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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/12/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. US IN Presidente dott. Rossana Musumeci Giudice dott. DE GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 180/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il 20 Parte_1 C.F._1
aprile 1976, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Caruso, giusta pro- cura in atti ( ; Email_1
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 05 maggio 1975, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Isaia, giusta pro- cura in atti;
Email_2
resistente
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti hanno formulato conclusioni congiunte come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione per- sonale dei coniugi, va accolta poiché gli elementi desumibili dagli atti proces- suali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il teno- re stesso delle allegazioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniu- gi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, laddove appunto tale circostanza contrasta oggettiva-mente con quel consor- tium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniu- gio.
Con accordo sottoscritto in data 13 febbraio 2023 le parti hanno chiesto l'adozione delle condizioni ivi stabilite che prevedevano la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e, con riferimento al figlio Per_1
l'affidamento esclusivo al padre e l'onere del suo mantenimento, sia ordinario sia straordinario, interamente in capo al resistente.
All'udienza del giorno 15 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno chie- sto l'adozione delle condizioni indicate in tale accordo, precisando che il figlio nelle more è diventato maggiorenne, che la madre si è assunta l'onere del
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile mantenimento indiretto pari a € 200,00 mensili e, pertanto, hanno chiesto l'adozione di tale ultima previsione.
Tanto premesso, nessun provvedimento in merito all'affidamento del figlio
(nato a [...] il [...]) va adottato, avendo, come detto, Per_1
ormai raggiunto la maggiore età.
Tenuto conto della circostanza che il figlio vive con il padre, appare con- grua la concordata previsione di prevedere a carico della madre un onere di contribuzione indiretta da attuarsi mediante la corresponsione, con periodicità mensile, in favore del padre (genitore convivente in misura prevalente con il figlio e, dunque, presuntivamente gravato in misura maggiore dagli oneri cor- relati al soddisfacimento delle quotidiane, ordinarie esigenze di vita) della somma di euro 200,00 (annualmente rivalutabile alla stregua dell'indice
I.S.T.A.T.).
Poiché nessuna modifica è stata richiesta, nulla osta al recepimento delle condizioni concordate dalle parti in punto di previsione a carico del padre dell'onere economico correlato alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio (sull'evidente presupposto della maggiore capacità pa- trimoniale del resistente).
Il Tribunale, poi, prende atto degli ulteriori accordi di natura patrimoniale intervenuti tra le parti.
In conformità all'accordo raggiunto va, dunque, stabilito quanto segue:
1) posizione, a carico della ricorrente dell'obbligo di corri- Parte_2
spondere in favore del resistente , entro il giorno cinque di Controparte_1
ciascun mese, la somma complessiva di euro 200,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) a titolo di contributo per il mantenimento indiret-
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile to del figlio (nato a [...] il [...]); Per_1
2) la posizione, a carico del resistente, del pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
*
L'esito complessivo del giudizio, connotato dal sostanziale raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, giustifi- cano l'integrale compensazione delle spese processuali rispettivamente soste- nute.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
AN LO il 20 aprile 1976 e , nato a [...] il 5 Controparte_1
maggio 1975, i quali hanno contratto matrimonio a RI (Pa) il giorno 20 dicembre 2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Monreale dell'anno 2003 al n. 247, Parte II, Serie A;
- pone, a carico della ricorrente , l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore del resistente la somma di euro 200,00 mensili, da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
Per_1
- pone a carico del resistente le spese straordinarie (intese quali spese di istru- zione e spese mediche non assicurate dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse del figlio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente so- stenute.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio della sezione civile
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile del Tribunale, il 20 novembre 2025
Il Giudice Estensore
DE GU
- 5 -
Il Presidente
US IN
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. US IN Presidente dott. Rossana Musumeci Giudice dott. DE GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 180/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il 20 Parte_1 C.F._1
aprile 1976, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Caruso, giusta pro- cura in atti ( ; Email_1
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 05 maggio 1975, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Isaia, giusta pro- cura in atti;
Email_2
resistente
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti hanno formulato conclusioni congiunte come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione per- sonale dei coniugi, va accolta poiché gli elementi desumibili dagli atti proces- suali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il teno- re stesso delle allegazioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniu- gi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, laddove appunto tale circostanza contrasta oggettiva-mente con quel consor- tium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniu- gio.
Con accordo sottoscritto in data 13 febbraio 2023 le parti hanno chiesto l'adozione delle condizioni ivi stabilite che prevedevano la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e, con riferimento al figlio Per_1
l'affidamento esclusivo al padre e l'onere del suo mantenimento, sia ordinario sia straordinario, interamente in capo al resistente.
All'udienza del giorno 15 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno chie- sto l'adozione delle condizioni indicate in tale accordo, precisando che il figlio nelle more è diventato maggiorenne, che la madre si è assunta l'onere del
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile mantenimento indiretto pari a € 200,00 mensili e, pertanto, hanno chiesto l'adozione di tale ultima previsione.
Tanto premesso, nessun provvedimento in merito all'affidamento del figlio
(nato a [...] il [...]) va adottato, avendo, come detto, Per_1
ormai raggiunto la maggiore età.
Tenuto conto della circostanza che il figlio vive con il padre, appare con- grua la concordata previsione di prevedere a carico della madre un onere di contribuzione indiretta da attuarsi mediante la corresponsione, con periodicità mensile, in favore del padre (genitore convivente in misura prevalente con il figlio e, dunque, presuntivamente gravato in misura maggiore dagli oneri cor- relati al soddisfacimento delle quotidiane, ordinarie esigenze di vita) della somma di euro 200,00 (annualmente rivalutabile alla stregua dell'indice
I.S.T.A.T.).
Poiché nessuna modifica è stata richiesta, nulla osta al recepimento delle condizioni concordate dalle parti in punto di previsione a carico del padre dell'onere economico correlato alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio (sull'evidente presupposto della maggiore capacità pa- trimoniale del resistente).
Il Tribunale, poi, prende atto degli ulteriori accordi di natura patrimoniale intervenuti tra le parti.
In conformità all'accordo raggiunto va, dunque, stabilito quanto segue:
1) posizione, a carico della ricorrente dell'obbligo di corri- Parte_2
spondere in favore del resistente , entro il giorno cinque di Controparte_1
ciascun mese, la somma complessiva di euro 200,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) a titolo di contributo per il mantenimento indiret-
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile to del figlio (nato a [...] il [...]); Per_1
2) la posizione, a carico del resistente, del pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
*
L'esito complessivo del giudizio, connotato dal sostanziale raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, giustifi- cano l'integrale compensazione delle spese processuali rispettivamente soste- nute.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
AN LO il 20 aprile 1976 e , nato a [...] il 5 Controparte_1
maggio 1975, i quali hanno contratto matrimonio a RI (Pa) il giorno 20 dicembre 2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Monreale dell'anno 2003 al n. 247, Parte II, Serie A;
- pone, a carico della ricorrente , l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore del resistente la somma di euro 200,00 mensili, da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
Per_1
- pone a carico del resistente le spese straordinarie (intese quali spese di istru- zione e spese mediche non assicurate dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse del figlio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente so- stenute.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio della sezione civile
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile del Tribunale, il 20 novembre 2025
Il Giudice Estensore
DE GU
- 5 -
Il Presidente
US IN
Tribunale di Termini Imerese sez. civile