TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 228 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to DEL GIUDICE ENZA Parte_1 giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
MARITATO LELIO giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14.01.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento delle invalidità poste alla base delle prestazioni invocate, alla luce della documentazione in atti.
Pertanto, adiva il giudice del lavoro per vedere accertare e dichiarare che esso ricorrente è invalido al 100%, in subordine al 74%, e portatore di handicap grave, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Disposto un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, subentrato nella trattazione del procedimento (come da decreto n. 183/2025 del Presidente del Tribunale) decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, occorre evidenziare che la legge 30.3.71 n. 118 prevede in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate l'erogazione di una pensione;
ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modif. dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
Nella materia in esame, quindi, esiste un diritto soggettivo ad una delle due prestazioni, che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c. (Cass. 30.10.81, n. 5729); la fattispecie costitutiva di tale diritto consta:
a) di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa;
b) di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Giova ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino
“in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
L'art.3 della citata legge così recita :” Soggetti aventi diritto – 1) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica , psichica o sensoriale , stabilizzata o progressiva , che è causa di difficoltà di apprendimento , di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione , alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3) Qualora la minorazione , singola o plurima , abbia ridotto l'autonomia personale , correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , la situazione assume connotazione di gravità . Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e nei interventi dei servizi pubblici.
4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti , domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale . Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali”.
Nel caso che ci occupa , a ben vedere, il ctu ha affermato che parte attrice è affetta da:
“Epatopatia cronica HBV attiva, ipertensione arteriosa in crioglobulinemia mista con vasculite arti inferiori, obesità di II classe con discopatie multiple, asma estrinseco, sindrome ansioso depressiva endoreattiva”.
Dallo studio della documentazione sanitaria agli atti e di quella esibita, dall'indagine anamnestica, nonché dall'esame obiettivo, è emerso che per la sig.ra , di anni Parte_1
50, il danno ergobiologico di maggiore rilevanza clinica e medico-legale è rappresentato da epatopatia cronica HBV in fase attiva, ipertensione arteriosa in crioglobulinemia mista con vasculite arti inferiori, obesità di II classe con discopatie multiple, asma estrinseco, sindrome ansioso depressiva endoreattiva.
Alla luce di tali considerazioni e sulla scorta dell'esame clinico ed anamnestico, il ctu ha inquadrato il quadro clinico della sig.ra nosograficamente con riferimento alle Parte_1 seguenti voci tabellari della D.M. 05.2.92: 6424 – epatite cronica attiva per la quale è previsto un tasso del 51%. 7105- obesità (BMI compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche
(per analogia): per la quale è previsto un tasso pari al 31%. 6003 –asma allergico estrinseco per il quale è previsto un tasso pari al 21%. 2204 – sindrome depressiva endoreattiva lieve per la quale è previsto un tasso fisso pari al 10%. 6445 coronaropatia lieve (per analogia) per la quale appare congruo un tasso dell'11%.
Si legge nella perizia che l'esame clinico degli altri organi e/o apparati è risultato pressoché nella norma o comunque non ha mostrato patologie e/o sintomi che determinano una compromissione delle condizioni cliniche generali della periziata rilevante sul piano sintomatologico, così come su quello clinico obiettivo e medico-legale.
Alla luce delle indagini cliniche espletate, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame clinico attuale, il CTU ha affermato che la sig.ra presenta un Parte_1 complesso invalidante che determina una riduzione della capacità lavorativa valutata alla luce della “Nuova Tabella delle percentuali dell'invalidità civile” dei criteri dettati dal D.M.
Sanità 5.02.1992 - nella misura del 75% (settantacinque percento).
Inoltre, la ricorrente non presenta i requisiti medico-legali per essere giudicata Parte_1
“soggetto portatore di handicap grave”, ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3, con diritto a poter usufruire delle conseguenti “prestazioni stabilite in suo favore” in quanto non presenta minorazioni che riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il Ctu ha dunque concluso affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% (settantacinque percento) a far data dal
14/2/2025 (esami ematici attestanti positività per HBV) con revisione a due anni (febbraio
2027) e portatore di handicap ex lege 104/92 art.3 comma 1.
Sul punto giova rilevare che la Suprema Corte ha chiarito che nel caso dell'art. 445 bis ultimo comma cpc la pronuncia è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, e ancor meno può contenere una condanna all'erogazione del beneficio (cfr Cass.
9755/2019).
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza ed essendo la decorrenza della invalidità riconosciuta successiva alla domanda amministrativa, alla visita medico legale della competente Commissione e alla stessa perizia disposta nella fase di atpo.
Ed invero, nelle controversie assistenziali, infatti, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (cfr Cass 26565/2016).
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto, accerta e dichiara Pt_1
invalida al 75% avente diritto all'assegno mensile di assistenza dal 14/2/2025;
[...]
- rigetta il ricorso per la parte restante;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese in favore del ctu
Così deciso in Salerno lì 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino