Ordinanza cautelare 17 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 17/01/2020, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2020
N. 09879/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9879 del 2019, proposto dal maggiore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad DU :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Lesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Pronto Soccorso per le Famiglie APS, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Callini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione I- bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente provvedimento di trasferimento d’autorità.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli atti di intervento ad DU ;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati come indicato nel relativo verbale;
Osservato, in termini generali, che giurisprudenza costante ascrive natura giuridica di ordine al provvedimento di trasferimento del personale militare, come tale sottratto alle disposizioni recate dalla l. n. 241 del 1990, e che, comunque, le esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione militare sono strutturalmente preminenti rispetto alle esigenze individuali o familiari del singolo militare;
Rilevato inoltre, nel caso di specie, che:
- le esigenze cui l’Amministrazione intende far fronte con l’impugnato trasferimento sono oggettive, documentate e circostanziate;
- per quanto agli atti, le mansioni che l’ufficiale appellante andrà a svolgere nella sede di destinazione non risultano configurare un demansionamento;
- la patologia della figlia minore dell’ufficiale appellante non consta avere carattere di gravità ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992;
- nella sede di destinazione è prevista la fruizione di alloggio di servizio;
Ritenuto in definitiva, che, ad un esame tipico della fase e salvo l’approfondimento proprio del merito, l’impugnato trasferimento non palesa carattere irrazionale, arbitrario o vessatorio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'appello (Ricorso numero: 9879/2019).
Spese del grado cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Lamberti | Roberto Giovagnoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.