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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/11/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa MA AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APPELLO nella causa civile iscritta al N.R.G. 379/2025 promossa da: con sede legale a Padova (C.F./P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. D'AURIA MATTEO, con elezione di domicilio in via Niccolò Tommaseo, 25 La Spezia, nello studio dell'avv. D'AURIA
MATTEO; APPELLANTE contro con sede legale a Milano (C.F./P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARTINO CARLO MARIA,
Proto LV LI e MA CC, con elezione di domicilio in VIA XXIV
MAGGIO 43 00191 ROMA, nello studio dell'avv. MARTINO CARLO MARIA;
APPELLATO
E contro
, non costituito APPELLATO Controparte_2
________
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 93/2024 del Giudice di Pace di Bergamo del
15/07/2024, depositata in cancelleria il 18/07/2024, resa all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 277/2023.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “il Tribunale adìto in totale riforma della sentenza n. 93/2024 del
18.07.2024 emessa dal Giudice di Pace di Grumello del Monte – RG 777/2023 – accerti e dichiari la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del 19.07.2023 emesso da a carico di con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni Parte_1 CP_1
caso con vittoria nelle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “in linea principale, rigettare l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 93/2024 pubblicata il 29 luglio 2024 dal giudice di Pace di Grumello del Monte;
in linea incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo
- da al . Con il favore di spese e compensi, oltre CP_1 Controparte_2
rimborso spese forfettario (ex art. 2, secondo comma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55) nella misura del 15% e accessori di legge”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione in appello, notificata il 22/01/2025, l'appellante a proposto Parte_1
appello avanti al Tribunale di Bergamo contro la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n.
93/2024 del 15/07/2024, depositata in cancelleria il 18/07/2024, che ha accolto il ricorso di e per l'effetto ha annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del Controparte_1
19/07/2023, con cui in qualità di concessionaria per il Parte_1 Controparte_2
, le ingiungeva il pagamento della somma di € 1.155,00 dovuta, quanto ad € 830,40
[...]
a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 commi da 816 a 847 L. 160/2019 anno di riferimento 2022 e, quanto ad € 324,60 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica (doc. n. 1 fascicolo appellante).
La sentenza del Giudice di Pace impugnata (doc. senza numero fascicolo appellante) ha pagina 2 di 10 accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da ritenendo Controparte_1
che non fosse applicabile a il canone unico di cui all'art. 1 c. 831 L. Controparte_1
160/2019 dovuto per le ipotesi di occupazione diretta del suolo pubblico da parte del soggetto titolare della concessione e/o, in via mediata dai soggetti che occupano il suolo pubblico mediante l'utilizzo di infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
L'unico motivo di appello riguarda la dedotta interpretazione errata del disposto normativo di cui all'art. 1 c. 831 L. 160/2019, come modificato dall'art. 1, c. 848 L. 178/2021 del
30/12/2020, in termini di applicabilità alle reti di telecomunicazione.
L'appellata i è tardivamente costituita in data 15/05/2025 (oltre i settanta Controparte_1
giorni pima della prima udienza fissata per il 05/06/2025), contestando i motivi di appello e chiedendone perciò il rigetto. L'appellato ha inoltre promosso appello incidentale avverso al punto della sentenza impugnata ove viene accertato che l'avviso di accertamento ad essa notificato da è sufficientemente determinato, tanto da consentire la sua Parte_1
compiuta attività difensiva.
L'appellato non si è costituito, nonostante la Controparte_2
regolare notificazione dell'atto di citazione in appello in data 22/01/2025, e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza del 05/06/2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per discussione al 27/10/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 29/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
1 – In primo luogo va dichiarata la contumacia del Controparte_2
, in quanto non si è costituito nonostante la regolare notificazione dell'atto di
[...]
citazione in appello in data 22/01/2025.
2 – L'atto di citazione in appello è tempestivo, essendo stato notificato agli appellati in data
22/01/2025, prima della decorrenza del termine lungo di sei mesi (in mancanza della pagina 3 di 10 notificazione della sentenza) dal deposito della sentenza di primo grado in data 18/07/2024
e quindi conformemente al disposto dell'art. 327 c.p.c. Infatti, con riferimento al termine lungo di impugnazione calcolato a mesi (di sei), il periodo feriale dal 1° al 31 agosto di sospensione dei termini processuali (ex Legge n. 742 del 07/10/1969) va aggiunto alla fine del periodo semestrale, cosicché il termine di impugnazione si è consumato il 17/02/2025 successivamente alla notificazione dell'atto di citazione in appello (22/01/2025).
Anche l'appello incidentale condizionato dell'appellata è tempestivo, posto Controparte_1
che la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato è stata depositata il 15/05/2025 almeno venti giorni prima della prima udienza del 05/06/2025, come prescritto dall'art. 343
c.p.c.
L'appello principale e l'appello incidentale sono perciò ammissibili.
3 – Passando a trattare il merito dell'appello, l'appellante lamenta l'errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure del disposto normativo di cui all'art. 1 c. 831 L. 160/2019, come modificato dall'art. 1, c. 848 L. 178/2021 del 30/12/2020, ritenendo che la norma richiamata sia applicabile anche alle reti di telecomunicazione e quindi anche a CP_1
con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 19.07.2023
[...]
(doc. n. 2 fascicolo appellante), con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.115,00 a titolo di Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico come disciplinato dal comma 831 della Legge 160/2019 e successive integrazioni e modificazioni.
L'art. 1, comma 831 della Legge n. 160 del 27/12/2019 stabilisce che: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi
a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione
pagina 4 di 10 sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro
800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”.
Inoltre il Decreto Legge 21/10/2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge
17/12/2021 n. 215, ha disposto (con l'art. 5, comma 14 quinquies, lettere a) e b)) che: "Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto
pagina 5 di 10 esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro".
Dalla lettura della normativa sopra richiamata si desume che il presupposto impositivo del tributo è costituito dalla occupazione fisica del suolo pubblico, vale a dire la sottrazione temporanea o permanente di suolo, sottosuolo o soprasuolo appartenente al demanio e/o al patrimonio indisponibile del Comune da parte di un soggetto privato.
Va pertanto individuato se, nel caso di specie, che svolge servizio di Controparte_1
telecomunicazioni, occupi il suolo (o sottosuolo o soprasuolo) pubblico del
[...]
. Controparte_2
4 – L'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 19/07/2023, con cui in Parte_1
qualità di concessionaria per il , ha ingiunto a Controparte_2 Controparte_1
il pagamento della somma di € 1.155,00 (doc. n. 1 fascicolo appellante) e riporta quale causale della imposizione tributaria le “occupazioni permanenti con manufatti di aziende di erogazione pubblici servizi” da parte di “00990 - INFRASTRUTTURE - SERVIZI DI
Con PUBBLICA UTILITÀ - INFRASTRUTTURE - SERVIZI UBBLICA UTILITÀ” ubicati in
“VIA TERRITORIO COMUNALE”, come letteralmente si legge nell'avviso di accertamento.
L'appellata nella sua difesa ha dedotto di non fare alcun utilizzo di suolo Controparte_1
pubblico comunale. La stessa ha infatti analiticamente spiegato il funzionamento delle tecnologie da essa utilizzate nel Comune di come di seguito riportato: Controparte_2
“… dalla tabella depositata nel procedimento di primo grado (doc. 5 del fascicolo di CP_1
in primo grado) si desume che nel Comune di , si avvale
[...] CP_1 Controparte_2
delle seguenti tecnologie:
pagina 6 di 10 (i) ADSL Unbundling Local Loop (nell'acronimo inglese: “ADSL ULL”);
(ii) HO (nell'acronimo inglese: “WS”);
(iii) Fiber to the Cabinet NG (nell'acronimo inglese: “FTTC NG”); iv) Fiber to the Cabinet VU (nell'acronimo inglese: “FTTC VU”);
(v) HO Line Rental (nell'acronimo inglese: “WLR”).
Tali tecnologie non determinano “utilizzo materiale” delle infrastrutture di IM e, dunque, occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte di Al riguardo, è opportuno CP_1
precisare quanto segue.
Le tecnologie FTTC NG, WLR e WS possono essere equiparate alla VU (Virtual
Unbundled Local Access).
La VU è un servizio di accesso virtuale alla rete in fibra ottica di proprietà IM (mentre le tecnologie WLR e WS consente l'accesso alla rete in rame di IM); servizio che IM eroga in favore di a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte di quest'ultima. In CP_1
particolare, acquista da IM il servizio di trasporto dati dal modem del cliente CP_1
finale a una centrale IM, posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali.
Poiché si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete locale CP_1
dell'operatore wholesale, senza installarvi alcun cavo, la tecnologia non determina un
“utilizzo materiale” delle infrastrutture IM e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico, tenuto anche conto che ogni attività di tipo manutentivo sulla rete infrastrutturale locale è condotta da IM e non certo da Parte_2
La tecnologia ADSL ULL, invece, è il servizio di accesso alla rete locale che CP_1
acquista da IM a fronte del pagamento di un corrispettivo. La differenza tra questa e la tecnologia VU risiede, principalmente, nel fatto che il collegamento tra l'armadio di IM
e il modem del Cliente è realizzato in rame (e non in fibra ottica). Anche in questo caso, si limita ad acquistare il servizio che per il tramite di questa infrastruttura viene CP_1
poi erogato al cliente finale senza installare alcun proprio cavo nella infrastruttura presente
pagina 7 di 10 nel territorio comunale, la quale resta di proprietà e sotto la gestione di IM” (così pag. 12
– 13 della comparsa di costituzione e risposta).
L'appellata ha ulteriormente spiegato quanto segue: “Con specifico Controparte_1
riferimento alla tecnologia VU, i rilievi sopra svolti trovano conferma nella delibera n.
623/15/CONS, pubblicata dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. L' ha CP_3
spiegato che “il servizio di 'unbundling virtuale' [al quale è riconducibile la anche tecnologia NG] consiste nella gestione commerciale temporanea di un cliente finale che continua a rimanere fisicamente attestato alla rete dell'operatore di accesso;
il servizio è offerto nel caso in cui l'operatore alternativo formuli una richiesta di accesso disaggregato che non può essere evasa per una temporanea mancanza di risorse fisiche”. In altri termini, il servizio viene materialmente erogato dal titolare dell'infrastruttura (nel nostro caso,
FiberCop) seppure il cliente intrattenga un rapporto commerciale con un diverso operatore
(nel nostro caso, . A ulteriore dimostrazione della coerenza del ragionamento CP_1
svolto, il materiale informativo predisposto da FiberCop per la promozione dei servizi VU
e NG sul mercato (liberamente accessibile sul sito internet di IM ai link: link VU e link
NG), riporta che tali tecnologie permettono “l'apertura di VLAN, i quali sono “canali virtuali” tra la centrale (sede OLT) Telecom Italia e l'apparato L2, e servono a separare il traffico dei tuoi Clienti [nel nostro caso, da quello dei Clienti di altri Operatori”. CP_1
(così pag. 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta).
Da quanto sopra riportato si deduce che ell'ambito del Comune di Controparte_1 CP_2
non utilizza materialmente alcuna infrastruttura né propria né, in via mediata,
[...]
dell'operatore concessionario, essendo invece un operatore virtuale.
Del resto nell'atto di accertamento esecutivo n. 2 del 19/07/2023 il soggetto impositore quale concessionario del ) non individua Parte_1 Controparte_2
specificamente alcuna infrastruttura che occupi il territorio comunale, posto che nella descrizione della ubicazione della stessa indica “VIA TERRITORIO COMUNALE” (doc. n.
1 fascicolo appellante), utilizzando un'espressione che lascia del tutto indeterminata (e pagina 8 di 10 indeterminabile) l'effettiva allocazione del bene (= infrastruttura), che occuperebbe il suolo pubblico del . Se l'infrastruttura oggetto della imposizione Controparte_2
tributaria non ha una allocazione spaziale individuabile, non può affermarsi che essa sia effettivamente e materialmente allocata nel territorio comunale, in maniera tale da occupare un qualche spazio (suolo o sottosuolo o soprasuolo) del territorio del Comune di CP_2
, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente il presupposto impositivo.
[...]
Per tale motivazione è del tutto condivisibile la analoga conclusione a cui giunge la sentenza del Giudice di Pace oggetto di impugnazione che così argomenta “Ciò posto dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (doc. 5) emerge come documentalmente provato, e comunque non specificatamente contestato ex art. 115 c.p.c., che Controparte_1
nel corso dell'anno 2022, si è avvalsa dei servizi offerti da a mezzo di tecnologie CP_4
che non hanno comportato un'occupazione, nemmeno mediata, del suolo pubblico, con la conseguenza che non può e non deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1 c.
831 L. 160/2019. (pag. 5 sentenza impugnata).
In conclusione, l'appello principale non è meritevole di accoglimento e la sentenza del
Giudice di Pace di Bergamo n. 93/2024 del 15/07/2024, depositata in cancelleria il
18/07/2024, va confermata.
5 – Venendo rigettato l'appello principale non si rende necessario l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato Controparte_1
6 – Le spese e competenze di causa di parte appellata seguono la soccombenza di parte appellante, a norma dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, secondo nota spese e comunque secondo l'attività effettivamente svolta (la fase istruttoria non si è svolta) ai sensi del D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia € 1.155,00). Si liquidano quindi: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 1.701,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, commi 17 e 18 della Legge n. 288/2012, l'appellante è altresì tenuto al pagamento di “un
pagina 9 di 10 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale”, sussistendone i presupposti di legge.
***************
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bergamo n. 93/2024 del 15/07/2024, depositata in cancelleria il 18/07/2024, che viene pertanto confermata;
2 – condanna parte appellante in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di parte appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa, liquidate in € 1.701,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3 – Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1° quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1, commi 17 e 18 della Legge n. 288/2012, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Bergamo, il 12 novembre 2025
Il Giudice
D.ssa MA AG
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa MA AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APPELLO nella causa civile iscritta al N.R.G. 379/2025 promossa da: con sede legale a Padova (C.F./P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. D'AURIA MATTEO, con elezione di domicilio in via Niccolò Tommaseo, 25 La Spezia, nello studio dell'avv. D'AURIA
MATTEO; APPELLANTE contro con sede legale a Milano (C.F./P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARTINO CARLO MARIA,
Proto LV LI e MA CC, con elezione di domicilio in VIA XXIV
MAGGIO 43 00191 ROMA, nello studio dell'avv. MARTINO CARLO MARIA;
APPELLATO
E contro
, non costituito APPELLATO Controparte_2
________
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 93/2024 del Giudice di Pace di Bergamo del
15/07/2024, depositata in cancelleria il 18/07/2024, resa all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 277/2023.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “il Tribunale adìto in totale riforma della sentenza n. 93/2024 del
18.07.2024 emessa dal Giudice di Pace di Grumello del Monte – RG 777/2023 – accerti e dichiari la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del 19.07.2023 emesso da a carico di con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni Parte_1 CP_1
caso con vittoria nelle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “in linea principale, rigettare l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 93/2024 pubblicata il 29 luglio 2024 dal giudice di Pace di Grumello del Monte;
in linea incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo
- da al . Con il favore di spese e compensi, oltre CP_1 Controparte_2
rimborso spese forfettario (ex art. 2, secondo comma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55) nella misura del 15% e accessori di legge”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione in appello, notificata il 22/01/2025, l'appellante a proposto Parte_1
appello avanti al Tribunale di Bergamo contro la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n.
93/2024 del 15/07/2024, depositata in cancelleria il 18/07/2024, che ha accolto il ricorso di e per l'effetto ha annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del Controparte_1
19/07/2023, con cui in qualità di concessionaria per il Parte_1 Controparte_2
, le ingiungeva il pagamento della somma di € 1.155,00 dovuta, quanto ad € 830,40
[...]
a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 commi da 816 a 847 L. 160/2019 anno di riferimento 2022 e, quanto ad € 324,60 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica (doc. n. 1 fascicolo appellante).
La sentenza del Giudice di Pace impugnata (doc. senza numero fascicolo appellante) ha pagina 2 di 10 accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da ritenendo Controparte_1
che non fosse applicabile a il canone unico di cui all'art. 1 c. 831 L. Controparte_1
160/2019 dovuto per le ipotesi di occupazione diretta del suolo pubblico da parte del soggetto titolare della concessione e/o, in via mediata dai soggetti che occupano il suolo pubblico mediante l'utilizzo di infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
L'unico motivo di appello riguarda la dedotta interpretazione errata del disposto normativo di cui all'art. 1 c. 831 L. 160/2019, come modificato dall'art. 1, c. 848 L. 178/2021 del
30/12/2020, in termini di applicabilità alle reti di telecomunicazione.
L'appellata i è tardivamente costituita in data 15/05/2025 (oltre i settanta Controparte_1
giorni pima della prima udienza fissata per il 05/06/2025), contestando i motivi di appello e chiedendone perciò il rigetto. L'appellato ha inoltre promosso appello incidentale avverso al punto della sentenza impugnata ove viene accertato che l'avviso di accertamento ad essa notificato da è sufficientemente determinato, tanto da consentire la sua Parte_1
compiuta attività difensiva.
L'appellato non si è costituito, nonostante la Controparte_2
regolare notificazione dell'atto di citazione in appello in data 22/01/2025, e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza del 05/06/2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per discussione al 27/10/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 29/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
1 – In primo luogo va dichiarata la contumacia del Controparte_2
, in quanto non si è costituito nonostante la regolare notificazione dell'atto di
[...]
citazione in appello in data 22/01/2025.
2 – L'atto di citazione in appello è tempestivo, essendo stato notificato agli appellati in data
22/01/2025, prima della decorrenza del termine lungo di sei mesi (in mancanza della pagina 3 di 10 notificazione della sentenza) dal deposito della sentenza di primo grado in data 18/07/2024
e quindi conformemente al disposto dell'art. 327 c.p.c. Infatti, con riferimento al termine lungo di impugnazione calcolato a mesi (di sei), il periodo feriale dal 1° al 31 agosto di sospensione dei termini processuali (ex Legge n. 742 del 07/10/1969) va aggiunto alla fine del periodo semestrale, cosicché il termine di impugnazione si è consumato il 17/02/2025 successivamente alla notificazione dell'atto di citazione in appello (22/01/2025).
Anche l'appello incidentale condizionato dell'appellata è tempestivo, posto Controparte_1
che la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato è stata depositata il 15/05/2025 almeno venti giorni prima della prima udienza del 05/06/2025, come prescritto dall'art. 343
c.p.c.
L'appello principale e l'appello incidentale sono perciò ammissibili.
3 – Passando a trattare il merito dell'appello, l'appellante lamenta l'errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure del disposto normativo di cui all'art. 1 c. 831 L. 160/2019, come modificato dall'art. 1, c. 848 L. 178/2021 del 30/12/2020, ritenendo che la norma richiamata sia applicabile anche alle reti di telecomunicazione e quindi anche a CP_1
con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 19.07.2023
[...]
(doc. n. 2 fascicolo appellante), con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.115,00 a titolo di Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico come disciplinato dal comma 831 della Legge 160/2019 e successive integrazioni e modificazioni.
L'art. 1, comma 831 della Legge n. 160 del 27/12/2019 stabilisce che: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi
a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione
pagina 4 di 10 sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro
800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”.
Inoltre il Decreto Legge 21/10/2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge
17/12/2021 n. 215, ha disposto (con l'art. 5, comma 14 quinquies, lettere a) e b)) che: "Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto
pagina 5 di 10 esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro".
Dalla lettura della normativa sopra richiamata si desume che il presupposto impositivo del tributo è costituito dalla occupazione fisica del suolo pubblico, vale a dire la sottrazione temporanea o permanente di suolo, sottosuolo o soprasuolo appartenente al demanio e/o al patrimonio indisponibile del Comune da parte di un soggetto privato.
Va pertanto individuato se, nel caso di specie, che svolge servizio di Controparte_1
telecomunicazioni, occupi il suolo (o sottosuolo o soprasuolo) pubblico del
[...]
. Controparte_2
4 – L'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 19/07/2023, con cui in Parte_1
qualità di concessionaria per il , ha ingiunto a Controparte_2 Controparte_1
il pagamento della somma di € 1.155,00 (doc. n. 1 fascicolo appellante) e riporta quale causale della imposizione tributaria le “occupazioni permanenti con manufatti di aziende di erogazione pubblici servizi” da parte di “00990 - INFRASTRUTTURE - SERVIZI DI
Con PUBBLICA UTILITÀ - INFRASTRUTTURE - SERVIZI UBBLICA UTILITÀ” ubicati in
“VIA TERRITORIO COMUNALE”, come letteralmente si legge nell'avviso di accertamento.
L'appellata nella sua difesa ha dedotto di non fare alcun utilizzo di suolo Controparte_1
pubblico comunale. La stessa ha infatti analiticamente spiegato il funzionamento delle tecnologie da essa utilizzate nel Comune di come di seguito riportato: Controparte_2
“… dalla tabella depositata nel procedimento di primo grado (doc. 5 del fascicolo di CP_1
in primo grado) si desume che nel Comune di , si avvale
[...] CP_1 Controparte_2
delle seguenti tecnologie:
pagina 6 di 10 (i) ADSL Unbundling Local Loop (nell'acronimo inglese: “ADSL ULL”);
(ii) HO (nell'acronimo inglese: “WS”);
(iii) Fiber to the Cabinet NG (nell'acronimo inglese: “FTTC NG”); iv) Fiber to the Cabinet VU (nell'acronimo inglese: “FTTC VU”);
(v) HO Line Rental (nell'acronimo inglese: “WLR”).
Tali tecnologie non determinano “utilizzo materiale” delle infrastrutture di IM e, dunque, occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte di Al riguardo, è opportuno CP_1
precisare quanto segue.
Le tecnologie FTTC NG, WLR e WS possono essere equiparate alla VU (Virtual
Unbundled Local Access).
La VU è un servizio di accesso virtuale alla rete in fibra ottica di proprietà IM (mentre le tecnologie WLR e WS consente l'accesso alla rete in rame di IM); servizio che IM eroga in favore di a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte di quest'ultima. In CP_1
particolare, acquista da IM il servizio di trasporto dati dal modem del cliente CP_1
finale a una centrale IM, posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali.
Poiché si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete locale CP_1
dell'operatore wholesale, senza installarvi alcun cavo, la tecnologia non determina un
“utilizzo materiale” delle infrastrutture IM e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico, tenuto anche conto che ogni attività di tipo manutentivo sulla rete infrastrutturale locale è condotta da IM e non certo da Parte_2
La tecnologia ADSL ULL, invece, è il servizio di accesso alla rete locale che CP_1
acquista da IM a fronte del pagamento di un corrispettivo. La differenza tra questa e la tecnologia VU risiede, principalmente, nel fatto che il collegamento tra l'armadio di IM
e il modem del Cliente è realizzato in rame (e non in fibra ottica). Anche in questo caso, si limita ad acquistare il servizio che per il tramite di questa infrastruttura viene CP_1
poi erogato al cliente finale senza installare alcun proprio cavo nella infrastruttura presente
pagina 7 di 10 nel territorio comunale, la quale resta di proprietà e sotto la gestione di IM” (così pag. 12
– 13 della comparsa di costituzione e risposta).
L'appellata ha ulteriormente spiegato quanto segue: “Con specifico Controparte_1
riferimento alla tecnologia VU, i rilievi sopra svolti trovano conferma nella delibera n.
623/15/CONS, pubblicata dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. L' ha CP_3
spiegato che “il servizio di 'unbundling virtuale' [al quale è riconducibile la anche tecnologia NG] consiste nella gestione commerciale temporanea di un cliente finale che continua a rimanere fisicamente attestato alla rete dell'operatore di accesso;
il servizio è offerto nel caso in cui l'operatore alternativo formuli una richiesta di accesso disaggregato che non può essere evasa per una temporanea mancanza di risorse fisiche”. In altri termini, il servizio viene materialmente erogato dal titolare dell'infrastruttura (nel nostro caso,
FiberCop) seppure il cliente intrattenga un rapporto commerciale con un diverso operatore
(nel nostro caso, . A ulteriore dimostrazione della coerenza del ragionamento CP_1
svolto, il materiale informativo predisposto da FiberCop per la promozione dei servizi VU
e NG sul mercato (liberamente accessibile sul sito internet di IM ai link: link VU e link
NG), riporta che tali tecnologie permettono “l'apertura di VLAN, i quali sono “canali virtuali” tra la centrale (sede OLT) Telecom Italia e l'apparato L2, e servono a separare il traffico dei tuoi Clienti [nel nostro caso, da quello dei Clienti di altri Operatori”. CP_1
(così pag. 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta).
Da quanto sopra riportato si deduce che ell'ambito del Comune di Controparte_1 CP_2
non utilizza materialmente alcuna infrastruttura né propria né, in via mediata,
[...]
dell'operatore concessionario, essendo invece un operatore virtuale.
Del resto nell'atto di accertamento esecutivo n. 2 del 19/07/2023 il soggetto impositore quale concessionario del ) non individua Parte_1 Controparte_2
specificamente alcuna infrastruttura che occupi il territorio comunale, posto che nella descrizione della ubicazione della stessa indica “VIA TERRITORIO COMUNALE” (doc. n.
1 fascicolo appellante), utilizzando un'espressione che lascia del tutto indeterminata (e pagina 8 di 10 indeterminabile) l'effettiva allocazione del bene (= infrastruttura), che occuperebbe il suolo pubblico del . Se l'infrastruttura oggetto della imposizione Controparte_2
tributaria non ha una allocazione spaziale individuabile, non può affermarsi che essa sia effettivamente e materialmente allocata nel territorio comunale, in maniera tale da occupare un qualche spazio (suolo o sottosuolo o soprasuolo) del territorio del Comune di CP_2
, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente il presupposto impositivo.
[...]
Per tale motivazione è del tutto condivisibile la analoga conclusione a cui giunge la sentenza del Giudice di Pace oggetto di impugnazione che così argomenta “Ciò posto dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (doc. 5) emerge come documentalmente provato, e comunque non specificatamente contestato ex art. 115 c.p.c., che Controparte_1
nel corso dell'anno 2022, si è avvalsa dei servizi offerti da a mezzo di tecnologie CP_4
che non hanno comportato un'occupazione, nemmeno mediata, del suolo pubblico, con la conseguenza che non può e non deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1 c.
831 L. 160/2019. (pag. 5 sentenza impugnata).
In conclusione, l'appello principale non è meritevole di accoglimento e la sentenza del
Giudice di Pace di Bergamo n. 93/2024 del 15/07/2024, depositata in cancelleria il
18/07/2024, va confermata.
5 – Venendo rigettato l'appello principale non si rende necessario l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato Controparte_1
6 – Le spese e competenze di causa di parte appellata seguono la soccombenza di parte appellante, a norma dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, secondo nota spese e comunque secondo l'attività effettivamente svolta (la fase istruttoria non si è svolta) ai sensi del D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia € 1.155,00). Si liquidano quindi: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 1.701,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, commi 17 e 18 della Legge n. 288/2012, l'appellante è altresì tenuto al pagamento di “un
pagina 9 di 10 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale”, sussistendone i presupposti di legge.
***************
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bergamo n. 93/2024 del 15/07/2024, depositata in cancelleria il 18/07/2024, che viene pertanto confermata;
2 – condanna parte appellante in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di parte appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa, liquidate in € 1.701,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3 – Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1° quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1, commi 17 e 18 della Legge n. 288/2012, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Bergamo, il 12 novembre 2025
Il Giudice
D.ssa MA AG
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