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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 358/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 358/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 249/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 06/04/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 465/2017, non notificata avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. BIELLO Carla e Parte_1 C.F._1
BIELLO Giuseppe, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI N. 158 CAMPOBASSO, presso i difensori
-appellante-
E
(C.F. ) in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMICO Mariateresa, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 47 CAMPOBASSO presso la sede dell'Avvocatura Provinciale di Campobasso
-appellata-
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/09/2024, svolta tramite il deposito di note scritte: per l'appellante, gli avv. BIELLO GIUSEPPE e BIELLO CARLA si riportano integralmente ai loro atti difensivi e insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, che qui si abbiano per integralmente trascritte;
per l'appellata, l'avv. D'AMICO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto per le ragioni di inammissibilità, prescrizioni e infondatezza innanzi articolate:
Pag. 1 a 7 - in via principale confermare la sentenza n. 249 del 2021, emessa dal Tribunale di Campobasso a definizione del giudizio avente RG N. 465 del 2017 per inammissibilità/improponibilità, infondatezza del gravame,
e, per l'effetto di rigettare la richiesta ex adverso introdotta:
- di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 cc ovvero invia subordinata ai sensi dell'art. 2043 cc la responsabilità della;
Controparte_1
- di rigettare la richiesta di parte appellante di accertare e dichiarare il risarcimento del danno patrimoniale patito e patendo per complessive Euro 66.977,58 ovvero la somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge nonché di quello non patrimoniale da valutarsi in via equitativa;
e sempre per l'effetto l'addebito alla parte appellante delle spese dell'intervento esecutivo CTU
– Tribunale di Campobasso RG n. 1705 del 2011, oltre al maggior danno provato per il maggior onere di monitoraggio e controllo, connesso alle ragioni di sicurezza stradale oltre al disagio della parzializzazione del traffico, da liquidarsi in via equitativa.
- Con condanna di parte appellante delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore della .” Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato l' 01/03/2017, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Campobasso la , in persona del presidente p.t., al fine di Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno subito dall'attrice a causa di uno smottamento della strada provinciale 47: tale smottamento, verificatosi a suo dire in seguito alle copiose piogge del gennaio 2003, avrebbe impedito all'attrice di iniziare i lavori di costruzione di un edificio (in ampliamento di manufatto in muratura preesistente), per i quali aveva ottenuto permesso di costruire n. 8/2001 dal Comune di Fossalto (CB), sul terreno di sua proprietà, adiacente alla suddetta strada provinciale e alla strada comunale “Aspromonte”; la avrebbe iniziato i lavori solo nel 2008, salvo poi Pt_1 interromperli a causa di un aggravamento della situazione di dissesto;
aveva poi promosso ricorso per ATP (R.G. 1705/2011) per la verifica dello stato dei luoghi e l'individuazione degli interventi tecnici e dei costi necessari per la messa in sicurezza.
1.1 Citando in giudizio la , la contestava il mancato compimento da parte P_ Pt_1 dell' della manutenzione e messa in sicurezza della strada dissestata e quantificava Controparte_2 in € 66.977,58 i danni patrimoniali subiti (costi sostenuti per la parte di lavori già eseguiti, differenza del costo totale di costruzione aumentato negli anni rispetto al preventivo originario e costi necessari per i lavori di riparazione dei danni subiti dall'immobile), a cui erano da aggiungere anche i danni non patrimoniali sofferti, da liquidarsi in via equitativa.
1.2 La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, perché infondata in fatto e in diritto. Eccepiva l'inammissibilità, il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestava l'intera ricostruzione del fatto operata dall'attrice: in particolare, sosteneva che il dissesto della strada si sarebbe prodotto a causa dei lavori di scavo iniziati dalla sul suo terreno e affermava di aver realizzato un cordolo di Pt_1 cemento sulla SP 47 per arginare le acque piovane. Infine, chiedeva di addebitare alla parte attrice le spese per i lavori da compiere sulla strada dissestata, determinati in sede di ATP.
