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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 692/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2712/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250005023564000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la cartella n° 29520250005023564000 emessa dall'Agenzia delle Entrate IO sede di Messina per mancato pagamento dell'IVA afferente il quarto trimestre 2021, per €. 636,00.
Costituitasi, l'Agenzia ha depositato atto di sgravio, concludendo per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'Udienza monocratica del 29.1.2026 , il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione della dichiarazione resa dall'Ufficio, corredata dal pertinente provvedimento di sgravio, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio vanno liquidate a carico dell'Agenzia intimata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione di Messina - alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che vengono liquidate in € 300, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore del procuratore della medesima parte, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2712/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250005023564000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la cartella n° 29520250005023564000 emessa dall'Agenzia delle Entrate IO sede di Messina per mancato pagamento dell'IVA afferente il quarto trimestre 2021, per €. 636,00.
Costituitasi, l'Agenzia ha depositato atto di sgravio, concludendo per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'Udienza monocratica del 29.1.2026 , il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione della dichiarazione resa dall'Ufficio, corredata dal pertinente provvedimento di sgravio, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio vanno liquidate a carico dell'Agenzia intimata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione di Messina - alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che vengono liquidate in € 300, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore del procuratore della medesima parte, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta