Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 16 aprile
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5085/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Calcagno
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 30 settembre 2023, , esponeva che: Parte_1
-in data 28 luglio 2020 aveva inoltrato all' domanda Controparte_2
tendente al riconoscimento di una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini personali secondo le previsioni di cui all'art. 1 della L.12 giugno 1984 n.222, al fine del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con esito negativo;
CP_
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c, aveva convenuto in giudizio l' per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità;
-con decreto di omologa reso in data 30 maggio 2023, era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto con decorrenza da gennaio 2022;
-il decreto di omologa era stato notificato tramite pec, presso la sede Provinciale di Messina e
CP_ presso la sede legale di Roma, in data 31 maggio 2023;
-in data 14 giugno 2023, in risposta a una richiesta di documentazione inviata dall' , ella aveva CP_1
trasmesso tutta la documentazione utile al pagamento della prestazione riconosciuta;
- in data 15 giugno 2023, l' aveva trasmesso, tramite pec, la conferma della ricezione della CP_1 documentazione ed aveva comunicato l'inoltro della stessa alle strutture competenti, senza ulteriore riscontro.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato il suo diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza da gennaio 2022 e che, conseguentemente, l' venisse condannato CP_1 alla liquidazione ed al pagamento in suo favore dell'assegno ordinario d'invalidità spettante nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che la prestazione indicata nel decreto di omologa era CP_1
in fase di liquidazione, in attesa che la ricorrente trasmettesse la dichiarazione di opzione definitiva con la NASPI che risultava in pagamento ed era incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
Rappresentava che non risultava pervenuta la dichiarazione firmata dalla ricorrente, sebbene fosse stata richiesta dall'Istituto con pec in data 3 luglio 2023.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso ovvero che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione di spese e compensi
3.- L'udienza del 16 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Nel merito, va rilevato che, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa del 30 maggio 2023 - con cui è stato riconosciuto che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza da gennaio 2022 - è stato notificato CP_ CP_ tramite pec, presso la sede Provinciale di Messina e presso la sede legale di Roma, in data
31 maggio 2023.
Va rilevato che nel corso del giudizio parte ricorrente ha rappresentato che “l' solo in data 07- CP_1
12-2023 ha .. provveduto alla liquidazione della prestazione mettendola in pagamento sul conto corrente della ricorrente” ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
5.- In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- Per quanto riguarda le spese di lite, va rilevato che, a prescindere dalla richiesta da parte dell' CP_1 dell'esercizio del diritto di opzione, l'indennità NASPI che percepiva la ricorrente è incompatibile per legge con l'assegno ordinario di invalidità e, in seguito all'esercizio del diritto di opzione da parte della ricorrente in data 15 novembre 2023, l' ha tempestivamente liquidato la prestazione. CP_1
A giudizio di questo decidente le spese giudiziali vanno dunque compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese giudiziali tra le parti.
Messina, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga