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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6533/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 6533/2023, promossa da:
1. nata il [...], nella città di Paraguacu Parte_1
ST /SP (Brasile),
2. nata il [...] nella città di San Paolo /SP (Brasile), in nome CP_1
proprio e – con la sig.ra brasiliana, nata il [...], nella Controparte_2
città di San Paolo (Brasile) nell'esercizio della potestà parentale sul figlio minore:
3. nato il [...], nella città di San Paolo Parte_2
/SP (Brasile);
4. , nato il [...], nella città di Brasilia /DF (Brasile), Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Luigi Cipolletta
RICORRENTE/I
contro
Controparte_3
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 20 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. , Persona_1
cittadino italiano nato in [...], il [...], il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto:
“In data 12 aprile 1896, nel comune di ROLO (RE), nasceva il signor Per_1
, figlio di e , come comprova l”Estratto per
[...] Persona_2 Persona_3
Riassunto dagli Atti di Nascita (doc. 3). – o o Persona_1 Persona_1
o o o – non ha Parte_4 Parte_4 Controparte_4 Controparte_4
mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dal “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di
Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, nonché dal Certificato Negativo di Iscrizione Elettorale rilasciato dalla Suprema Corte Elettorale (doc. 4 e doc. 5); il
22 maggio 1926 nella città di Avaré /SP (Brasile), il signor si univa Persona_1
in matrimonio con la signora – nata ad [...] /SP (Brasile) il Persona_4
5.02.1905 – come comprova il “Certificato di Matrimonio“ che, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del predetto comune (doc. 6); dall'unione coniugale di cui al capo che precede nasceva, in data 2 luglio 1927, nella città di Avaré /SP (Brasile), il signor come documentato dal “Certificato Integrale di Nascita” (v. doc. Parte_5
7); in data 24 gennaio 1953 nella città di San Paolo (Brasile), il sig. Pt_5
si univa in matrimonio con la signora – nata il
[...] Persona_5
2.07.1930 a San Paolo /SP (Brasile) – la quale, a seguito del matrimonio, passava a chiamarsi come emerge dal “Certificato Integrale di Persona_6
Matrimonio” (doc. 8); da tale unione nasceva, il 17 febbraio 1956, nella città di nella città di Paraguacu ST /SP (Brasile), la signora come Parte_1
comprova il “Certificato Integrale di Nascita” (v. doc. 9), odierna ricorrente, richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
il 9 novembre 1982, nella città di San Paolo (Brasile), la signora contraeva matrimonio con Parte_1
il sig. – nato il [...] a [...] /MG (Brasile), Persona_7
passando a chiamarsi come risulta dal Certificato Pt_5 Parte_1
Integrale di Matrimonio che si allega (doc. 10);
8. dall'unione coniugale di cui al capo che precede nascevano due figli: in data 5 luglio 1983 nella città di San Paolo
(Brasile), nasceva il sig. come attesta il “Certificato Integrale di CP_1
Nascita” (v. doc. 11), dalla cui unione non coniugale con la signora CP_2
– nata il [...], nella città di San Paolo (Brasile) – nasceva, in data
[...]
26.04.2016, nella città di San Paolo /SP (Brasile), Parte_2
come comprova il “Certificato Integrale di Nascita” (v. doc. 12), richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, poiché minore, rappresentato nel processo dai predetti genitori esercenti la potestà parentale. Vi è peraltro in atti “Dichiarazione Pubblica di Filiazione” (v. doc. 13) con cui la signora dichiara di essere la madre biologica di Controparte_2 [...]
benché nel Certificato di nascita dello stesso risulti solo il padre Parte_2
quale dichiarante la nascita;
il 3 maggio 1981, nella città di San Paolo /SP (Brasile), nasceva il signor come risulta dall'allegato “Certificato Parte_3
Integrale di Nascita” (v. doc. 14)”.
I ricorrenti hanno dedotto di avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando la relativa domanda presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come comprovato dalla documentazione allegata docc. 15-16-17) senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta.
All'udienza del 27 settembre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 10 dicembre 2024 poi differita al 12 febbraio 2026 e anticipata, ex art. 127 ter cpc, al 20 novembre 2025.
