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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3902/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. CA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3902/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Carugate (MI), Via San Filippo Neri n. 6/c; e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Bussero (MI), Via Laura Prati n. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Ranalli e dall'Avv. Marco Maria Bonvini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori , giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
• dichiarare, ai sensi dell'articolo 3, n. 2, lett. b), della L. n, 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la signora (C.F. ) e il signor Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) celebrato in data 10 settembre 2000 e iscritto nel Registro Atti Pt_2 C.F._2 di Matrimonio del Comune di Segrate al n. 65 - Parte 2 – Serie A - Anno 2000;
• ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni:
1. affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da Persona_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
2. gli incontri tra il padre e la figlia minore avverranno in accordo tra loro, in piena Persona_1 libertà e autonomia;
3. il padre terrà inoltre con sé i figli a fine settimana alternati, salvo diversi accordi tra i genitori e tra essi e il figlio Per_2 4. il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni (salvo diversi accordi tra i genitori), le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedi dell'Angelo, nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli, fino al pieno raggiungimento dell'autosufficienza economica, mediante versamento
- entro il giorno dieci del mese - della somma di € 150,00 in favore della moglie (per il mantenimento di ) e della somma di € 150,00 in favore del figlio per dodici mensilità, rivalutabile Per_1 Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento in favore della madre del 50% delle spese scolastiche, extra scolastiche, sportive ed oltre il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN;
in ogni caso preventivamente concordate, salvo comprovate urgenze e dietro esibizione della documentazione giustificativa;
6. i coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei rispettivi documenti di identità e passaporti per sé e per i figli. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 412/2014 emessa dal Tribunale di Lodi in data 24.05.2014, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Presidente in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 06.06.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 10 settembre 2000 (atto n. 65 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Pt_2
Comune di Segrate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Segrate, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. CA RO
Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. CA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3902/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Carugate (MI), Via San Filippo Neri n. 6/c; e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Bussero (MI), Via Laura Prati n. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Ranalli e dall'Avv. Marco Maria Bonvini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori , giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
• dichiarare, ai sensi dell'articolo 3, n. 2, lett. b), della L. n, 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la signora (C.F. ) e il signor Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) celebrato in data 10 settembre 2000 e iscritto nel Registro Atti Pt_2 C.F._2 di Matrimonio del Comune di Segrate al n. 65 - Parte 2 – Serie A - Anno 2000;
• ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni:
1. affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da Persona_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
2. gli incontri tra il padre e la figlia minore avverranno in accordo tra loro, in piena Persona_1 libertà e autonomia;
3. il padre terrà inoltre con sé i figli a fine settimana alternati, salvo diversi accordi tra i genitori e tra essi e il figlio Per_2 4. il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni (salvo diversi accordi tra i genitori), le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedi dell'Angelo, nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli, fino al pieno raggiungimento dell'autosufficienza economica, mediante versamento
- entro il giorno dieci del mese - della somma di € 150,00 in favore della moglie (per il mantenimento di ) e della somma di € 150,00 in favore del figlio per dodici mensilità, rivalutabile Per_1 Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento in favore della madre del 50% delle spese scolastiche, extra scolastiche, sportive ed oltre il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN;
in ogni caso preventivamente concordate, salvo comprovate urgenze e dietro esibizione della documentazione giustificativa;
6. i coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei rispettivi documenti di identità e passaporti per sé e per i figli. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 412/2014 emessa dal Tribunale di Lodi in data 24.05.2014, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Presidente in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 06.06.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 10 settembre 2000 (atto n. 65 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Pt_2
Comune di Segrate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Segrate, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. CA RO
Il Presidente Carmen Arcellaschi