Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonia Arena Presidente
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 452/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nata il [...], CF. , nella qualità di coerede del Parte_1 C.F._1
proprio coniuge nato il [...], deceduto il 22.12.2021, CF. Persona_1
, rappresentata e difesa, dall'avv. Francesca Accardo (CF. C.F._2
),PEC C.F._3 Email_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Angela Fazio , Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria Grandizio, Ettore
Triolo, giusta procura in atti, C.F. Pec: C.F._4
t Email_2
-Appellato-
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.6.2022 , nella qualità di moglie ed erede del Parte_1
sig. proponeva appello avverso la sentenza n. 239/2022, emessa dal Persona_1
Tribunale di Reggio Calabria con cui era stata rigettata la domanda di restituzione delle somme trattenute indebitamente dall' , sulla liquidazione dell'assegno CP_2
ordinario di invalidità ( cat. IO n. 15049316 ).
Rilevava che sugli arretrati corrisposti, quantificati in € 21.709,38, l' CP_2
relativamente al periodo marzo 2015 – agosto 2017 effettuava una trattenuta IRPEF di
€ 4.840,70 a titolo di tassazione separata (art. 17 D.P.R. 22/12/1986 n. 917) .
Deduceva l' illegittimità di tali trattenute, invocando il principio enunciato da Corte
Costituzionale - sent. 104/1985 e deducendo che se la prestazione previdenziale fosse stata pagata tempestivamente, la stessa, di importo inferiore al limite della no tax area previsto dalla legge, non sarebbe stata assoggettata a ritenute fiscali di sorta, non avendo il ricorrente percepito ulteriori redditi nel periodo di riferimento.
Chiedeva, dunque, condannarsi l' alla restituzione in proprio favore della somma CP_2
illegittimamente trattenuta.
Resisteva l' , insistendo per la legittimità e doverosità della trattenuta d' imposta CP_2
operata.
Con la sentenza impugnata, il giudice rigettava la domanda, compensando interamente le spese di lite, ritenendo, alla stregua di giurisprudenza di questa Corte di Appello - sent. 257/2019 , che l' in qualità di sostituto di imposta, fosse tenuto ai sensi CP_2 dell'art. 17 TUIR ad assoggettare a ritenuta qualsiasi emolumento arretrato che va a corrispondere al pensionato nelle forme della tassazione separata e che una eventuale contestazione del contribuente in ordine a tale assoggettabilità dovesse essere risolta in sede amministrativa, con istanza all'Agenzia delle Entrate e, in prosieguo, in sede processuale con ricorso alla CTP, funzionalmente competente in materia di imposte dirette.
In siffatto contesto ove l' , agisca quale sostituto d'imposta, è soggetto all'obbligo CP_2
di operare le trattenute Irpef, gravando sul ricorrente, l'onere di effettuare una richiesta di rimborso, allorchè risulti, da una valutazione complessiva, che sia stato effettuato il pagamento di somme in eccesso.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'avente causa dell'Attinà, , per i Parte_1
CP_ motivi di seguito trattati;
si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Depositate note nel termine ex art. 127 ter c.p.c. , la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Motivi della decisione
L'appellante deduce che l'art. 17 T.U.I.R. disciplina specificamente il trattamento fiscale riservato agli arretrati, corrisposti in ritardo ed in unica soluzione, di redditi da lavoro dipendente o assimilati, dettando una serie di criteri finalizzati ad attenuare gli effetti negativi che il percettore si troverebbe a subire a causa della rigida applicazione del criterio di cassa, previsto in via generale dalla legge. L'originaria previsione normativa (e soprattutto il modo in cui la stessa era stata inizialmente applicata) aveva determinato l'intervento della Corte Costituzionale che, con sent. n. 104/1985, ne aveva dichiarato l'illegittimità “…nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente, costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile”; ciò sulla base della considerazione secondo cui, dal punto di vista della capacità contributiva, è identica la situazione di chi percepisca gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li riceva in modo cumulato sotto forma di arretrati in un tempo successivo, e pertanto identico deve essere il relativo trattamento fiscale.
La normativa oggi dettata con riferimento alla questione specificamente descritta dalla
Corte Costituzionale emerge dal combinato disposto degli artt. 17 e 21 TUIR e degli artt. 23 e 24 DPR 600/1973, e risulta pienamente conforme ai principi stabiliti dalla
Corte con la predetta sent. 104/1985.
Ai sensi di detta normativa il sostituto d'imposta che si trovi ad erogare arretrati di redditi da pensione o lavoro dipendente è tenuto ad effettuare, d'ufficio, una duplice operazione: la prima consiste nel determinare l'imposta dovuta applicando l'aliquota individuata sulla base della speciale disciplina prevista dall'art. 21 TUIR;
la seconda consiste nel ridurre l'imposta come sopra determinata di un importo pari alle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 TUIR.
E' proprio questo secondo passaggio che garantisce il rispetto dei principi dettati dalla
Corte Costituzionale: difatti, attraverso il meccanismo delle detrazioni sopra descritto, il soggetto che, nei singoli anni di formazione dei redditi corrisposti tardivamente e cumulativamente, sia rimasto al di sotto della soglia della no tax area, di fatto si troverà
a non dover pagare nulla, neppure a titolo di tassazione separata. Aggiunge che: è erroneo affermare che l'attività dell'Istituto quale sostituto d'imposta
è vincolata, e che eventuali rimostranze sarebbero da rivolgere esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, spettando ad dare corretta e completa applicazione alle CP_2
norme vigenti (artt. 17 e 21 TUIR e 23 e 24 DPR 600/1973), riducendo l'imposta calcolata sugli arretrati dell'importo delle detrazioni spettanti ed eseguire il pagamento senza ritenute fiscali di sorta;
parimenti errata è poi l'affermazione per cui l' non sarebbe tenuto a sapere in CP_2
anticipo se la tassazione sugli arretrati sia dovuta o meno, poiché è la stessa normativa
( artt. 23 e 24 DPR 600/1973) ad imporre all'Istituto l'accertamento tanto dei redditi percepiti dal sostituito nel biennio precedente, al fine di determinare l'aliquota applicabile in acconto, quanto dei presupposti per eventuali detrazioni, possedendo peraltro i mezzi tecnici (accesso alle banche dati fiscali) per svolgere gli accertamenti che la legge gli impone;
tanto è conforme alle regole di riparto dell'onere probatorio, poichè l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su chi si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Nel caso di specie l'appellante ha senza dubbio proposto una azione di accertamento negativo finalizzata ad ottenere una pronunzia di illegittimità delle trattenute effettuate in sede di liquidazione;
pertanto incombeva sull' resistente, e non sull' appellante, l'onere di fornire la prova della legittimità CP_1 delle trattenute, e quindi dell'esclusione dalla no tax area per ciascuno degli anni di riferimento.
Infine deduce che l' pur avendone ogni mezzo non ha mai contestato CP_2
l'affermazione del ricorrente di non essere tenuto al pagamento dell'IRPEF, con la conseguenza che la relativa circostanza deve intendersi come non contestata.
La ha infine prodotto in appello per la pima volta i modelli 730/2'016 Pt_1 dell'originario ricorrente, il proprio mod. 730/17 deducendo che si evincere che nel
2016 l' era stato fiscalmente a suo carico , non avendo percepito redditi di sorta, Per_1
il mod. 730/18 di , da cui si evince che nl 2017 lo stesso ha percepito Persona_1 esclusivamente l'importo di € 8.552,00 (corrispondente all'assegno di invalidità); .
Ne consegue che i redditi del dante causa della appellante, corrispondenti in tutti e tre gli anni al solo assegno di invalidità, siano stati per l'anno 2015 di € 8.561,46 (pari alla somma di € 1.325,00 pagati a tempo debito e di € 7.236,46 liquidati nel 2017), per l'anno
2016 di € 8.552,18 (liquidati nell'agosto 2017) e per l'anno 2017 di € 8.552,00 (di cui €
5.920,39 liquidati nell'agosto 2017 ed il resto corrisposto mese per mese). Il limite di reddito per l'esonero totale dall'IRPEF (nel senso sopra precisato, ossia che l'importo della detrazione spettante azzera di fatto l'imposta) negli anni in questione era, ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. a) TUIR, era per i redditi da pensione di € 8.500, che l' superava annualmente per poche decine di euro;
pertanto nel conteggio Per_1 analitico che si allega si è proceduto a calcolare le detrazioni spettanti all'originario ricorrente in ciascun anno ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. b) TUIR (redditi compresi tra € 8.500 e 28.000), che risultano pari ad € 1854,00 per l'anno 2015, ad € 1855 per l'anno 2016 e ad € 1855 per l'anno 2017.
Considerato che la liquidazione degli arretrati è avvenuta ad agosto 2017, la detrazione spettante per detto anno è stata rapportata agli otto mesi per cui è stata effettuata la liquidazione ed operata la ritenuta, e risulta pari ad € 1236,66; inoltre per l'anno 2015 è stato detratto l'importo della detrazione di € 305,00 già goduta in relazione alle prime due mensilità di pensione a suo tempo pagate.
L' appello non è fondato, alla stregua del percorso motivazionale dei numerosi precedenti di questa Corte in materia, a partire dalla sentenza del 12/07/2022 in RG
n.2829/20, qui richiamata ex art 118 disp att c.p.c.
[ Giova precisare che l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in punto di ripartizione dell'onere della prova e requisiti per andare esenti dal prelievo fiscale sugli arretrati pensionistico da parte di quale sostituto d'imposta ha indotto anche CP_2
questa Corte ad una revisione del proprio orientamento. È noto che, nel diritto tributario, esigenze pratiche ineludibili impongono di adottare una periodizzazione convenzionale, sicché l'imposta deve essere pagata secondo determinate scadenze, il più delle volte annuali.
Ciò vale in particolare per l'Irpef, nonostante, a ben vedere, l'unica maniera di garantire una assoluta omogeneità di trattamento e la completa aderenza ai principi costituzionali di capacità contributiva e progressività sarebbe quello di rapportare l'imposizione all'intera vita dell'individuo. L'adozione di qualunque periodizzazione è dunque già un compromesso fra diverse esigenze costituzionalmente garantite.
Altrettanto inevitabile è l'adozione in linea generale del criterio di cassa, nel senso che le somme soggette a imposizione sono di regola quelle percepite in un certo periodo, anche se maturate molto tempo prima.
Il criterio di competenza valorizza l'epoca di maturazione, ma costringe il contribuente e l'amministrazione ad una complessa ricerca a ritroso, dagli esiti spesso incerti. Le distorsioni che derivano dalla periodizzazione e dal criterio di cassa sono (in parte) superate attraverso accorgimenti, fra i quali, ai fini di causa, mette conto citare il meccanismo della tassazione separata (TS), che limita il rischio di applicare iniquamente aliquote progressive.
Altro meccanismo rilevante in questa sede è quello dell'individuazione di una soglia minima al di sotto della quale non si paga alcuna imposta sul reddito, con inutile anglicismo definita no tax area (NTA) e indicativamente collegata a livelli di reddito talmente bassi da dovere essere interamente destinati alle esigenze minime di sussistenza. Cont Nel nostro sistema la è realizzata indirettamente, perché il reddito è soggetto a imposizione a prescindere dall'esiguità dell'importo, ma dall'imposta viene detratta una somma che corrisponde all'importo che andrebbe pagato fino ad una certa soglia di reddito. Le concrete scelte legislative in tema di riduzione della distorsione possono ovviamente essere oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale, e spesso lo sono state, previo contemperamento dei valori costituzionali coinvolti.
Nel caso dei redditi da arretrati pensionistici (equiparati per legge a quelli da lavoro dipendente ai fini fiscali), la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza 104 del
1985, dichiarando l'incostituzionalità degli artt. 12 e 13 T.U. 597 del 1973, antecedente storico del Tuir che in questa sede va applicato ratione temporis. Il giudice delle leggi ha in particolare affrontato lo scoglio della mancata previsione di un'esclusione della tassazione separata sugli arretrati quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti nell'anno di competenza, non superassero il minimo imponibile.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto priva di giustificazione la discriminazione fra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione tempestivamente e chi li percepisca come arretrati "quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile".
La Corte ha ritenuto priva di giustificazione l'eventuale "maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo", dovendosi rispettare il principio di correlazione fra prestazione tributaria e capacità contributiva.
Questa Corte, in un primo tempo, aveva ritenuto potersi applicare il principio anche al
Tuir, che prevede pur sempre la tassazione separata per gli arretrati da lavoro dipendente e pensionistici (equiparati dall'art. 49 comma 2). Il Giudice delle leggi aveva tuttavia anche dato atto che la distorsione era dovuta al fatto che solo con l'art. 20 legge
576 del 1975 era stato introdotto per gli arretrati di pensione il meccanismo delle detrazioni già previsto per gli altri redditi da lavoro dipendente. La Corte ha infatti accolto il ricorso nel rilievo che la disciplina del 1975 non era applicabile al caso portato alla sua attenzione.
Considerando che il sistema delle detrazioni è stato trasfuso nel Tuir, questa Corte deve concludere, nell'ambito della revisione dell'orientamento precedente, che C. Cost.
104/1985 non impone una lettura del vigente Tuir tale da rendere ineludibile l'applicazione del criterio di competenza.
Ciò in quanto la disciplina attuale consente di temperare le distorsioni derivate dall'applicazione del criterio di cassa attraverso la riduzione dell'imposta in misura pari all'importo delle detrazioni delle quali il contribuente non abbia fruito per ciascuno degli anni cui si riferiscono (art. 21 comma 4 tuir).
A tal fine, la legge pone un onere in capo al contribuente consistente nel dichiarare al
CP_ soggetto che corrisponde gli arretrati, cioè il sostituto di imposta (in questo caso l'
l'ammontare delle detrazioni fruite nel medesimo periodo.
A sua volta il sostituto d'imposta ha l'onere di anticipare all'erario l'irpef maturata sugli arretrati, applicando il criterio di cassa, con l'aliquota calcolata secondo il sistema della tassazione separata e le eventuali detrazioni non fruite.
La legittimità del criterio di cassa è stata di recente confermata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 10887/2019, pronunciata su questione analoga alla presente (corresponsione arretrati di pensione e tassazione separata), in cui è stata affermata l'applicazione del criterio di cassa in luogo di quello di competenza in caso di corresponsione degli arretrati e la correttezza dell'applicazione dell'aliquota minima del 23%, specificandosi “…che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa, in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati.
L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva.” Con altra ancor più recente pronuncia (3581 del 2020), si è precisato che, ai sensi dell'art. 17 TUIR, affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano
“arretrati” e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono percepiti.
In particolare, poi, si consente l'applicazione della tassazione separata soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” idonee a far ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti volto a far beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto.
Tali principi, all'interno del procedimento giudiziale, vanno coordinati con quelli che regolano la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova sul piano processuale, e in tale prospettiva questa Corte, nel rivedere l'originario indirizzo favorevole alle posizioni dei contribuenti, ha avuto modo di evidenziare che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (cfr Cass. SS.UU. 18046 del 2010).
La situazione non muta quando sia il contribuente ad agire in giudizio per ottenere la restituzione della somma trattenuta dall a titolo di ritenuta fiscale, giacché è CP_2
sempre su di lui che incombe l'onere di provare di avere diritto all'intero emolumento di cui assume di essere creditore.
Tale onere va valutato alla luce della disciplina introdotta con il DPR 917/86, la quale, pur mantenendo, per gli arretrati di cui all'art. all'art. 17 lette b), il sistema della tassazione separata (che era stato giudicato incostituzionale con la sentenza 104/85), disciplinato dall'art. 21, ha introdotto, al comma 4 dello stesso art. 21, la previsione specifica che anche agli arretrati si applichi il sistema delle detrazioni di cui agli artt.
12 e 13.
Attraverso tale sistema – come si è detto - si ottiene l'esenzione dall'imposta di coloro i cui redditi non abbiano superato il minimo imponibile e si rende quindi la normativa conforme ai principi fissati dalla Corte Costituzionale, come ammette la stessa parte appellata nella propria memoria di costituzione ( nella quale richiama gli scritti difensivi di primo grado che valorizzano il fatto che ove al Principato fossero state tempestivamente corrisposte le somme non avrebbe pagato alcuna imposta ricadendo il suo reddito nella no tax area e nulla avrebbe dovuto pagare neppure a titolo di tassazione separata”).