Parte ricorrente ha depositato, in data 7 novembre 2025, nota di trattazione scritta poi integrata in data 15 novembre 2025 con correzione di errore materiale. Nella nota di trattazione scritta, depositata il 15 novembre 2025, è stato precisato a correzione che il ricorrente minore, sig. è nato il [...] e che Parte_2
per mero errore, dovuto ad un refuso, la data di nascita del suindicato minore è stata indicata in ricorso (a pag. 1 e a pag. 8) come 26.04.2016, anziché 26.04.2013 come correttamente risulta dal relativo Certificato di nascita (v. doc. 12 in atti). Pertanto, in detta nota, tanto premesso e corretto, la parte ricorrente si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez. U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte. 5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1. nata il [...], nella città di Paraguacu Parte_1
ST /SP (Brasile),
2. nata il [...] nella città di San Paolo /SP (Brasile), CP_1
3. nato il [...], nella città di San Paolo Parte_2
/SP (Brasile);
4. , nato il [...], nella città di Brasilia /DF (Brasile). Parte_3
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 6533/2023, promossa da:
1. nata il [...], nella città di Paraguacu Parte_1
ST /SP (Brasile),
2. nata il [...] nella città di San Paolo /SP (Brasile), in nome CP_1
proprio e – con la sig.ra brasiliana, nata il [...], nella Controparte_2
città di San Paolo (Brasile) nell'esercizio della potestà parentale sul figlio minore:
3. nato il [...], nella città di San Paolo Parte_2
/SP (Brasile);
4. , nato il [...], nella città di Brasilia /DF (Brasile), Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Luigi Cipolletta
RICORRENTE/I
contro
Controparte_3
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 20 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. , Persona_1
cittadino italiano nato in [...], il [...], il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto:
“In data 12 aprile 1896, nel comune di ROLO (RE), nasceva il signor Per_1
, figlio di e , come comprova l”Estratto per
[...] Persona_2 Persona_3
Riassunto dagli Atti di Nascita (doc. 3). – o o Persona_1 Persona_1
o o o – non ha Parte_4 Parte_4 Controparte_4 Controparte_4
mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dal “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di
Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, nonché dal Certificato Negativo di Iscrizione Elettorale rilasciato dalla Suprema Corte Elettorale (doc. 4 e doc. 5); il
22 maggio 1926 nella città di Avaré /SP (Brasile), il signor si univa Persona_1
in matrimonio con la signora – nata ad [...] /SP (Brasile) il Persona_4
5.02.1905 – come comprova il “Certificato di Matrimonio“ che, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del predetto comune (doc. 6); dall'unione coniugale di cui al capo che precede nasceva, in data 2 luglio 1927, nella città di Avaré /SP (Brasile), il signor come documentato dal “Certificato Integrale di Nascita” (v. doc. Parte_5
7); in data 24 gennaio 1953 nella città di San Paolo (Brasile), il sig. Pt_5
si univa in matrimonio con la signora – nata il
[...] Persona_5
2.07.1930 a San Paolo /SP (Brasile) – la quale, a seguito del matrimonio, passava a chiamarsi come emerge dal “Certificato Integrale di Persona_6
Matrimonio” (doc. 8); da tale unione nasceva, il 17 febbraio 1956, nella città di nella città di Paraguacu ST /SP (Brasile), la signora come Parte_1
comprova il “Certificato Integrale di Nascita” (v. doc. 9), odierna ricorrente, richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
il 9 novembre 1982, nella città di San Paolo (Brasile), la signora contraeva matrimonio con Parte_1
il sig. – nato il [...] a [...] /MG (Brasile), Persona_7
passando a chiamarsi come risulta dal Certificato Pt_5 Parte_1
Integrale di Matrimonio che si allega (doc. 10);
8. dall'unione coniugale di cui al capo che precede nascevano due figli: in data 5 luglio 1983 nella città di San Paolo
(Brasile), nasceva il sig. come attesta il “Certificato Integrale di CP_1
Nascita” (v. doc. 11), dalla cui unione non coniugale con la signora CP_2
– nata il [...], nella città di San Paolo (Brasile) – nasceva, in data
[...]
26.04.2016, nella città di San Paolo /SP (Brasile), Parte_2
come comprova il “Certificato Integrale di Nascita” (v. doc. 12), richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, poiché minore, rappresentato nel processo dai predetti genitori esercenti la potestà parentale. Vi è peraltro in atti “Dichiarazione Pubblica di Filiazione” (v. doc. 13) con cui la signora dichiara di essere la madre biologica di Controparte_2 [...]
benché nel Certificato di nascita dello stesso risulti solo il padre Parte_2
quale dichiarante la nascita;
il 3 maggio 1981, nella città di San Paolo /SP (Brasile), nasceva il signor come risulta dall'allegato “Certificato Parte_3
Integrale di Nascita” (v. doc. 14)”.
I ricorrenti hanno dedotto di avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando la relativa domanda presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come comprovato dalla documentazione allegata docc. 15-16-17) senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta.
All'udienza del 27 settembre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 10 dicembre 2024 poi differita al 12 febbraio 2026 e anticipata, ex art. 127 ter cpc, al 20 novembre 2025.
Parte ricorrente ha depositato, in data 7 novembre 2025, nota di trattazione scritta poi integrata in data 15 novembre 2025 con correzione di errore materiale. Nella nota di trattazione scritta, depositata il 15 novembre 2025, è stato precisato a correzione che il ricorrente minore, sig. è nato il [...] e che Parte_2
per mero errore, dovuto ad un refuso, la data di nascita del suindicato minore è stata indicata in ricorso (a pag. 1 e a pag. 8) come 26.04.2016, anziché 26.04.2013 come correttamente risulta dal relativo Certificato di nascita (v. doc. 12 in atti). Pertanto, in detta nota, tanto premesso e corretto, la parte ricorrente si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez. U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte. 5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1. nata il [...], nella città di Paraguacu Parte_1
ST /SP (Brasile),
2. nata il [...] nella città di San Paolo /SP (Brasile), CP_1
3. nato il [...], nella città di San Paolo Parte_2
/SP (Brasile);
4. , nato il [...], nella città di Brasilia /DF (Brasile). Parte_3
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore