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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7375 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38922 del Ruolo Generali degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 24.6.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma via del Viminale 43 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Luciacristina Arquilla, dalla quale è rappresentato e difeso per delega in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato
- RESISTENTE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso gli esiti del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che aveva promosso per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 12 della Legge 118/71, di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/00 e di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 (domanda amministrativa del 29.3.2022). Nell'ambito del procedimento per a.t.p.o. era disposta CTU medico legale che concludeva per la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 80 L. 388/00, ma non di quelli dell'art. 12 L. 118/71 e di quelli dell'art. 3 comma 3 L. 104/92. Ritenuta erronea tale valutazione il ricorrente con la presente opposizione chiede, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento dei diritti azionati. 1 Si è costituito in giudizio l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza CP_1 della domanda. Rinnovata la c.t.u. e udita la discussione orale delle parti la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata nei limiti di seguito espressi. L'art. 12 della Legge 118/71 stabilisce che: “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti in sede di visita medico-sanitaria sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico delle Stato e cura del Ministero dell'Interno una pensione di inabilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda”. Il riconoscimento dell'emolumento in questione è dunque subordinato alla prova della presenza di determinati requisiti extra-sanitari. L'art. 3 della L. 104/1992 così recita: “Soggetti aventi diritto. - 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. E il nuovo testo in vigore dal 30.6.2024 recita: “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Ai sensi infine dell'art. 80 comma 3 della L. 338/00 “3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
2 come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spondilodiscoartrosi con discopatie cervicali e lombari con cervicobrachialgia e lombosciatalgia, cardiopatia ipertensiva, sindrome depressiva, neuropatia del nervo mediano a destra. Tali plurime patologie integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento, fin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa, dell'invalidità civile in misura pari all'80% e della condizione di
“handicap con connotazione di gravità”. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale e ha concluso che: “Per quanto riguarda la valutazione medico-legale di tale patologia, la consultazione delle tabelle annesse al D.M. 25.7.1980 e le esemplificazioni riportate nel più recente D.M. 05.2.1992, permette di quantificare nella misura dell'80% il grado di invalidità del soggetto. Le menomazioni riscontrate rendono necessario un intervento assistenziale continuativo pertanto l'handicap assume connotazione di gravità. Tenuto conto di tutto quanto finora espresso nel caso di cui si discute appare quindi equa una valutazione pari all'80% di invalidità in soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità che risale all'epoca della presentazione della domanda, con riferimento alla documentazione sanitaria allegata”. La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del perizianda) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa con riguardo alle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 e ai benefici di cui all'art. 80 L. 388/80. Non può invece essere accolta la domanda di riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71. In ragione del parziale accoglimento della domanda appaiono sussistere gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione di un mezzo, ponendo il residuo mezzo a carico dell' tanto della presente fase, quanto di quella pregressa. CP_1
Le spese di c.t.u. sono a definitivo carico dell' tanto della presente fase CP_1
(liquidate come da separato decreto), quanto di quella pregressa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
3 - parzialmente accogliendo il ricorso, che per il resto rigetta, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dei benefici di cui all'art. 80 L. 388/2000, nonché lo status di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal 1° aprile 2022;
-compensa per un mezzo le spese processuali fra le parti e pone il residuo mezzo a carico dell' frazione che liquida, per la pregressa fase in euro CP_1
775,00 e per la presente in euro 1.319,00 e quindi in complessivi euro 2.094,00, oltre rimb. forf. al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di c.t.u., quelle della presente fase liquidate come da separato decreto, a definitivo carico dell' . CP_1
Roma, 24.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Cacace
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