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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3873/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO BARZON Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. SILVIA MAINARDI NTroparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito, in via principale:
- dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 1316/2024 Ing.,
n. 2667/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 21.06.2024 per i motivi esposti in parte narrativa;
1 - in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a nessun titolo, da parte di nei Parte_1 confronti di e per l'effetto respingere integralmente tutte le domande formulate NTroparte_1
da controparte, in quanto infondate per le ragioni esposte in parte narrativa;
- condannarsi al pagamento in favore di di una somma NTroparte_1 Parte_1
equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
- In via riconvenzionale: per le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1
di della somma di Euro 2.079,45 oltre interessi dal dovuto al saldo, o della NTroparte_1 somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto (i) condannare al pagamento in favore di della somma di Euro NTroparte_1 Parte_1
2.079,45, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
o, in subordine, (ii) compensare la somma di Euro 2.079,45, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, con il credito eventualmente riconosciuto in capo a NTroparte_1
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, spese e spese generali.
NT
: CP_1
in via principale: contrariis reiectis, rigettarsi l'opposizione e le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed eccezioni tutte illustrate e, per l'effetto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 1316/2024 – n. 2667/2024 r.g. Tribunale di Padova;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi che in persona del legale rappresentante pro tempore, è Parte_1
debitrice nei confronti di in persona del legale rappresentante, della somma di NTroparte_1
Euro 296.928,48, accessori previdenziali e fiscali compresi, ovvero della diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia, e per l'effetto condannarla a pagare gli importi così accertati in favore di
2 oltre interessi al tasso moratorio ex D.Lgvo n. 231/2002 dal dovuto alla data della NTroparte_1
domanda giudiziale e successivamente ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
in via riconvenzionale: rigettarsi la domanda riconvenzionale avversaria nonché la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c. in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate;
accertarsi e dichiararsi che in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitore Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di NTroparte_1
Euro 19.032,00, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, con interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo, in relazione alle pratiche non asseverate , CP_2 CP_3
, , , , ,
[...] CP_4 CP_5 NTroparte_6 CP_7 NTroparte_8 CP_9
, ,
[...] NTroparte_10 NTroparte_11 NTroparte_12 CP_13 [...]
, , , CP_14 NTroparte_15 CP_16 CP_17 NTroparte_18
, NTroparte_19 NTroparte_20 NTroparte_21 NTroparte_22 CP_23
[...] CP_24
in ogni caso: condannarsi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quelle Parte_1
relative alla fase monitoria, oltre accessori di legge;
in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. e ci si oppone all'ammissione di quelle avversarie stante la tardività della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. avversaria ed, in ogni caso, per le ragioni tutte esposte nella nostra memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., con abilitazione a prova contraria, come indicata nella nostra memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., in caso di loro ammissione.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 si è opposta al decreto ingiuntivo n. 1316/2024 notificatole da Parte_1 NTroparte_1
per il pagamento di € 296.928,48, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo dell'attività di supporto tecnico e professionale nell'ambito di interventi di riqualificazione energetica di immobili a uso residenziale svolta in esecuzione di due contratti quadro, datati 21.12.2020 e 17.2.2021, eccependo che le fatture emesse sarebbero difformi dalle previsioni contrattuali, 1) risultando errati per eccesso gli importi richiesti per 27 clienti rispetto ai quali la fase progettuale non aveva avuto un seguito, 2)
NT comprendendo le fatture attività in realtà svolta da anche se di competenza di , 3) attività Pt_1
NT erroneamente eseguita da , sulla quale era stata costretta a intervenire e invocando, come Pt_1
prova scritta di un accordo tra le parti per la rideterminazione dei rapporti di dare-avere alla luce di tali NT circostanze, la mail del 2.10.2023 a firma dell'amministratore delegato di , che riportava un credito NT di di € 286.220,55 e uno di di € 288.300,00, concludendo pertanto per la revoca Pt_1
NT dell'ingiunzione e la condanna in via riconvenzionale di al pagamento di € 2.079,45, quale residuo della compensazione tra i due rispettivi crediti.
NT 1.2 (di seguito per brevità ) si è costituita 1) rilevando di aver eseguito NTroparte_1
correttamente tutte le prestazioni richieste, senza avere mai prima ricevuto alcuna contestazione e di aver emesso le fatture sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa , che le aveva poi Pt_1 utilizzate ai fini dell'ottenimento dei benefici Superbonus 110%, 2) ricostruendo analiticamente le pratiche per le quali contesta una fatturazione non conforme agli accordi, rilevando che si Pt_1 trattava di pretese non azionate con l'odierna ingiunzione e già regolarmente pagate in base agli accordi NT intervenuti tra le parti, 3) rilevando che le attività che ritiene di aver eseguito in luogo di Pt_1
NT costituivano attività di spettanza della stessa;
4) contestando i presunti errori, viste le regolari asseverazioni di tutte le pratiche;
5) invocando il riconoscimento del proprio credito, vista l'eccezione di compensazione;
6) eccependo la prescrizione di eventuali vizi e difetti ex art. 1667 c.c. e/o la contrarietà a buona fede dell'eccezione ex art. 1460 c.c..
4 1.3 La causa, concessa la provvisoria esecutività con ordinanza del 4.2.2025, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va ribadita la decadenza in cui è incorsa l'opponente a causa del tardivo deposito delle memorie ex art. 171ter n.1 e n. 2 c.p.c..
Nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.1.2024 era stato indicato che veniva confermata l'udienza di prima comparizione indicata in citazione “con l'avviso alle parti che si tratta di udienza differita
d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis 4° comma c.p.c.”.
Detto differimento viene eseguito dalla cancelleria in ragione del fatto che nel giorno fissato dall'attore per la prima comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza in base alle previsioni tabellari.
A differenza di quello disposto dal giudice ai sensi del secondo o terzo comma dell'art. 171 bis c.p.c., il differimento d'ufficio di cui all'art. 168 bis, 4° comma, c.p.c. non comporta lo spostamento dei termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c., come si ricava dall'ultimo comma dell'art. 171 bis c.p.c. secondo cui “I termini di cui all'articolo 171 ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”.
Parte opponente è quindi decaduta dal deposito delle prime due memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; tuttavia il documento allegato alla prima memoria può comunque essere utilizzato, atteso che a tale data non era ancora scattato il termine ultimo per le produzioni documentali.
E su tale documento parte opposta ha preso espressa posizione, così che lo stesso può comunque essere esaminato (Cass. ord. 30607 del 2018).
2.1 Venendo al merito, una breve sintesi dei fatti.
ha operato come general contractor in una serie di interventi su immobili residenziali Pt_1 finalizzati all'accesso alle detrazioni fiscali di cui al D.L.34/2020, il c.d. Superbonus 110%.
Il pagamento da parte dei committenti avveniva con il meccanismo del c.d. sconto in fattura, ovvero senza la corresponsione di denaro, bensì con la cessione a del credito fiscale relativo Pt_1
5 all'importo dei lavori, da utilizzare direttamente quale credito d'imposta nelle proprie dichiarazioni dei redditi oppure da cedere dietro un corrispettivo in denaro ad intermediari quali banche o assicurazioni.
Tra i soggetti di cui si è avvalsa per l'esecuzione di tali lavori vi è che si Pt_1 NTroparte_1
era assunta, in virtù di due contratti quadro del 21.12.2020 (doc. 2 att.) e del 17.2.2021 (doc. 3 att.),
l'obbligo di redigere la progettazione esecutiva delle opere;
a verificare l'esecuzione delle opere;
a stendere eventuali varianti al progetto, con sopralluogo presso l'immobile per il controllo delle opere realizzate in variante;
a redigere la contabilità finale dei lavori eseguiti e a procedere all'asseverazione secondo i requisiti di legge.
