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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 321/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Boirivant Gianluca in sostituzione dell'avv. Boirivant Ugo per l'avv. Massimiliano Minicucci CP_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT UGO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ 1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: << accertare il Parte_1 diritto…della decorrenza della pensione anticipata lavoratori precoci alla data del 1.10.2022 e per l'effetto condannare agamento in favore di dei ratei di pensione dall'ottobre 2022 al CP_2 Parte_1 gennaio compreso 2023 ed agli altri emolumenti che tale anticipazione di decorrenza comportano>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 2.5.2022 presentava domanda di pensione anticipata ex legge
232/2016; in data 29.8.2022 inoltrava domanda di verifica del requisito per l'accesso alla pensione CP_ anticipata lavoratori precoci;
in assenza di riscontro da parte dell' in data 27.10.2022 sollecitava la definizione della domanda inoltrata nel maggio 2022, rappresentando che l'indicazione della data di decorrenza nel 1.8.2022 era stata determinata dall'erronea convinzione che il ricorrente non avesse più diritto alla percezione della NASPI e che in data 5.9.2022 era invece stata definita positivamente la CP_ domanda di certificazione del diritto di accesso a tale prestazione;
in data 17.11.2022 l riconosceva la definizione con esito positivo della domanda, in attesa della valutazione da parte del Ministero;
in data
4.1.2023 ha di nuovo sollecitato la definizione della domanda di pensione, che effettivamente, stando alle comunicazioni dell'ente, veniva liquidata con decorrenza dal 1.10.2022; in data 11.1.2023 la domanda di pensione anticipata era respinta in quanto al momento della presentazione della stessa nel maggio 2022 il ricorrente beneficiava ancora del trattamento NASPI;
provvedeva dunque a inoltrare altra domanda di pensione in data 24.1.2023, domanda che veniva accolta con riconoscimento del trattamento dal
1 1.2.2023. CP_ 3. Tanto premesso il ricorrente lamenta la violazione da parte dell' dei principi di buona fede e correttezza cui deve essere improntato anche l'agire della PA, in quanto nelle plurime interlocuzioni intervenute nelle more della definizione dell'istanza presentata in data 2.5.2022, anche al fine di rettificare le non corrette informazioni comunicate con riferimento alla percezione della NASPI, non ha mai rilevato l'irregolarità della domanda del 2.5.2022 e la necessità di presentarne una nuova. CP_ 4. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. La disciplina del trattamento pensionistico di cui è causa prevede che <<199. A decorrere dal 1° maggio
2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016,
è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13 della legge 8 agosto 1995, n.
335 che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo: a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi (…) 202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo: a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d); b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione
2 della domanda di accesso al beneficio;
e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203; h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati. 203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di
631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie>>.
8. Il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 23 maggio 2017 n. 87, prevede in particolare:
- all'art 4 che “1. Ai fini della domanda di accesso al beneficio….l'interessato presenta domanda per il CP_ riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.
2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il
31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 3, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni negli anni successivi presentano domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.
3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio
2017 ed il 1° marzo di ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.
4. Le condizioni per l'accesso al beneficio…devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti
3 dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda”.
- all'art 6 che “1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al CP_ beneficio di cui all'articolo 4, l comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il
30 giugno di ciascun anno successivo: a) il riconoscimento delle condizioni, con l'indicazione della prima decorrenza utile per la pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo
11; b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11; c) il rigetto della domanda qualora non CP_ sussistano le necessarie condizioni.
2. L' comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in considerazione ai sensi dell'art 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno”. CP_
- all'art 7 che “1. La domanda di pensione è presentata alla sede di residenza dell'interessato.
2. La pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito riconoscimento di cui all'articolo 4 (….)”.
9. Giova peraltro rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte n. 4280/2020, “la domanda amministrativa CP_ all' per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perché diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell' ” (Cass. sez. Lav. n. 4280/2020). Di conseguenza – prosegue la Corte – nel caso di domanda CP_3 formalmente errata che come nel caso di specie contenga tutti gli elementi per attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione CP_ formalmente richiesta e al contempo a mettere a conoscenza l di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della diversa prestazione effettivamente voluta, l , in CP_3 base a un'interpretazione di buona fede è tenuto a scrutinare la domanda secondo i criteri indicati avvalendosi se del caso dei chiarimenti dell'istante.
10. Infatti, precisano i giudici di legittimità, “la ricognizione della fattispecie nel senso indicato non confligge in alcun modo con il principio generale della necessità della preventiva presentazione della domanda
4 amministrativa quale presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse fattispecie sottoposte al suo esame, ha affermato che la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l' alla valutazione della sussistenza dei CP_3 presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme (Cass. n. 14412 del 2019, Cass. 30419 del 2019); a quanto argomentato si aggiunga la rilevanza, ai fini della valutazione dell'istanza amministrativa quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della disposizione di cui all'art. 111 della Costituzione che, in conformità ai dettami della stessa
Corte Europea di Strasburgo, ammette le limitazioni all'accesso al giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, imponendo di limitare per quanto possibile le pronunce in mero rito (Cass. Sez. U. n. 5700 del
12/03/2014) e di evitare che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge”. CP_ 11. Ebbene nel caso di specie, l con determina del 14.12.2022 ( doc. 9 ric.) ha certificato che “a seguito dell'istruttoria della sua domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci presentata il 29.08.2022 lei si trova nelle seguenti condizioni : - è in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art.7 della legge 15 luglio 1966 n.604; - ha concluso da almeno tre mesi , il godimento della spettante prestazione di sostegno al reddito. I requisiti e le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 2 del decreto del Consiglio dei Ministri n.87/2017 sono stati perfezionati in data 30.04.2022. In esito al monitoraggio previsto dalla legge si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria. Pertanto può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dal 01.10.2022 presentando, qualora non l'abbia già fatto la relativa domanda attraverso i consueti canali telematici”.
12. Tale comunicazione – tutt'altro che equivoca nel suo tenore letterale – risponde pienamente ai canoni di buona fede e correttezza cui deve essere improntato l'agire dell'ente previdenziale che, preso atto della nuova richiesta di certificazione delle condizioni per la pensione già richiesta dal ricorrente con domanda del 29.8.2022, nel rispetto delle scadenze ed effettuate le verifiche finanziarie previste dal decreto sopra richiamato, ha appunto accertato la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del beneficio richiesto
(ovvero 41 anni di contributi, di cui 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età, oltre stato di disoccupazione) a decorrere dal 30.4.2022,
(in epoca antecedente alla presentazione della domanda di pensione del 2.5.2022) e ha individuato
5 tuttavia la decorrenza dal 1.10.2022, per rispettare il termine minimo di tre mesi dalla sospensione del trattamento di disoccupazione.
13. Illegittimo appare per contro il motivo di rigetto della domanda di pensione del 2.5.2022 comunicato CP_ dall' in data 11.1.2023 (“La Naspi non risulta conclusa alla data di presentazione della domanda di pensione”) in quanto per espressa previsione normativa il periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione deve maturare non al momento della presentazione della domanda di pensione ma “entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della CP_ domanda”. E nel caso di specie, secondo quanto certificato dallo stesso , esso è maturato nel termine di legge.
14. Tanto chiarito deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione anticipata lavoratori precoci con decorrenza dal 1.10.2022 e conseguente condanna CP_ dell' al pagamento dei ratei di pensione dall'ottobre 2022 al gennaio compreso 2023, oltre accessori di legge.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti per le cause di previdenza di valore accertato ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio;
tale importo dovrà essere corrisposto allo Stato per la parte relativa alla fase di studio e introduttiva, e direttamente al ricorrente per le fasi di trattazione e decisoria in ragione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal 16.3.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: CP_
- condanna l al pagamento a favore di dei ratei di pensione per i mesi da ottobre 2022 a Parte_1 gennaio 2023, oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese di lite nella misura di € 853,00 a favore dello Stato, nonché di €
1842,50 a favore del ricorrente, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e CPA.
Livorno, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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