Pag. 2 a 7 1.3 Istruita la causa con prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 249/2021, pubblicata il 06/04/2021, rigettava la domanda proposta da Parte_1
e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta.
1.4 Il Tribunale, riconducendo il caso di specie all'art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cose in custodia), riteneva che l'attrice non fosse riuscita a fornire la prova né della condotta omissiva della , né, soprattutto, del nesso causale tra la cosa in custodia (strada P_ provinciale 47 non manutenuta) e l'evento dannoso. In particolare, sulla base delle prove documentali acquisite, il giudice di I grado riteneva più probabile che la condizione di dissesto della strada fosse stata cagionata dai lavori di scavo dell'attrice, non eseguiti in conformità delle prescrizioni tecniche, e non dalla mancata manutenzione da parte della . P_
1.5 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, notificato il 28/10/2021, Parte_1 chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza impugnata: di accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione provinciale per i fatti di causa, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.; di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito e patendo per complessivi € 66.977,58, e del danno non patrimoniale, da valutarsi in via equitativa;
di condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/05/2022, la P_
, chiedeva, riproponendo le eccezioni del primo grado, la dichiarazione di
[...] inammissibilità dell'appello e prescrizione dell'azione e, nel merito, il rigetto dell'appello, ritenuto infondato. Chiedeva inoltre di addebitare all'appellante le spese dell'intervento esecutivo prospettato dal consulente in sede di ATP, oltre al danno subito per l'onere di monitoraggio e controllo, connesso alle ragioni di sicurezza stradale e alla parzializzazione del traffico.
All'udienza del 25/09/2024 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è articolato in tre distinti motivi: I) Erronea ed omessa valutazione delle prove documentali, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
II) Erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione delle risultanze del giudizio di ATP iscritto al n. R.G. 1705/2011. Motivazione apparente del provvedimento in parte qua; III) Omessa valutazione delle risultanze della prova testimoniale. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il deficit manutentivo della SP 47. 2.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente la condotta di omessa manutenzione nonché il nesso causale tra cosa in custodia e l'evento dannoso;
ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le criticità della strada provinciale 47 fossero emerse in seguito ai lavori di scavo effettuati sul terreno della e non per effetto del deficit manutentivo dell'Ente provinciale. In particolare, la sentenza Pt_1 impugnata sarebbe giunta ad una conclusione del tutto sbagliata, basandosi esclusivamente sugli atti prodotti dalla convenuta e omettendo di valutare e considerare le risultanze dell'ATP, che avevano accertato che le operazioni di scavo della non avevano pregiudicato la stabilità Pt_1 del pendio;
non erano state considerate le note della dalle quali risulta che il dissesto P_ della strada risale al 2003 (nota del 22.03.2003), prima dell'inizio degli scavi, e che la , pur P_ riconoscendo la necessità di intervenire con lavori di manutenzione, non avrebbe mai provveduto, per indisponibilità economiche (nota del 26.08.2009), limitandosi soltanto alla realizzazione di un
Pag. 3 a 7 cordolo in cemento, tutt'altro che risolutivo;
il Tribunale si era discostato dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, ritenendo erroneamente che le criticità erano emerse successivamente ai lavori di scavo eseguiti dall'attrice.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per il fatto di non aver preso in considerazione le risultanze del giudizio di ATP (svolto nel 2011), da cui si dedurrebbero conclusioni del tutto opposte a quelle della sentenza appellata. Il giudice avrebbe basato la propria decisione non sull'accertamento tecnico preventivo, ma sugli altri atti prodotti dalla convenuta, senza fornire le ragioni logico-giuridiche della mancata presa in considerazione dell'ATP e ritenendo erroneamente che il consulente non abbia potuto individuare le cause esatte del dissesto (che invece sarebbe stato determinato dalle eccezionali piogge del gennaio 2003).
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che le risultanze delle prove testimoniali sono state immotivatamente disattese dal giudice di prime cure. Infatti, i testi escussi, perfettamente a conoscenza dei fatti di causa, avrebbero dimostrato con le loro dichiarazioni che lo smottamento si era verificato nel 2003, prima dell'inizio dei lavori dell'appellante, e che la non aveva posto in essere nessun intervento di manutenzione, P_ ad eccezione della realizzazione del cordolo in cemento, che doveva essere solo temporaneo, in attesa di un intervento definitivo.
3. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
In premessa, va evidenziato che, secondo giurisprudenza consolidata, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile ed eccezionale che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (Cass. 30775/2017; Cass. 27724/2018).
Nel caso in esame, la danneggiata avrebbe dovuto fornire la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra la cosa in custodia (strada provinciale 47 non manutenuta dall'ente provinciale) e il danno subito per effetto dello smottamento. La sentenza del Tribunale di Campobasso, valutando il materiale probatorio, ha correttamente rigettato la domanda attorea dopo aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione al nesso di causalità.
In primis, non risulta provata la condotta omissiva della , cioè la mancata P_ manutenzione della strada, causalmente ricollegata all'evento dannoso subito dall'appellante, consistente nel non aver potuto iniziare e/o proseguire i lavori sul terreno. Invero, è provato che la , oltre a vari sopralluoghi, ha realizzato già nell'anno 2003 un cordolo in cemento per P_ arginare le acque piovane e impedirne il deflusso a valle, sul terreno della . Tale intervento, Pt_1 seppur non definitivo, si è rivelato durevole ed efficace: la Protezione Civile, nel verbale all'esito del sopralluogo effettuato il 13/05/2008 ne ha attestato l'integrità, dopo 5 anni dalla realizzazione, e ha dichiarato l'insussistenza di qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità sulla strada in questione.
Inoltre, dalle prove documentali e testimoniali, non risulta provato in modo decisivo il nesso causale tra la cosa e il danno.
In ordine alle prove testimoniali, che l'appellante ritiene non siano state adeguatamente valutate in primo grado, bisogna rilevare come le stesse non forniscono elementi decisivi per la
Pag. 4 a 7 dimostrazione del nesso causale. Se da un lato viene confermata l'esistenza del dissesto idrogeologico della strada provinciale (testi , ), dall'altro non Tes_1 Testimone_2 emergono con chiarezza le cause che l'hanno determinato. Inoltre, pur emergendo la circostanza dell'inattività della a causa di indisponibilità economica ( ), non è spiegato P_ Tes_1 quali interventi e quali lavori in concreto la avrebbe dovuto realizzare;
né è stato allegato P_
o comprovato in che modo o per quale motivo l'allegato dissesto abbia impedito del tutto l'inizio o la prosecuzione dei lavori nell'immobile dell'attrice; del resto la stessa parte appellante ha dato atto che il teste ha dichiarato che sulla strada provinciale 47 la percorribilità Testimone_3 non era interdetta essendo stato predisposto un senso unico alternato che continuava ad essere persistente.
In ordine alle prove documentali, per quanto concerne l'ATP, sul quale parte appellante fonda gran parte delle proprie contestazioni, va dato atto che la relazione di ATP non è stata depositata né nel presente giudizio dalle parti, né risulta allegata al fascicolo telematico di primo grado (i fascicoli cartacei di primo grado risultano essere stati ritirati dalle parti in data 14/4/21 – parte attrice- e in data 14/5/21- parte convenuta- successivamente al deposito della sentenza, avvenuto in data 6/4/21- ) e non sono stati ridepositati in grado di appello;
è onere dell'appellante mettere a disposizione del giudice di appello il documento di cui contesta l'interpretazione o valutazione in primo grado, pur se prodotto dalla controparte (Cass. SS.UU. 3033/2013); in questa sede è possibile apprezzare soltanto ciò che, dell'atto in questione, il giudice di primo grado ha indicato e riportato nella sentenza impugnata (Cass. 4835/2023). Pertanto, si osserva che secondo la motivazione data dal giudice a quo sul punto si è ritenuto che non potevano essere ricavate dalla consulenza argomentazioni decisive a sostegno delle tesi della danneggiata;
lo stesso consulente aveva premesso l'impossibilità di determinare con esattezza le cause del dissesto, avendo riconosciuto che la pendenza e le caratteristiche morfologiche del terreno potevano essere cause fisiologiche di assestamenti;
non poteva essere configurata una responsabilità da omessa custodia, non essendo state neppure indicate la tipologia e l'entità dei lavori che la parte convenuta avrebbe dovuto eseguire;
non era stato neppure precisate quali opere dovessero essere di competenza del e quali di competenza della , tenuto conto del fatto che venivano in CP_3 P_ considerazione anche i danni al muro della strada comunale Aspromonte. Le altre prove documentali di cui l'appellante lamenta la mancata valutazione in primo grado (Nota della del 22/3/2003; Nota della del 26/8/2009), non possono essere prese in P_ P_ considerazione, perché, come l'ATP, non sono state ridepositate dalle parti e non sono state trascritte o riportate nella sentenza di primo grado.
Neppure dalle prove testimoniali assunte possono essere tratti elementi univoci ai fini dell'accoglimento della domanda, avuto riguardo al fatto che, in relazione all'assunta omessa manutenzione della strada provinciale, non risulta in alcun modo esplicitato o comprovato il nesso causale con la dedotta assoluta impossibilità di iniziare- proseguire - eseguire i lavori all'immobile di parte appellante.
Si aggiunga anche che, tenuto presente il rischio di dissesto della SP 47, la pendenza e le caratteristiche morfologiche del terreno, era richiesta alla una cautela ancora maggiore Pt_1 nell'effettuare gli scavi nella sua proprietà: dall'ordinanza contingibile e urgente del Comune di Fossalto del 10/03/2011 si evince, seppur con riferimento alla strada comunale Aspromonte, che la non aveva rispettato, nell'effettuare i lavori di sbancamento e di scavo, le prescrizioni Pt_1
e le cautele di natura tecnica, consistenti in opere provvisionali adatte alle circostanze per garantire la stabilità delle strutture preesistenti e delle loro fondazioni, tenendo conto della natura
Pag. 5 a 7 e della pendenza del terreno. L'ordinanza del TAR Molise n. 116/2011 (che ha rigettato la domanda di sospensione cautelare dell'ordinanza comunale) ha attribuito la responsabilità della situazione di dissesto proprio ai lavori intrapresi dalla , in spregio delle suddette prescrizioni. Pt_1
Il dovere di cautela del danneggiato è riconosciuto da costante giurisprudenza: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 2480/2018; 34886/2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettato l'appello e confermata integralmente la sentenza di primo grado.
4. Le contestazioni relative “all'inammissibilità” dell'appello in considerazione della pronuncia del TAR (ord. n. 116/2011) e alla prescrizione, riproposte in appello dall'appellata ex art. 346 cpc, sono assorbite.
5. Deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate dalla volte ad P_ ottenere la condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative all'intervento esecutivo indicato nell'ATP e del danno subito per il maggior onere di controllo e monitoraggio della strada;
a prescindere dal fatto che non risulta neppure depositata la relazione dell'ATP, come sopra già motivato, va infatti rilevato, da una parte, il fatto che non risulta essere stato proposto appello incidentale;
peraltro, la costituzione dell'appellata è stata eseguita tardivamente, in data 5/5/22, senza il rispetto del termine di gg. 20 prima dell'udienza indicata in citazione del 16/5/22, come previsto dall'art. 343 cpc;
infine va rilevato che la domanda è stata effettuata unicamente nelle conclusioni, senza che in motivazione sia stato esplicitato alcun motivo di appello incidentale, in violazione delle prescrizioni di forma di cui all'art. 342 cpc, prescrizioni che deve rispettare anche l'appello incidentale.
6. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, in base ai parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni affrontate.
6.1. A norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 249/2021 pubblicata in data 6/4/2021 nell'ambito del Parte_1 procedimento n. R.G. 465/2017, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 P_ P_
Pag. 6 a 7 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 26.6.25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 358/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 249/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 06/04/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 465/2017, non notificata avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. BIELLO Carla e Parte_1 C.F._1
BIELLO Giuseppe, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI N. 158 CAMPOBASSO, presso i difensori
-appellante-
E
(C.F. ) in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMICO Mariateresa, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 47 CAMPOBASSO presso la sede dell'Avvocatura Provinciale di Campobasso
-appellata-
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/09/2024, svolta tramite il deposito di note scritte: per l'appellante, gli avv. BIELLO GIUSEPPE e BIELLO CARLA si riportano integralmente ai loro atti difensivi e insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, che qui si abbiano per integralmente trascritte;
per l'appellata, l'avv. D'AMICO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto per le ragioni di inammissibilità, prescrizioni e infondatezza innanzi articolate:
Pag. 1 a 7 - in via principale confermare la sentenza n. 249 del 2021, emessa dal Tribunale di Campobasso a definizione del giudizio avente RG N. 465 del 2017 per inammissibilità/improponibilità, infondatezza del gravame,
e, per l'effetto di rigettare la richiesta ex adverso introdotta:
- di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 cc ovvero invia subordinata ai sensi dell'art. 2043 cc la responsabilità della;
Controparte_1
- di rigettare la richiesta di parte appellante di accertare e dichiarare il risarcimento del danno patrimoniale patito e patendo per complessive Euro 66.977,58 ovvero la somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge nonché di quello non patrimoniale da valutarsi in via equitativa;
e sempre per l'effetto l'addebito alla parte appellante delle spese dell'intervento esecutivo CTU
– Tribunale di Campobasso RG n. 1705 del 2011, oltre al maggior danno provato per il maggior onere di monitoraggio e controllo, connesso alle ragioni di sicurezza stradale oltre al disagio della parzializzazione del traffico, da liquidarsi in via equitativa.
- Con condanna di parte appellante delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore della .” Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato l' 01/03/2017, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Campobasso la , in persona del presidente p.t., al fine di Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno subito dall'attrice a causa di uno smottamento della strada provinciale 47: tale smottamento, verificatosi a suo dire in seguito alle copiose piogge del gennaio 2003, avrebbe impedito all'attrice di iniziare i lavori di costruzione di un edificio (in ampliamento di manufatto in muratura preesistente), per i quali aveva ottenuto permesso di costruire n. 8/2001 dal Comune di Fossalto (CB), sul terreno di sua proprietà, adiacente alla suddetta strada provinciale e alla strada comunale “Aspromonte”; la avrebbe iniziato i lavori solo nel 2008, salvo poi Pt_1 interromperli a causa di un aggravamento della situazione di dissesto;
aveva poi promosso ricorso per ATP (R.G. 1705/2011) per la verifica dello stato dei luoghi e l'individuazione degli interventi tecnici e dei costi necessari per la messa in sicurezza.
1.1 Citando in giudizio la , la contestava il mancato compimento da parte P_ Pt_1 dell' della manutenzione e messa in sicurezza della strada dissestata e quantificava Controparte_2 in € 66.977,58 i danni patrimoniali subiti (costi sostenuti per la parte di lavori già eseguiti, differenza del costo totale di costruzione aumentato negli anni rispetto al preventivo originario e costi necessari per i lavori di riparazione dei danni subiti dall'immobile), a cui erano da aggiungere anche i danni non patrimoniali sofferti, da liquidarsi in via equitativa.
1.2 La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, perché infondata in fatto e in diritto. Eccepiva l'inammissibilità, il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestava l'intera ricostruzione del fatto operata dall'attrice: in particolare, sosteneva che il dissesto della strada si sarebbe prodotto a causa dei lavori di scavo iniziati dalla sul suo terreno e affermava di aver realizzato un cordolo di Pt_1 cemento sulla SP 47 per arginare le acque piovane. Infine, chiedeva di addebitare alla parte attrice le spese per i lavori da compiere sulla strada dissestata, determinati in sede di ATP.
Pag. 2 a 7 1.3 Istruita la causa con prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 249/2021, pubblicata il 06/04/2021, rigettava la domanda proposta da Parte_1
e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta.
1.4 Il Tribunale, riconducendo il caso di specie all'art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cose in custodia), riteneva che l'attrice non fosse riuscita a fornire la prova né della condotta omissiva della , né, soprattutto, del nesso causale tra la cosa in custodia (strada P_ provinciale 47 non manutenuta) e l'evento dannoso. In particolare, sulla base delle prove documentali acquisite, il giudice di I grado riteneva più probabile che la condizione di dissesto della strada fosse stata cagionata dai lavori di scavo dell'attrice, non eseguiti in conformità delle prescrizioni tecniche, e non dalla mancata manutenzione da parte della . P_
1.5 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, notificato il 28/10/2021, Parte_1 chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza impugnata: di accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione provinciale per i fatti di causa, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.; di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito e patendo per complessivi € 66.977,58, e del danno non patrimoniale, da valutarsi in via equitativa;
di condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/05/2022, la P_
, chiedeva, riproponendo le eccezioni del primo grado, la dichiarazione di
[...] inammissibilità dell'appello e prescrizione dell'azione e, nel merito, il rigetto dell'appello, ritenuto infondato. Chiedeva inoltre di addebitare all'appellante le spese dell'intervento esecutivo prospettato dal consulente in sede di ATP, oltre al danno subito per l'onere di monitoraggio e controllo, connesso alle ragioni di sicurezza stradale e alla parzializzazione del traffico.
All'udienza del 25/09/2024 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è articolato in tre distinti motivi: I) Erronea ed omessa valutazione delle prove documentali, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
II) Erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione delle risultanze del giudizio di ATP iscritto al n. R.G. 1705/2011. Motivazione apparente del provvedimento in parte qua; III) Omessa valutazione delle risultanze della prova testimoniale. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il deficit manutentivo della SP 47. 2.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente la condotta di omessa manutenzione nonché il nesso causale tra cosa in custodia e l'evento dannoso;
ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le criticità della strada provinciale 47 fossero emerse in seguito ai lavori di scavo effettuati sul terreno della e non per effetto del deficit manutentivo dell'Ente provinciale. In particolare, la sentenza Pt_1 impugnata sarebbe giunta ad una conclusione del tutto sbagliata, basandosi esclusivamente sugli atti prodotti dalla convenuta e omettendo di valutare e considerare le risultanze dell'ATP, che avevano accertato che le operazioni di scavo della non avevano pregiudicato la stabilità Pt_1 del pendio;
non erano state considerate le note della dalle quali risulta che il dissesto P_ della strada risale al 2003 (nota del 22.03.2003), prima dell'inizio degli scavi, e che la , pur P_ riconoscendo la necessità di intervenire con lavori di manutenzione, non avrebbe mai provveduto, per indisponibilità economiche (nota del 26.08.2009), limitandosi soltanto alla realizzazione di un
Pag. 3 a 7 cordolo in cemento, tutt'altro che risolutivo;
il Tribunale si era discostato dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, ritenendo erroneamente che le criticità erano emerse successivamente ai lavori di scavo eseguiti dall'attrice.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per il fatto di non aver preso in considerazione le risultanze del giudizio di ATP (svolto nel 2011), da cui si dedurrebbero conclusioni del tutto opposte a quelle della sentenza appellata. Il giudice avrebbe basato la propria decisione non sull'accertamento tecnico preventivo, ma sugli altri atti prodotti dalla convenuta, senza fornire le ragioni logico-giuridiche della mancata presa in considerazione dell'ATP e ritenendo erroneamente che il consulente non abbia potuto individuare le cause esatte del dissesto (che invece sarebbe stato determinato dalle eccezionali piogge del gennaio 2003).
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che le risultanze delle prove testimoniali sono state immotivatamente disattese dal giudice di prime cure. Infatti, i testi escussi, perfettamente a conoscenza dei fatti di causa, avrebbero dimostrato con le loro dichiarazioni che lo smottamento si era verificato nel 2003, prima dell'inizio dei lavori dell'appellante, e che la non aveva posto in essere nessun intervento di manutenzione, P_ ad eccezione della realizzazione del cordolo in cemento, che doveva essere solo temporaneo, in attesa di un intervento definitivo.
3. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
In premessa, va evidenziato che, secondo giurisprudenza consolidata, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile ed eccezionale che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (Cass. 30775/2017; Cass. 27724/2018).
Nel caso in esame, la danneggiata avrebbe dovuto fornire la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra la cosa in custodia (strada provinciale 47 non manutenuta dall'ente provinciale) e il danno subito per effetto dello smottamento. La sentenza del Tribunale di Campobasso, valutando il materiale probatorio, ha correttamente rigettato la domanda attorea dopo aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione al nesso di causalità.
In primis, non risulta provata la condotta omissiva della , cioè la mancata P_ manutenzione della strada, causalmente ricollegata all'evento dannoso subito dall'appellante, consistente nel non aver potuto iniziare e/o proseguire i lavori sul terreno. Invero, è provato che la , oltre a vari sopralluoghi, ha realizzato già nell'anno 2003 un cordolo in cemento per P_ arginare le acque piovane e impedirne il deflusso a valle, sul terreno della . Tale intervento, Pt_1 seppur non definitivo, si è rivelato durevole ed efficace: la Protezione Civile, nel verbale all'esito del sopralluogo effettuato il 13/05/2008 ne ha attestato l'integrità, dopo 5 anni dalla realizzazione, e ha dichiarato l'insussistenza di qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità sulla strada in questione.
Inoltre, dalle prove documentali e testimoniali, non risulta provato in modo decisivo il nesso causale tra la cosa e il danno.
In ordine alle prove testimoniali, che l'appellante ritiene non siano state adeguatamente valutate in primo grado, bisogna rilevare come le stesse non forniscono elementi decisivi per la
Pag. 4 a 7 dimostrazione del nesso causale. Se da un lato viene confermata l'esistenza del dissesto idrogeologico della strada provinciale (testi , ), dall'altro non Tes_1 Testimone_2 emergono con chiarezza le cause che l'hanno determinato. Inoltre, pur emergendo la circostanza dell'inattività della a causa di indisponibilità economica ( ), non è spiegato P_ Tes_1 quali interventi e quali lavori in concreto la avrebbe dovuto realizzare;
né è stato allegato P_
o comprovato in che modo o per quale motivo l'allegato dissesto abbia impedito del tutto l'inizio o la prosecuzione dei lavori nell'immobile dell'attrice; del resto la stessa parte appellante ha dato atto che il teste ha dichiarato che sulla strada provinciale 47 la percorribilità Testimone_3 non era interdetta essendo stato predisposto un senso unico alternato che continuava ad essere persistente.
In ordine alle prove documentali, per quanto concerne l'ATP, sul quale parte appellante fonda gran parte delle proprie contestazioni, va dato atto che la relazione di ATP non è stata depositata né nel presente giudizio dalle parti, né risulta allegata al fascicolo telematico di primo grado (i fascicoli cartacei di primo grado risultano essere stati ritirati dalle parti in data 14/4/21 – parte attrice- e in data 14/5/21- parte convenuta- successivamente al deposito della sentenza, avvenuto in data 6/4/21- ) e non sono stati ridepositati in grado di appello;
è onere dell'appellante mettere a disposizione del giudice di appello il documento di cui contesta l'interpretazione o valutazione in primo grado, pur se prodotto dalla controparte (Cass. SS.UU. 3033/2013); in questa sede è possibile apprezzare soltanto ciò che, dell'atto in questione, il giudice di primo grado ha indicato e riportato nella sentenza impugnata (Cass. 4835/2023). Pertanto, si osserva che secondo la motivazione data dal giudice a quo sul punto si è ritenuto che non potevano essere ricavate dalla consulenza argomentazioni decisive a sostegno delle tesi della danneggiata;
lo stesso consulente aveva premesso l'impossibilità di determinare con esattezza le cause del dissesto, avendo riconosciuto che la pendenza e le caratteristiche morfologiche del terreno potevano essere cause fisiologiche di assestamenti;
non poteva essere configurata una responsabilità da omessa custodia, non essendo state neppure indicate la tipologia e l'entità dei lavori che la parte convenuta avrebbe dovuto eseguire;
non era stato neppure precisate quali opere dovessero essere di competenza del e quali di competenza della , tenuto conto del fatto che venivano in CP_3 P_ considerazione anche i danni al muro della strada comunale Aspromonte. Le altre prove documentali di cui l'appellante lamenta la mancata valutazione in primo grado (Nota della del 22/3/2003; Nota della del 26/8/2009), non possono essere prese in P_ P_ considerazione, perché, come l'ATP, non sono state ridepositate dalle parti e non sono state trascritte o riportate nella sentenza di primo grado.
