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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5490 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3464/2021
All'udienza collegiale del giorno 30/09/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PALA FRANCESCO pres.
UC LA
Avv. PALA FRANCESCO
Appellato/i
CP_1
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti pres in sost.
Controparte_2
Avv. GELLI PAOLO avv. Sabrina Rossi pres in sost.
Controparte_3
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 30.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3464 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ) e UC LA, (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pala (C.F. C.F._2
) giusta procura in atti C.F._3
APPELLANTI
E
(c.f. quale mandataria di , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Parte_2
Sveva Bernardini (c.f. giusta procura in atti C.F._4
APPELLATA
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gelli (c.f. Controparte_4 P.IVA_2
giusta procura in atti C.F._5
APPELLATA
E
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 e EL IC, quali proprietari dell'immobile sito in Roma, Via S. Parte_1
Michele di ZA 78, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e Controparte_5 esponendo che in data 9.3.2011, durante l'esecuzione dei lavori per l'allaccio Controparte_3 dell'acqua eseguiti da per conto di nell'ambito dell'appalto nr. Controparte_3 Parte_2
2234, si verificava uno sbalzo di corrente che causava danni agli impianti elettrici e agli elettrodomestici degli istanti;
che a seguito dell'evento si sviluppava un incendio del quadro elettrico, successivamente autoestintosi, che causava un gravissimo danno da fumo all'intera unità immobiliare degli attori e ai mobili e agli arredi ivi contenuti. Gli attori chiedevano pertanto ai sensi degli artt.
2050 e 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti subiti, quantificati in € 51.719,72.
Si costituiva contestando la domanda in primo luogo perché i lavori eseguiti, per stessa CP_1 ammissione di parte attrice, erano stati eseguiti dalla ditta IN srl e negando il nesso di casualità tra i danni lamentati e l'evento di cui è causa.
Si costituiva la contestando la domanda per l'assenza del nesso di casualità tra i danni CP_3 lamentati e l'evento di cui è causa. Chiedeva altresì termine per la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la e di Controparte_6 Controparte_7 quale esecutrice dei lavori svolti in Via S. Michele di ZA.
Autorizzata la chiamata si costituiva infine chiedendo di dichiarare l'inoperatività Controparte_4 della garanzia prestata alla ditta per mancato pagamento della rata di premio che avrebbe CP_3 garantito la copertura assicurativa.
All'esito del giudizio il Tribunale di Roma con sentenza n. 7695/2021 pubblicata il 4.5.2021 ha così statuito: “
1. Rigetta la domanda svolta da e IC EL;
2. compensa Parte_1 integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
3. Pone definitivamente e solidalmente
a carico delle parti le spese di ctu”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e EL IC Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che i danni tutti sofferti dagli attori, cagionati in seguito all'evento verificatosi in data 9.3.2011 nell'abitazione di loro proprietà, sita in
Roma, alla Via S. Michele di ZA 78, si sono verificati per esclusiva responsabilità della
[...]
, e dovuta a colpa grave dimostrata dalla negligente e altresì imprudente Parte_2 Controparte_3 gestione dell'appalto; 2) Per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 2050 c.c., e/o ai sensi dell'art.
2043 c.c., la costituita in giudizio quale mandataria di e CP_1 Parte_2 CP_3
a pagare in favore del Sig. e della sig.ra EL IC la somma
[...] Parte_1 complessiva di € 48.859,08, a titolo di risarcimento danni. O la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia. Oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, entrambi a decorrere dal giorno
3 del sinistro come per legge. Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione prevista ai sensi dell'art. 282 c.p.c. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
quale mandataria di nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingere il gravame poiché infondato con conferma della sentenza di I grado. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, Voglia condannare la in via esclusiva al risarcimento dei danni lamentati CP_3 da parte attrice in forza del contratto di appalto stipulato tra e la ditta IN n. 2234. In Pt_2 subordine, Voglia condannare la a manlevare e/o tenere indenne la comparente da qualsiasi CP_3 pregiudizio negativo derivi dal presente giudizio, stante l'esclusiva responsabilità della stessa nell'esecuzione dei lavori in data 9.3.11. Vittoria di spese”.
si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA Controparte_4
PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., l'inoperatività della garanzia prestata da
(già in favore della Controparte_2 Controparte_2 appellata ove questa dovesse riproporre la domanda di garanzia e manleva svolta Controparte_3 in primo grado;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di rigetto della preliminare eccezione, dichiarare
[...]
(già tenuta alla manleva per la sola quota Controparte_2 Controparte_2 di responsabilità propria nei limiti del massimale di polizza e previa applicazione della franchigia prevista contrattualmente in euro 2.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio oltre I.V.A e C.A.P.”.
All'udienza del 16.11.2021 è stata dichiarata la contumacia della che non si è costituita Controparte_3 nonostante rituale notificazione.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno concluso, riportandosi ai rispettivi scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
4 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
L'appello è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo l'appellante deduce che nella sentenza erroneamente sono indicate le parti, atteso che la non è mai stata parte del giudizio. Gli appellanti, pur essendo stati Controparte_7 autorizzati alla chiamata in causa, non hanno effettuato la chiamata in causa della predetta società, che pertanto non può essere considerata come parte.
Tale motivo d'appello è inammissibile, considerato che l'appellante non deduce le conseguenze di tale errata indicazione, che d'altronde è frutto di un mero errore materiale.
Gli ulteriori due motivi attengono al rigetto della proposta domanda.
La sentenza di primo grado è motivata nel merito come segue: “Presupposto ineludibile per
l'affermazione della responsabilità è l'accertamento del nesso causale tra il danno e l'attività pericolosa, come dettato dall'art. 2050 c.c. In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. Sul punto la giurisprudenza precisa che nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente. Il nesso di causalità deve essere
“adeguato”, ovvero è necessario che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza “costante”, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente. Deve inoltre accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da, quantomeno evitare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti di inevitabilità dell'evento. Il nesso causale può venire a mancare sia per il fatto del terzo, quando la condotta di quest'ultimo sia la causa esclusiva e determinante del danno, come dello stesso danneggiato, qualora per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e
5 l'evento, o emerga che il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non poterlo evitare.
Nel caso di specie tale nesso è risultato del tutto sfornito di prova. Passiamo ad esaminare i fatti del presente giudizio. Il teste di parte attrice, , dichiara, e non potrebbe essere altrimenti, Tes_1 di non sapere se a seguito del corto circuito si è propagato l'incendio. Riconosce sì, lo stato dei luoghi mostrati, ma non basta questa affermazione per provare il nesso tra l'evento e i danni subiti da parte attrice. Ed ancora, il teste dichiara di aver visto degli operai, dei cavi Testimone_2 danneggiati nella buca, ma non ricorda se vi fosse una pala meccanica. Passiamo ad esaminare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., DI , congruamente motivate, prive di vizi logici, Per_1 coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti. Il CTU incaricato, durante il sopralluogo in via San Michele di ZA e nell'appartamento di parte attrice, ha potuto constatare esclusivamente lo status quo, avendo il Sig. provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi. Pt_1
Dichiara inoltre, che durante l'esecuzione dei lavori la benna dell'escavatore rompeva il corrugato di posa all'interno del quale si trovava il cavo di BT 4x10 mm2 che conseguentemente subiva un forte ed improvviso “stiraggio” provocando solo “verosimilmente” una interruzione dei circuiti elettrici.
Può affermare che “i danni lamentati da parte attrice possano ricondursi ad un incendio causato da un cortocircuito verificatosi in corrispondenza del Quadro Elettrico Generale dell'impianto di parte attrice, ma non prontamente interrotto dalle protezioni di utente anche a causa del mancato rispetto della norma CEI 0-21 e CEI 64-8 riferentesi all'installazione del DG (entro tre metri dal contatore) sul conduttore di collegamento. Il cortocircuito è stato generato da uno squilibrio di tensione sull'impianto del Distributore per “stiramento” del cavo di alimentazione all'utenza (originando una sovratensione) che, come detto, non riuscendosi ad interrompere, ha innescato l'incendio dei componenti all'interno del quadro elettrico provocando i danni registratisi in corrispondenza dell'abitazione di parte attrice”.
Con il secondo motivo rubricato “per violazione di legge e delle norme di cui all'art. 2050 c.c” gli appellanti censurano la sentenza per non aver ritenuto provato il nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso e per aver escluso la responsabilità ex art. 2050 c.c. nel caso di causa ignota dell'evento. La presunzione di responsabilità gravante su può CP_5 essere vinta solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire la verificazione dell'evento dannoso. La causa ignota dell'evento non esclude la presunzione di responsabilità ex art. 2050 cc, dovendo ritenersi non contestata ai sensi dell'art. 115 cpc la natura di attività pericolosa dell'attività svolta da CP_5
Innanzitutto infondati sono i rilievi dell'appellante relativi all'omessa applicazione dell'art. 2050 c.c., atteso che il giudice di primo grado ha espressamente ricondotto la domanda alla fattispecie di cui a
6 tale disposizione.
L'appellante, sostiene poi il giudice di primo grado, ha erroneamente applicato l'art. 2050 c.c. con particolare riferimento alla prova dell'attività omissiva o commissiva dell'esercente, che non deve essere fornita dal danneggiato, il quale deve unicamente provare che il danno subito rientri tra gli eventi che si presentano come conseguenze probabili dell'attività del convenuto.
Il rilievo non è condivisibile.
È noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di "responsabilità oggettiva" ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Pertanto, per escluderne la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento. Essa presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anziché allo svolgimento dell'attività pericolosa. In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012). In ogni caso, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (vedi tra le tante
Cass. 24549/2013; Cass. n. 25/2010; Cass. n. 6036/2008; Cass. n. 5839/2007). In tal senso si è osservato anche recentemente come “la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine deve ricorrere la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che
l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato (Cass. n. 15113/2016). Inoltre, con riguardo all'esercizio di attività
7 pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e
l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (Cass. n. 24549/13)” (Cass. n. 2259/2022).
Pertanto il giudice di primo grado ha condivisibilmente evidenziato come la prova del nesso di causalità tra la specifica condotta posta in essere e l'evento deve essere fornita dal danneggiato, con la conseguenza che in caso di incertezza della riconducibilità dell'incendio ad una causa precisa la domanda deve essere rigettata, risultando sul punto i rilievi dell'appellante infondati.
L'appellante assume come non contestato il nesso di causalità.
L'assunto non è condivisibile, atteso che la nel costituirsi, ha contestato di avere eseguiti i CP_3 lavori e ha dedotto che i lavori non erano stati da lei eseguiti. Il che vale ad escludere che Pt_2 possa dirsi non contestato il nesso di causalità tra i lavori e l'evento, trattandosi di deduzioni incompatibili con la non contestazione.
Il motivo è pertanto infondato.
Con il terzo motivo denominato “illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2967 e segg. cc anche in riferimento alla erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali ai sensi dell'art. 116 cpc. Vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cpc su altri elementi di prova allegati”, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni escussi. Inoltre sostengono che non è stata valutata la quietanza prodotta in giudizio, con la quale CP_2
quale assicuratrice di ha liquidato i danni subiti da che era
[...] CP_1 CP_5 CP_8 stato danneggiato dal medesimo sinistro. La ctu svolta in primo grado ha confermato che i danni lamentati dagli attori sono riconducibili ad un incendio causato da un cortocircuito verificatosi in corrispondenza del quadro elettrico generale dell'impianto di parte attrice. Con riferimento alla mancata istallazione nella propria abitazione del DG, Dispositivo Generale entro tre metri dal contatore con mancato rispetto della norma CEI 0-21 e CEI 64-8, gli appellanti rilevano che tale dispositivo non era obbligatorio all'epoca in cui si è verificato il sinistro e che, come confermato dalla
CTU, tale sistema di protezione non sarebbe stato comunque idoneo a prevenire il tipo di evento verificatosi, caratterizzato peraltro da un'intensità particolarmente violenta. Hanno infine dedotto la responsabilità ex art. 2049 cc di per culpa in eligendo, per aver scelto come appaltatore CP_5 la società soggetto non idoneo allo svolgimento dei lavori commissionati. CP_3
Secondo l'appellante quindi il giudice di primo grado ha erroneamente valutando gli elementi
8 acquisiti escluso il nesso di causalità.
In linea di fatto nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti su richiesta della parte appellante i testi marito della zia del – precisando il teste di essere stato chiamato dal Tes_1 Pt_1
e che il primo ad accorgersi del fatto era stato il figlio del che rientrando in casa aveva Pt_1 Pt_1 trovato fumo e non era riuscito ad entrare -, e vicino del sui seguenti capitoli: Tes_2 Pt_1
1) “Vero che in data 9.3.2011 alcuni operai della stavano svolgendo dei lavori su Via Controparte_3
S. Michele di ZA?”
Il teste ha risposto: “E' vero quanto mi si legge”. Tes_1
Il teste ha risposto: “sì è vero quanto mi si legge”. Tes_2
2) “Vero che nella esecuzione di detti lavori una pala meccanica ha tranciato alcuni cavi elettrici?”
Il teste ha risposto “Si è vero in quanto ho visto la pala meccanica, il braccio elevatore bloccato Tes_1 nella buca e vi erano dei cavi di fili sollevati che uscivano dal tubo”.
Il teste ha risposto: “Si è' vero quanto mi si legge”. Tes_2
3). “Vero che detta circostanza ha causato un corto circuito nell'appartamento dei sigg.ri Pt_3
”
[...]
Il teste ha risposto “Non lo so” Tes_1
Il teste ha risposto: “Si è vero quanto mi si legge”. Tes_2
4). “Vero che a seguito del corto circuito si propagava anche un incendio agli enti posti nelle immediate vicinanze, incendio successivamente autoestintosi?”
Il teste ha risposto: “non so se a seguito del corto circuito si è propagato l'incendio, so che Tes_1 altri abitanti limitrofi alla casa del hanno subito danni da incendio”; Pt_1
Tes_ Il teste ha risposto “Si è' vero quanto mi si legge, anche nel mio appartamento, oltre che in quello del ci sono stati danni elettrici, mi si è fuso il forno”. Pt_1
5). “Vero che a seguito dell'evento venivano danneggiati molti mobili, elettrodomestici, il quadro della luce, la scheda della caldaia e molti altri suppellettili che erano in casa degli attori come da fotografie che allegate ai nr.
1-30 della perizia del geom. depositata in atti?”. Persona_2
Il teste ha dichiarato: “ricordo che è stato danneggiato il quadro elettrico che è addirittura Tes_1 scoppiato si vedevano i frammenti caduti all'interno dell'appartamento dove era posizionato il contatore elettrico, abbiamo fatto dei controlli e gli elettrodomestici non erano più funzionanti, il televisore era bruciato, vi era odore acre del fumo che era ancora visibile e i mobili erano anneriti;
Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate lo stato della casa dopo l'incendio.” Tes_ Il teste ha dichiarato: “Si è vero, sono stato all'interno dell'appartamento e riconosco lo stato dalle foto che mi si mostrano.”
6) “Vero che a seguito dell'incendio sviluppatosi la casa sui muri e sui pavimenti erano coperta da
9 una patina nera?”.
Il teste ha dichiarato “E' vero confermo che dopo l'incendio vi era una patina nera sui muri e Tes_1 sul pavimento, camminando lasciavamo tracce da tutte le parti.”
Il teste ha risposto: “Sì è vero quanto mi si legge”. Tes_2
Il teste ha altresì precisato che era in casa quando sono avvenuti i fatti, di avere sentito un tonfo, Tes_2 un rumore sordo e un forte odore di bruciato;
che lui e la moglie si sono recati nel piano di sotto del loro appartamento confinante con quello del e che sentivano un forte odore;
che non vi erano Pt_1 danni;
che sono usciti di casa e hanno verificato la presenza di operai che avevano appena scavato una buca nell'asfalto per dei lavori, vedendo il che chiedeva spiegazioni. Ha precisato: di non Pt_1 aver subito danni oltre al forno e di non aver fatto richiesta di risarcimento;
di non saper precisare di quale ditta fossero gli operai;
di avere visto la buca nell'asfalto dove si trovavano gli operari e che c'erano dei cavi danneggiati, non ricordando la presenza della pala meccanica;
che detti cavi erano rotti;
che gli operai erano fermi vicino alla buca e stavano verificando quello che era successo e stavano discutendo con l'interessato; di non ricordare precisamente l'orario dei fatti, più o meno nel primo pomeriggio;
che nel suo appartamento è scattato il salvavita;
che entrato nell'appartamento del e ha visto le conseguenze di quello che poteva essere un corto circuito (c'era un buco alla Pt_1 parete, muri anneriti).
Durante la fase istruttoria è stata espletata una CTU che innanzitutto ha constato come lo stato dei luoghi è stato ripristinato.
Secondo la CTU espletata “si può affermare che i danni lamentati da parte attrice possano ricondursi ad un incendio causato da un cortocircuito verificatosi in corrispondenza del Quadro Elettrico
Generale dell'impianto di Parte Attrice e non prontamente interrotto dalle protezioni di utente anche
a causa del mancato rispetto della norma CEI 0-21 e CEI 64-8 riferentesi all'installazione del DG
(entro tre metri dal contatore) sul conduttore di collegamento. Il cortocircuito è stato generato da uno squilibrio di tensione sull'impianto del Distributore per “stiramento” del cavo di alimentazione all'utenza (originando una sovratensione) che, come detto, non riuscendosi ad interrompere, ha innescato l'incendio dei componenti all'interno del quadro elettrico provocando i danni registratisi in corrispondenza dell'abitazione di Parte Attrice”.
Quanto alla causa della forte variazione di corrente, sempre secondo il CTU “essendo le sovratensioni principalmente di due tipi: esterne ed interne e non essendo possibile in questo caso che la sovratensione sia stata causata da fulminazione - in quanto il 9 marzo 2011, giorno in cui è avvenuto il danno, le condizioni metereologiche sulla città di Roma erano di tempo bello e privo di nuvole
(allegato n. 6) - si può ipotizzare (come d'altronde si può evincere dalle testimonianze rilasciate dai testimoni di fronte l'illustrissimo Giudice), che sia stata la benna dell'escavatore, nell'eseguire lo
10 scavo per la posa della conduttura di acqua in via San Michele di ZA di fronte al n. 78, ad intercettare il cavo di alimentazione elettrica, “stirandolo” generando così un guasto all'interno del conduttore stesso (originando così la sovratensione di tipo interno). Ciò è avvalorato anche dal successivo intervento effettuato da da dove si evince, attraverso la scheda Controparte_9 compilata dalla squadra di intervento, il danneggiamento del cavo 4x10 mm2 (allegato n. 7)”.
Inoltre sempre secondo la CTU per il “id quod prelumque accidit la causa che ha generato l'incendio nell'appartamento del sig. è riconducibile, ad una sovracorrente (arco elettrico). Questa a Pt_1 sua volta è stata originata da uno squilibrio delle tensioni di alimentazione (sovratensione) dovuto allo “stiraggio” del cavo di BT (ACEA) alimentante l'utenza di parte attrice” e “la mancata installazione del Dispositivo Generale (DG), previsto dalle norma CEI (CEI 0-21 – CEI 64-8), sul cavo di collegamento ha ridotto il grado di sicurezza dell'impianto dell'utente”, precisando come
“gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 186/68: “Art.
1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte; Art.
2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte;” e pertanto non derogabile attraverso equivalenze se non in presenza di un progetto a firma di tecnico abilitato dove viene dimostrata la congruenza alla norma della soluzione adottata”.
Gli elementi acquisiti portano a ritenere che la benna dell'escavatore, nell'eseguire lo scavo per la posa della conduttura di acqua in via San Michele di ZA di fronte al n. 78, abbia intercettato il cavo di alimentazione elettrica, “stirandolo” generando così un guasto all'interno del conduttore stesso (originando così la sovratensione di tipo interno) e provocando il corto circuito e quindi l'incendio nel quadro elettrico degli appellanti.
Ciò risulta innanzitutto dalle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno confermato che operai stavano eseguendo dei lavori su via San Michele di ZA (il teste ha confermato la presenza di una Tes_3 pala meccanica e il fatto che il teste non se lo sia ricordato non vale ad escludere tale circostanza;
Tes_2 entrambi i testi hanno riferito di cavi che uscivano dalla buca). Il che è avvalorato anche dal successivo intervento effettuato da a dove si evince, attraverso la scheda Controparte_9 compilata dalla squadra di intervento, il danneggiamento del cavo 4x10 mm (allegato n. 7 alla CTU).
A ciò si aggiunga che, come dato conto dal CTU, non vi erano condizioni meteo per ritenere che ciò possa essere determinato da causa esterna (fulmine). Tale ricostruzione ha trovato avvallo nella consulenza espletata, che l'ha ritenuto del tutto plausibile (come dato conto da parte del CTU). Inoltre
i testi hanno riferito di aver visto l'appartamento dell'appellante danneggiato.
Il giudice di primo grado ha escluso il nesso di causalità tra la rottura del cavo e l'incendio atteso che
11 il cortocircuito è stato “non prontamente interrotto dalle protezioni di utente anche a causa del mancato rispetto della norma CEI 0-21 e CEI 64-8 riferentesi all'installazione del DG (entro tre metri dal contatore) sul conduttore di collegamento”, ritenendo evidentemente che la condotta colposa dell'appellante abbia interrotto il nesso di causalità integrando il caso fortuito.
Va sul punto ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (vedi tra le tante Cass. n. 24549/2013; Cass. n. 25/2010;
Cass. n. 6036/2008; Cass. n. 5839/2007).
Quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado non pare condivisibile alla luce della consulenza espletata la quale ha evidenziato come “non essendo presente alcun Dispositivo Generale (DG) che potesse proteggere il cavo a monte del quadro generale di utente, si è venuti meno alla prescrizione indicata dalla norma CEI 0-21 che ne impone l'installazione entro i 3 m dal PdC (contatore), riducendo così le prestazioni di sicurezza della linea. Infine, è importante sottolineare che i sistemi di protezione quali i salvavita (cioè interruttori differenziali), non sono atti a prevenire il tipo di evento verificatosi, come ipotizzato dalla parte convenuta principale, bensì essendo interruttori differenziali con sensibilità dell'ordine di 0,03 A, rilevano solo ed esclusivamente variazioni di corrente tra fase e terra al minimo del valore sopraindicato…; Che nessun sistema di protezione che si trovava sul quadro di utente sarebbe potuto intervenire, in quanto il guasto si è verificato a monte Con delle stesse protezioni, e pertanto non in grado di essere rilevato se non dal che si sarebbe dovuto installare sul cavo di collegamento (art 7.4.6.1 CEI 0-21) in prossimità del PdC (contatore).”.
Inoltre “l'uso di tali dispositivi non è obbligatorio” e “la mancata installazione del Dispositivo
Generale (DG), previsto dalle norma CEI (CEI 0-21 – CEI 64-8), sul cavo di collegamento ha ridotto il grado di sicurezza dell'impianto dell'utente”.
Pertanto la consulenza espletata porta ad escludere una condotta colposa autonoma imputabile agli Con appellanti. Il , il solo che poteva rilevare tale guasto, all'epoca non era obbligatorio, non potendo quindi essere imputata una colpa all'appellante sotto questo profilo. A ciò si aggiunga che, come sottolineato dal CTU, i sistemi di protezione quali i salvavita (cioè interruttori differenziali), non sono atti a prevenire il tipo di evento verificatosi, come ipotizzato dalla bensì essendo interruttori CP_1 differenziali con sensibilità dell'ordine di 0,03 A, rilevano solo ed esclusivamente variazioni di corrente tra fase e terra al minimo del valore sopraindicato. Il fatto che l'impianto possa essere stato realizzato non a regola d'arte, come rilevato dal CTU, non vale a ritenere che ove correttamente eseguito avrebbe impedito l'evento. Peraltro in alcun modo può ritenersi una causa autonoma, inserendosi nella medesima serie causale.
12 Va quindi ritenuta la responsabilità in ordine all'incendio verificatosi dell'appartamento degli appellanti.
Per quanto attiene al profilo di imputabilità della responsabilità ex art. 2050 c.c., gli elementi acquisiti portano a ritenere la responsabilità della Controparte_3
Innanzitutto è agli atti contratto di appalto tra l'impresa e avente ad Controparte_3 Controparte_5 oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria relativi alla bonifica della rete idrica di distribuzione e degli impianti connessi per il Bacino Est dall'aprile 2010 per venti mesi. A ciò si aggiunga che i testi hanno confermato tale circostanza.
Deve pertanto ritenersi sussistente la responsabilità della che nel porre in essere Controparte_3
l'attività, ha realizzato la sovratensione causa dell'incendio.
Per quanto attiene ad Acea, innanzitutto va evidenziato come la condotta è stata posta in essere nell'esecuzione del contratto di appalto sulla rete elettrica non di proprietà di , non CP_11 ponendosi quindi una questione di custodia del bene. Va poi rilevato come secondo l'insegnamento della S.C. “poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando
l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive” (Cass. n. 36399/2023). Esclusa quindi l'applicabilità dell'art. 2049 c.c., stante l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere né una colpa in eligendo né che tale condotta sia stata imposta da parte del committente. L'assunto secondo cui una ditta che provoca un danno è manifestamente inidonea non può essere accolto, considerato che l'idoneità va verificata non sulla base del danno effettuato ma con valutazione ex ante tenuto conto delle caratteristiche della ditta – che non sono state addotte, perlomeno in termini di inidoneità. Né la presenza di un direttore dei lavori del committente vale a ritenere che la condotta causativa sia stata imposta, dovendo essere verificato qualcosa di ulteriore per ritenere la responsabilità, e in particolare la specifica direttiva in ordine alla condotta.
Ne consegue che non può ritenersi la responsabilità di dovendo quindi essere rigettata la CP_1 domanda proposta nei suoi confronti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado pur con diversa motivazione.
Va quindi esaminata la domanda risarcitoria limitatamente alla Controparte_3
Parte appellante ha chiesto la complessiva somma di € 48.859,09, di cui € 13.494,88 per mobilio ed arredi, € 26.964,20 (comprensivo di IVA) per ripristino dell'appartamento, € 6.000,00 per danno morale ed € 2.400,00 per mancata occupazione dell'immobile.
Vanno esaminate separatamente le diverse voci richieste.
13 Per quanto attiene alla somma di € 13.494,88 per mobilio, precisato che entrambi i testi hanno riconosciuto le foto prodotte attinenti alla situazione dell'immobile dopo l'incendio, la domanda attorea si fonda su una perizia di parte oltre che su documentazione attinente al mobilio prima dell'incendio.
Va sul punto evidenziato come la nel costituirsi ha contestato solo genericamente tali Controparte_3 danni, non contestando specificatamente la perizia di parte. Ne consegue che la relativa quantificazione può dirsi non contestata, potendo essere riconosciuta la somma richiesta.
Per quanto attiene al ripristino dell'appartamento, l'appellante ha prodotto, oltre alla perizia di parte, fattura del 31.3.2011 per la somma di € 24.000,00 (comprensivo di IVA) per lavori di risanamento dell'appartamento oltre ad una fattura di € 2.114,40 (comprensivo di IVA) per ripristino dell'impianto elettrico.
Tenuto conto del fatto che non risulta prodotta la fattura di pagamento per cui può presumersi che le riparazioni siano state effettuate in economia, quindi con esclusione dell'IVA e con riduzione della metà del costo della mano d'opera, e considerata la nozione di comune esperienza per cui i preventivi sono maggiorati del 15% per far fronte ad eventuali imprevisti in sede di riparazioni, pare dunque equo ai sensi dell'art. 1226 c.c. riconoscere un danno nella misura di € 18.497,00.
Risultano inoltre comprovate le seguenti spese: le spese del materiale elettrico (allegato O) per €
59,80 e della taratura della scheda della caldaia (allegato Q) per € 300,00; le spese di pulizie come da allegati P e R per un totale di € 490,00. Il tutto per € 849,80.
Per quanto attiene al richiesto danno non patrimoniale, va considerato che rilevato come secondo l'insegnamento della S.C. “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile, anche quando non sussiste un fatto reato o altre ipotesi di risarcimento previste dalla legge. Tuttavia, affinché il risarcimento sia possibile, devono essere soddisfatte tre condizioni: l'interesse leso deve avere rilevanza costituzionale, la lesione dell'interesse deve essere grave e il danno non deve essere futile”, precisando che “il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può essere in re ipsa, tenuto conto che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato (v. ex multis: Cass. n.
25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass. n. 6589/2023). L'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico ed astratto, eventuale ed ipotetico (tra le tante: Cass. n.
12143/2016; Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 33276/2023), dovendo dare conto del peggioramento qualitativo della vita lamentato, attraverso il raffronto tra la situazione precedente e successiva alle immissioni. Tale allegazione deve, quindi, essere oggetto di prova, che può essere fornita anche
14 mediante presunzioni (tra le altre: Cass. n. 26899/2014; Cass. 20927/2015; Cass. S.U. n. 2611/2017;
Cass. n. 16408/2017; Cass. n. 10861/2018)” (Cass. n. 2203/2024).
Non potendo ritenersi il danno in re ipsa, nessuna prova è stata concretamente fornita in ordine alla sofferenza subita, non potendo quindi ritenersi fondata la richiesta di tale voce di danno. Sul punto la mera produzione di una certificazione medica relativa alla malattia dal 19 marzo al 1 aprile non pare sufficiente per dimostrare tale sofferenza.
Per quanto attiene al danno per mancata occupazione dell'immobile per circa 40 gg, rilevato che anche in questo caso il danno non può ritenersi in re ipsa, nulla è stato provato in ordine alle spese sostenute durante il periodo indicato, non potendo pertanto tale voce di danno trovare riconoscimento.
In definitiva possono essere riconosciuti danni per € 32.841,68. Trattandosi di un debito di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il fatto (essendo state le spese sostenute in prossimità dello stesso) e la liquidazione (Cass. 28/07/2015, n. 15868), rivalutazione che va operata anche d'ufficio (Cass. 10/03/2021, n. 6711), sicché detto importo rivalutato ad oggi è pari a €
42.202,00. Al pagamento di tale somma è dovuta la Controparte_12
Su tale somma sono dovuti alla presente pronuncia gli interessi legali.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue,
15 per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Per quanto attiene a , chiamata in garanzia in primo grado dalla va ricordato Controparte_4 CP_3 come secondo l'insegnamento della S.C. “in caso di appello proposto dalla controparte, la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per far valere le domande o le eccezioni non accolte in primo grado, ma si può limitare a riproporle fino alla precisazione delle conclusioni, per evitare la presunzione di rinuncia. Tale riproposizione - che può essere operata in qualsiasi forma - deve essere specifica, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese già svolte e/o alle conclusioni presentate al primo giudice” (Cass. n. 28802/2024). Non essendo stata riproposta la domanda la stessa deve intendersi rinunciata.
L'accoglimento dell'appello nei confronti della comporta una complessiva Controparte_3 regolamentazione delle spese dei due gradi tra questa e parte appellante. Le spese sono poste a carico della soccombente. La liquidazione è come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 127/2024 (valore della causa sino ad € 52.000, tabelle 1 e 12, scaglione quarto, valori medi in primo e secondo tranne per la fase istruttoria trattazione in appello, stante la limitata attività svolta).
Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti tra gli appellanti e (valore della CP_5 causa sino ad € 52.000, tabella 12, scaglione quarto, valori medi tranne per la fase istruttoria trattazione in appello, stante la limitata attività svolta).
Le spese di rimangono a suo carico non essendo stata svolta alcuna domanda nei suoi Controparte_4 confronti nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e EL Parte_1
IC avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7695/2021 pubblicata il 4.5.2021 così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il rimanente conferma, condanna la al pagamento a favore di e Controparte_3 Parte_1
16 EL IC della somma di € 42.202,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la alla refusione a favore di e EL IC delle Controparte_3 Parte_1 spese dei due gradi che liquida: quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi, oltre CU, spese di
CTU, spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 8.469,00 per compensi, oltre CU, spese di CTU, spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Pala antistatario;
condanna e EL IC, in via solidale, alla refusione a favore di Parte_1
quale mandataria di delle spese del grado che liquida in € 8.469,00 per CP_1 Parte_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara irripetibili le spese del grado di Controparte_4
Roma, 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
17
Sezione VI civile
R.G. 3464/2021
All'udienza collegiale del giorno 30/09/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PALA FRANCESCO pres.
UC LA
Avv. PALA FRANCESCO
Appellato/i
CP_1
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti pres in sost.
Controparte_2
Avv. GELLI PAOLO avv. Sabrina Rossi pres in sost.
Controparte_3
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 30.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3464 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ) e UC LA, (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pala (C.F. C.F._2
) giusta procura in atti C.F._3
APPELLANTI
E
(c.f. quale mandataria di , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Parte_2
Sveva Bernardini (c.f. giusta procura in atti C.F._4
APPELLATA
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gelli (c.f. Controparte_4 P.IVA_2
giusta procura in atti C.F._5
APPELLATA
E
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 e EL IC, quali proprietari dell'immobile sito in Roma, Via S. Parte_1
Michele di ZA 78, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e Controparte_5 esponendo che in data 9.3.2011, durante l'esecuzione dei lavori per l'allaccio Controparte_3 dell'acqua eseguiti da per conto di nell'ambito dell'appalto nr. Controparte_3 Parte_2
2234, si verificava uno sbalzo di corrente che causava danni agli impianti elettrici e agli elettrodomestici degli istanti;
che a seguito dell'evento si sviluppava un incendio del quadro elettrico, successivamente autoestintosi, che causava un gravissimo danno da fumo all'intera unità immobiliare degli attori e ai mobili e agli arredi ivi contenuti. Gli attori chiedevano pertanto ai sensi degli artt.
2050 e 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti subiti, quantificati in € 51.719,72.
Si costituiva contestando la domanda in primo luogo perché i lavori eseguiti, per stessa CP_1 ammissione di parte attrice, erano stati eseguiti dalla ditta IN srl e negando il nesso di casualità tra i danni lamentati e l'evento di cui è causa.
Si costituiva la contestando la domanda per l'assenza del nesso di casualità tra i danni CP_3 lamentati e l'evento di cui è causa. Chiedeva altresì termine per la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la e di Controparte_6 Controparte_7 quale esecutrice dei lavori svolti in Via S. Michele di ZA.
Autorizzata la chiamata si costituiva infine chiedendo di dichiarare l'inoperatività Controparte_4 della garanzia prestata alla ditta per mancato pagamento della rata di premio che avrebbe CP_3 garantito la copertura assicurativa.
All'esito del giudizio il Tribunale di Roma con sentenza n. 7695/2021 pubblicata il 4.5.2021 ha così statuito: “
1. Rigetta la domanda svolta da e IC EL;
2. compensa Parte_1 integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
3. Pone definitivamente e solidalmente
a carico delle parti le spese di ctu”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e EL IC Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che i danni tutti sofferti dagli attori, cagionati in seguito all'evento verificatosi in data 9.3.2011 nell'abitazione di loro proprietà, sita in
Roma, alla Via S. Michele di ZA 78, si sono verificati per esclusiva responsabilità della
[...]
, e dovuta a colpa grave dimostrata dalla negligente e altresì imprudente Parte_2 Controparte_3 gestione dell'appalto; 2) Per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 2050 c.c., e/o ai sensi dell'art.
2043 c.c., la costituita in giudizio quale mandataria di e CP_1 Parte_2 CP_3
a pagare in favore del Sig. e della sig.ra EL IC la somma
[...] Parte_1 complessiva di € 48.859,08, a titolo di risarcimento danni. O la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia. Oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, entrambi a decorrere dal giorno
3 del sinistro come per legge. Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione prevista ai sensi dell'art. 282 c.p.c. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
quale mandataria di nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingere il gravame poiché infondato con conferma della sentenza di I grado. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, Voglia condannare la in via esclusiva al risarcimento dei danni lamentati CP_3 da parte attrice in forza del contratto di appalto stipulato tra e la ditta IN n. 2234. In Pt_2 subordine, Voglia condannare la a manlevare e/o tenere indenne la comparente da qualsiasi CP_3 pregiudizio negativo derivi dal presente giudizio, stante l'esclusiva responsabilità della stessa nell'esecuzione dei lavori in data 9.3.11. Vittoria di spese”.
si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA Controparte_4
PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., l'inoperatività della garanzia prestata da
(già in favore della Controparte_2 Controparte_2 appellata ove questa dovesse riproporre la domanda di garanzia e manleva svolta Controparte_3 in primo grado;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di rigetto della preliminare eccezione, dichiarare
[...]
(già tenuta alla manleva per la sola quota Controparte_2 Controparte_2 di responsabilità propria nei limiti del massimale di polizza e previa applicazione della franchigia prevista contrattualmente in euro 2.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio oltre I.V.A e C.A.P.”.
All'udienza del 16.11.2021 è stata dichiarata la contumacia della che non si è costituita Controparte_3 nonostante rituale notificazione.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno concluso, riportandosi ai rispettivi scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
4 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
L'appello è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo l'appellante deduce che nella sentenza erroneamente sono indicate le parti, atteso che la non è mai stata parte del giudizio. Gli appellanti, pur essendo stati Controparte_7 autorizzati alla chiamata in causa, non hanno effettuato la chiamata in causa della predetta società, che pertanto non può essere considerata come parte.
Tale motivo d'appello è inammissibile, considerato che l'appellante non deduce le conseguenze di tale errata indicazione, che d'altronde è frutto di un mero errore materiale.
Gli ulteriori due motivi attengono al rigetto della proposta domanda.
La sentenza di primo grado è motivata nel merito come segue: “Presupposto ineludibile per
l'affermazione della responsabilità è l'accertamento del nesso causale tra il danno e l'attività pericolosa, come dettato dall'art. 2050 c.c. In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. Sul punto la giurisprudenza precisa che nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente. Il nesso di causalità deve essere
“adeguato”, ovvero è necessario che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza “costante”, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente. Deve inoltre accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da, quantomeno evitare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti di inevitabilità dell'evento. Il nesso causale può venire a mancare sia per il fatto del terzo, quando la condotta di quest'ultimo sia la causa esclusiva e determinante del danno, come dello stesso danneggiato, qualora per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e
5 l'evento, o emerga che il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non poterlo evitare.
Nel caso di specie tale nesso è risultato del tutto sfornito di prova. Passiamo ad esaminare i fatti del presente giudizio. Il teste di parte attrice, , dichiara, e non potrebbe essere altrimenti, Tes_1 di non sapere se a seguito del corto circuito si è propagato l'incendio. Riconosce sì, lo stato dei luoghi mostrati, ma non basta questa affermazione per provare il nesso tra l'evento e i danni subiti da parte attrice. Ed ancora, il teste dichiara di aver visto degli operai, dei cavi Testimone_2 danneggiati nella buca, ma non ricorda se vi fosse una pala meccanica. Passiamo ad esaminare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., DI , congruamente motivate, prive di vizi logici, Per_1 coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti. Il CTU incaricato, durante il sopralluogo in via San Michele di ZA e nell'appartamento di parte attrice, ha potuto constatare esclusivamente lo status quo, avendo il Sig. provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi. Pt_1
Dichiara inoltre, che durante l'esecuzione dei lavori la benna dell'escavatore rompeva il corrugato di posa all'interno del quale si trovava il cavo di BT 4x10 mm2 che conseguentemente subiva un forte ed improvviso “stiraggio” provocando solo “verosimilmente” una interruzione dei circuiti elettrici.
Può affermare che “i danni lamentati da parte attrice possano ricondursi ad un incendio causato da un cortocircuito verificatosi in corrispondenza del Quadro Elettrico Generale dell'impianto di parte attrice, ma non prontamente interrotto dalle protezioni di utente anche a causa del mancato rispetto della norma CEI 0-21 e CEI 64-8 riferentesi all'installazione del DG (entro tre metri dal contatore) sul conduttore di collegamento. Il cortocircuito è stato generato da uno squilibrio di tensione sull'impianto del Distributore per “stiramento” del cavo di alimentazione all'utenza (originando una sovratensione) che, come detto, non riuscendosi ad interrompere, ha innescato l'incendio dei componenti all'interno del quadro elettrico provocando i danni registratisi in corrispondenza dell'abitazione di parte attrice”.
Con il secondo motivo rubricato “per violazione di legge e delle norme di cui all'art. 2050 c.c” gli appellanti censurano la sentenza per non aver ritenuto provato il nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso e per aver escluso la responsabilità ex art. 2050 c.c. nel caso di causa ignota dell'evento. La presunzione di responsabilità gravante su può CP_5 essere vinta solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire la verificazione dell'evento dannoso. La causa ignota dell'evento non esclude la presunzione di responsabilità ex art. 2050 cc, dovendo ritenersi non contestata ai sensi dell'art. 115 cpc la natura di attività pericolosa dell'attività svolta da CP_5
Innanzitutto infondati sono i rilievi dell'appellante relativi all'omessa applicazione dell'art. 2050 c.c., atteso che il giudice di primo grado ha espressamente ricondotto la domanda alla fattispecie di cui a
6 tale disposizione.
L'appellante, sostiene poi il giudice di primo grado, ha erroneamente applicato l'art. 2050 c.c. con particolare riferimento alla prova dell'attività omissiva o commissiva dell'esercente, che non deve essere fornita dal danneggiato, il quale deve unicamente provare che il danno subito rientri tra gli eventi che si presentano come conseguenze probabili dell'attività del convenuto.
Il rilievo non è condivisibile.
È noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di "responsabilità oggettiva" ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Pertanto, per escluderne la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento. Essa presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anziché allo svolgimento dell'attività pericolosa. In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012). In ogni caso, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (vedi tra le tante
Cass. 24549/2013; Cass. n. 25/2010; Cass. n. 6036/2008; Cass. n. 5839/2007). In tal senso si è osservato anche recentemente come “la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine deve ricorrere la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che
l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato (Cass. n. 15113/2016). Inoltre, con riguardo all'esercizio di attività
7 pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e
l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (Cass. n. 24549/13)” (Cass. n. 2259/2022).
Pertanto il giudice di primo grado ha condivisibilmente evidenziato come la prova del nesso di causalità tra la specifica condotta posta in essere e l'evento deve essere fornita dal danneggiato, con la conseguenza che in caso di incertezza della riconducibilità dell'incendio ad una causa precisa la domanda deve essere rigettata, risultando sul punto i rilievi dell'appellante infondati.
L'appellante assume come non contestato il nesso di causalità.
L'assunto non è condivisibile, atteso che la nel costituirsi, ha contestato di avere eseguiti i CP_3 lavori e ha dedotto che i lavori non erano stati da lei eseguiti. Il che vale ad escludere che Pt_2 possa dirsi non contestato il nesso di causalità tra i lavori e l'evento, trattandosi di deduzioni incompatibili con la non contestazione.
Il motivo è pertanto infondato.
Con il terzo motivo denominato “illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2967 e segg. cc anche in riferimento alla erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali ai sensi dell'art. 116 cpc. Vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cpc su altri elementi di prova allegati”, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni escussi. Inoltre sostengono che non è stata valutata la quietanza prodotta in giudizio, con la quale CP_2
quale assicuratrice di ha liquidato i danni subiti da che era
[...] CP_1 CP_5 CP_8 stato danneggiato dal medesimo sinistro. La ctu svolta in primo grado ha confermato che i danni lamentati dagli attori sono riconducibili ad un incendio causato da un cortocircuito verificatosi in corrispondenza del quadro elettrico generale dell'impianto di parte attrice. Con riferimento alla mancata istallazione nella propria abitazione del DG, Dispositivo Generale entro tre metri dal contatore con mancato rispetto della norma CEI 0-21 e CEI 64-8, gli appellanti rilevano che tale dispositivo non era obbligatorio all'epoca in cui si è verificato il sinistro e che, come confermato dalla
CTU, tale sistema di protezione non sarebbe stato comunque idoneo a prevenire il tipo di evento verificatosi, caratterizzato peraltro da un'intensità particolarmente violenta. Hanno infine dedotto la responsabilità ex art. 2049 cc di per culpa in eligendo, per aver scelto come appaltatore CP_5 la società soggetto non idoneo allo svolgimento dei lavori commissionati. CP_3
Secondo l'appellante quindi il giudice di primo grado ha erroneamente valutando gli elementi
8 acquisiti escluso il nesso di causalità.
In linea di fatto nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti su richiesta della parte appellante i testi marito della zia del – precisando il teste di essere stato chiamato dal Tes_1 Pt_1
e che il primo ad accorgersi del fatto era stato il figlio del che rientrando in casa aveva Pt_1 Pt_1 trovato fumo e non era riuscito ad entrare -, e vicino del sui seguenti capitoli: Tes_2 Pt_1
1) “Vero che in data 9.3.2011 alcuni operai della stavano svolgendo dei lavori su Via Controparte_3
S. Michele di ZA?”
Il teste ha risposto: “E' vero quanto mi si legge”. Tes_1
Il teste ha risposto: “sì è vero quanto mi si legge”. Tes_2
2) “Vero che nella esecuzione di detti lavori una pala meccanica ha tranciato alcuni cavi elettrici?”
Il teste ha risposto “Si è vero in quanto ho visto la pala meccanica, il braccio elevatore bloccato Tes_1 nella buca e vi erano dei cavi di fili sollevati che uscivano dal tubo”.
Il teste ha risposto: “Si è' vero quanto mi si legge”. Tes_2
3). “Vero che detta circostanza ha causato un corto circuito nell'appartamento dei sigg.ri Pt_3
”
[...]
Il teste ha risposto “Non lo so” Tes_1
Il teste ha risposto: “Si è vero quanto mi si legge”. Tes_2
4). “Vero che a seguito del corto circuito si propagava anche un incendio agli enti posti nelle immediate vicinanze, incendio successivamente autoestintosi?”
Il teste ha risposto: “non so se a seguito del corto circuito si è propagato l'incendio, so che Tes_1 altri abitanti limitrofi alla casa del hanno subito danni da incendio”; Pt_1
Tes_ Il teste ha risposto “Si è' vero quanto mi si legge, anche nel mio appartamento, oltre che in quello del ci sono stati danni elettrici, mi si è fuso il forno”. Pt_1
5). “Vero che a seguito dell'evento venivano danneggiati molti mobili, elettrodomestici, il quadro della luce, la scheda della caldaia e molti altri suppellettili che erano in casa degli attori come da fotografie che allegate ai nr.
1-30 della perizia del geom. depositata in atti?”. Persona_2
Il teste ha dichiarato: “ricordo che è stato danneggiato il quadro elettrico che è addirittura Tes_1 scoppiato si vedevano i frammenti caduti all'interno dell'appartamento dove era posizionato il contatore elettrico, abbiamo fatto dei controlli e gli elettrodomestici non erano più funzionanti, il televisore era bruciato, vi era odore acre del fumo che era ancora visibile e i mobili erano anneriti;
Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate lo stato della casa dopo l'incendio.” Tes_ Il teste ha dichiarato: “Si è vero, sono stato all'interno dell'appartamento e riconosco lo stato dalle foto che mi si mostrano.”
6) “Vero che a seguito dell'incendio sviluppatosi la casa sui muri e sui pavimenti erano coperta da
9 una patina nera?”.
Il teste ha dichiarato “E' vero confermo che dopo l'incendio vi era una patina nera sui muri e Tes_1 sul pavimento, camminando lasciavamo tracce da tutte le parti.”
Il teste ha risposto: “Sì è vero quanto mi si legge”. Tes_2
Il teste ha altresì precisato che era in casa quando sono avvenuti i fatti, di avere sentito un tonfo, Tes_2 un rumore sordo e un forte odore di bruciato;
che lui e la moglie si sono recati nel piano di sotto del loro appartamento confinante con quello del e che sentivano un forte odore;
che non vi erano Pt_1 danni;
che sono usciti di casa e hanno verificato la presenza di operai che avevano appena scavato una buca nell'asfalto per dei lavori, vedendo il che chiedeva spiegazioni. Ha precisato: di non Pt_1 aver subito danni oltre al forno e di non aver fatto richiesta di risarcimento;
di non saper precisare di quale ditta fossero gli operai;
di avere visto la buca nell'asfalto dove si trovavano gli operari e che c'erano dei cavi danneggiati, non ricordando la presenza della pala meccanica;
che detti cavi erano rotti;
che gli operai erano fermi vicino alla buca e stavano verificando quello che era successo e stavano discutendo con l'interessato; di non ricordare precisamente l'orario dei fatti, più o meno nel primo pomeriggio;
che nel suo appartamento è scattato il salvavita;
che entrato nell'appartamento del e ha visto le conseguenze di quello che poteva essere un corto circuito (c'era un buco alla Pt_1 parete, muri anneriti).
Durante la fase istruttoria è stata espletata una CTU che innanzitutto ha constato come lo stato dei luoghi è stato ripristinato.
Secondo la CTU espletata “si può affermare che i danni lamentati da parte attrice possano ricondursi ad un incendio causato da un cortocircuito verificatosi in corrispondenza del Quadro Elettrico
Generale dell'impianto di Parte Attrice e non prontamente interrotto dalle protezioni di utente anche
a causa del mancato rispetto della norma CEI 0-21 e CEI 64-8 riferentesi all'installazione del DG
(entro tre metri dal contatore) sul conduttore di collegamento. Il cortocircuito è stato generato da uno squilibrio di tensione sull'impianto del Distributore per “stiramento” del cavo di alimentazione all'utenza (originando una sovratensione) che, come detto, non riuscendosi ad interrompere, ha innescato l'incendio dei componenti all'interno del quadro elettrico provocando i danni registratisi in corrispondenza dell'abitazione di Parte Attrice”.
Quanto alla causa della forte variazione di corrente, sempre secondo il CTU “essendo le sovratensioni principalmente di due tipi: esterne ed interne e non essendo possibile in questo caso che la sovratensione sia stata causata da fulminazione - in quanto il 9 marzo 2011, giorno in cui è avvenuto il danno, le condizioni metereologiche sulla città di Roma erano di tempo bello e privo di nuvole
(allegato n. 6) - si può ipotizzare (come d'altronde si può evincere dalle testimonianze rilasciate dai testimoni di fronte l'illustrissimo Giudice), che sia stata la benna dell'escavatore, nell'eseguire lo
10 scavo per la posa della conduttura di acqua in via San Michele di ZA di fronte al n. 78, ad intercettare il cavo di alimentazione elettrica, “stirandolo” generando così un guasto all'interno del conduttore stesso (originando così la sovratensione di tipo interno). Ciò è avvalorato anche dal successivo intervento effettuato da da dove si evince, attraverso la scheda Controparte_9 compilata dalla squadra di intervento, il danneggiamento del cavo 4x10 mm2 (allegato n. 7)”.
Inoltre sempre secondo la CTU per il “id quod prelumque accidit la causa che ha generato l'incendio nell'appartamento del sig. è riconducibile, ad una sovracorrente (arco elettrico). Questa a Pt_1 sua volta è stata originata da uno squilibrio delle tensioni di alimentazione (sovratensione) dovuto allo “stiraggio” del cavo di BT (ACEA) alimentante l'utenza di parte attrice” e “la mancata installazione del Dispositivo Generale (DG), previsto dalle norma CEI (CEI 0-21 – CEI 64-8), sul cavo di collegamento ha ridotto il grado di sicurezza dell'impianto dell'utente”, precisando come
“gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 186/68: “Art.
1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte; Art.
2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte;” e pertanto non derogabile attraverso equivalenze se non in presenza di un progetto a firma di tecnico abilitato dove viene dimostrata la congruenza alla norma della soluzione adottata”.
Gli elementi acquisiti portano a ritenere che la benna dell'escavatore, nell'eseguire lo scavo per la posa della conduttura di acqua in via San Michele di ZA di fronte al n. 78, abbia intercettato il cavo di alimentazione elettrica, “stirandolo” generando così un guasto all'interno del conduttore stesso (originando così la sovratensione di tipo interno) e provocando il corto circuito e quindi l'incendio nel quadro elettrico degli appellanti.
Ciò risulta innanzitutto dalle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno confermato che operai stavano eseguendo dei lavori su via San Michele di ZA (il teste ha confermato la presenza di una Tes_3 pala meccanica e il fatto che il teste non se lo sia ricordato non vale ad escludere tale circostanza;
Tes_2 entrambi i testi hanno riferito di cavi che uscivano dalla buca). Il che è avvalorato anche dal successivo intervento effettuato da a dove si evince, attraverso la scheda Controparte_9 compilata dalla squadra di intervento, il danneggiamento del cavo 4x10 mm (allegato n. 7 alla CTU).
A ciò si aggiunga che, come dato conto dal CTU, non vi erano condizioni meteo per ritenere che ciò possa essere determinato da causa esterna (fulmine). Tale ricostruzione ha trovato avvallo nella consulenza espletata, che l'ha ritenuto del tutto plausibile (come dato conto da parte del CTU). Inoltre
i testi hanno riferito di aver visto l'appartamento dell'appellante danneggiato.
Il giudice di primo grado ha escluso il nesso di causalità tra la rottura del cavo e l'incendio atteso che
11 il cortocircuito è stato “non prontamente interrotto dalle protezioni di utente anche a causa del mancato rispetto della norma CEI 0-21 e CEI 64-8 riferentesi all'installazione del DG (entro tre metri dal contatore) sul conduttore di collegamento”, ritenendo evidentemente che la condotta colposa dell'appellante abbia interrotto il nesso di causalità integrando il caso fortuito.
Va sul punto ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (vedi tra le tante Cass. n. 24549/2013; Cass. n. 25/2010;
Cass. n. 6036/2008; Cass. n. 5839/2007).
Quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado non pare condivisibile alla luce della consulenza espletata la quale ha evidenziato come “non essendo presente alcun Dispositivo Generale (DG) che potesse proteggere il cavo a monte del quadro generale di utente, si è venuti meno alla prescrizione indicata dalla norma CEI 0-21 che ne impone l'installazione entro i 3 m dal PdC (contatore), riducendo così le prestazioni di sicurezza della linea. Infine, è importante sottolineare che i sistemi di protezione quali i salvavita (cioè interruttori differenziali), non sono atti a prevenire il tipo di evento verificatosi, come ipotizzato dalla parte convenuta principale, bensì essendo interruttori differenziali con sensibilità dell'ordine di 0,03 A, rilevano solo ed esclusivamente variazioni di corrente tra fase e terra al minimo del valore sopraindicato…; Che nessun sistema di protezione che si trovava sul quadro di utente sarebbe potuto intervenire, in quanto il guasto si è verificato a monte Con delle stesse protezioni, e pertanto non in grado di essere rilevato se non dal che si sarebbe dovuto installare sul cavo di collegamento (art 7.4.6.1 CEI 0-21) in prossimità del PdC (contatore).”.
Inoltre “l'uso di tali dispositivi non è obbligatorio” e “la mancata installazione del Dispositivo
Generale (DG), previsto dalle norma CEI (CEI 0-21 – CEI 64-8), sul cavo di collegamento ha ridotto il grado di sicurezza dell'impianto dell'utente”.
Pertanto la consulenza espletata porta ad escludere una condotta colposa autonoma imputabile agli Con appellanti. Il , il solo che poteva rilevare tale guasto, all'epoca non era obbligatorio, non potendo quindi essere imputata una colpa all'appellante sotto questo profilo. A ciò si aggiunga che, come sottolineato dal CTU, i sistemi di protezione quali i salvavita (cioè interruttori differenziali), non sono atti a prevenire il tipo di evento verificatosi, come ipotizzato dalla bensì essendo interruttori CP_1 differenziali con sensibilità dell'ordine di 0,03 A, rilevano solo ed esclusivamente variazioni di corrente tra fase e terra al minimo del valore sopraindicato. Il fatto che l'impianto possa essere stato realizzato non a regola d'arte, come rilevato dal CTU, non vale a ritenere che ove correttamente eseguito avrebbe impedito l'evento. Peraltro in alcun modo può ritenersi una causa autonoma, inserendosi nella medesima serie causale.
12 Va quindi ritenuta la responsabilità in ordine all'incendio verificatosi dell'appartamento degli appellanti.
Per quanto attiene al profilo di imputabilità della responsabilità ex art. 2050 c.c., gli elementi acquisiti portano a ritenere la responsabilità della Controparte_3
Innanzitutto è agli atti contratto di appalto tra l'impresa e avente ad Controparte_3 Controparte_5 oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria relativi alla bonifica della rete idrica di distribuzione e degli impianti connessi per il Bacino Est dall'aprile 2010 per venti mesi. A ciò si aggiunga che i testi hanno confermato tale circostanza.
Deve pertanto ritenersi sussistente la responsabilità della che nel porre in essere Controparte_3
l'attività, ha realizzato la sovratensione causa dell'incendio.
Per quanto attiene ad Acea, innanzitutto va evidenziato come la condotta è stata posta in essere nell'esecuzione del contratto di appalto sulla rete elettrica non di proprietà di , non CP_11 ponendosi quindi una questione di custodia del bene. Va poi rilevato come secondo l'insegnamento della S.C. “poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando
l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive” (Cass. n. 36399/2023). Esclusa quindi l'applicabilità dell'art. 2049 c.c., stante l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere né una colpa in eligendo né che tale condotta sia stata imposta da parte del committente. L'assunto secondo cui una ditta che provoca un danno è manifestamente inidonea non può essere accolto, considerato che l'idoneità va verificata non sulla base del danno effettuato ma con valutazione ex ante tenuto conto delle caratteristiche della ditta – che non sono state addotte, perlomeno in termini di inidoneità. Né la presenza di un direttore dei lavori del committente vale a ritenere che la condotta causativa sia stata imposta, dovendo essere verificato qualcosa di ulteriore per ritenere la responsabilità, e in particolare la specifica direttiva in ordine alla condotta.
Ne consegue che non può ritenersi la responsabilità di dovendo quindi essere rigettata la CP_1 domanda proposta nei suoi confronti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado pur con diversa motivazione.
Va quindi esaminata la domanda risarcitoria limitatamente alla Controparte_3
Parte appellante ha chiesto la complessiva somma di € 48.859,09, di cui € 13.494,88 per mobilio ed arredi, € 26.964,20 (comprensivo di IVA) per ripristino dell'appartamento, € 6.000,00 per danno morale ed € 2.400,00 per mancata occupazione dell'immobile.
Vanno esaminate separatamente le diverse voci richieste.
13 Per quanto attiene alla somma di € 13.494,88 per mobilio, precisato che entrambi i testi hanno riconosciuto le foto prodotte attinenti alla situazione dell'immobile dopo l'incendio, la domanda attorea si fonda su una perizia di parte oltre che su documentazione attinente al mobilio prima dell'incendio.
Va sul punto evidenziato come la nel costituirsi ha contestato solo genericamente tali Controparte_3 danni, non contestando specificatamente la perizia di parte. Ne consegue che la relativa quantificazione può dirsi non contestata, potendo essere riconosciuta la somma richiesta.
Per quanto attiene al ripristino dell'appartamento, l'appellante ha prodotto, oltre alla perizia di parte, fattura del 31.3.2011 per la somma di € 24.000,00 (comprensivo di IVA) per lavori di risanamento dell'appartamento oltre ad una fattura di € 2.114,40 (comprensivo di IVA) per ripristino dell'impianto elettrico.
Tenuto conto del fatto che non risulta prodotta la fattura di pagamento per cui può presumersi che le riparazioni siano state effettuate in economia, quindi con esclusione dell'IVA e con riduzione della metà del costo della mano d'opera, e considerata la nozione di comune esperienza per cui i preventivi sono maggiorati del 15% per far fronte ad eventuali imprevisti in sede di riparazioni, pare dunque equo ai sensi dell'art. 1226 c.c. riconoscere un danno nella misura di € 18.497,00.
Risultano inoltre comprovate le seguenti spese: le spese del materiale elettrico (allegato O) per €
59,80 e della taratura della scheda della caldaia (allegato Q) per € 300,00; le spese di pulizie come da allegati P e R per un totale di € 490,00. Il tutto per € 849,80.
Per quanto attiene al richiesto danno non patrimoniale, va considerato che rilevato come secondo l'insegnamento della S.C. “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile, anche quando non sussiste un fatto reato o altre ipotesi di risarcimento previste dalla legge. Tuttavia, affinché il risarcimento sia possibile, devono essere soddisfatte tre condizioni: l'interesse leso deve avere rilevanza costituzionale, la lesione dell'interesse deve essere grave e il danno non deve essere futile”, precisando che “il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può essere in re ipsa, tenuto conto che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato (v. ex multis: Cass. n.
25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass. n. 6589/2023). L'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico ed astratto, eventuale ed ipotetico (tra le tante: Cass. n.
12143/2016; Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 33276/2023), dovendo dare conto del peggioramento qualitativo della vita lamentato, attraverso il raffronto tra la situazione precedente e successiva alle immissioni. Tale allegazione deve, quindi, essere oggetto di prova, che può essere fornita anche
14 mediante presunzioni (tra le altre: Cass. n. 26899/2014; Cass. 20927/2015; Cass. S.U. n. 2611/2017;
Cass. n. 16408/2017; Cass. n. 10861/2018)” (Cass. n. 2203/2024).
Non potendo ritenersi il danno in re ipsa, nessuna prova è stata concretamente fornita in ordine alla sofferenza subita, non potendo quindi ritenersi fondata la richiesta di tale voce di danno. Sul punto la mera produzione di una certificazione medica relativa alla malattia dal 19 marzo al 1 aprile non pare sufficiente per dimostrare tale sofferenza.
Per quanto attiene al danno per mancata occupazione dell'immobile per circa 40 gg, rilevato che anche in questo caso il danno non può ritenersi in re ipsa, nulla è stato provato in ordine alle spese sostenute durante il periodo indicato, non potendo pertanto tale voce di danno trovare riconoscimento.
In definitiva possono essere riconosciuti danni per € 32.841,68. Trattandosi di un debito di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il fatto (essendo state le spese sostenute in prossimità dello stesso) e la liquidazione (Cass. 28/07/2015, n. 15868), rivalutazione che va operata anche d'ufficio (Cass. 10/03/2021, n. 6711), sicché detto importo rivalutato ad oggi è pari a €
42.202,00. Al pagamento di tale somma è dovuta la Controparte_12
Su tale somma sono dovuti alla presente pronuncia gli interessi legali.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue,
15 per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Per quanto attiene a , chiamata in garanzia in primo grado dalla va ricordato Controparte_4 CP_3 come secondo l'insegnamento della S.C. “in caso di appello proposto dalla controparte, la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per far valere le domande o le eccezioni non accolte in primo grado, ma si può limitare a riproporle fino alla precisazione delle conclusioni, per evitare la presunzione di rinuncia. Tale riproposizione - che può essere operata in qualsiasi forma - deve essere specifica, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese già svolte e/o alle conclusioni presentate al primo giudice” (Cass. n. 28802/2024). Non essendo stata riproposta la domanda la stessa deve intendersi rinunciata.
L'accoglimento dell'appello nei confronti della comporta una complessiva Controparte_3 regolamentazione delle spese dei due gradi tra questa e parte appellante. Le spese sono poste a carico della soccombente. La liquidazione è come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 127/2024 (valore della causa sino ad € 52.000, tabelle 1 e 12, scaglione quarto, valori medi in primo e secondo tranne per la fase istruttoria trattazione in appello, stante la limitata attività svolta).
Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti tra gli appellanti e (valore della CP_5 causa sino ad € 52.000, tabella 12, scaglione quarto, valori medi tranne per la fase istruttoria trattazione in appello, stante la limitata attività svolta).
Le spese di rimangono a suo carico non essendo stata svolta alcuna domanda nei suoi Controparte_4 confronti nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e EL Parte_1
IC avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7695/2021 pubblicata il 4.5.2021 così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il rimanente conferma, condanna la al pagamento a favore di e Controparte_3 Parte_1
16 EL IC della somma di € 42.202,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la alla refusione a favore di e EL IC delle Controparte_3 Parte_1 spese dei due gradi che liquida: quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi, oltre CU, spese di
CTU, spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 8.469,00 per compensi, oltre CU, spese di CTU, spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Pala antistatario;
condanna e EL IC, in via solidale, alla refusione a favore di Parte_1
quale mandataria di delle spese del grado che liquida in € 8.469,00 per CP_1 Parte_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara irripetibili le spese del grado di Controparte_4
Roma, 30 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
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