcun modo CP_1 sponsorizzare o comunque promuovere l'attività propria di consegna a domicilio. Qualora il committente violi la disciplina di cui all'art. 5 comma 3 sarà applicata una penale nei suoi confronti, a favore di , pari ad euro 1.000,00 per aver sfruttato CP_1 il marchio per propri scopi lucrativi. In caso di violazione del contratto Parte_1 di esclusiva sia durante il contratto sia nei 12 mesi successivi la cessazione del contratto è prevista la penale di € 5000,00 da versare da parte della Committente a favore dell (v. contratto, art. 5). Parte_1
La ricorrente ha allegato la violazione del patto di esclusiva da parte della resistente assumendo che essa aveva affidato i medesimi servizi anche Controparte_2 ad altre società di delivery.
Pertanto, ha chiesto di “a) Accertare e dichiarare l'inadempimento Controparte_1 contrattuale da parte della società resistente in persona Controparte_2 della sua titolare e l.r.p.t., per violazione della clausola di esclusiva sottoscritta nel contratto stipulato con;
b) Per l'effetto, in applicazione della predetta CP_1 clausola, si condanni la resistente al pagamento della penale Controparte_2 di euro 5.000,00, oltre interessi dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo.” (v. ricorso introduttivo, paragrafo “Conclusioni”).
Non si è costituita, nonostante sia stata regolarmente evocata in giudizio, la resistente pagina 2 di 5 sicché ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
La domanda attorea merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al merito della vicenda, rileva il Tribunale che la presente fattispecie deve essere inquadrata nel paradigma della responsabilità contrattuale, essendo intervenuto tra le parti un rapporto contrattuale di “collaborazione”.
E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; ex plurimis anche Cass., sez. III, 18/02/2020, n. 3996).
Tanto premesso si osserva che dalla documentazione in atti risulta che veniva sottoscritto tra le odierne parti un contratto di collaborazione, rinnovato automaticamente di anno in anno.
Nel contratto de quo, all'art. 5, le parti hanno stabilito che “Il Committente non potrà stipulare nella zona di competenza altri contratti con prestatori di servizi, concessionari, agenti o intermediari per la distribuzione delle merci prodotte dallo stesso, tramite un servizio di Delivery Esterno (comma 1). Il Committente potrà, fermo restando l'esclusiva a favore di di cui al comma 1 del presente articolo, CP_1 continuare a praticare liberamente servizio di consegna a domicilio, solo ed unicamente con proprio personale (comma 2). Il Committente, attraverso il servizio di Delivery Esterno di , non potrà in alcun modo sponsorizzare o comunque promuovere CP_1
l'attività propria di consegna a domicilio (comma 3). Qualora il committente violi la disciplina di cui all'art. 5 comma 3 sarà applicata una penale nei suoi confronti, a favore di , pari ad euro 1000,00 per aver sfruttato il marchio CP_1 Parte_1 per propri scopi lucrativi (comma 4). In caso di violazione del contratto di esclusiva sia durante il contratto sia nei 12 mesi successivi la cessazione del contratto è prevista la penale di € 5000,00 da versare da parte della Committente a favore dell Parte_1
(comma 5)” (v. fascicolo di parte ricorrente, allegato n.1).
Ciò posto, nel caso in esame la ricorrente ha provato, attraverso la produzione del contratto sottoscritto, stipulato tra le odierne parti, la fonte negoziale del suo diritto ed ha allegato l'inadempimento del patto di esclusiva da parte della resistente
[...]
Quest'ultima, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova di fatti Controparte_2 pagina 3 di 5 estintivi della pretesa della controparte.
Inoltre, dalla disamina della documentazione in atti, emerge l'utilizzo, da parte della resistente dei servizi di ordinazione e consegna a domicilio Controparte_2 offerti da altre società di delivery, diverse dall'odierna ricorrente;
segnatamente, la resistente compare sul sito web dell'app Glovo, che fornisce Controparte_2 il servizio di ordine e di consegna da parte della
Ne consegue che può ritenersi dimostrato che la resistente Controparte_2 abbia violato la clausola di esclusiva di cui all'art. 5 del contratto de quo.
Deve pertanto essere accolta la domanda avente ad oggetto il pagamento della penale.
Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la clausola penale esonera chi agisce dalla prova del danno;
ciò significa che il creditore, in caso di inadempimento, può pretendere la penale indipendentemente dalla verificazione o meno di una lesione effettiva (cfr., ex plurimis, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1608/2024).
In definitiva, accertato l'inadempimento della resistente Controparte_2 questa va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 5.000,00 a titolo di penale, oltre interessi dalla domanda.
Ed infatti, sulla somma dovuta a titolo di penale sono dovuti anche gli interessi a decorrere dalla domanda, come chiarito dalla Suprema Corte: “Clausola penale e dovere di corresponsione degli interessi legali gravante sul debitore In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.” (Cass. sez. II, 16/05/2017, n. 12188).
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si Controparte_2 liquidano, in favore della controparte, come da dispositivo, in applicazione di un valore basso del relativo scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede: dichiara la contumacia della resistente Controparte_2
accerta la responsabilità della resistente per inadempimento Controparte_2
pagina 4 di 5 contrattuale, come indicato in parte motiva, e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di penale, Controparte_2 della somma di euro 5.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore della ricorrente, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15%, iva e cpa, dovuti come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 11.11.2025
Il giudice dott. Rita Di Salvo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere Contenzioso CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7892/2023 promossa da:
(già (C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Caserta al Corso Trieste n. 227, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Alfredo Frezza ed Enrico Frezza, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Santa Maria Capua Vetere al viale Kennedy n. 110;
RICORRENTE
CONTRO
in p.l.r.p.t. (P. IVA con sede legale in Via Controparte_2 P.IVA_2
Antonio Gramsci n. 71 – 81031 Aversa, indirizzo pec
Email_1
RESISTENTE CONTUMACE Controparte_2
CONCLUSIONI come in atti pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la agiva nei confronti della CP_1 [...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e Controparte_2 dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte della società resistente
[...]
in persona della sua titolare e l.r.p.t., per violazione della clausola di Controparte_2 esclusiva sottoscritta nel contratto stipulato con;
b) Per l'effetto, in CP_1 applicazione della predetta clausola, si condanni la resistente Controparte_2 al pagamento della penale di euro 5.000,00, oltre interessi dalla messa in mora sino
[...] all'effettivo soddisfo;
c) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Ha dedotto il ricorrente che il contratto stipulato prevedeva inoltre una clausola di esclusiva in favore di secondo cui: “Il Committente non potrà stipulare Controparte_1 nella zona di competenza altri contratti con prestatori di servizi, concessionari, agenti o intermediari per la distribuzione delle merci prodotte dallo stesso, tramite un servizio di Delivery Esterno. Il Committente potrà, fermo restando l'esclusiva a favore di CP_1 di cui al comma 1 del presente articolo, continuare a praticare liberamente servizio di consegna a domicilio, solo ed unicamente con proprio personale. Il Committente, attraverso il servizio di Delivery Esterno di , non potrà in alcun modo CP_1 sponsorizzare o comunque promuovere l'attività propria di consegna a domicilio. Qualora il committente violi la disciplina di cui all'art. 5 comma 3 sarà applicata una penale nei suoi confronti, a favore di , pari ad euro 1.000,00 per aver sfruttato CP_1 il marchio per propri scopi lucrativi. In caso di violazione del contratto Parte_1 di esclusiva sia durante il contratto sia nei 12 mesi successivi la cessazione del contratto è prevista la penale di € 5000,00 da versare da parte della Committente a favore dell (v. contratto, art. 5). Parte_1
La ricorrente ha allegato la violazione del patto di esclusiva da parte della resistente assumendo che essa aveva affidato i medesimi servizi anche Controparte_2 ad altre società di delivery.
Pertanto, ha chiesto di “a) Accertare e dichiarare l'inadempimento Controparte_1 contrattuale da parte della società resistente in persona Controparte_2 della sua titolare e l.r.p.t., per violazione della clausola di esclusiva sottoscritta nel contratto stipulato con;
b) Per l'effetto, in applicazione della predetta CP_1 clausola, si condanni la resistente al pagamento della penale Controparte_2 di euro 5.000,00, oltre interessi dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo.” (v. ricorso introduttivo, paragrafo “Conclusioni”).
Non si è costituita, nonostante sia stata regolarmente evocata in giudizio, la resistente pagina 2 di 5 sicché ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
La domanda attorea merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al merito della vicenda, rileva il Tribunale che la presente fattispecie deve essere inquadrata nel paradigma della responsabilità contrattuale, essendo intervenuto tra le parti un rapporto contrattuale di “collaborazione”.
E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; ex plurimis anche Cass., sez. III, 18/02/2020, n. 3996).
Tanto premesso si osserva che dalla documentazione in atti risulta che veniva sottoscritto tra le odierne parti un contratto di collaborazione, rinnovato automaticamente di anno in anno.
Nel contratto de quo, all'art. 5, le parti hanno stabilito che “Il Committente non potrà stipulare nella zona di competenza altri contratti con prestatori di servizi, concessionari, agenti o intermediari per la distribuzione delle merci prodotte dallo stesso, tramite un servizio di Delivery Esterno (comma 1). Il Committente potrà, fermo restando l'esclusiva a favore di di cui al comma 1 del presente articolo, CP_1 continuare a praticare liberamente servizio di consegna a domicilio, solo ed unicamente con proprio personale (comma 2). Il Committente, attraverso il servizio di Delivery Esterno di , non potrà in alcun modo sponsorizzare o comunque promuovere CP_1
l'attività propria di consegna a domicilio (comma 3). Qualora il committente violi la disciplina di cui all'art. 5 comma 3 sarà applicata una penale nei suoi confronti, a favore di , pari ad euro 1000,00 per aver sfruttato il marchio CP_1 Parte_1 per propri scopi lucrativi (comma 4). In caso di violazione del contratto di esclusiva sia durante il contratto sia nei 12 mesi successivi la cessazione del contratto è prevista la penale di € 5000,00 da versare da parte della Committente a favore dell Parte_1
(comma 5)” (v. fascicolo di parte ricorrente, allegato n.1).
Ciò posto, nel caso in esame la ricorrente ha provato, attraverso la produzione del contratto sottoscritto, stipulato tra le odierne parti, la fonte negoziale del suo diritto ed ha allegato l'inadempimento del patto di esclusiva da parte della resistente
[...]
Quest'ultima, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova di fatti Controparte_2 pagina 3 di 5 estintivi della pretesa della controparte.
Inoltre, dalla disamina della documentazione in atti, emerge l'utilizzo, da parte della resistente dei servizi di ordinazione e consegna a domicilio Controparte_2 offerti da altre società di delivery, diverse dall'odierna ricorrente;
segnatamente, la resistente compare sul sito web dell'app Glovo, che fornisce Controparte_2 il servizio di ordine e di consegna da parte della
Ne consegue che può ritenersi dimostrato che la resistente Controparte_2 abbia violato la clausola di esclusiva di cui all'art. 5 del contratto de quo.
Deve pertanto essere accolta la domanda avente ad oggetto il pagamento della penale.
Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la clausola penale esonera chi agisce dalla prova del danno;
ciò significa che il creditore, in caso di inadempimento, può pretendere la penale indipendentemente dalla verificazione o meno di una lesione effettiva (cfr., ex plurimis, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1608/2024).
In definitiva, accertato l'inadempimento della resistente Controparte_2 questa va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 5.000,00 a titolo di penale, oltre interessi dalla domanda.
Ed infatti, sulla somma dovuta a titolo di penale sono dovuti anche gli interessi a decorrere dalla domanda, come chiarito dalla Suprema Corte: “Clausola penale e dovere di corresponsione degli interessi legali gravante sul debitore In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.” (Cass. sez. II, 16/05/2017, n. 12188).
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si Controparte_2 liquidano, in favore della controparte, come da dispositivo, in applicazione di un valore basso del relativo scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede: dichiara la contumacia della resistente Controparte_2
accerta la responsabilità della resistente per inadempimento Controparte_2
pagina 4 di 5 contrattuale, come indicato in parte motiva, e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di penale, Controparte_2 della somma di euro 5.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore della ricorrente, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15%, iva e cpa, dovuti come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 11.11.2025
Il giudice dott. Rita Di Salvo
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