Applicati questi principi al presente giudizio, va premesso che costituisce fatto incontestato fra le parti che l' abbia applicato la ritenuta d'acconto nella misura CP_2 del 23% corrispondente all'aliquota minima IRPEF in base al TUIR sugli arretrati posti in pagamento. Ciò in base al dettato dell'art.21 TUIR che prevede, in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, fra i quali sono compresi gli arretrati, che qualora, nel biennio precedente non sia stato conseguito alcun reddito, si applica l'aliquota minima del 23% sull'intera somma imponibile degli arretrati, ivi inclusa quella dell'anno corrente, salvo rimborsare l'eccedenza.
Tanto evidenziato si osserva che Cass. 13422/2019 ha precisato che la dichiarazione ai fini della detrazione deve essere inoltrata anche se negativa. CP_ Accertata l'assenza di comunicazioni da parte dell'assicurato, l' ha dunque agito correttamente. Il sostituto d'imposta è infatti a questo punto tenuto a operare a titolo di acconto la ritenuta dell'irpef dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa (art. 23 T.U.
600 del 1973) né può effettuare le detrazione artt. 12 e 13 tuir, come stabilito al comma
2 lett. e) dell'art. 23, perché è il sostituito a non metterlo in condizione di farlo a causa della mancata comunicazione.
In definitiva la legge prevede un onere di collaborazione del pensionato rimasto qui inadempiuto. Problema diverso, che il pensionato dovrà però porre nella competente sede amministrativa e, eventualmente, innanzi alla giustizia tributaria, è quello della possibilità di fare valere la mancata fruizione delle detrazioni per ottenere un rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria.
Non va neppure trascurata la considerazione che, quali che siano le detrazioni di cui si invoca (...) l'applicazione in relazione agli arretrati, le stesse, per essere applicate, non avrebbero dovuto essere state fruite in precedenza negli stessi anni di riferimento.
Infatti, il quarto comma dell'art.21 prevede: << Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.>>. La dichiarazione in esame è funzionale a consentire agli aventi titolo di fruire solamente qualora e nella misura (dichiarare
2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160) laddove ha previsto l'<<br>>.
Ed, infatti, l'obbligo sancito dall'art.21, è tuttora vigente, ed ha tutt'altra natura e funzione di quello originariamente gravante sui percettori di stipendi o pensioni, trattandosi dell'onere di compiere la dichiarazione positiva o
Condizione diversa ricorre laddove vengano corrisposti arretrati riferiti ad annualità pregresse in cui il sostituto d'imposta ha la necessità di sapere se le detrazioni siano state o meno già fruite negli stessi anni ed in che misura non potendole accordare nuovamente e per l'intero.
In tal senso, come sopra già esplicitato va letta l'affermazione della Suprema Corte condotta con la sentenza 13422 del 2019, ove, investita della questione dell'applicabilità di detrazioni di cui al comma 4 art.21 ( art.12 e 13 TUIR) ad una pensione integrata al minimo, ha confermato che il contribuente aveva l'onere di provare “..di aver effettuato la dichiarazione, anche negativa, prevista dal comma 4 dell'art. 21 al fine di ottenere la detrazione sui medesimi arretrati ] CP_4
Ciò posto, va solo aggiunto che le allegazioni e produzioni documentali introdotte dalla per la prima volta con l'appello (modelli. 730 del dante causa e della stessa Pt_1
, incluso un “ conteggio analitico” delle detrazioni spettanti all'originario Pt_1
ricorrente in ciascun anno, , configurano un fatto nuovo, non oggetto del giudizio di primo grado, come tale inammissibile, poiché l'unica difesa spiegata dal ricorrente in primo grado concerneva la non assoggettabilità a tassazione separata degli arretrati percepiti.
L'appello va dunque rigettato. Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione contenuta nella procura alla lite ai sensi dell'articolo 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da , nella qualità di erede Parte_1
del coniuge
contro
Persona_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n.239 /2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria
[...]
, pubblicata in 04/02/2022, così provvede:
rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Spese di lite irripetibili .
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025 Parte_2
Il Presidente est.
(Dott. Eugenio Scopelliti)