Neppure dalle prove testimoniali assunte possono essere tratti elementi univoci ai fini dell'accoglimento della domanda, avuto riguardo al fatto che, in relazione all'assunta omessa manutenzione della strada provinciale, non risulta in alcun modo esplicitato o comprovato il nesso causale con la dedotta assoluta impossibilità di iniziare- proseguire - eseguire i lavori all'immobile di parte appellante.
Si aggiunga anche che, tenuto presente il rischio di dissesto della SP 47, la pendenza e le caratteristiche morfologiche del terreno, era richiesta alla una cautela ancora maggiore Pt_1 nell'effettuare gli scavi nella sua proprietà: dall'ordinanza contingibile e urgente del Comune di Fossalto del 10/03/2011 si evince, seppur con riferimento alla strada comunale Aspromonte, che la non aveva rispettato, nell'effettuare i lavori di sbancamento e di scavo, le prescrizioni Pt_1
e le cautele di natura tecnica, consistenti in opere provvisionali adatte alle circostanze per garantire la stabilità delle strutture preesistenti e delle loro fondazioni, tenendo conto della natura
Pag. 5 a 7 e della pendenza del terreno. L'ordinanza del TAR Molise n. 116/2011 (che ha rigettato la domanda di sospensione cautelare dell'ordinanza comunale) ha attribuito la responsabilità della situazione di dissesto proprio ai lavori intrapresi dalla , in spregio delle suddette prescrizioni. Pt_1
Il dovere di cautela del danneggiato è riconosciuto da costante giurisprudenza: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 2480/2018; 34886/2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere rigettato l'appello e confermata integralmente la sentenza di primo grado.
4. Le contestazioni relative “all'inammissibilità” dell'appello in considerazione della pronuncia del TAR (ord. n. 116/2011) e alla prescrizione, riproposte in appello dall'appellata ex art. 346 cpc, sono assorbite.
5. Deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate dalla volte ad P_ ottenere la condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative all'intervento esecutivo indicato nell'ATP e del danno subito per il maggior onere di controllo e monitoraggio della strada;
a prescindere dal fatto che non risulta neppure depositata la relazione dell'ATP, come sopra già motivato, va infatti rilevato, da una parte, il fatto che non risulta essere stato proposto appello incidentale;
peraltro, la costituzione dell'appellata è stata eseguita tardivamente, in data 5/5/22, senza il rispetto del termine di gg. 20 prima dell'udienza indicata in citazione del 16/5/22, come previsto dall'art. 343 cpc;
infine va rilevato che la domanda è stata effettuata unicamente nelle conclusioni, senza che in motivazione sia stato esplicitato alcun motivo di appello incidentale, in violazione delle prescrizioni di forma di cui all'art. 342 cpc, prescrizioni che deve rispettare anche l'appello incidentale.
6. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, in base ai parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni affrontate.
6.1. A norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 249/2021 pubblicata in data 6/4/2021 nell'ambito del Parte_1 procedimento n. R.G. 465/2017, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 P_ P_
Pag. 6 a 7 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 26.6.25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
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