In entrambi gli accordi era stato pattuito, tra gli altri, che “Nel caso in cui la fase progettuale (fase 2) non avesse un seguito per motivi non imputabili a ci verrà corrisposto per le NTroparte_1 attività svolte l'onorario di 1.500,00 €”. NT I rapporti tra le parti sono proseguiti per tre ani e hanno interessato 186 commesse e ha fatturato complessivi € 2.428.051,31, di cui € 1.209.999,04 pagati in denaro, € 433.001,83 ed € 488.121,96 pagati tramite cessioni di credito (doc. 5 e 6 conv.).
Le fatture azionate in via monitoria costituiscono il saldo di detto importo complessivo e ammontano a
€ 296.928,48.
2.2 Ciò premesso in fatto, la difesa di parte opponente si basa sull'esistenza di un accordo tra le parti, in virtù del quale - a fronte di fatture per clienti che non avevano dato seguito al progetto proposto emesse
NT in misura superiore agli importi forfettari concordati, di attività di competenza di eseguite però da NT e di attività eseguite da per correggere errori di - le parti si sarebbero Pt_1 Pt_1
NT incontrate e avrebbero concordato di riconoscere un credito di di € 286.220,55 e un controcredito di di € 288.300,00. Pt_1
NT A fronte di tale ricostruzione fattuale, si ricava quindi che on riconosce la debenza a Pt_2 quantomeno di € 286.220,55, così che le conclusioni, laddove viene chiesto di accertare che nulla è NT dovuto da a , vanno intese come collegate non a una eccezione di inadempimento, che Pt_1
6 pure sembrava formulata in atti, quanto piuttosto a una eccezione di compensazione1, come confermato dalla domanda riconvenzionale di pagamento della differenza tra i due crediti, svolta senza alcun vincolo di subordinazione rispetto alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Dell'accordo invocato e del credito opposto in compensazione non è però stata offerta da Pt_1
prova sufficiente nel presente giudizio (come era suo onere cfr. Cass. ord. 20719 del 2023 che osserva come l'eccezione di compensazione rilevi “quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito”).
Gli unici elementi di prova forniti sono due documenti, il n. 20 e il 21 attorei.
Partendo dal 21, in quanto precedente dal punto di vista temporale, si tratta di una e mail spedita il
18.7.2023 da una segretaria di TFE contenente pdf e fogli excel denominati “esploso pratiche 50.50 su delta prima di aprile 2022” esploso prative 60.40 su totale pratiche dopo aprile 2022” e “Power TFE totali compensi pratiche”.
Da tale documento può solo ricavarsi che fosse in discussione tra le parti un diverso riparto di quanto già fatturato, visto il riferimento a percentuali 50.50 e 60.40.
Né la mail, né gli allegati contengono però accordi, né la stessa opponente lo sostiene.
NT Il doc. 20 è invece la mail del 2.10.2023 inviata dal legale rappresentante di a , avente a Pt_1 oggetto “Fatturazioni TFE-Power on”, nella quale si legge:
7 “valori concordati nella riunione del 30.8.2023, a valle della cessione del credito di € 596.588,00
Fatture rimanenti di TFE a € 286.220,55 (valore da inserire nel contratto) Pt_1
E viceversa € 288.300,00”. NT Sostiene Power on che con l'espressione “viceversa” avrebbe indicato il credito di nei Pt_1
NT NT confronti di , alla luce dei conteggi di cui al doc. 21, mentre sostiene che significherebbe “al posto di”, in quanto sarebbe stato l'importo corretto emerso al termine dei conteggi effettuati in contraddittorio.
Il testo della mail è molto stringato e non appare chiaro e univoco, potendosi sostenere entrambe le tesi, anche perché si tratta di comunicazione informale dove non vi è sempre attenzione alla precisione delle espressioni utilizzate.
Se la lettura combinata del doc. 21 e del doc. 20 fa apparire non implausibile che tra le parti fosse in discussione un possibile accordo per una diversa ripartizione dei guadagni, sicuramente la mail del
2.10.2023 non può considerarsi prova del raggiungimento di un vero e proprio accordo nei termini
NT invocati da o anche solo un impegno al pagamento da parte di nei confronti di Power- Pt_1
on.
Anche ad ammettere, quindi, la lettura dell'espressione “viceversa” invocata da , al più la Pt_1
mail invocata potrebbe considerarsi come base di un accordo, che doveva poi essere precisato e formalizzato, anche perché le parti avrebbero dovuto individuare anche il titolo in virtù del quale
NT
avrebbe potuto emettere formalmente fatture nei confronti di . Pt_1
E a confermare che nessun accordo vero e proprio sia stato raggiunto lo si ricava dal comportamento successivo delle parti.
Le parti non hanno formalizzato in qualche modo la dedotta intesa, né ha emesso fatture nei Pt_1
NT confronti di per l'importo asseritamente concordato o ha chiesto a controparte di emettere note di credito per le fatture oggi azionate fino a concorrenza del suo controcredito.
Non sono neppure stati prodotti scambi ulteriori di mail o di pec che abbiano a oggetto tale accordo.
Deve quindi concludersi che le parti hanno discusso di un accordo, senza tuttavia giungere a trovare una sintesi.
8 Esclusa la prova dell'accordo, non può comunque ritenersi provata l'esistenza di un credito di Power on nell'entità oggi invocata, trattandosi di credito non collegato a specifiche attività svolte né comunque sufficientemente dettagliato, bensì derivante da una semplice rideterminazione percentuale dei compensi in virtù di un accordo non provato.
2.3 In difetto di prova dell'accordo invocato da e del credito opposto in compensazione Pt_1
l'opposizione non può che essere rigettata.
Medesima conclusione si impone comunque anche a voler qualificare come eccezione di inadempimento i rilievi dell'opponente su fatturazione difforme e comprensiva di attività non svolte o svolte in maniera errata.
NT Da un lato, infatti, ha fornito prova adeguata dell'attività svolta, dimettendo prova documentale delle asseverazioni di tutte le pratiche di cui ha chiesto il pagamento e deducendo l'accettazione senza contestazione alcuna di tutte le fatture, fatte altresì oggetto di richiesta di pagamento ai clienti finali e di successiva cessione del credito fiscale relativo;
dall'altra i rilievi dell'opponente sono infondati.
In particolare, quanto ai 27 clienti per le cui pratiche sarebbe stato richiesto un importo superiore al
NT forfait pattuito, oltre al fatto che in citazione non ne sono stati neppure forniti i nominati, ha replicato in atti circa il fatto che non sono pratiche oggetto della richiesta di pagamento nella presente sede, bensì di importi già saldati senza contestazione alcuna, deducendo un accordo tra le parti in virtù
NT del quale, avendo effettivamente percepito un importo superiore al dovuto per taluni clienti, detta
NT differenza era stata recuperata non corrispondendo a alcun importo per altre 23 pratiche Pt_1
non asseverate, accordo non contestato in maniera specifica da . Pt_1
NT NT Quanto ad attività svolte da in luogo di o per correggere errori di , le mail dimesse Pt_1
(docc.
9-18 att.) non sostengono l'assunto. NT Dette mail recano indicazioni di correzioni e appunti svolti da a ma queste, oltre ad Pt_1 apparire per lo più marginali, non sono finalizzate a non accettare l'opera o a denunciare un grave inadempimento, piuttosto si inseriscono nella normale collaborazione tra committente e prestatore d'opera e costituiscono manifestazione del ruolo di general contractor di . Pt_1
NT 3. Va infine respinta la domanda riconvenzionale di del pagamento di € 20.935,20, atteso che è la NT stessa ad aver invocato l'accordo intercorso con e richiamato al punto che precede, Pt_1
9 NT secondo cui l'importo superiore al dovuto incassato da per taluni clienti era stato compensato con NT la rinuncia di a pretendere alcun importo per altre 23 pratiche per le quali la progettazione non aveva avuto seguito.
4. Conclusivamente l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1316/2024 del Tribunale di Padova.
Rigetta la domanda riconvenzionale di NTroparte_1
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 NTroparte_1
14.170,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 27 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Compensazione giudiziale comunque preclusa dalla contestazione di controparte, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c.
o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.”(cfr. fra le ultime Ord. 27113 del 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3873/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO BARZON Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. SILVIA MAINARDI NTroparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
Nel merito, in via principale:
- dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 1316/2024 Ing.,
n. 2667/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 21.06.2024 per i motivi esposti in parte narrativa;
1 - in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a nessun titolo, da parte di nei Parte_1 confronti di e per l'effetto respingere integralmente tutte le domande formulate NTroparte_1
da controparte, in quanto infondate per le ragioni esposte in parte narrativa;
- condannarsi al pagamento in favore di di una somma NTroparte_1 Parte_1
equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
- In via riconvenzionale: per le causali esposte in narrativa, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1
di della somma di Euro 2.079,45 oltre interessi dal dovuto al saldo, o della NTroparte_1 somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto (i) condannare al pagamento in favore di della somma di Euro NTroparte_1 Parte_1
2.079,45, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
o, in subordine, (ii) compensare la somma di Euro 2.079,45, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, con il credito eventualmente riconosciuto in capo a NTroparte_1
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, spese e spese generali.
NT
: CP_1
in via principale: contrariis reiectis, rigettarsi l'opposizione e le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed eccezioni tutte illustrate e, per l'effetto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 1316/2024 – n. 2667/2024 r.g. Tribunale di Padova;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi che in persona del legale rappresentante pro tempore, è Parte_1
debitrice nei confronti di in persona del legale rappresentante, della somma di NTroparte_1
Euro 296.928,48, accessori previdenziali e fiscali compresi, ovvero della diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia, e per l'effetto condannarla a pagare gli importi così accertati in favore di
2 oltre interessi al tasso moratorio ex D.Lgvo n. 231/2002 dal dovuto alla data della NTroparte_1
domanda giudiziale e successivamente ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
in via riconvenzionale: rigettarsi la domanda riconvenzionale avversaria nonché la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c. in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate;
accertarsi e dichiararsi che in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitore Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di NTroparte_1
Euro 19.032,00, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, con interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo, in relazione alle pratiche non asseverate , CP_2 CP_3
, , , , ,
[...] CP_4 CP_5 NTroparte_6 CP_7 NTroparte_8 CP_9
, ,
[...] NTroparte_10 NTroparte_11 NTroparte_12 CP_13 [...]
, , , CP_14 NTroparte_15 CP_16 CP_17 NTroparte_18
, NTroparte_19 NTroparte_20 NTroparte_21 NTroparte_22 CP_23
[...] CP_24
in ogni caso: condannarsi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quelle Parte_1
relative alla fase monitoria, oltre accessori di legge;
in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. e ci si oppone all'ammissione di quelle avversarie stante la tardività della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. avversaria ed, in ogni caso, per le ragioni tutte esposte nella nostra memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., con abilitazione a prova contraria, come indicata nella nostra memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., in caso di loro ammissione.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 si è opposta al decreto ingiuntivo n. 1316/2024 notificatole da Parte_1 NTroparte_1
per il pagamento di € 296.928,48, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo dell'attività di supporto tecnico e professionale nell'ambito di interventi di riqualificazione energetica di immobili a uso residenziale svolta in esecuzione di due contratti quadro, datati 21.12.2020 e 17.2.2021, eccependo che le fatture emesse sarebbero difformi dalle previsioni contrattuali, 1) risultando errati per eccesso gli importi richiesti per 27 clienti rispetto ai quali la fase progettuale non aveva avuto un seguito, 2)
NT comprendendo le fatture attività in realtà svolta da anche se di competenza di , 3) attività Pt_1
NT erroneamente eseguita da , sulla quale era stata costretta a intervenire e invocando, come Pt_1
prova scritta di un accordo tra le parti per la rideterminazione dei rapporti di dare-avere alla luce di tali NT circostanze, la mail del 2.10.2023 a firma dell'amministratore delegato di , che riportava un credito NT di di € 286.220,55 e uno di di € 288.300,00, concludendo pertanto per la revoca Pt_1
NT dell'ingiunzione e la condanna in via riconvenzionale di al pagamento di € 2.079,45, quale residuo della compensazione tra i due rispettivi crediti.
NT 1.2 (di seguito per brevità ) si è costituita 1) rilevando di aver eseguito NTroparte_1
correttamente tutte le prestazioni richieste, senza avere mai prima ricevuto alcuna contestazione e di aver emesso le fatture sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa , che le aveva poi Pt_1 utilizzate ai fini dell'ottenimento dei benefici Superbonus 110%, 2) ricostruendo analiticamente le pratiche per le quali contesta una fatturazione non conforme agli accordi, rilevando che si Pt_1 trattava di pretese non azionate con l'odierna ingiunzione e già regolarmente pagate in base agli accordi NT intervenuti tra le parti, 3) rilevando che le attività che ritiene di aver eseguito in luogo di Pt_1
NT costituivano attività di spettanza della stessa;
4) contestando i presunti errori, viste le regolari asseverazioni di tutte le pratiche;
5) invocando il riconoscimento del proprio credito, vista l'eccezione di compensazione;
6) eccependo la prescrizione di eventuali vizi e difetti ex art. 1667 c.c. e/o la contrarietà a buona fede dell'eccezione ex art. 1460 c.c..
4 1.3 La causa, concessa la provvisoria esecutività con ordinanza del 4.2.2025, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va ribadita la decadenza in cui è incorsa l'opponente a causa del tardivo deposito delle memorie ex art. 171ter n.1 e n. 2 c.p.c..
Nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.1.2024 era stato indicato che veniva confermata l'udienza di prima comparizione indicata in citazione “con l'avviso alle parti che si tratta di udienza differita
d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis 4° comma c.p.c.”.
Detto differimento viene eseguito dalla cancelleria in ragione del fatto che nel giorno fissato dall'attore per la prima comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza in base alle previsioni tabellari.
A differenza di quello disposto dal giudice ai sensi del secondo o terzo comma dell'art. 171 bis c.p.c., il differimento d'ufficio di cui all'art. 168 bis, 4° comma, c.p.c. non comporta lo spostamento dei termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c., come si ricava dall'ultimo comma dell'art. 171 bis c.p.c. secondo cui “I termini di cui all'articolo 171 ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”.
Parte opponente è quindi decaduta dal deposito delle prime due memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; tuttavia il documento allegato alla prima memoria può comunque essere utilizzato, atteso che a tale data non era ancora scattato il termine ultimo per le produzioni documentali.
E su tale documento parte opposta ha preso espressa posizione, così che lo stesso può comunque essere esaminato (Cass. ord. 30607 del 2018).
2.1 Venendo al merito, una breve sintesi dei fatti.
ha operato come general contractor in una serie di interventi su immobili residenziali Pt_1 finalizzati all'accesso alle detrazioni fiscali di cui al D.L.34/2020, il c.d. Superbonus 110%.
Il pagamento da parte dei committenti avveniva con il meccanismo del c.d. sconto in fattura, ovvero senza la corresponsione di denaro, bensì con la cessione a del credito fiscale relativo Pt_1
5 all'importo dei lavori, da utilizzare direttamente quale credito d'imposta nelle proprie dichiarazioni dei redditi oppure da cedere dietro un corrispettivo in denaro ad intermediari quali banche o assicurazioni.
Tra i soggetti di cui si è avvalsa per l'esecuzione di tali lavori vi è che si Pt_1 NTroparte_1
era assunta, in virtù di due contratti quadro del 21.12.2020 (doc. 2 att.) e del 17.2.2021 (doc. 3 att.),
l'obbligo di redigere la progettazione esecutiva delle opere;
a verificare l'esecuzione delle opere;
a stendere eventuali varianti al progetto, con sopralluogo presso l'immobile per il controllo delle opere realizzate in variante;
a redigere la contabilità finale dei lavori eseguiti e a procedere all'asseverazione secondo i requisiti di legge.
In entrambi gli accordi era stato pattuito, tra gli altri, che “Nel caso in cui la fase progettuale (fase 2) non avesse un seguito per motivi non imputabili a ci verrà corrisposto per le NTroparte_1 attività svolte l'onorario di 1.500,00 €”. NT I rapporti tra le parti sono proseguiti per tre ani e hanno interessato 186 commesse e ha fatturato complessivi € 2.428.051,31, di cui € 1.209.999,04 pagati in denaro, € 433.001,83 ed € 488.121,96 pagati tramite cessioni di credito (doc. 5 e 6 conv.).
Le fatture azionate in via monitoria costituiscono il saldo di detto importo complessivo e ammontano a
€ 296.928,48.
2.2 Ciò premesso in fatto, la difesa di parte opponente si basa sull'esistenza di un accordo tra le parti, in virtù del quale - a fronte di fatture per clienti che non avevano dato seguito al progetto proposto emesse
NT in misura superiore agli importi forfettari concordati, di attività di competenza di eseguite però da NT e di attività eseguite da per correggere errori di - le parti si sarebbero Pt_1 Pt_1
NT incontrate e avrebbero concordato di riconoscere un credito di di € 286.220,55 e un controcredito di di € 288.300,00. Pt_1
NT A fronte di tale ricostruzione fattuale, si ricava quindi che on riconosce la debenza a Pt_2 quantomeno di € 286.220,55, così che le conclusioni, laddove viene chiesto di accertare che nulla è NT dovuto da a , vanno intese come collegate non a una eccezione di inadempimento, che Pt_1
6 pure sembrava formulata in atti, quanto piuttosto a una eccezione di compensazione1, come confermato dalla domanda riconvenzionale di pagamento della differenza tra i due crediti, svolta senza alcun vincolo di subordinazione rispetto alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Dell'accordo invocato e del credito opposto in compensazione non è però stata offerta da Pt_1
prova sufficiente nel presente giudizio (come era suo onere cfr. Cass. ord. 20719 del 2023 che osserva come l'eccezione di compensazione rilevi “quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito”).
Gli unici elementi di prova forniti sono due documenti, il n. 20 e il 21 attorei.
Partendo dal 21, in quanto precedente dal punto di vista temporale, si tratta di una e mail spedita il
18.7.2023 da una segretaria di TFE contenente pdf e fogli excel denominati “esploso pratiche 50.50 su delta prima di aprile 2022” esploso prative 60.40 su totale pratiche dopo aprile 2022” e “Power TFE totali compensi pratiche”.
Da tale documento può solo ricavarsi che fosse in discussione tra le parti un diverso riparto di quanto già fatturato, visto il riferimento a percentuali 50.50 e 60.40.
Né la mail, né gli allegati contengono però accordi, né la stessa opponente lo sostiene.
NT Il doc. 20 è invece la mail del 2.10.2023 inviata dal legale rappresentante di a , avente a Pt_1 oggetto “Fatturazioni TFE-Power on”, nella quale si legge:
7 “valori concordati nella riunione del 30.8.2023, a valle della cessione del credito di € 596.588,00
Fatture rimanenti di TFE a € 286.220,55 (valore da inserire nel contratto) Pt_1
E viceversa € 288.300,00”. NT Sostiene Power on che con l'espressione “viceversa” avrebbe indicato il credito di nei Pt_1
NT NT confronti di , alla luce dei conteggi di cui al doc. 21, mentre sostiene che significherebbe “al posto di”, in quanto sarebbe stato l'importo corretto emerso al termine dei conteggi effettuati in contraddittorio.
Il testo della mail è molto stringato e non appare chiaro e univoco, potendosi sostenere entrambe le tesi, anche perché si tratta di comunicazione informale dove non vi è sempre attenzione alla precisione delle espressioni utilizzate.
Se la lettura combinata del doc. 21 e del doc. 20 fa apparire non implausibile che tra le parti fosse in discussione un possibile accordo per una diversa ripartizione dei guadagni, sicuramente la mail del
2.10.2023 non può considerarsi prova del raggiungimento di un vero e proprio accordo nei termini
NT invocati da o anche solo un impegno al pagamento da parte di nei confronti di Power- Pt_1
on.
Anche ad ammettere, quindi, la lettura dell'espressione “viceversa” invocata da , al più la Pt_1
mail invocata potrebbe considerarsi come base di un accordo, che doveva poi essere precisato e formalizzato, anche perché le parti avrebbero dovuto individuare anche il titolo in virtù del quale
NT
avrebbe potuto emettere formalmente fatture nei confronti di . Pt_1
E a confermare che nessun accordo vero e proprio sia stato raggiunto lo si ricava dal comportamento successivo delle parti.
Le parti non hanno formalizzato in qualche modo la dedotta intesa, né ha emesso fatture nei Pt_1
NT confronti di per l'importo asseritamente concordato o ha chiesto a controparte di emettere note di credito per le fatture oggi azionate fino a concorrenza del suo controcredito.
Non sono neppure stati prodotti scambi ulteriori di mail o di pec che abbiano a oggetto tale accordo.
Deve quindi concludersi che le parti hanno discusso di un accordo, senza tuttavia giungere a trovare una sintesi.
8 Esclusa la prova dell'accordo, non può comunque ritenersi provata l'esistenza di un credito di Power on nell'entità oggi invocata, trattandosi di credito non collegato a specifiche attività svolte né comunque sufficientemente dettagliato, bensì derivante da una semplice rideterminazione percentuale dei compensi in virtù di un accordo non provato.
2.3 In difetto di prova dell'accordo invocato da e del credito opposto in compensazione Pt_1
l'opposizione non può che essere rigettata.
Medesima conclusione si impone comunque anche a voler qualificare come eccezione di inadempimento i rilievi dell'opponente su fatturazione difforme e comprensiva di attività non svolte o svolte in maniera errata.
NT Da un lato, infatti, ha fornito prova adeguata dell'attività svolta, dimettendo prova documentale delle asseverazioni di tutte le pratiche di cui ha chiesto il pagamento e deducendo l'accettazione senza contestazione alcuna di tutte le fatture, fatte altresì oggetto di richiesta di pagamento ai clienti finali e di successiva cessione del credito fiscale relativo;
dall'altra i rilievi dell'opponente sono infondati.
In particolare, quanto ai 27 clienti per le cui pratiche sarebbe stato richiesto un importo superiore al
NT forfait pattuito, oltre al fatto che in citazione non ne sono stati neppure forniti i nominati, ha replicato in atti circa il fatto che non sono pratiche oggetto della richiesta di pagamento nella presente sede, bensì di importi già saldati senza contestazione alcuna, deducendo un accordo tra le parti in virtù
NT del quale, avendo effettivamente percepito un importo superiore al dovuto per taluni clienti, detta
NT differenza era stata recuperata non corrispondendo a alcun importo per altre 23 pratiche Pt_1
non asseverate, accordo non contestato in maniera specifica da . Pt_1
NT NT Quanto ad attività svolte da in luogo di o per correggere errori di , le mail dimesse Pt_1
(docc.
9-18 att.) non sostengono l'assunto. NT Dette mail recano indicazioni di correzioni e appunti svolti da a ma queste, oltre ad Pt_1 apparire per lo più marginali, non sono finalizzate a non accettare l'opera o a denunciare un grave inadempimento, piuttosto si inseriscono nella normale collaborazione tra committente e prestatore d'opera e costituiscono manifestazione del ruolo di general contractor di . Pt_1
NT 3. Va infine respinta la domanda riconvenzionale di del pagamento di € 20.935,20, atteso che è la NT stessa ad aver invocato l'accordo intercorso con e richiamato al punto che precede, Pt_1
9 NT secondo cui l'importo superiore al dovuto incassato da per taluni clienti era stato compensato con NT la rinuncia di a pretendere alcun importo per altre 23 pratiche per le quali la progettazione non aveva avuto seguito.
4. Conclusivamente l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1316/2024 del Tribunale di Padova.
Rigetta la domanda riconvenzionale di NTroparte_1
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 NTroparte_1
14.170,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 27 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Compensazione giudiziale comunque preclusa dalla contestazione di controparte, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c.
o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.”(cfr. fra le ultime Ord. 27113 del 2024).